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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 19/08/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione COLLEGIALE, composto da
Dott. Massimo Canosa Presidente f.f.
Dott. Giovanni Nappi Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 35 -1/2025 P.U. promosso da:
società a responsabilità limitata con socio unico costituita in Italia secondo Controparte_1
l'ordinamento italiano, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale 10.000,00
i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di LU
, iscritta nell'elenco delle Società veicolo, tenuto ai sensi del Provvedimento di Banca P.IVA_1
d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35749.1 rappresentata, in forza di procura del 14 dicembre 2020 da odice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera Controparte_2 di Commercio Metropolitana di Milano-Monza- Brianza-Lodi n. 10311000961, iscritta al R.E.A. di
Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore, dalla
Questura di Milano Cat. 13D - Div. P.A.S. n. 18/2025 di Reg. il 26 maggio 2025, rappresentata e difesa, disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Giulia Galati (C.F. e dall'Avv. Antonio C.F._1
Schiavone (C.F. ) C.F._2 nei confronti di
P. IVA: ), con sede in Casoli (CH), via Frentana, iscritta Controparte_3 P.IVA_2 al registro delle imprese di ET Pescara al numero REA CH 59098 con PEC Email_1
Oggetto: liquidazione giudiziale
Visto il ricorso per la liquidazione giudiziale presentato in data 30 giugno 2025 ex artt. 49 e ss. CCII nei confronti di P. IVA: ); Controparte_3 P.IVA_2 ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di Casoli, circoscrizione territoriale del Tribunale di Lanciano, e non emergono circostanze per ritenere diversamente, anche in assenza di unità locali diverse dalla sede principale della impresa.
La società ricorrente ha esposto di avere un credito per euro 334.000,00 circa in particolare:
(a) € 168.794,74 a titolo di saldo negativo del conto corrente n. 2700619 acceso dalla Società presso l'allora
Banco di Napoli S.p.A., poi rinumerato in n. 1000/75 in forza del relativo contratto, a valere sul quale veniva concessa un'apertura di credito in conto corrente dell'importo di euro 100.000, come da andamento irregolare del rapporto di conto corrente, per cui a riprova di tanto si producono gli estratti conto e l'estratto contabile del cc 1000/75;
(b) € 165.365,62 a titolo di fatture portate allo sconto, in forza del rapporto anticipi fatture con cessione del credito tra le parti, e rimaste impagate, come analiticamente rappresentato dalla distinta di presentazione, fattura portata all'incasso, nonché dalle evidenze di contabilizzazione dei relativi accrediti, oltre che dalla prova delle erogazioni regolate sul riferito rapporto di conto corrente n. 1000/75 e dall'estratto 50 tub messo a disposizione dalla cedente;
Rispetto al credito vantato la ricorrente non ha avviato azioni esecutive individuali e di questo, costituendosi, si duole la resistente società sottolineando la assenza di insolvenza atteso che il mancato pagamento del dovuto non evidenzia per se' solo l'incapacità della società debitrice di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Infatti ai fini della apertura della procedura di liquidazione giudiziale, l'art. 2 CCII all'art. 2, comma 1, lett. b)
CCII, richiede che il debitore versi in uno stato di insolvenza definito come «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni», elementi qui non evidenti
La società costituita nel procedimento per la dichiarazione di insolvenza ha chiesto il rigetto della domanda anche a ragione della contestazione del credito portato dalla ricorrente, per il quale accertamento negativo pende giudizio ordinario dinanzi al Tribunale di Lanciano.
2.Tanto premesso, si osserva, in primo luogo, ai fini della verifica della legittimazione del creditore istante a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, come il relativo credito, pur non necessitando di riconoscimento con sentenza definitiva, deve essere incidentalmente accertato nei suoi elementi costitutivi (an e quantum), sì da risultare titolo legittimante il concorso;
prospettandosi, cioè, in termini tali da consentire la sua ammissione al passivo (cfr. Cass. 18 novembre 2011, n. 24309; Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521).
L'accertamento demandato al Tribunale in merito alla esistenza del credito, tuttavia, è solo incidentale con riferimento alla fondatezza delle ragioni della domanda, non essendo ammissibile svolgere una specifica attività istruttoria (cfr. Cass. n. 163 del 2016, n. 18128 del 2015). Il vaglio della legittimazione del creditore agente richiede, quindi, una verifica sommaria dell'esistenza di ragioni creditorie in capo all'istante. Sulla scorta dei principi di diritto che precedono, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire della odierna parte ricorrente, la quale ha proposto la domanda in forza di titolo di formazione stragiudiziale con revoca affidamenti risalente al 2018 . Nulla quaestio neppure in relazione al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI, risultando debiti scaduti superiori alla soglia di euro 30.000,00.
Soccorre, anche al riguardo, la giurisprudenza di Legittimità, già consolidatasi nel vigore della legge fallimentare, la quale ha chiarito che, quanto al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, l.fall. di euro 30.000,00 (oggi dell'art. 49 u.c. CCII), deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass. civ., sez. VI, 18/03/2016, n. 5377), i quali devono essere acclarati alla data della decisione sull'istanza e non al momento della sua proposizione
(cfr. Cass. civ. sez. I, 25/06/2018, n. 16683). La Suprema Corte (cfr. Cass. ord. 5377/2016), ha chiarito, pertanto, come occorra fare riferimento non solo al credito della parte istante per il fallimento, ma anche a tutti i debiti, comunque emersi nel corso dell'istruttoria, immediatamente esigibili nei confronti del debitore resistente. Sennonché, si osserva come, oltre al credito indicato dalla parte ricorrente, le informazioni acquisite abbiano messo in luce la sussistenza di ulteriori debiti della resistente nei confronti dell'Erario, per quanto comunicato dell'Agenzia delle Entrate, per oltre complessivi euro 500.000,00 come da comunicazione inoltrata in data 8 luglio 2025. Risulta, pertanto, certamente superata la soglia di cui sopra. In relazione alla ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, si osserva quanto segue. Si ricorda, in particolare, come - ai sensi dell'art. 121 CCI- non si faccia luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato, sulla scorta dei bilanci dell'ultimo triennio anteriore alla proposizione della domanda, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 let d), ovvero: - un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza, non superiore ad Euro 300.000,00. Si ricorda che, la consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e ricomprende le immobilizzazioni, l'attivo circolante, le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti, come documentati dai bilanci degli ultimi tre esercizi anteriori alla proposizione della domanda, sicché è irrilevante il momento dell'acquisto del cespite da parte dell'imprenditore- cfr. Cass. civ., 05/09/2018, n. 21647); - ricavi lordi di ammontare complessivo annuo, sempre nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza, non superiore ad Euro 200.000,00
(ricordandosi, come per l'individuazione dei "ricavi lordi" occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425, lett. a), c.c., non rientrando in tale nozione, invece, le voci nn. 2, 3 e 4 dello schema medesimo. Ciò, in quanto con tale espressione vanno intesi i ricavi in senso tecnico, dunque quelli per "vendite e prestazioni" e gli "altri ricavi e proventi" dello schema obbligatorio del conto economico, ma non - in particolare - le variazioni delle rimanenze, le quali rappresentano dei costi comuni a più esercizi, che vengono sospesi, in conformità del principio di competenza economica di cui all'art. 2423-bis c.c. per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i relativi ricavi" - cfr. Cass. civ.,
19/04/2016, n. 7742); - debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad Euro 500.000,00 alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale: al riguardo, l'accertamento del requisito in commento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub iudice); Sotto il profilo probatorio, va ribadito l'insegnamento giurisprudenziale che addossa al debitore l'onere di dimostrare il possesso dei limiti ostativi indicati, prima dall'art. 1 L.F., oggi dall'art. 121 CCI. L'onere della prova del mancato superamento delle soglie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del CCI grava, infatti, sul debitore, ai sensi del citato articolo 121
CCI.
Dunque, dato che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore soggetto alla liquidazione giudiziale affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento
(oggi liquidazione giudiziale) tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (cfr. Cass. civ., 23/03/2018, n. 7372).
Costituendosi il resistente ha avversato la legittimazione del ricorrente e la insolvenza manifesta insolvenza così come il superamento delle soglie di cui sopra che, invero, i documenti emergenti dalla istruttoria dimostrano il superamento per attivo ed esposizione debitoria.
Appurato il superamento di detta soglia alla luce delle considerazioni che precedono, viste le informazioni trasmesse dalla Agenzia delle Entrate, deve ritenersi sussistente, altresì, lo stato di insolvenza ex art. 2 comma
1 let. b) del CCI, ovverosia la incapacità del debitore di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal significativo inadempimento del debito maturato nei confronti della ricorrente, oltre che in ragione della esposizione debitoria assolutamente non trascurabile nei confronti dell'Erario, per oltre
500.000,00 euro.
Si osserva, ancora, come il concetto di insolvenza delineato dall'art. 2 comma 1 let. b), per quanto chiarito dalla giurisprudenza di Legittimità, debba essere accertato attraverso una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dei debiti e dei crediti, restando irrilevante (di regola e salvi casi eccezionali) ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (in questo senso, cfr. Cass. S.U. 13 marzo 2001, n. 115; Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 7 giugno 2012, n. 9253). Invero, sul piano giuridico, l'insolvenza deve essere valutata sulla base di un preciso quadro normativo, che direttamente discende dalla previsione di legge. E tale preciso quadro si concentra- sul debitore che non è "più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (cfr. art. 2 let. b) CCI), e di cui vanno ritenuti indici tanto gli "inadempimenti" quanto gli "altri fatti esteriori". Dacché il principio giurisprudenziale, più volte ribadito, per cui lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale "si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti" (ex aliis Cass. Sez. U n.
115-01, Cass. Sez. U n. 1997-03 e via via fino alle più recenti). Da tanto consegue come sia necessario e sufficiente, sul piano del riscontro oggettivo di quello specifico status, l'accertamento di una situazione d'impotenza economico patrimoniale, idonea a privare di far fronte con mezzi "normali" ai propri debiti;
accertamento ben suscettibile di esser desunto, dunque, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla impossibilità dell'impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni (indicativamente, Cass. n. 2830-01). La situazione di irreversibilità suddetta può essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento dei debiti (addirittura di un solo debito: v. Cass.
n. 19611-04). Quel che interessa, infatti, è che l'inadempimento sia sintomatico di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, e che quindi sia oggetto di valutazione complessiva (cfr. Cass. n. 23437-17; conf. Cass. n. 5215- 08).
Si osserva ancora che l'accertamento dell'insolvenza, come sopra intesa, non s'identifica in modo necessario e automatico con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l'attivo ed il passivo patrimoniale dell'impresa; tuttavia, per quanto chiarito dalla Suprema Corte, è un fatto logicamente incontrovertibile che l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisca, pur sempre, e nella maggior parte dei casi, uno dei tipici "fatti esteriori" che dimostrano l'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni (cfr.
Cass. n. 26217-05).
Per la società resistente sono presenti i presupposti di cui all'articolo 121 CCII atteso che la società risulta versare in stato di insolvenza atteso, oltre all'esito negativo del tentativo di negoziazione, la perdita di esercizio già da bilancio 2021;
considerato che
i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superano la soglia di € 30.000,00 di cui all'articolo 49 comma 5 CCIII
DICHIARA la liquidazione giudiziale della (P. IVA: ), con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Casoli (CH), via Frentana, iscritta al registro delle imprese di ET Pescara al numero REA CH 59098 con
PEC Email_1
NOMINA
Giudice Delegato la dott. ssa Chiara D'Alfonso
NOMINA
Curatore avv. SANDRO SALA (CF ) iscritto al n. 13223 dell'Elenco Pubblico Albo C.F._3 gestori della crisi di impresa
ORDINA
Al legale rappresentante il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
MANDA Al Curatore di procedere alla accettazione dell'incarico nelle forme di cui all'articolo 126 CCII
DISPONE
che il Curatore eserciti il mandato di gestione della procedura nel rispetto degli articoli 128 e sss CCII
FISSA
Il giorno 18/12/2025 alle ore 11:00 presso l'aula di udienza del Giudice Delegato, posta al Piano terra stanza n. 14 del Tribunale di Lanciano, Via Fiume per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avvertendo il soggetto nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione giudiziale che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica di cui sopra per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
CP_4
al curatore che entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza deve comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito
Per_1 ai sensi dell'art. 45 e 49 CCII che la presente sentenza venga pubblicata e comunicata al debitore, comunicata per estratto al curatore ed ai creditori istanti, al PM nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del registro delle imprese per l'annotazione.
Così deciso in Lanciano, nella Camera di consiglio del 7 agosto 2025
Il Giudice estensore Il Presidente f.f.
(Chiara D'Alfonso ) (Massimo Canosa )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione COLLEGIALE, composto da
Dott. Massimo Canosa Presidente f.f.
Dott. Giovanni Nappi Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 35 -1/2025 P.U. promosso da:
società a responsabilità limitata con socio unico costituita in Italia secondo Controparte_1
l'ordinamento italiano, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale 10.000,00
i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di LU
, iscritta nell'elenco delle Società veicolo, tenuto ai sensi del Provvedimento di Banca P.IVA_1
d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35749.1 rappresentata, in forza di procura del 14 dicembre 2020 da odice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera Controparte_2 di Commercio Metropolitana di Milano-Monza- Brianza-Lodi n. 10311000961, iscritta al R.E.A. di
Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore, dalla
Questura di Milano Cat. 13D - Div. P.A.S. n. 18/2025 di Reg. il 26 maggio 2025, rappresentata e difesa, disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Giulia Galati (C.F. e dall'Avv. Antonio C.F._1
Schiavone (C.F. ) C.F._2 nei confronti di
P. IVA: ), con sede in Casoli (CH), via Frentana, iscritta Controparte_3 P.IVA_2 al registro delle imprese di ET Pescara al numero REA CH 59098 con PEC Email_1
Oggetto: liquidazione giudiziale
Visto il ricorso per la liquidazione giudiziale presentato in data 30 giugno 2025 ex artt. 49 e ss. CCII nei confronti di P. IVA: ); Controparte_3 P.IVA_2 ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di Casoli, circoscrizione territoriale del Tribunale di Lanciano, e non emergono circostanze per ritenere diversamente, anche in assenza di unità locali diverse dalla sede principale della impresa.
La società ricorrente ha esposto di avere un credito per euro 334.000,00 circa in particolare:
(a) € 168.794,74 a titolo di saldo negativo del conto corrente n. 2700619 acceso dalla Società presso l'allora
Banco di Napoli S.p.A., poi rinumerato in n. 1000/75 in forza del relativo contratto, a valere sul quale veniva concessa un'apertura di credito in conto corrente dell'importo di euro 100.000, come da andamento irregolare del rapporto di conto corrente, per cui a riprova di tanto si producono gli estratti conto e l'estratto contabile del cc 1000/75;
(b) € 165.365,62 a titolo di fatture portate allo sconto, in forza del rapporto anticipi fatture con cessione del credito tra le parti, e rimaste impagate, come analiticamente rappresentato dalla distinta di presentazione, fattura portata all'incasso, nonché dalle evidenze di contabilizzazione dei relativi accrediti, oltre che dalla prova delle erogazioni regolate sul riferito rapporto di conto corrente n. 1000/75 e dall'estratto 50 tub messo a disposizione dalla cedente;
Rispetto al credito vantato la ricorrente non ha avviato azioni esecutive individuali e di questo, costituendosi, si duole la resistente società sottolineando la assenza di insolvenza atteso che il mancato pagamento del dovuto non evidenzia per se' solo l'incapacità della società debitrice di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Infatti ai fini della apertura della procedura di liquidazione giudiziale, l'art. 2 CCII all'art. 2, comma 1, lett. b)
CCII, richiede che il debitore versi in uno stato di insolvenza definito come «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni», elementi qui non evidenti
La società costituita nel procedimento per la dichiarazione di insolvenza ha chiesto il rigetto della domanda anche a ragione della contestazione del credito portato dalla ricorrente, per il quale accertamento negativo pende giudizio ordinario dinanzi al Tribunale di Lanciano.
2.Tanto premesso, si osserva, in primo luogo, ai fini della verifica della legittimazione del creditore istante a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, come il relativo credito, pur non necessitando di riconoscimento con sentenza definitiva, deve essere incidentalmente accertato nei suoi elementi costitutivi (an e quantum), sì da risultare titolo legittimante il concorso;
prospettandosi, cioè, in termini tali da consentire la sua ammissione al passivo (cfr. Cass. 18 novembre 2011, n. 24309; Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521).
L'accertamento demandato al Tribunale in merito alla esistenza del credito, tuttavia, è solo incidentale con riferimento alla fondatezza delle ragioni della domanda, non essendo ammissibile svolgere una specifica attività istruttoria (cfr. Cass. n. 163 del 2016, n. 18128 del 2015). Il vaglio della legittimazione del creditore agente richiede, quindi, una verifica sommaria dell'esistenza di ragioni creditorie in capo all'istante. Sulla scorta dei principi di diritto che precedono, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire della odierna parte ricorrente, la quale ha proposto la domanda in forza di titolo di formazione stragiudiziale con revoca affidamenti risalente al 2018 . Nulla quaestio neppure in relazione al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI, risultando debiti scaduti superiori alla soglia di euro 30.000,00.
Soccorre, anche al riguardo, la giurisprudenza di Legittimità, già consolidatasi nel vigore della legge fallimentare, la quale ha chiarito che, quanto al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, l.fall. di euro 30.000,00 (oggi dell'art. 49 u.c. CCII), deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass. civ., sez. VI, 18/03/2016, n. 5377), i quali devono essere acclarati alla data della decisione sull'istanza e non al momento della sua proposizione
(cfr. Cass. civ. sez. I, 25/06/2018, n. 16683). La Suprema Corte (cfr. Cass. ord. 5377/2016), ha chiarito, pertanto, come occorra fare riferimento non solo al credito della parte istante per il fallimento, ma anche a tutti i debiti, comunque emersi nel corso dell'istruttoria, immediatamente esigibili nei confronti del debitore resistente. Sennonché, si osserva come, oltre al credito indicato dalla parte ricorrente, le informazioni acquisite abbiano messo in luce la sussistenza di ulteriori debiti della resistente nei confronti dell'Erario, per quanto comunicato dell'Agenzia delle Entrate, per oltre complessivi euro 500.000,00 come da comunicazione inoltrata in data 8 luglio 2025. Risulta, pertanto, certamente superata la soglia di cui sopra. In relazione alla ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, si osserva quanto segue. Si ricorda, in particolare, come - ai sensi dell'art. 121 CCI- non si faccia luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato, sulla scorta dei bilanci dell'ultimo triennio anteriore alla proposizione della domanda, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 let d), ovvero: - un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza, non superiore ad Euro 300.000,00. Si ricorda che, la consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e ricomprende le immobilizzazioni, l'attivo circolante, le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti, come documentati dai bilanci degli ultimi tre esercizi anteriori alla proposizione della domanda, sicché è irrilevante il momento dell'acquisto del cespite da parte dell'imprenditore- cfr. Cass. civ., 05/09/2018, n. 21647); - ricavi lordi di ammontare complessivo annuo, sempre nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza, non superiore ad Euro 200.000,00
(ricordandosi, come per l'individuazione dei "ricavi lordi" occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425, lett. a), c.c., non rientrando in tale nozione, invece, le voci nn. 2, 3 e 4 dello schema medesimo. Ciò, in quanto con tale espressione vanno intesi i ricavi in senso tecnico, dunque quelli per "vendite e prestazioni" e gli "altri ricavi e proventi" dello schema obbligatorio del conto economico, ma non - in particolare - le variazioni delle rimanenze, le quali rappresentano dei costi comuni a più esercizi, che vengono sospesi, in conformità del principio di competenza economica di cui all'art. 2423-bis c.c. per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i relativi ricavi" - cfr. Cass. civ.,
19/04/2016, n. 7742); - debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad Euro 500.000,00 alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale: al riguardo, l'accertamento del requisito in commento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub iudice); Sotto il profilo probatorio, va ribadito l'insegnamento giurisprudenziale che addossa al debitore l'onere di dimostrare il possesso dei limiti ostativi indicati, prima dall'art. 1 L.F., oggi dall'art. 121 CCI. L'onere della prova del mancato superamento delle soglie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del CCI grava, infatti, sul debitore, ai sensi del citato articolo 121
CCI.
Dunque, dato che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore soggetto alla liquidazione giudiziale affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento
(oggi liquidazione giudiziale) tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (cfr. Cass. civ., 23/03/2018, n. 7372).
Costituendosi il resistente ha avversato la legittimazione del ricorrente e la insolvenza manifesta insolvenza così come il superamento delle soglie di cui sopra che, invero, i documenti emergenti dalla istruttoria dimostrano il superamento per attivo ed esposizione debitoria.
Appurato il superamento di detta soglia alla luce delle considerazioni che precedono, viste le informazioni trasmesse dalla Agenzia delle Entrate, deve ritenersi sussistente, altresì, lo stato di insolvenza ex art. 2 comma
1 let. b) del CCI, ovverosia la incapacità del debitore di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal significativo inadempimento del debito maturato nei confronti della ricorrente, oltre che in ragione della esposizione debitoria assolutamente non trascurabile nei confronti dell'Erario, per oltre
500.000,00 euro.
Si osserva, ancora, come il concetto di insolvenza delineato dall'art. 2 comma 1 let. b), per quanto chiarito dalla giurisprudenza di Legittimità, debba essere accertato attraverso una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dei debiti e dei crediti, restando irrilevante (di regola e salvi casi eccezionali) ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (in questo senso, cfr. Cass. S.U. 13 marzo 2001, n. 115; Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 7 giugno 2012, n. 9253). Invero, sul piano giuridico, l'insolvenza deve essere valutata sulla base di un preciso quadro normativo, che direttamente discende dalla previsione di legge. E tale preciso quadro si concentra- sul debitore che non è "più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (cfr. art. 2 let. b) CCI), e di cui vanno ritenuti indici tanto gli "inadempimenti" quanto gli "altri fatti esteriori". Dacché il principio giurisprudenziale, più volte ribadito, per cui lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale "si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti" (ex aliis Cass. Sez. U n.
115-01, Cass. Sez. U n. 1997-03 e via via fino alle più recenti). Da tanto consegue come sia necessario e sufficiente, sul piano del riscontro oggettivo di quello specifico status, l'accertamento di una situazione d'impotenza economico patrimoniale, idonea a privare di far fronte con mezzi "normali" ai propri debiti;
accertamento ben suscettibile di esser desunto, dunque, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla impossibilità dell'impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni (indicativamente, Cass. n. 2830-01). La situazione di irreversibilità suddetta può essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento dei debiti (addirittura di un solo debito: v. Cass.
n. 19611-04). Quel che interessa, infatti, è che l'inadempimento sia sintomatico di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, e che quindi sia oggetto di valutazione complessiva (cfr. Cass. n. 23437-17; conf. Cass. n. 5215- 08).
Si osserva ancora che l'accertamento dell'insolvenza, come sopra intesa, non s'identifica in modo necessario e automatico con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l'attivo ed il passivo patrimoniale dell'impresa; tuttavia, per quanto chiarito dalla Suprema Corte, è un fatto logicamente incontrovertibile che l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisca, pur sempre, e nella maggior parte dei casi, uno dei tipici "fatti esteriori" che dimostrano l'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni (cfr.
Cass. n. 26217-05).
Per la società resistente sono presenti i presupposti di cui all'articolo 121 CCII atteso che la società risulta versare in stato di insolvenza atteso, oltre all'esito negativo del tentativo di negoziazione, la perdita di esercizio già da bilancio 2021;
considerato che
i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superano la soglia di € 30.000,00 di cui all'articolo 49 comma 5 CCIII
DICHIARA la liquidazione giudiziale della (P. IVA: ), con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Casoli (CH), via Frentana, iscritta al registro delle imprese di ET Pescara al numero REA CH 59098 con
PEC Email_1
NOMINA
Giudice Delegato la dott. ssa Chiara D'Alfonso
NOMINA
Curatore avv. SANDRO SALA (CF ) iscritto al n. 13223 dell'Elenco Pubblico Albo C.F._3 gestori della crisi di impresa
ORDINA
Al legale rappresentante il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
MANDA Al Curatore di procedere alla accettazione dell'incarico nelle forme di cui all'articolo 126 CCII
DISPONE
che il Curatore eserciti il mandato di gestione della procedura nel rispetto degli articoli 128 e sss CCII
FISSA
Il giorno 18/12/2025 alle ore 11:00 presso l'aula di udienza del Giudice Delegato, posta al Piano terra stanza n. 14 del Tribunale di Lanciano, Via Fiume per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avvertendo il soggetto nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione giudiziale che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica di cui sopra per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
CP_4
al curatore che entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza deve comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito
Per_1 ai sensi dell'art. 45 e 49 CCII che la presente sentenza venga pubblicata e comunicata al debitore, comunicata per estratto al curatore ed ai creditori istanti, al PM nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del registro delle imprese per l'annotazione.
Così deciso in Lanciano, nella Camera di consiglio del 7 agosto 2025
Il Giudice estensore Il Presidente f.f.
(Chiara D'Alfonso ) (Massimo Canosa )