Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 6025/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6025/2024 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1
Russo del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Parte_2
Paglia e Cristina Manelli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto accogliersi la comune domanda di scioglimento del matrimonio alle condizioni tra loro concordate.
Il Pubblico Ministero è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6 agosto 2024 e premettevano di avere contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in Albania il 14 agosto 2003, che dalla loro unione sono nati i figli (il giorno Per_1
8 aprile 2004) e (il 16 settembre 2013), che la loro separazione era stata dichiarata da questo Per_2
Tribunale con sentenza non definitiva pubblicata il 9 ottobre 2019 e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
Sulla base di tali premesse e fornendo ulteriori indicazioni, con particolare riferimento alle rispettive condizioni abitative e risorse economiche, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate (riguardanti l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minorenne, la sua collocazione preferenziale materna, il suo mantenimento, le frequentazioni con il genitore non collocatario, ossia il padre, da disciplinare per opera dei Servizi Sociali, l'attribuzione del pagina 1 di 2
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, con le note scritte autorizzate depositate in seguito gli stessi ricorrenti insistevano per l'accoglimento della domanda di divorzio alle condizioni già illustrate in ricorso.
La causa era rimessa alla decisione del Collegio il quale, nelle more, onerava le parti di produrre la sentenza definitiva emessa nel procedimento di separazione giudiziale dei coniugi.
La domanda formulata dalle parti merita accoglimento.
Sussistono anzitutto i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, anche alla luce delle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di Per_2 affidamento, collocazione e frequentazioni genitoriali, in quanto conforme alle determinazioni assunte con la recente sentenza collegiale n. 762/2024, pubblicata il 16 maggio 2024, a sua volta ispirata dalle risultanze delle indagini psicosociali compiute dai competenti Servizi (che, tra l'altro, hanno dato conto di un netto rifiuto del minore ad avere rapporti con il padre e, almeno al 2023, dell'indisponibilità di quest'ultimo ad aderire ad un percorso di sostegno alla genitorialità).
Per converso, anche alla luce delle allegazioni documentate, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie, anche di natura patrimoniale.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo intervenuto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Kavaje Parte_1 Parte_2
(Albania) il 14 agosto 2003, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Noceto (PR) al n. 17, parte 2, serie C, anno 2003, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Noceto (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, nonché per la comunicazione ai Servizi Sociali (Distretto ASP Fidenza).
Così deciso in Parma il 14 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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