CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 820/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente
VISONA' STEFANO, RE
BN GIACOMO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15934/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 Nomina Con Decreto Min. Infrastrutt. E Trasp. N.573 - CF Rappresentante 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0008885 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13007/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dopo la notifica il 23 ottobre 2024 Ricorrente_1
promuove opposizione al diniego di rimborso di € 162.800 in tesi indebitamente versati nel
2023 a titolo di IVA notificatole il 28 giugno 2024 da Agenzia delle Entrate - Dir.Prov. 2 Rm. Deduce e argomenta:
- che a seguito di un lungo e articolato contenzioso civile con la CRA Centro Ricerche Applicate RL essa ha stipulato un accordo transattivo con il quale le parti, reciprocamente, rinunziavano a qualsiasi pretesa dietro pagamento, in un'unica soluzione, da parte sua della somma di € 740.000,00;
- che, non essendo convinta dell'imponibilità IVA del corrispettivo della transazione ed avendo ricevuto conferma dei suoi dubbi dalla Capo Area di Agenzia delle Entrate – Dir.Prov. 1 Rm - che aveva confermato che il corrispettivo della transazione avrebbe dovuto essere assoggettato a imposta proporzionale di registro all'aliquota del 3% -, ha provveduto il 19.1.2024 al versamento, con ravvedimento ex art. 13 del d.lgs. n.
472 del 1997, dell'imposta di registro dovuta, registrando l'atto di transazione presso l'Ufficio delle Entrate;
- che, in effetti, la transazione con CRA RL è intervenuta all'esito di una sentenza di condanna del Tribunale
Civile di Roma al pagamento di un indennizzo, qualificato, nella sentenza stessa, come risarcimento danni da indebito arricchimento ex art. 2041 cc;
- che, dunque, l'atto di transazione ha natura dichiarativa e non novativa poiché limitato a modificare gli importi di condanna al pagamento delle somme risarcitorie statuite dal Tribunale Civile di Roma con sentenza n.9227/2022 R.Sent. senza mutarne il titolo, e, in quanto tale, è soggetto alla registrazione a termine fisso e non rilevante ai fini IVA.
Conclude per sentir annullare l'atto di diniego opposto e dichiarare il suo diritto al rimborso dell'IVA.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate – Dir.Prov. Rm. 2 ha dedotto:
- che dopo la sentenza del Tribunale di Roma è seguita una lunga interlocuzione tra le parti, in cui erano evidenti opposte posizioni circa l'imponibilità IVA delle somme proposte, culminata poi nell'atto di transazione del 22.12.2022 con cui le parti, reciprocamente, rinunziavano a qualsiasi pretesa dietro pagamento, in un'unica soluzione, da parte dell'Autorità Portuale, della somma di € 740.000,00 assoggettata ad Iva con aliquota al 22%;
- che la transazione, dunque, ha carattere novativo in quanto le parti hanno deciso di regolare diversamente i loro rapporti come sorti a seguito della sentenza, che liquidava un danno, sostituendoli con reciproche rimesse e concessioni, di cui in particolare una era quella di assoggettare ad IVA l'importo offerto a composizione della controversia dalla ricorrente;
- che l'assoggettamento ad IVA degli importi era condizione ritenuta sine qua non dalla C.R.A. e quindi essenziale, per la stipula del contratto transattivo;
- che la transazione ha novato il rapporto sottostante trasformando il pagamento effettuato, da pagamento del danno, a pagamento corrispettivo per la prestazione effettuata ed individuata dalla stessa C.T.U. espletata in corso di causa;
- che CRA ha dichiarato gli importi ricevuti in conseguenza della transazione quali componenti attive nella sua dichiarazione IVA, dei redditi ed IRAP ed ha assolto i conseguenti obblighi tributari.
Conclude per il rigetto del ricorso.
Prima dell'udienza di discussione parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza del 12 dicembre 2025 la CGT ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
Si legge nella sentenza del tribunale di Roma che, in difetto, della necessaria forma scritta degli incarichi svolti da CRA a favore della – odierna - ricorrente, anche a prescindere dalla assenza di una procedura di gara ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi, le domande di CRA vanno ricondotte alla domanda subordinata di cui all'art. 2041 cc. La giurisprudenza, aggiunge il tribunale, è costante nel ritenere che ai fini dell'utile versum, non rileva l'utilità che l'Ente confidava di realizzare, bensì quella che ha in effetti conseguito e che, quando la prestazione eseguita in suo favore sia di carattere professionale, quale la redazione del progetto di un'opera pubblica, può consistere anche nell'avere evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale cui, invece, sarebbe stato necessario far fronte ove fosse mancata la possibilità di disporre del risultato della prestazione medesima.
Il tribunale, dunque, ha condannato la ricorrente a pagare a CRA. una somma ex art. 2041 cod.civ., a titolo, cioè, di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l'indennità dovuta a titolo di indebito arricchimento, prevista dall'art. 2042 c.c. e liquidata con sentenza, a seguito di azione ex art. 2041 c.c., nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione, esula dall'ambito di applicazione dell'I.V.A., per mancanza del presupposto oggettivo, non sussistendo un nesso diretto ed immediato tra la prestazione e l'indennizzo medesimo, il quale si pone fuori da un rapporto sinallagmatico ed ha, piuttosto, la funzione di compensare il pregiudizio economico di chi ha effettuato la prima, in tal modo impoverendosi, con la reintegra del patrimonio nei limiti di tale impoverimento, riequilibrando, così, l'incremento patrimoniale dell'arricchito
(Cass. n. 2040 del 2022).
Nella transazione intervenuta tra la ricorrente e C.R.A. non si rinviene la volontà delle parti di mutare il titolo di dazione della somma riconosciuta dal tribunale a favore di C.R.A. – cosa, peraltro, impossibile data la nullità insanabile dei negozi tra loro intervenuti – quanto, piuttosto, la volontà delle stesse di gravare di I.V.
A. la somma concordata in via transattiva.
V'è tuttavia che il diritto all'I.V.A. non è un diritto «disponibile» dalle parti essendo disciplinato da disposizioni inderogabili di legge, nazionale ed europea.
Ne consegue, alla stregua della giurisprudenza sopra ricordata, che la previsione di assoggettamento ad I.
V.A. della somma concordata in via transattiva è nulla ed inefficace.
Sussiste, pertanto, il diritto della ricorrente al rimborso della somma indebitamente versata a titolo di I.V.A.
Il ricorso va perciò accolto.
Spese di lite compensate per la particolarità del caso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente
VISONA' STEFANO, RE
BN GIACOMO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15934/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 Nomina Con Decreto Min. Infrastrutt. E Trasp. N.573 - CF Rappresentante 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0008885 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13007/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dopo la notifica il 23 ottobre 2024 Ricorrente_1
promuove opposizione al diniego di rimborso di € 162.800 in tesi indebitamente versati nel
2023 a titolo di IVA notificatole il 28 giugno 2024 da Agenzia delle Entrate - Dir.Prov. 2 Rm. Deduce e argomenta:
- che a seguito di un lungo e articolato contenzioso civile con la CRA Centro Ricerche Applicate RL essa ha stipulato un accordo transattivo con il quale le parti, reciprocamente, rinunziavano a qualsiasi pretesa dietro pagamento, in un'unica soluzione, da parte sua della somma di € 740.000,00;
- che, non essendo convinta dell'imponibilità IVA del corrispettivo della transazione ed avendo ricevuto conferma dei suoi dubbi dalla Capo Area di Agenzia delle Entrate – Dir.Prov. 1 Rm - che aveva confermato che il corrispettivo della transazione avrebbe dovuto essere assoggettato a imposta proporzionale di registro all'aliquota del 3% -, ha provveduto il 19.1.2024 al versamento, con ravvedimento ex art. 13 del d.lgs. n.
472 del 1997, dell'imposta di registro dovuta, registrando l'atto di transazione presso l'Ufficio delle Entrate;
- che, in effetti, la transazione con CRA RL è intervenuta all'esito di una sentenza di condanna del Tribunale
Civile di Roma al pagamento di un indennizzo, qualificato, nella sentenza stessa, come risarcimento danni da indebito arricchimento ex art. 2041 cc;
- che, dunque, l'atto di transazione ha natura dichiarativa e non novativa poiché limitato a modificare gli importi di condanna al pagamento delle somme risarcitorie statuite dal Tribunale Civile di Roma con sentenza n.9227/2022 R.Sent. senza mutarne il titolo, e, in quanto tale, è soggetto alla registrazione a termine fisso e non rilevante ai fini IVA.
Conclude per sentir annullare l'atto di diniego opposto e dichiarare il suo diritto al rimborso dell'IVA.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate – Dir.Prov. Rm. 2 ha dedotto:
- che dopo la sentenza del Tribunale di Roma è seguita una lunga interlocuzione tra le parti, in cui erano evidenti opposte posizioni circa l'imponibilità IVA delle somme proposte, culminata poi nell'atto di transazione del 22.12.2022 con cui le parti, reciprocamente, rinunziavano a qualsiasi pretesa dietro pagamento, in un'unica soluzione, da parte dell'Autorità Portuale, della somma di € 740.000,00 assoggettata ad Iva con aliquota al 22%;
- che la transazione, dunque, ha carattere novativo in quanto le parti hanno deciso di regolare diversamente i loro rapporti come sorti a seguito della sentenza, che liquidava un danno, sostituendoli con reciproche rimesse e concessioni, di cui in particolare una era quella di assoggettare ad IVA l'importo offerto a composizione della controversia dalla ricorrente;
- che l'assoggettamento ad IVA degli importi era condizione ritenuta sine qua non dalla C.R.A. e quindi essenziale, per la stipula del contratto transattivo;
- che la transazione ha novato il rapporto sottostante trasformando il pagamento effettuato, da pagamento del danno, a pagamento corrispettivo per la prestazione effettuata ed individuata dalla stessa C.T.U. espletata in corso di causa;
- che CRA ha dichiarato gli importi ricevuti in conseguenza della transazione quali componenti attive nella sua dichiarazione IVA, dei redditi ed IRAP ed ha assolto i conseguenti obblighi tributari.
Conclude per il rigetto del ricorso.
Prima dell'udienza di discussione parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza del 12 dicembre 2025 la CGT ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
Si legge nella sentenza del tribunale di Roma che, in difetto, della necessaria forma scritta degli incarichi svolti da CRA a favore della – odierna - ricorrente, anche a prescindere dalla assenza di una procedura di gara ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi, le domande di CRA vanno ricondotte alla domanda subordinata di cui all'art. 2041 cc. La giurisprudenza, aggiunge il tribunale, è costante nel ritenere che ai fini dell'utile versum, non rileva l'utilità che l'Ente confidava di realizzare, bensì quella che ha in effetti conseguito e che, quando la prestazione eseguita in suo favore sia di carattere professionale, quale la redazione del progetto di un'opera pubblica, può consistere anche nell'avere evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale cui, invece, sarebbe stato necessario far fronte ove fosse mancata la possibilità di disporre del risultato della prestazione medesima.
Il tribunale, dunque, ha condannato la ricorrente a pagare a CRA. una somma ex art. 2041 cod.civ., a titolo, cioè, di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l'indennità dovuta a titolo di indebito arricchimento, prevista dall'art. 2042 c.c. e liquidata con sentenza, a seguito di azione ex art. 2041 c.c., nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione, esula dall'ambito di applicazione dell'I.V.A., per mancanza del presupposto oggettivo, non sussistendo un nesso diretto ed immediato tra la prestazione e l'indennizzo medesimo, il quale si pone fuori da un rapporto sinallagmatico ed ha, piuttosto, la funzione di compensare il pregiudizio economico di chi ha effettuato la prima, in tal modo impoverendosi, con la reintegra del patrimonio nei limiti di tale impoverimento, riequilibrando, così, l'incremento patrimoniale dell'arricchito
(Cass. n. 2040 del 2022).
Nella transazione intervenuta tra la ricorrente e C.R.A. non si rinviene la volontà delle parti di mutare il titolo di dazione della somma riconosciuta dal tribunale a favore di C.R.A. – cosa, peraltro, impossibile data la nullità insanabile dei negozi tra loro intervenuti – quanto, piuttosto, la volontà delle stesse di gravare di I.V.
A. la somma concordata in via transattiva.
V'è tuttavia che il diritto all'I.V.A. non è un diritto «disponibile» dalle parti essendo disciplinato da disposizioni inderogabili di legge, nazionale ed europea.
Ne consegue, alla stregua della giurisprudenza sopra ricordata, che la previsione di assoggettamento ad I.
V.A. della somma concordata in via transattiva è nulla ed inefficace.
Sussiste, pertanto, il diritto della ricorrente al rimborso della somma indebitamente versata a titolo di I.V.A.
Il ricorso va perciò accolto.
Spese di lite compensate per la particolarità del caso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.