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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 05/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
COLAIUDA SERAFINO, OR
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5921/2022 depositato il 16/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina - Piazza Del Popolo 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 442/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 2 e pubblicata il 19/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 642 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.p.A. impugna con ricorso l'avviso di accertamento n. 642 emesso da Comune di Latina per il presunto omesso o parziale versamento dell'Imu per l'anno 2015.
In particolare il Comune, nel prospetto riportato alle pagine 2 e 3 dell'accertamento, individua tutte le quattordici unità immobiliari di proprietà della società site in Latina e liquida per ciascuno di queste la corrispondente IMU per l'anno 2015. I beni per i quali è stata accertata una maggiore IMU, rispetto a quella liquidata e pagata dalla società, sono i seguenti:
1. Stabilimento sito alla Indirizzo_1 SS Appia, contrassegnato dal n. 2;
2. Albergo sito alla Indirizzo_2, contrassegnato dal n. 10;
3. Stabilimento sito alla Indirizzo_3, contrassegnato dal n.11;
4. Immobili siti alla Indirizzo_4, riportati ai nn. 3-4-5-6-7-8-9 (tutti gli immobili di Indirizzo_4 ad eccezione del primo).
La maggiore IMU liquidata dal Comune deriva per i primi tre immobili, dalla rendita catastale utilizzata quale base imponibile, mentre per i beni indicati al punto n.4, la questione concerne l'inagibilità e quindi la riduzione del 50% dell'imposta dovuta.
Per quanto riguarda le rendite catastali dei primi tre beni, la società liquidò e pagò l'IMU sulla scorta delle rendite catastali proposte attraverso altrettante procedure Docfa. Tali rendite furono rettificate dall'Agenzia del Territorio e la società impugnò gli accertamenti presso l'allora CTP di Latina.
La CTP di Latina con la sentenza n. 442/2022 depositata il 19/04/2022, accolse il ricorso limitatamente alle doglianze relative al fabbricato sito in via Appia - Fg.91, n. 331, sub 1; lo rigettò nel resto. Spese compensate.
I Giudici di primo grado hanno accolto in parte il ricorso, in particolare hanno annullato l'accertamento della maggiore Imu dovuta per lo stabilimento sito alla Indirizzo_1 SS Appia in virtù della sentenza n. 1208/03/19 con la quale è stato annullato l'avviso di accertamento della rendita catastale di €. 218.000 e confermata la rendita proposta pari a €. 71.578; per il resto, hanno respinto il ricorso e confermato l'accertamento della maggiore Imu calcolata per lo stabilimento sito alla Indirizzo_3 e per l'albergo sito alla Indirizzo_2
e non hanno riconosciuto la riduzione Imu per inagibilità degli immobili siti alla Indirizzo_4. La sentenza è impugnata dalla Società che ne chiede la riforma. Fa presente che per i cespiti siti alla Indirizzo_3 e Indirizzo_2 ha impugnato le sentenze 294/2019 e 118/2019 che avevano respinto i ricorsi iniziali e gli appelli sono tuttora pendenti presso questa Corte di
Giustizia di secondo grado.
L'impugnazione pertanto riguarda il mancato riconoscimento della riduzione IMU sull'immobile di
Indirizzo_4. Sostiene come già aveva fatto nel ricorso iniziale che la riduzione dell'imposta per tale immobile spetta in quanto inagibile.
Ricorda che aveva documentato tale inagibilità e che a norma dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la mancata comunicazione della inagibilità/inabilità di un immobile non determina la decadenza della riduzione del 50% dell'IMU dovuta.
Cita varie sentenze, divenute definitive per mancata impugnazione, emesse per gli anni precedenti dove
è stata riconosciuta la riduzione.
Fa istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n.
546/92. Quanto al fumus boni iuris sostiene che esso è sorretto dal fatto che allo stato attuale pendono sentenze afferenti alle rendite catastali. Quanto al periculum in mora evidenzia che il bilancio al 2021 porta una perdita di € 313.793,00 a causa degli effetti della pandemia Covid-19.
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello e la condanna alle spese del Comune a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituisce in giudizio il Comune di Latina contesta tutte le eccezioni mosse dall'appellante conclude con la richiesta di rigetto dell'appello e della richiesta di sospensione e la vittoria sulle spese dell'intero giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che qui ci occupa è il presupposto posto a base imponibile dell'IMU, e la sua applicazione ridotta al 50% per immobili inagibili ed inabitabili. La norma in questione è l'art. 13 comma 3, lettera b), del D.L. n. 201/2011 che prevede: "3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione."
Il comune sostiene che non sia presente la dichiarazione citata nell'articolo suddetto sufficiente a dimostrare dal punto di vista fiscale l'inagibilità o inabitabilità dell'immobile. Inoltre ritiene che la relazione tecnica a firma dell'Arch. Nominativo_3 (priva di qualsivoglia asseverazione ufficiale da parte del tecnico incaricato o da parte di altri Uffici dell'Amministrazione Resistente), che l'Ufficio sia a conoscenza dello stato di fatiscenza degli immobili contestati, senza tuttavia fornire nessuna prova circa l'effettiva consegna all'Ufficio addetto della predetta perizia o di specifica dichiarazione IMU. A tal fine pare opportuno rappresentare come la Società contribuente già in passato abbia avanzato eccezioni circa il mancato riconoscimento dell'agevolazione de qua, senza tuttavia mai produrre nessuna dimostrazione (mediante esibizione di ricevuta di consegna o altra documentazione probante) dell'effettiva presentazione della comunicazione ex art. 13, comma 3 citato. Dette affermazioni non sono smentite dalla società che si limita a ribadire che esiste tale perizia del 2008, allegandola agli atti.
Il contribuente ha del tutto omesso di produrre tempestiva ed adeguata perizia attestante le condizioni in cui i citati immobili si sarebbero trovati negli anni dal 2014 al 2018, ovvero di presentare, in alternativa, apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, per permettere al Comune di valutare con specifici sopralluoghi l'effettivo stato in cui tali fabbricati si trovavano negli anni oggetto di causa, stato che non ha quindi potuto essere verificato, con riferimento agli anni oggetto del presente giudizio. Il regolamento del comune ha poi introdotto, per il riconoscimento dell'inagibilità degli immobili, dei requisiti molto più restrittivi rispetto a quelli urbanistici, oltre che delle ulteriori precisazioni a livello procedimentale, proprio a fronte della specialità della normativa tributaria, stabilendo tra l'altro che "La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune"
A questo proposito l'indirizzo è stato confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 6 ottobre
2020 n. 21465 che «ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Dalla lettura della disposizione normativa emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass n. 15407/2017 nr.
4333/2016 2925/2013, 5933/2013) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati. Non è quindi praticabile l'operazione ermeneutica compiuta dalla CTP che in sostanza ha reputato non doveroso lo specifico e formale onere del contribuente di comunicare all'Ente impositore gli estremi degli immobili, oggetto di beneficio fiscale, avendo già il Comune, avuto conoscenza della inagibilità dello stabile. L'omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio».
La documentazione che il contribuente ha presentato a suo tempo relativamente ai lavori da eseguire/ eseguiti non esplicitano dal punto di vista tecnico effettivi lavori di risanamento e restauro, bensì di fatto lavori di manutenzione e, in ogni caso, essa non è valevole dal punto di vista fiscale per dimostrare l'inagibilità del fabbricato.
La sospensione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 546/92 va respinta perché non supportata da idonea documentazione.
Le spese, anche se il contribuente risulta soccombente, possono essere compensate tenuto conto della non costante giurisprudenza sia di diritto che di merito.
P.Q.M.
La Corte, respinge l'appello del contribuente spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
COLAIUDA SERAFINO, OR
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5921/2022 depositato il 16/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina - Piazza Del Popolo 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 442/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 2 e pubblicata il 19/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 642 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.p.A. impugna con ricorso l'avviso di accertamento n. 642 emesso da Comune di Latina per il presunto omesso o parziale versamento dell'Imu per l'anno 2015.
In particolare il Comune, nel prospetto riportato alle pagine 2 e 3 dell'accertamento, individua tutte le quattordici unità immobiliari di proprietà della società site in Latina e liquida per ciascuno di queste la corrispondente IMU per l'anno 2015. I beni per i quali è stata accertata una maggiore IMU, rispetto a quella liquidata e pagata dalla società, sono i seguenti:
1. Stabilimento sito alla Indirizzo_1 SS Appia, contrassegnato dal n. 2;
2. Albergo sito alla Indirizzo_2, contrassegnato dal n. 10;
3. Stabilimento sito alla Indirizzo_3, contrassegnato dal n.11;
4. Immobili siti alla Indirizzo_4, riportati ai nn. 3-4-5-6-7-8-9 (tutti gli immobili di Indirizzo_4 ad eccezione del primo).
La maggiore IMU liquidata dal Comune deriva per i primi tre immobili, dalla rendita catastale utilizzata quale base imponibile, mentre per i beni indicati al punto n.4, la questione concerne l'inagibilità e quindi la riduzione del 50% dell'imposta dovuta.
Per quanto riguarda le rendite catastali dei primi tre beni, la società liquidò e pagò l'IMU sulla scorta delle rendite catastali proposte attraverso altrettante procedure Docfa. Tali rendite furono rettificate dall'Agenzia del Territorio e la società impugnò gli accertamenti presso l'allora CTP di Latina.
La CTP di Latina con la sentenza n. 442/2022 depositata il 19/04/2022, accolse il ricorso limitatamente alle doglianze relative al fabbricato sito in via Appia - Fg.91, n. 331, sub 1; lo rigettò nel resto. Spese compensate.
I Giudici di primo grado hanno accolto in parte il ricorso, in particolare hanno annullato l'accertamento della maggiore Imu dovuta per lo stabilimento sito alla Indirizzo_1 SS Appia in virtù della sentenza n. 1208/03/19 con la quale è stato annullato l'avviso di accertamento della rendita catastale di €. 218.000 e confermata la rendita proposta pari a €. 71.578; per il resto, hanno respinto il ricorso e confermato l'accertamento della maggiore Imu calcolata per lo stabilimento sito alla Indirizzo_3 e per l'albergo sito alla Indirizzo_2
e non hanno riconosciuto la riduzione Imu per inagibilità degli immobili siti alla Indirizzo_4. La sentenza è impugnata dalla Società che ne chiede la riforma. Fa presente che per i cespiti siti alla Indirizzo_3 e Indirizzo_2 ha impugnato le sentenze 294/2019 e 118/2019 che avevano respinto i ricorsi iniziali e gli appelli sono tuttora pendenti presso questa Corte di
Giustizia di secondo grado.
L'impugnazione pertanto riguarda il mancato riconoscimento della riduzione IMU sull'immobile di
Indirizzo_4. Sostiene come già aveva fatto nel ricorso iniziale che la riduzione dell'imposta per tale immobile spetta in quanto inagibile.
Ricorda che aveva documentato tale inagibilità e che a norma dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la mancata comunicazione della inagibilità/inabilità di un immobile non determina la decadenza della riduzione del 50% dell'IMU dovuta.
Cita varie sentenze, divenute definitive per mancata impugnazione, emesse per gli anni precedenti dove
è stata riconosciuta la riduzione.
Fa istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n.
546/92. Quanto al fumus boni iuris sostiene che esso è sorretto dal fatto che allo stato attuale pendono sentenze afferenti alle rendite catastali. Quanto al periculum in mora evidenzia che il bilancio al 2021 porta una perdita di € 313.793,00 a causa degli effetti della pandemia Covid-19.
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello e la condanna alle spese del Comune a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituisce in giudizio il Comune di Latina contesta tutte le eccezioni mosse dall'appellante conclude con la richiesta di rigetto dell'appello e della richiesta di sospensione e la vittoria sulle spese dell'intero giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che qui ci occupa è il presupposto posto a base imponibile dell'IMU, e la sua applicazione ridotta al 50% per immobili inagibili ed inabitabili. La norma in questione è l'art. 13 comma 3, lettera b), del D.L. n. 201/2011 che prevede: "3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione."
Il comune sostiene che non sia presente la dichiarazione citata nell'articolo suddetto sufficiente a dimostrare dal punto di vista fiscale l'inagibilità o inabitabilità dell'immobile. Inoltre ritiene che la relazione tecnica a firma dell'Arch. Nominativo_3 (priva di qualsivoglia asseverazione ufficiale da parte del tecnico incaricato o da parte di altri Uffici dell'Amministrazione Resistente), che l'Ufficio sia a conoscenza dello stato di fatiscenza degli immobili contestati, senza tuttavia fornire nessuna prova circa l'effettiva consegna all'Ufficio addetto della predetta perizia o di specifica dichiarazione IMU. A tal fine pare opportuno rappresentare come la Società contribuente già in passato abbia avanzato eccezioni circa il mancato riconoscimento dell'agevolazione de qua, senza tuttavia mai produrre nessuna dimostrazione (mediante esibizione di ricevuta di consegna o altra documentazione probante) dell'effettiva presentazione della comunicazione ex art. 13, comma 3 citato. Dette affermazioni non sono smentite dalla società che si limita a ribadire che esiste tale perizia del 2008, allegandola agli atti.
Il contribuente ha del tutto omesso di produrre tempestiva ed adeguata perizia attestante le condizioni in cui i citati immobili si sarebbero trovati negli anni dal 2014 al 2018, ovvero di presentare, in alternativa, apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, per permettere al Comune di valutare con specifici sopralluoghi l'effettivo stato in cui tali fabbricati si trovavano negli anni oggetto di causa, stato che non ha quindi potuto essere verificato, con riferimento agli anni oggetto del presente giudizio. Il regolamento del comune ha poi introdotto, per il riconoscimento dell'inagibilità degli immobili, dei requisiti molto più restrittivi rispetto a quelli urbanistici, oltre che delle ulteriori precisazioni a livello procedimentale, proprio a fronte della specialità della normativa tributaria, stabilendo tra l'altro che "La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune"
A questo proposito l'indirizzo è stato confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 6 ottobre
2020 n. 21465 che «ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Dalla lettura della disposizione normativa emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass n. 15407/2017 nr.
4333/2016 2925/2013, 5933/2013) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati. Non è quindi praticabile l'operazione ermeneutica compiuta dalla CTP che in sostanza ha reputato non doveroso lo specifico e formale onere del contribuente di comunicare all'Ente impositore gli estremi degli immobili, oggetto di beneficio fiscale, avendo già il Comune, avuto conoscenza della inagibilità dello stabile. L'omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio».
La documentazione che il contribuente ha presentato a suo tempo relativamente ai lavori da eseguire/ eseguiti non esplicitano dal punto di vista tecnico effettivi lavori di risanamento e restauro, bensì di fatto lavori di manutenzione e, in ogni caso, essa non è valevole dal punto di vista fiscale per dimostrare l'inagibilità del fabbricato.
La sospensione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 546/92 va respinta perché non supportata da idonea documentazione.
Le spese, anche se il contribuente risulta soccombente, possono essere compensate tenuto conto della non costante giurisprudenza sia di diritto che di merito.
P.Q.M.
La Corte, respinge l'appello del contribuente spese compensate.