Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 22/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2913 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
Sezione Seconda Civile nella persona del Giudice dr. Cristina Colombo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta la r.g. 2013/2022 promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente C.F. _1
C.F._1
nata a [...] il [...] ed ivi residente C.F. Controparte_2
C.F._2
nata a [...] il [...] ed evi residente C.F: CP_3
C.F._3
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
C.F. C.F._4
nata a [...] il [...] ed ivi residente in C.F. Parte_2
C.F._5
nata a [...] il [...] ed ivi residente in C.F. Parte_3
C.F._6
nata a [...] il /1/1945 ed ivi Parte_4 residente in C.F. C.F._7
nata a [...] il [...] ed ivi residente in C.F. Parte_5
C.F._8
nato a [...] il [...] ed ivi residente in C.F. Parte_6
C.F._9
nata a [...] il [...] ed ivi residente in C.F: Parte_7
C.F._10
nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_8
C.F. C.F._11
nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_9
C.F. C.F._12
nata a [...] il [...] ed ivi residente C.F. Parte_10
C.F._13
nato a [...] [...] ed ivi residente C.F. Parte_11
C.F._14
C.F._15
nata a [...] il [...] ed ivi residente C.F. Controparte_4
C.F._16
nato a [...] il [...] ed ivi residente C.F. Parte_13
C.F._17
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Emanuele Belardi (C.F. ), Eugenio Longo (C.F. C.F._18
) e Gianluca Luongo (C.F. ) giuste C.F._19 C.F._20 deleghe in calce al presente atto, tutti con domicilio digitale alle seguenti PEC:
- - Email_1 Email_2
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ATTORI contro
LA in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro-tempore, presso l in Roma, Via S. Martino Controparte_6 della Battaglia 4, C.F. P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni
Parte attrice all'udienza del 09/07/2024 ha precisato come in atti, le proprie conclusioni, che qui devono intendersi come integralmente trascritte,
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_5 tempore, dinnanzi al Tribunale di Arezzo e chiedevano accogliersi la domanda di risarcimento del danno, come dagli stessi formulata, per l'eccidio compiuto il Falzano di Cortona, il 27 giugno 1944 e, per l'effetto, condannare la Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al relativo pagamento
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta del 11.04.2023 si costituivano in giudizio La
in persona del pro Controparte_7 Controparte_8 tempore, ed il , in persona del Ministro pro Controparte_9 tempore e chiedevano “in rito, dichiarare la propria incompetenza in favore del
Tribunale Civile di Firenze e/o del Tribunale di Roma, territorialmente competenti ai sensi dell'art. 25 c.p.c; nel merito, in via preliminare, dichiarare l'estromissione dal giudizio della Repubblica Federale Tedesca, ed in ogni caso il suo difetto di legittimazione passiva ed in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto”
All'udienza del 2 maggio 2023, verificata la rituale notificazione dell'atto di citazione in giudizio alla convenuta , parte attrice Controparte_5 contestava la costituzione dell'Avvocatura per il Consiglio e per il CP_7
, perché parti non chiamate, eccependone il difetto di Controparte_9 legittimazione passiva. Chiedeva, inoltre, dichiararsi la contumacia della
[...] ritualmente citata e non comparsa e concedersi i termini di cui Controparte_5 all'art. 183 cpc
Il G.I., verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della convenuta e si riservava. Controparte_5
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 02.05.2023, il G.I. osservato che la ed il Controparte_7 Controparte_9 non erano parti evocate in giudizio, dal momento che la notifica al per il Pt_14 ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità, Fondo istituito presso il , era stata eseguita Controparte_9 unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 comma 6 del D.L. n. 36/2022, quale mera comunicazione del procedimento (intrapreso avverso la Controparte_5
, al fine di ottenere, dal stesso, la liquidazione del danno, in ipotesi
[...] Pt_14 di condanna;
ne disponeva l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, fissando per il prosieguo l'udienza del 23.01.2024.
Concessi i termini di cui all'art. 183 cpc parte attrice depositava memoria istruttoria e documenti.
All'udienza del 10.06.2024, fissata per la discussione su mezzi istruttori e sostituita con il deposito di note scritte, il giudice si riservava.
Con ordinanza del 24.06.2024 il giudice ammetteva le prove documentali richieste e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, per il giorno 09/07.2024.
Alla predetta udienza, parte attrice precisava come in atti le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando alla parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
2. La legittimazione passiva della Controparte_5
Preliminarmente appare necessario verificare la legittimazione passiva della convenuta , che questo Giudice ritiene ricorrere, nel Controparte_5 caso oggetto del presente giudizio.
La soluzione positiva del quesito, passa attraverso il riconoscimento, della cosiddetta identità o continuità, tra lo Stato nazionalsocialista del III Reich e la Repubblica
Federale di Germania. Nell'ambito del diritto internazionale si è, infatti, affermata la regola - espressamente enunciata nel protocollo di Londra del 19.02.1831 - della continuità dello Stato, in ipotesi di mutamento delle forme di governo, derivanti da rivoluzioni o colpi di stato, o dei confini territoriali. In tale documento (sottoscritto dai plenipotenziari delle maggiori potenze europee, riunitisi per discutere la crisi del
Belgio) si affermava espressamente che: “i mutamenti verificatisi nella situazione di uno Stato, non l'autorizzano a ritenersi sciolto dai suoi impegni anteriori”
Numerose sentenze hanno confermato il predetto principio, emblematica ex multis la sentenza arbitrale ” del 18.10.1923 del seguente tenore letterale: “I Per_1 mutamenti nel governo o nella politica interna di uno Stato non incidono di norma sulla sua posizione nel diritto internazionale …malgrado il mutamento di governo, la nazione rimane con diritti ed obblighi inalterati”.
La questiona della continuità dello Stato germanico venne affrontata e risolta positivamente, dalla dottrina tedesca e dalle decisioni della giurisprudenza internazionale (cfr. Sent. Obergericht Cantone di Zurigo 01.12.1945 e Sent.
Budesgericht austriaco 24.01.1946) già immediatamente all'esito del conflitto mondiale e ciò, nonostante la peculiare divisione del territorio, in quattro differenti zone di occupazione, facenti capo alle diverse Potenze Alleate.
Tale orientamento, relativo alla continuità dello Stato Tedesco, quale soggetto di diritto internazionale, si deve certamente ritenere avvalorata dalla successiva evoluzione politica della CP_5
Ritenuta, pertanto, la continuità tra lo Stato nazionalsocialista del III Reich e la
Repubblica Federale di Germania, si deve assumere, che “la Repubblica Federale di
Germania sia civilmente corresponsabile, per l'eccidio commesso da Ufficiali Tedeschi appartenenti al Terzo Reich, all'epoca inquadrati in una divisione dell'esercito tedesco e belligeranti nell'interesse dello Stato di appartenenza” (cfr.
Sent. n. 49/2006 Tribunale Militare della Spezia). Si ritiene di condividere, infatti, a questo proposito, quanto deciso dalla stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sent. n. 5044 del 2004, che ha ritenuto
“ravvisabile la corresponsabilità civile di uno Stato sovrano per fatti costituenti crimini internazionali commessi dai suoi cittadini, ove tali fatti siano ricollegabili all'esercizio di funzioni nell'ambito del rapporto di servizio o di lavoro”
La Suprema Corte, pronunciandosi proprio in merito all'immunità della
[...]
, rispetto alla giurisdizione del Giudice Italiano, pur dando atto Controparte_5 dell'esistenza di un principio consuetudinario del diritto internazionale, disponente l'obbligo di uno Stato di astenersi dall'esercitare il proprio potere giurisdizionale nei confronti di un altro Stato straniero, lo ha ritenuto non applicabile, nell'ipotesi di crimini internazionali, che per la loro natura efferata, costituiscano una violazione particolarmente grave, dei diritti fondamentali della persona umana.
In seguito, la stessa Corte Costituzionale, per quanto qui di interesse, stabiliva che il predetto principio consuetudinario, che avrebbe disposto una sorta di immunità dello
Stato straniero dalla giurisdizione civile per i cosiddetti “delicta imperi” non poteva, fare ingresso nell'ordinamento giuridico Italiano – ponendosi in contrasto con gli art. 2 e 4 della Costituzione (cfr. Corte Costituzionale Sent, n. 238/1014).
2. Il D.L. 30.04.2022 n. 36 (art. 43) convertito con modifiche con L.
22.06.2022 n. 79 ed il difetto di legittimazione passiva del
[...]
e della Controparte_10 Controparte_11
,
[...]
Con riguardo all'ipotesi di una pretesa immunità derivante dalla istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del terzo Reich, si deve ulteriormente osservare:
Il DPR 14.04.1962 n. 1263: “Esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la
per il regolamento di alcune questioni di carattere Controparte_5 patrimoniale, economico e finanziario con scambi di Note” concluso a Bonn il 2 giugno 1961, di cui il D.L. 30.04.2022 n. 36 (art. 43) convertito con modifiche con
L. 22.06.2022 n. 79 intende assicurare la continuità, ex art. 43 comma 1, ha natura esclusivamente economica e non regola - né lo potrebbe fare - aspetti giudiziari ed, in particolare, non può in alcun modo limitare i diritti che possono farsi valere esclusivamente in ambito giurisdizionale.
Gli accordi Italo – Tedeschi del 02.06.1961 (“Accordo tra Repubblica Italiana e circa gli indennizzi dei cittadini italiani che sono Controparte_5 stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialista”) cui tale DPR intende dare esecuzione, sono, infatti, volti a regolare questioni risarcitorie per danni di natura patrimoniale, economica e finanziaria e nulla possono disporre, circa diritti derivanti da crimini di guerra subiti da cittadini italiani (cfr. Cass. Pen. Sez. I 21.10.2008 n.
1072). A questo proposito, appare decisivo il rilievo, che detto accordo non è stato oggetto di alcuna ratifica, ex art. 80 Costituzione, ratifica (che avrebbe dovuto avvenire con legge ordinaria ex artt. 70 e ss Cost.) indispensabile per trattati internazionali aventi natura politica, o che prevedano arbitrati o regolamenti giudiziari, o importino variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Salvi, pertanto, i termini decadenziali di cui al comma 6 del predetto D.L. 36/22 come convertito con legge 79/22, non applicabili nel presente giudizio introdotto il 4 novembre 2022, entro i 180 giorni previsti dall'art. 43 comma 6 della legge di conversione, il predetto D.L. n. 36/2022 (art. 43), regola esclusivamente l'ipotesi di esecuzione delle sentenze, aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, ovvero dei danni, subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità, per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo
Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Il , chiamato ad amministrare detto Controparte_9 Controparte_9 Pt_14 potrà pertanto assumere la posizione di terzo, chiamato nel giudizio in funzione di garanzia e manleva, ai sensi del D.L. 30.04.2022 n. 36 (art. 43) e L. 22.06.2022 n. 79 di conversione;
ma non potrà evidentemente assumere la veste di parte o, rivendicare in tale qualità, la legittimazione passiva nel giudizio, richiedendo l'estromissione dallo stesso della , che è e rimane l'unica legittima CP_5 Controparte_5 convenuta.
Riguardo alla vocatio in ius: la notifica alla risulta Controparte_5 correttamente eseguita, mediante consegna degli atti al
[...]
, il quale ha provveduto alla trasmissione degli Controparte_12 stessi presso l in Roma. Trattasi di procedura conforme al diritto Controparte_6 consuetudinario internazionale, come riconosciuto, con le circolari n. 10-
1215/2062(56) del 18.04.1956 e n. 7-247/3478(57) del 17.09.1957, dall'allora
, mentre l'ulteriore notifica, eseguita presso Controparte_13
l'Avvocatura dello Stato, al predetto Fondo di garanzia costituto ex art. 43,6 comma DL 30 aprile 2022 n. 36 come convertito con Legge n. 79/2022 ed ha solo una mera funzione di comunicazione al fine di ottenere dal medesimo il pagamento di Pt_14 cui all'art 43 comma 2 della medesima legge ed in nessun caso integra una chiamata in giudizio del . CP_9
3. La Competenza del Tribunale di Arezzo
Osservato che i fatti posti a fondamento del presente giudizio sono riconducibili a crimini contro l'umanità “trattandosi di atti riconducibili a strategia di sistematica ferocia attuata, per disposizioni provenienti dai capi supremi dello Stato nazista, anche contro la popolazione civile in violazione dei beni supremi della vita e della dignità delle persone” (Cass. Pen., sez. I, 21 ottobre 2008, n. 1072), deve, pertanto, ritenersi la giurisdizione italiana e la conseguente competenza del Tribunale di
Arezzo, sia in applicazione del diritto interno, sia ai sensi dell'art. 5 n. 3 della
Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, come sostituito dapprima dall'art. 5 del
Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 e, successivamente, dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012], secondo cui la giurisdizione per i fatti illeciti dolosi e colposi si radica in capo al giudice del luogo in cui è avvenuto o può avvenire l'evento dannoso: ovvero nel caso di specie nel Tribunale di Arezzo competente per territorio, con riguardo agli eventi verificatisi del Loc. Falzano. Parte_15
4. Quanto al merito: la prova dei fatti di causa e l'assenza di cause di giustificazione
Come sopra precisato, ricorre la corresponsabilità civile degli Stati, per i fatti costituenti crimini internazionali commessi dai propri cittadini, ove tali fatti siano riconducibili all'esercizio di funzioni nell'ambito di un rapporto di servizio o di lavoro. Inoltre, poichè la corresponsabilità civile della Repubblica Ferderale di deriva in via sussidiaria, dalla primaria responsabilità dei militari coinvolti, CP_5
è necessario verificarne la sussistenza, con particolare riguardo alla ricorrenza degli elementi costitutivi il delitto contestato ed all'assenza di cause di giustificazioni.
La prova dei fatti fondanti la responsabilità dei militari tedeschi coinvolti negli omicidi di Falzano di Cortona, può ritenersi acquisita dall'esame degli elementi di prova ammessi nel procedimento penale ed, in particolare, dalle testimonianze di
, unico sopravvissuto della strage di casa e testimone oculare, Testimone_1 Per_2
e di , , Tes_2 Testimone_3 Persona_3 Testimone_4 [...]
, nonché dai documenti storici acquisti nel giudizio, dalla relazione dei Per_4
Consulenti Tecnici ivi depositate e dalle deposizioni degli stessi Ten. Col. CC D
[...]
e C.T. del P.M. , come escussi nel dibattimento, prove in base Tes_5 Persona_5 alle quali si valuta di ritenere corretto riconoscere la responsabilità ex art. 2043 c.c del maggiore del tenente Per_6 Persona_7 Ripercorrendo, infatti, le prove assunte nel giudizio penale, tenutosi per i medesimi fatti dinanzi il Tribunale militare della Spezia, conclusosi con sentenza n. 43 del 2006 risulta che, nel caso di specie, il maggiore ed il tenente Per_6 Persona_7 coinvolti nei fatti per cui è causa fossero militari, rivestiti di grado, inquadrati in una
Divisione dell'esercito tedesco e belligeranti nell'interesse dello Stato di appartenenza.
La predetta sentenza 43/2006 del Tribunale militare, confermata dalle sentenze della
Corte d'Appello e della Cassazione, ha riconosciuto la penale resnposabilità degli imputati in relazione agli articoli 13 e 185 del codice penale militare di guerra che consiste nella seguente fattispecie: ”il militare (appartenente alle forze armate nemiche) che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici (a danno dello Stato Italiano
o di un cittadino italiano) che non prendano parte alle operazioni militari …se la violenza consiste nell'omicidio …si applicano le pene stabilite dal codice penale”.
I responsabili dei fatti per cui è causa, maggiore e tenente Persona_8 [...]
condannati per “concorso in violenza con omicidio
contro
Persona_9 privati nemici, pluriaggravata e continuata” dal Tribunale Militare della Spezia, erano certamente militari appartenenti alle forze nemiche essendo inquadrati nel 818°
"Battaglione Pionieri di Montagna" della Wehrmacht, delle Forze Armate tedesche.
Gli stessi erano, inoltre, certamente appartenenti alle “forze armate nemiche” poiché sin dal 13.10.1943 il governo del AL , legittimo rappresentate dello Per_10
Stato Italiano, aveva dichiarato formalmente guerra alla CP_5
Con riguardo alla ricorrenza di “cause non estranee alla guerra” come disposto dall'art. 185 del codice penale militare di guerra, il Tribunale ha risolto positivamente la verifica, se l'azione del 27 giugno sia dipesa da motivi assolutamente estranei a quelli bellici, integrando la fattispecie di reato comune, ovvero se i motivi che hanno indotto gli autori dei fatti a commettere il reato contestato, pur non essendo direttamente dipendenti dalla guerra, sia pongano tuttavia rispetto alla guerra, in una rapporto di non estraneità.
Appare, infatti, provato che l'azione del 27 giugno 1944 venne ordinata dal
Comando di Divisione, in conseguenza di precedenti azioni dei partigiani, e che la stessa venne posta in essere da ingenti forze militari, al punto da rendere indubitabile la sua attinenza alla guerra e la non riconducibilità degli eventi ad un episodio di comune delinquenza (cfr. sent. trib. mil della Spezia 43/2006). Quanto allo stato di necessità militare, come legittimante la condotta tenuta dai soldati nemici, lo stesso deve consistere in una causa di giustificazione che renda ineluttuabile agire anche nei confronti di chi non partecipi alle operazioni militari, mancando totalmente la distinzione tra belligeranti e popolazione civile. La giurisprudenza ha chiarito che tali parametri ricorrono “quando il soggetto passivo del reato pur non prendendo parte alle “operazioni militari” svolga una attività ad esse collegata a favore di una delle parti in conflitto, ovvero venga a trovarsi in una condizione di tale legame con i belligeranti …da non poter non essere coinvolto nelle operazioni militari” (cfr. Corte Mil, Appl Roma 07.0398 confermata da _14
Cass. Sez. I 16.11.98) e per quanto attiene alla popolazione civile allorchè “si sia accertato che popolazione agisca ben organizzata, sia bene armata e possa svolgere un'azione di particolare rilievo, idonea a modificare l'andamento delle operazioni o di una qualche azione dell'esercito occupante” (così Cort. mil App, 07.03.98 Hass)
Nel caso di specie si deve escludere, che la popolazione civile oggetto dei crimini efferati compiuti dai militari tedeschi, potesse rivestire tali caratteristiche, considerato che le numerose prove acquisite nei procedimenti innanzi il Tribunale militare, hanno dimostrato “un indiscriminato attacco alla popolazione civile (come visto impegnata nel lavoro nei campi e nelle abituali ed inoffensive attività quotidiane), che nessun ruolo aveva avuto nell'imboscata, attravero una violentissima e crudele azione repressiva ” l(cfr. Sent. Trib. mil della Spezia n. 43/2006).
Deve altresì escludersi la non punibilità, per l'esercizio del diritto di rappresaglia come disciplinato dall'art. 9 della Legge di Guerra (R.D. 8 luglio 1938 n. 1415) che stabilisce: “L'osservanza degli obblighi derivanti dal diritto internazionale può essere sospesa a titolo di rappresaglia , anche in deroga a questa o ad altra legge, nei confronti del belligerante nemico, che non adempie in tutto od in parte a detto obblighi. La rappresaglia ha il fine di indurre il belligerante nemico a osservare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, e può effettuarsi, sia con atti analoghi a quelli da esso compiuti, sia con atti di natura diversa”. Lo scopo della rappresaglia coincide, infatti, con una ritorsione volta a ristabilire l'osservanza delle norme di diritto internazionale violate e non può, evidentemente, consistere nella violazione dei più elementari principi umanitari, ponendosi in tal caso in contrasto con gli stessi fondamenti del diritto internazionale stesso.
In merito ai fatti verificati il 27.06.1944 a Falzano di Cortona, gli antecedenti dell'operazione militare vanno ricercati nell'uccisione di due soldati tedeschi ad opera dei partigiani, il 26 giugno 1944 e dal ferimento di un terzo soldato. Rispetto a tale evento, la popolazione civile non poteva certamente ritenersi coinvolta. Scrive il tribunale penale militare che “Le stesse “modalità” dell'operazione condotta il 26 ed il 27 giugno 1944, in quanto caratterizzate dalla “rinuncia” ad ogni attività in ipotesi suscettibile di condurre all'individuazione degli “aggressori”, ed anzi dalla scelta delle vittime con criteri “casuali” o addirittura orientati verso i soggetti più “indifesi” (una povera donna, anziani, giovanissimi), valgono ad escludere, nella stessa consapevolezza degli imputati e, più in generale degli uomiidell'818° Btg, pionieri di montagna, qualunque aspetto di “necessità militare” (cfr. Trib. mil. della Spezia Sent. 49/2006 cit.)
5. la legittimazione attiva degli attori
accertati e provati nel giudizio il diritto al risarcimento iure proprio in capo Pt_16 alle persone perite per mano nazista, negli eventi del 27 giugno 20244 e nell'eccidio di Casa Cannicci ed il diritto iure ereditario in capo agli odierni attori per la morte dei propri congiunti.
Circa il diritto dei defunti risulta dalle testimonianze dei testi e che Tes_3 Tes_2 il rastrellamento e l'uccisione di civili nei campi e nei boschi di Falzano di Cortona avvennero con inaudita ferocia: “i militari tedeschi provennero da una medesima direzione;
salirono verso la zona in cui si trovava il teste, (Pacchi n.d.r.) presero
[...]
a Dame, giunsero a Poggioni infine ritornarono indietro, portando con se le Per_11 persone catturate, facendo saltare le case ed appiccando il fuoco” (cfr. Trib. Mil . della Spezia sent. 43/2006). In tale contesto l'inerme popolazione civile venne, inseguita nei campi, ferita ed uccisa come nel caso di Persona_12 provando profondo terrore e sofferenza, avendo cognizione certa della morte imminente, ovvero, fatta saltare in aria come avvenne nell'eccidio di Casa Cannicci.
Dalla testimonianza di unico sopravvissuto alla strage di casa Testimone_1
risulta che gli uomini uccisi, ebbero lucida consapevolezza della fine Per_2 imminente, vivendo terrore ed acuta sofferenza: “i militari tedeschi radunarono i prigionieri e li fecero aspettare, per parecchio tempo, una o due ore circa…poi i militari tedeschi iniziarono a salire la scala esterna della casa, portando le casse al piano superiore. Terminata l'operazione, scesero e costrinsero gli ostaggi dentro il piano inferiore dell'edificio… Gli 11 rimasti sentirono chiudersi la porta con il filo di ferro e si convinsero che di lì a poco sarebbero stati uccisi…” (cfr. sent. 43/06 Trib. mil della Spezia).
Si deve, quindi, ritenere che oltre alla lucida consapevolezza della fine, sia trascorso
(dalla cattura sino al tragico epilogo) un considerevole lasso di tempo, tra la comprensione dell'approssimarsi della morte ed il decesso. Con riguardo al dritto iure ereditario, al risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale in capo agli odierni attori, risulta provata ed accertata la qualifica di erede così come il rapporto parentale, mediante le prove documentali depositate nel giudizio: atti di nascita, estratti dei certificati di morte, nonché certificati storici di famiglia.
6. l'importo del risarcimento
Accertato l'an debeatur è necessario quantificare l'importo dei danni.
Per il calcolo dell'importo corrispondente al risarcimento del danno iure proprio delle vittime degli eccidi nazisti del 27 giugno 1944: Persona_13
e nonchè del danno non patrimoniale per la perdita Persona_14 Persona_15 parentale, subito dai congiunti delle vittime con le stesse conviventi: Pt_13
e ;
[...] Persona_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 Pt_20
e
[...] _1 Parte_21 Parte_22 Parte_23
e e per il diritto al risarcimento trasmesso iure Parte_10 Parte_24 ereditario a Parte_13 Parte_25 Controparte_4 Parte_12
Parte_8 Parte_9 Parte_26 Parte_11 Pt_1
e si ritiene di utilizzare le
[...] Parte_7 Parte_27 Parte_5 tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, secondo i seguenti criteri:
vittima: Persona_13
Risarcimento iure proprio € 50.000,00
CONGIUNTI CONVIVENTI AL 26-27 GIUGNO 1944:
1) figlio) Parte_13
2) nipote) Persona_16
ato il 09.05.1900 all'epoca dell'evento di anni 44 Parte_13
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 44 anni, è figlio della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 74 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare non convivente fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18 Punti in base all'età del figlio 3
Punti in base all'età della vittima 1,5
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 26,5
IMPORTO del RI iure proprio € 300.937,98 IMPORTO del RI iure ereditario € 50.000,00 TOTALE RI € 350.937,98
ato il 04.02.1923 all'epoca dell'evento di anni 21 Persona_16
di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare) Per_17
Il congiunto ha 21 anni, è nipote della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 74 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 6
Punti in base all'età del nipote 4
Punti in base all'età della vittima 1,5
Punti per la convivenza tra il nipote e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 15,5
IMPORTO del RI € 176.020,33 IMPORTO del RI iure ereditario € 350.937,98 TOTALE RI € 526.958,31
(nipote della vitima) RI (iure ereditario quale erede Parte_13 del padre € 526.958,31 Persona_16
vittima: Persona_14
Risarcimento iure proprio € 50.000,00
CONGIUNTI CONVIVENTI AL 26-27 GIUGNO 1944:
1) padre) Parte_17
2) (sorella convivente) Parte_20
3) sorella convivente) Parte_18
4) sorella convivente) Parte_19 5) (sorella convivente) Controparte_2
6) sorella convivente) _1
7) sorella non ancora nata) CP_3
ato il 22.10.1987 all'epoca dell'evento di anni 58 Parte_17
di (dati anagrafici e status familiare) Per_17 Per_18
Il congiunto ha 58 anni, è genitore della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 22 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare non convivente fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 20
Punti in base all'età del genitore 2,5
Punti in base all'età della vittima 4
Punti per la convivenza tra il genitore e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 30,5
IMPORTO del RI iure proprio € 346.362,50 IMPORTO del RI iure ereditario € 50.000,00 TOTALE RI € 396.362,50
ata il 02.12.1919 all'epoca dell'evento di anni 24 Parte_18
di (dati anagrafici e status familiare) Per_17 Per_18
Il congiunto ha 24 anni, è fratello della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 22 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare non convivente fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023 Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
Punti in base all'età del fratello 4
Punti in base all'età della vittima 4
Punti per la convivenza tra il fratello e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 19
IMPORTO del RI iure proprio € 215.766,85 IMPORTO del RI iure ereditario € 66.060,42 Totale del risarcimento € 281.827,27
nipote della ) risarcimento (iure ereditario Controparte_4 Pt_28 quale erede della madre € 281.827,27 Parte_18
ata il 19.04.1927 all'epoca dell'evento di anni 17 Parte_19
QUADRO di (dati anagrafici e status familiare) Per_18
Il congiunto ha 17 anni, è fratello della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 22 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare non convivente fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
Punti in base all'età del fratello 4,5
Punti in base all'età della vittima 4
Punti per la convivenza tra il fratello e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 19,5
€ 221.444,93 IMPORTO del RI iure proprio
€ 66.060,42 IMPORTO del RISCARCIMENTO iure ereditario
Totale del risarcimento € 287.505,35
(nipote della vitima) RI Parte_12 risarcimento (iure ereditario quale erede della madre € Parte_19
287,505,35
nata il [...] all'epoca dell'evento di anni 14 Parte_20
QUADRO di (dati anagrafici e status familiare) Per_18
Il congiunto ha 14 anni, è fratello della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 22 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare non convivente fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
Punti in base all'età del fratello 4,5
Punti in base all'età della vittima 4 Punti per la convivenza tra il fratello e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 19,5
IMPORTO del RI € 221.444,93 IMPORTO del RISCARCIMENTO iure ereditario € 66.060,42 totale risarcimento € 287.505,35
e ipoti della vitima RI Parte_8 Parte_9 (iure ereditario quali eredi della madre € 143.752,68 Parte_20 Pt_29
ata il 17.07.1940 all'epoca dell'evento di anni 3 _1
QUADRO di (dati anagrafici e status familiare) Per_18
Il congiunto ha 3 anni, è fratello della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 22 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare non convivente fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
Punti in base all'età del fratello 5
Punti in base all'età della vittima 4
Punti per la convivenza tra il fratello e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 20
IMPORTO del RI iure proprio € 227.123,00 IMPORTO del RI iure ereditario € 66.060,42
Totale risarcimento € 293.183,42
ata il 08.05.1944 all'epoca dell'evento di Controparte_2 Per_19
di (dati anagrafici e status familiare) Per_17 Per_18
Il congiunto ha 0 anni, è fratello della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 22 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare non convivente fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
Punti in base all'età del fratello 5 Punti in base all'età della vittima 4
Punti per la convivenza tra il fratello e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 20
IMPORTO del RI iure proprio € 227.123,00 IMPORTO del RI iure ereditario € 66.060,42 Totale risarcimento € 293.183,42
non nata all'epoca dell'evento CP_3
IMPORTO del RI iure ereditario € 66.060,42
vittima: Persona_15
Risarcimento iure proprio € 50.000,00
CONGIUNTI CONVIVENTI AL 26-27 GIUGNO 1944:
1) (moglie) Parte_21
2) (figlia convivente) Parte_22
3) (figlio convivente) Parte_23
4) figlia convivente) Parte_10
5) (figlio convivente) Parte_24
6) (figlio non ancora nato) Parte_26
nata il [...] all'epoca dell'evento di anni 30 Parte_21
di (dati anagrafici e status familiare) Per_17 Per_18
Il congiunto ha 30 anni, è coniuge della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 37 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare non convivente fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 20
Punti in base all'età del coniuge 4 Punti in base all'età della vittima 3,5
Punti per la convivenza tra il coniuge e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 31,5
IMPORTO del RI iure proprio € 357.718,73 IMPORTO del RI iure ereditario € 16.666,67 TOTALE RI € 357.718,73
nata il [...] all'epoca dell'evento di anni 12 Parte_22
di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare) Per_17
Il congiunto ha 12 anni, è figlia della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 37 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare non convivente fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 4,5 Punti in base all'età della vittima 3,5
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 30
IMPORTO del RI iure proprio € 340.684,50 IMPORTO del RI iure ereditario € 81.543,75 TOTALE RI € 422.228,25
nipote della vittima) RI (iure ereditario dalla madre Parte_11
€ 422.228,25 Parte_22
nato il [...] all'epoca dell'evento di anni 10 Parte_23
QUADRO di (dati anagrafici e status familiare) Per_18
Il congiunto ha 10 anni, è figlio della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 37 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare non convivente fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18 Punti in base all'età del figlio 5
Punti in base all'età della vittima 3,5
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 30,5
IMPORTO del RI iure proprio € 346.362,58 IMPORTO del RI iure ereditario € 81.543,75 TOTALE RI € 427.906,33
nipote della vittima) RI (iure ereditario dal padre Parte_1
€ 427.906,33 Parte_23
ata il 23.02.1936 all'epoca dell'evento di anni 8 Parte_10
QUADRO di (dati anagrafici e status familiare) Per_18
Il congiunto ha 8 anni, è figlia della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 37 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare non convivente fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 5
Punti in base all'età della vittima 3,5
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 30,5
IMPORTO del RI iure proprio € 346.362,58 IMPORTO del RI iure ereditario € 81.543,75 TOTALE RI € 427.906,33
ato il 21.01.1941 all'epoca dell'evento di anni 3 Parte_24
di (dati anagrafici e status familiare) Per_17 Per_18
Il congiunto ha 3 anni, è figlio della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 37 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO Tabella di riferimento 2023 Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 5
Punti in base all'età della vittima 3,5
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 30,5
IMPORTO del RI iure proprio € 346.362,58 IMPORTO del RI iure ereditario € 81.543,75 TOTALE RI € 427.906,33
(nuora della vittima) RI (iure ereditario dal marito Parte_7 Pt_24
€ 142.635,44
[...]
(nipoti della vittima) RI Parte_6 Parte_5
(iure ereditario dal padre € 142.635,44 Parte_24 [...]
[...]
non nato all'epoca dell'evento IMPORTO RI € Parte_30
81.543,75
(nuora della vittima) (iure ereditario dal marito Parte_4 _15
€ 27.181,25 Parte_26
e nipoti della vittima) RI Parte_2 Parte_3 (iure ereditario dal padre € 27.181,25 Parte_26 Pt_31
Sulle somme liquidate trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno e, dunque, di valore, sono riconosciuti gli interessi e la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal giorno dell'illecito. In particolare l'importo del danno dovrà essere devalutato alla data dell'evento e via via rivalutato anno per anno, secondo gli indici ISTA e fino alla data del deposito della presente sentenza (cfr.
Cass. civ. S.U. n. 1712/1995), a tale importo dovranno sommarsi gli interessi legali dalla sentenza fino al pagamento.
7. sulla liquidazione delle spese:
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono liquidarsi come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, in considerazione delle somme concretamente attribuite, alle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività effettivamente svolta, nell'importo di € 29.193,00 aumentato ex art. 4, comma 2 per la difesa di 17 parti per la somma di € 99.256,20 per un importo complessivo di € 128.449,20 oltre a spese generali per € 19.267,38,
CPA ed IVA se dovuta, come per legge.
8. Il fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra
e contro l'umanità
Il pagamento dei danni dovuti dalla verrà Controparte_5 anticipato ex D.L. 36/2022 dal Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 essendo stato il presente giudizio introdotto il 4 novembre 2022, entro i 180 giorni previsti dall'art. 43 comma 6 della legge di conversione, il D.L. 30.04.2022 n. 36 (art. 43) come convertito con modifiche con la L. 22.06.2022 n. 79
PQM
Il Tribunale di Arezzo, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna le in persona del proprio legale Controparte_5 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore di Pt_13
, dunque, a pagare in suo favore la complessiva somma di € 526.958,31
[...] per le ragioni e secondo i calcoli di cui in narrativa;
oltre interessi compensativi come in motivazione;
- condanna le in persona del proprio legale Controparte_5 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore di CP_4
e, dunque, a pagare in suo favore la complessiva somma di € 281.827,27
[...] per le ragioni e secondo i calcoli di cui in narrativa;
oltre interessi compensativi come in motivazione;
- condanna le in persona del proprio legale Controparte_5 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore di Pt_12
e, dunque, a pagare in suo favore la complessiva somma di € 287.505,35
[...] per le ragioni e secondo i calcoli di cui in narrativa;
oltre interessi compensativi come in motivazione;
- condanna le in persona del proprio legale Controparte_5 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore di Pt_8
e, dunque, a pagare in suo favore la complessiva somma di € 143.752,68
[...] per le ragioni e secondo i calcoli di cui in narrativa;
oltre interessi compensativi come in motivazione;
- condanna le in persona del proprio legale Controparte_5 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore di Parte_9
e, dunque, a pagare in suo favore la complessiva somma di € 143.752,68
[...] per le ragioni e secondo i calcoli di cui in narrativa;
oltre interessi compensativi come in motivazione;
- condanna le in persona del proprio legale Controparte_5 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore di _1
, dunque, a pagare in suo favore la complessiva somma di € 293.183,42
[...] per le ragioni e secondo i calcoli di cui in narrativa;
oltre interessi compensativi come in motivazione;
- condanna le in persona del proprio legale Controparte_5 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore di CP
, dunque, a pagare in suo favore la complessiva somma di € 293.183,42
[...] per le ragioni e secondo i calcoli di cui in narrativa;
oltre interessi compensativi come in motivazione;
- condanna le in persona del proprio legale Controparte_5 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore di CP_3
e, dunque, a pagare in suo favore la complessiva somma di € 66.060,42 per le ragioni e secondo i calcoli di cui in narrativa;
oltre interessi compensativi come in motivazione;
- condanna le in persona del proprio legale Controparte_5 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore di 11
, dunque, a pagare in suo favore la complessiva somma di € 422.228,25
[...] per le ragioni e secondo i calcoli di cui in narrativa;
oltre interessi compensativi come in motivazione;
- condanna le in persona del proprio legale Controparte_5 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore di Pt_1
e, dunque, a pagare in suo favore la complessiva somma di € 427.906,33
[...] per le ragioni e secondo i calcoli di cui in narrativa;
oltre interessi compensativi come in motivazione;
- condanna le in persona del proprio legale Controparte_5 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore di Parte_10 [...]
e, dunque, a pagare in suo favore la complessiva somma di € 427.906,33
[...] per le ragioni e secondo i calcoli di cui in narrativa;
oltre interessi compensativi come in motivazione;
- condanna le in persona del proprio legale Controparte_5 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore di Parte_7
e, dunque, a pagare in suo favore la complessiva somma di € 142.635,44 per le ragioni e secondo i calcoli di cui in narrativa;
oltre interessi compensativi come in motivazione;
- condanna le in persona del proprio legale Controparte_5 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore di Parte_6
e, dunque, a pagare in suo favore la complessiva somma di € 142.635,44
[...] per le ragioni e secondo i calcoli di cui in narrativa;
oltre interessi compensativi come in motivazione;
- condanna le in persona del proprio legale Controparte_5 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore di Parte_5
e, dunque, a pagare in suo favore la complessiva somma di € 142.635,44
[...] per le ragioni e secondo i calcoli di cui in narrativa;
oltre interessi compensativi come in motivazione;
- condanna le in persona del proprio legale Controparte_5 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore di Parte_4
e, dunque, a pagare in suo favore la complessiva somma di € 27.181,25
[...] per le ragioni e secondo i calcoli di cui in narrativa;
oltre interessi compensativi come in motivazione;
- condanna le in persona del proprio legale Controparte_5 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore di Parte_2
, dunque, a pagare in suo favore la complessiva somma di € 27.181,25 per
[...] le ragioni e secondo i calcoli di cui in narrativa;
oltre interessi compensativi come in motivazione;
- condanna le in persona del proprio legale Controparte_5 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore di Parte_3
, dunque, a pagare in suo favore la complessiva somma di € 27.181,25 per
[...] le ragioni e secondo i calcoli di cui in narrativa;
oltre interessi compensativi come in motivazione;
- condanna la alla rifusione , in favore degli Controparte_5 attori delle spese del giudizio che si liquidano in € 1.686,00 per spese ed € 128.449,20 per compensi oltre a spese generali per € 19.267,38 CPA ed IVA se dovuta, come per legge, in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari;
- con anticipazioni a carico del per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di Pt_14 crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 istituito ex D.M. 36/2022 presso il Ministero dell'economia e della finanze.
Arezzo 20 gennaio 2025
Il Giudice dr. Cristina Colombo