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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/05/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 222/2024
promossa da
Parte_1
OPPONENTE
contro
CP_1
OPPOSTO
Oggi 22 maggio 2025, innanzi al dott. Alberto Cecconi, sono comparsi:
Per , l'avv. NAPOLEONI ALESSANDRO , oggi so- Parte_1
stituito dall'avv. Alessio Ciampini
Per , l'avv. FONTANA ANNA ROSA oggi sostituita dall'avv. Ni- CP_1
colò Di Paco e l'avv. DI TURSI LAURA
Il G.I. invita le parti a discutere e concludere.
Le parti concludono come da rispettivi atti introduttivi e da note autorizzate conclusio-
nali.
Le parti discutono oralmente la causa dopodiché
Il Giudice
decide come da separata sentenza di cui dà lettura, allontanatisi i procuratori.
1 IL GIUDICE
dott. Alberto Cecconi
2 segue verbale dell'udienza del 22 maggio 2025
R.G. n. 222/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 222/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_2
) e residente in [...], C.F._1
NELLA SUA QUALITÀ DI GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ
SUL FIGLIO MINORE nato a [...] Persona_1 il 12.05.07 (cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ales- C.F._2 sandro Napoleoni presso il cui studio sito in Portoferraio (LI), Via Carducci n. 23 è elet- tivamente domiciliata opponente contro
l'Avv. nato a [...] il [...] ( CP_1 C.F._3
), residente a [...], rappresentato e di-
[...] feso dagli avv.ti Anna Rosa Fontana e Laura Di Tursi presso il cui studio sito in Porto- ferraio, via Manganaro 64 è elettivamente domiciliato opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1137/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 17 novembre 2023 (R.G. 3180/2023)
Conclusioni: come da verbale dell'udienza odierna e da aversi integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. l'avv. ha adito l'intestato Tribunale chie- CP_1 dendo ingiungersi a l'importo di euro Parte_3
1 48.266,63 oltre interessi legali e spese di procedura allegando quanto segue: - di aver rappresentato e difeso il sig. “in una controversia civile (del valore di CP_2
€ 1.200.000,00 – unmilioneduecentomila) nei confronti della Sig.ra nata Parte_2
a Castiglione della Pescaia il 27.5.1965, residente a [...]nell'Elba, località Pian di
Mezzo n. 176 (C.F.: ), articolatasi nel giudizio di I° grado di- CodiceFiscale_4
nanzi al Tribunale di Livorno – Sezione Distaccata di Portoferraio, impugnazione di- nanzi alla Corte di Appello di Firenze, e ricorso per Cassazione, ormai esauritosi”; - che i rapporti contabili relativi alle spettanze del difensore relativamente al primo grado di giudizio erano stati definiti;
- che il elativamente al giudizio svoltosi di- CP_2
nanzi alla Corte di Appello e dinanzi alla Corte Cassazione aveva sottoscritto i pre- ventivi redatti dal difensore ricorrente art. 13, comma 5, L. n. 247/2012 e 27 C.d.f.
(docc. nn. 12 e 13); - che il preventivo per il giudizio di impugnazione, predisposto secondo i parametri medi delle tariffe vigenti, era pari a complessivi € 33.438,65 e che tutte e tre le fasi ivi previste (studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale) erano state effettivamente svolte;
- che con riferimento a tale procedi- mento il veva corrisposto al legale unicamente un acconto per € 6.001,00 CP_2
come da fattura n. 2 del 22.1.2019; - che relativamente al giudizio di legittimità, stante la definizione del relativo procedimento ex artt. 380 bis e 391 c.cp.c., erano state svolte effettivamente solo la fase di studio e quella introduttiva e che, pertanto, per tale giu- dizio, erano dovuti, sulla scorta del preventivo “compensi per € 7.986,00 per la fase di studio;
€ 5.248,00 per quella introduttiva;
oltre ad anticipazioni non imponibili per €
1.518,00 (contributo unificato), rimborso spese generali 15% su € 13.234,00 pari ad €
1.985,10, C.P.A. 4% su € 15.219,10 pari ad € 608,76, I.V.A. 22% su € 15.827,86 pari ad € 3.482,13, e così complessivamente € 20.827,99”; - che a seguito del decesso di
(2.9.2022) era succeduto, quale erede universale in forza di testa- CP_2
mento olografo pubblicato dal Notaio in data 11.11.2022, rep. n. 114804, racc. Per_2
n. 46140, registrato a Piombino il 15.11.2022, numero 3513, serie IT, il minore
[...]
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_3 C.F._5
) il quale, a seguito del ricorso presentato dalla di lui madre (in
[...] Parte_2
qualità di esercente la responsabilità genitoriale) al Giudice Tutelare del Tribunale di
Livorno, otteneva in data 9.12.2022 (con provvedimento ad efficacia immediata)
l'autorizzazione ad accettare l'eredità con beneficio di inventario (doc. n. 14); - che l'accettazione beneficiata veniva formalizzata dinanzi al Notaio di Porto- Persona_3
2 ferraio in data 16.12.2022 (trascritta il 21.12.2022); - di aver invitato invano, con rac- comandata ricevuta il 30.10.2023, la sig.ra nella qualità di genitore esercente Pt_2
la potestà sul minore a provvedere al pagamento di Parte_3 complessivi € 56.007,54 di cui € 48.266,63 per i due procedimenti di impugnazione (se- gnatamente,
€ 27.438,64 a saldo per il procedimento civile dinanzi alla Corte di Appello di Firenze ed € 20.827,99 per quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione) ed il residuo per altri procedimenti introdotti sempre per conto del Sig. rispetto ai quali il CP_2
ricorrente riservava di procedere in altra sede;
- che, pertanto, allo stato, il suo credito per prestazioni professionali ammonterebbe ad € 48.266,63.
Il Tribunale di Livorno, in accoglimento della domanda monitoria, con decreto ingiun- tivo n. 1137/2023, emesso in data 17 novembre 2023 (R.G. 3180/2023), ingiungeva a rappresentato da Parte_3 Parte_2
esercente la responsabilità genitoriale nei suoi confronti di pagare al legale ricorrente per le causali di cui al ricorso “
1. la somma di € 48.266,63; 2. gli interessi come da do- manda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione (...)”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, nella sua qualità di Parte_2
genitore esercente la patria potestà sul figlio minore ha Parte_3
proposto opposizione contro il predetto decreto ingiuntivo n. 1137/2023 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- in via pregiudiziale disporre la sospensione del presente procedimento all'esito del giudizio definitivo che sarà emesso nel procedimento n. 1593/23 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Livorno;
- in via preliminare ordinare l'esperimento della procedura di mediazione su invito del creditore procedente;
- nel merito dichiarare che i preventivi prodotti sub doc. 12 e 13 del fascicolo monitorio per gli importi di euro 33.438,65 ed euro 20.827,99 non sono idonei a rappresentare prova del credito azionato con il decreto ingiuntivo n 1137/23 qui impugnato, per un to- tale di euro 48.266,63, poiché non redatti secondo quanto stabilito dalla legge e per
l'effetto dichiarare le somme effettivamente dovute dall'opponente sulla base di quanto stabilito dai parametri professionali vigenti all'epoca dell'attività prestata dall'avvocato Con vittoria di spese e compensi di causa”. CP_1
3 A sostegno della domanda parte opponente nel “primo ed unico motivo” di opposizione ha eccepito l'insufficienza dei preventivi prodotti dall'avv. sub allegati 12 e 13 CP_1
del fascicolo monitorio a costituire prova del di lui credito.
In particolare, ad avviso dell'opponente, dalla disamina della documentazione allegata al ricorso monitorio si riscontrerebbero alcune “irregolarità” inficianti l'idoneità dei ci- tati preventivi ad assurgere a prova documentale del credito.
Con riferimento al preventivo del giudizio d'appello: i) difetterebbe la formale accetta- zione del cliente con conseguente qualificazione del preventivo sub specie di mera pro- posta di contratto formulata dal legale;
ii) difetterebbe la data in cui tale proposta sareb- be stata sottoscritta (e non accettata).
Con riferimento al preventivo del giudizio di Cassazione, per quanto risulti la data della sottoscrizione apposta dal (9 novembre 2021), difetterebbe comunque CP_2
l'accettazione del cliente nonché sarebbe assente la dettagliata descrizione dell'attività che il professionista sarebbe andato a svolgere (descrizione necessaria al cliente per una
“migliore comprensione della vicenda nella sua generalità” e per la spiegazione delle ragioni per le quali il cliente sarebbe tenuto a sopportare tali costi).
L'eccessiva genericità di tali preventivi, sottoscritti (nella seconda pagina) non per ac- cettazione ma per “presa visione”, alimenterebbe, ad avviso dell'opponente dubbi sulla loro idoneità a fornire prova del credito rivendicato dal professionista.
L'opponente ha avuto, peraltro, modo di evidenziare la circostanza per cui l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte del minore sarebbe stata impugnata da altri presunti eredi del on la conseguenza che, dovendo porsi CP_2
a carico degli eredi del l'eventuale corresponsione di somme all'avv. CP_2 [...]
il presente giudizio avrebbe meritato la sospensione in attesa dell'esito della con- CP_1 clusione del giudizio pendente (sempre dinanzi all'intestato Tribunale sub R.G.
1593/2023) e diretto a fa luce sul legittimo erede del cliente dell'avv. CP_1
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio Tribunale l'avv.
contestando in fatto ed in diritto le allegazioni avversarie e chie- CP_1 dendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del Tribunale di Livorno
- previa concessione della provvisoria esecuzione della opposta ingiunzione, respingere
l'opposizione per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
4 - con vittoria di spese ed onorari”.
A tal fine il legale opposto ha dedotto ed eccepito quanto segue: i) l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. formulata da parte opposta;
ii) l'insussistenza di alcuna contestazione avversaria in punto di an del credito avendo parte opponente limitato le proprie doglianze unicamente a generiche contestazioni sia sull'idoneità dei preventivi versati in atti sia sul quantum del corrispet- tivo dovuto per l'attività professionale espletata dall'avv. iii) che la data sul CP_1
preventivo non sarebbe elemento richiesto a pena di nullità o di irregolarità del docu- mento;
iv) che entrambi i preventivi su cui è fondata la pretesa monitoria riporterebbero la firma autografa ed autenticata del sig. il quale li avrebbe inequivo- CP_2
cabilmente accettati;
v) che il modello redatto dal Consiglio Nazionale Forense per la redazione del preventivo in materia di giudizio civile sarebbe esattamente sovrapponibi- le a quello oggetto del presente giudizio riportando, nella “descrizione attività profes- sionale”, l'elenco delle diverse fasi di giudizio, con l'indicazione dell'importo corrispet- tivo;
vi) che ad ogni modo entrambi i preventivi sarebbero stati redatti con riferimento ai valori medi della tariffa.
All'udienza del 27 giugno 2024 i procuratori delle parti in via preliminare davano atto al G.I. della pendenza di serie trattative in stato avanzato volte alla definizione bonaria della presente controversia e chiedevano, per l'effetto, disporsi un breve rinvio per la verifica delle stesse, impregiudicati i diritti dell'odierna udienza.
Il G.I., dato atto, in accoglimento della congiunta istanza difensiva, rinviava all'udienza del 18 luglio 2024 ore 8.30 per i medesimi incombenti.
All'udienza del 18 luglio 2024, sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lo scrivente Giudicante, preso atto del fallimento delle trattative concedeva ex art. 648 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del d.i. opposto ed assegnava termine di giorni
15 a parte opposta per l'esperimento della procedura di mediazione (rientrando ex art. 5, comma 1 D. Lgs. 28/2010 il presente giudizio – contratto d'opera – tra le controversie sottoposte alla citata condizione di procedibilità).
Alla successiva udienza del 9 gennaio 2025, sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lo scrivente Giudicante, preso atto dell'esito negativo del procedi- mento di mediazione, considerato che le parti non avevano avanzato istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di discussione orale del 22
5 maggio 2025 concedendo alle parti termine per eventuali sintetiche note scritte conclu- sionali.
La causa è stata istruita a livello documentale e all'odierna udienza (22 maggio 2025), previa discussione orale, il Giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale.
***
1.L'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da nella sua Parte_4
qualità di genitore esercente la patria potestà sul figlio minore Persona_4
è infondata e merita reiezione sulla scorta della seguente motivazione.
[...]
In via preliminare quanto alla reiterata istanza dell'opponente volta ad ottenere la so- spensione del presente procedimento in attesa dell'esito definitivo del giudizio R.G.
1593/2023 pendente dinanzi all'intestato Tribunale (giudizio di impugnazione del te- stamento con il quale era stato istituito erede universale di cliente CP_2 dell'avv. il minore si richiama quanto già sta- CP_1 Parte_3 tuito con ordinanza del 18 luglio 2024: “Considerato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, tenuto conto che la richiesta sospensione ex art. 295
c.cp. è da rigettare attesi i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11458 del 08/04/2022 (Rv. 664348 - 01) secondo cui “Nella
contro
- versia promossa per far valere un credito (nella specie, di lavoro), nei confronti di chi si assuma erede del debitore, le questioni attinenti alla sussistenza o meno di tale quali- tà di erede, in capo al convenuto, rientrano nell'ambito degli accertamenti meramente incidentali, e, ove venga eccepita la pendenza di una causa ereditaria, proposta da altri successibili, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti per la sospensione necessaria del processo”.
Quanto, poi, alla istanza di parte opponente volta ad estendere il contraddittorio ex art. 107 c.p.c. nei confronti delle sig.re e (parti Controparte_3 Controparte_4
del citato giudizio di impugnazione del testamento) sia consentito richiamare ancora una volta quanto statuito con la citata ordinanza in punto di insussistenza di ragioni di op- portunità legittimanti la chiamata in causa dei citati terzi.
A ciò si aggiunga che, come ha puntualmente documentato parte opposta - al netto dell'irrilevanza ai fini della decisione della presente controversia della questione atti- nente alla controversia avente ad oggetto la validità del testamento che aveva istituito erede l'odierna parte opponente - nelle more del presente procedimento è stata emessa
6 in data 8 gennaio 2025 la pronuncia (sentenza n. 116/2025) nella controversia (R.G.
1593/2023) instaurata tra le sigg.re e l'odierna parte opponente con la quale CP_3
l'intestato Tribunale di Livorno (G.I. Dott.ssa Fodra) ha dichiarato “l'autenticità e la validità dal testamento olografo redatto da datato 21/4/2021 e pubblicato CP_2 con atto del Notaio in data 11/11/2022” e, per l'effetto ha dichiarato: Persona_3
“che unico erede del de cuius è nonché che Parte_3 [...]
e non hanno alcun diritto, né per legge né per testamen- CP_4 Controparte_3 to, sull'eredità del cugino ”. CP_2
Si consideri, peraltro, che l'odierna parte opponente non ha mai contestato la propria qualità di erede del de cuius Per contro, il si è affer- CP_2 Parte_1
mato erede del defunto cliente del CP_2
Alla luce di quanto sinora esposto, ritenuta l'infondatezza di ogni doglianza in punto di difetto di legittimazione passiva dell'opponente rispetto alla pretesa creditoria di parte opposta, va dato atto che nessuna doglianza in punto di mancato accoglimento dell'istanza di sospensione del giudizio e/o di mancata integrazione ex art. 107 c.p.c. del contraddittorio nei confronti delle sigg.re può essere fondatamente formulata CP_3
da parte opponente.
1.1 Ciò posto, sempre in via preliminare è appena il caso di richiamare il principio paci- fico per cui il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, even- tualmente rendendo una pronuncia di condanna per la parte residua del debito non estin- ta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato.
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, infatti, un ordinario giudizio di cognizio- ne nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali.
Ed invero, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella po- sizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedi- mento monitorio per motivi formali (cfr. Cass. n. 5754 del 2009; Cass. n. 15339 del
2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione
7 sommaria (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14640 del 2018;
Cass. n. 21466 del 2016; Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003).
In altri termini, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza del titolo e l'ammontare del saldo a debito) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto, l'invalidità o l'inefficacia del rapporto o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria
(ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
1.2 Ciò premesso, la domanda avanzata dall'avv. (legale ricorrente in sede CP_1 monitoria/odierno opposto) volta ad ottenere l'accertamento del proprio credito per pre- stazioni professionali rese nei confronti del cliente con conseguente CP_2 condanna dell'odierna parte opponente (erede del citato defunto cliente) alla correspon- sione del compenso non saldato è fondata e va accolta.
Come noto, colui che agisce per il pagamento di un proprio credito assolve l'onere pro- batorio a suo carico con la dimostrazione del rapporto o del titolo su cui è fondata la pretesa fatta valere in giudizio, e non è tenuto a provare anche che il debitore non abbia pagato, costituendo il pagamento un fatto estintivo la cui prova incombe al debitore che lo eccepisce.
In particolare, spetta all'avvocato, il quale assuma di essere creditore per attività profes- sionale prestata a favore del cliente, l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazio- ne quantitativa del suo compenso.
Va detto che l'odierna parte opponente non ha contestato minimamente l'an della prete- sa creditoria dell'avv. né mai ha eccepito alcun controcredito e/o causa estinti- CP_1
va o modificativa dello stesso.
E' pacifico, oltre che ampiamente documentato (cfr., in particolare, inter alia, allegati 6,
7, 8, 9, 10, 11 e 11 bis 3 di cui al ricorso monitorio) l'espletamento da parte del legale odierno opposto dell'attività difensiva nell'interesse del sig. sia dinan- CP_2 zi alla Corte territoriale (Corte d'Appello di Firenze R.G. 2349/2018) che dinanzi alla
Suprema Corte (R.G. 27820/2021) nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risolu- zione e di risarcimento danni proposta dal ei confronti di CP_2 Parte_2
avente a oggetto il contratto di compravendita immobiliare stipulato inter partes il
8 2.5.2014 per atto pubblico rogato dal notaio col quale il le ave- Persona_3 CP_2 va venduto la nuda proprietà, riservato l'usufrutto vita natural durante, di due Pt_2
appartamenti adibiti a civile abitazione, nonché la piena proprietà di un appezzamento di terreno sito in località Castiglione e della quota di comproprietà pro indiviso pari a un mezzo su alcuni appezzamenti di terreno siti in località Grotta d'Oggi e Cote Pinzuta, al prezzo di € 1.200.000,00, da pagarsi in rate semestrali di € 30.000,00 ciascuna.
L'odierna parte opponente – che, si consideri, per stessa sua ammissione non mette in dubbio che l'avv. non debba essere compensato per l'attività difensiva espleta- CP_1
ta (cfr. pag. 2 della 1° memori integrativa) e che non formula alcuna doglianza sulla cor- rettezza dell'operato professionale del predetto legale – si limita a contestare l'inidoneità dei preventivi, sottoscritti dal ai fini della prova documentale CP_2
del credito e nella sola memoria integrativa n. 2 eccepisce che nel giudizio di Parte_5
ne non si sarebbe svolta la fase decisionale con conseguente mancata debenza in parte qua dell'onorario.
Orbene, come ha puntualmente allegato parte opposta sin dal ricorso monitorio (lett. g del ricorso ex art. 633 c.p.c.) e ribadito sia dalle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitu- tive dell'udienza del 18 luglio 2024 che in sede di scritto difensivo conclusionale, la fa- se decisionale del giudizio di legittimità (effettivamente non tenutasi avendo la Supre- ma Corte formulato alle parti la proposta di definizione del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. attesa l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso principale e l'inefficacia,
o comunque l'inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso incidentale) non è stata presa in considerazione nel ricorso monitorio ai fini dell'accertamento del credito professionale dell'avv. CP_1
Quanto alle doglianze/contestazioni di parte opponente sui preventivi versati in atti dal legale/odierno opposto, si precisa quanto segue.
Premesso che i preventivi versati in atti dal legale opposto risultano pacificamente sot- toscritti dal cliente, la tesi difensiva dell'opponente secondo cui difetterebbe nel caso di specie l'accettazione degli stessi essendo la firma del pposta per sola “pre- CP_2 sa visione” non coglie nel segno.
Siffatta allegazione, rimasta peraltro del tutto indimostrata, si scontra con l'id quod ple- rumque accidit: ogni volta che un preventivo redatto da un professionista viene sottopo- sto al cliente e da quest'ultimo viene firmato non si può che ritener concluso il relativo
“rapporto giuridico contrattuale” (segnatamente, nel caso di specie, rapporto di patroci-
9 nio, ossia quel negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, se- condo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professio- nale).
Come noto, ai sensi del comma 5 dell'art. 13 (rubricato “Conferimento dell'incarico e compenso”) della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) “Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di tra- sparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; ((...)) è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazio- ne, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.
In altri termini, nell'adempimento del proprio incarico professionale l'avvocato ha l'ob- bligo, ex art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012, di informare il cliente, nel rispetto del principio di trasparenza, del livello di complessità dell'incarico - fornendo tutte le in- formazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclu- sione dell'incarico - e di comunicare al cliente, in forma scritta, la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese forfettarie e compenso professio- nale;
poiché tali obblighi attengono alla diligenza professionale ai sensi degli artt. 1176
e 2236 c.c., grava sul professionista il correlato onere probatorio (Cass., Sez. 3, Ordi- nanza n. 34412 del 11/12/2023, Rv. 669587 - 01)
Orbene, quanto al preventivo ex art. 13 comma 5 Legge n. 247/2012 e 27 Codice Deon- tologico Forense sottoscritto dal con riferimento al giudizio di appello CP_2
avverso la sentenza n. 8/2018 del Tribunale di Livorno -Sezione Distaccata di Portofer- raio (all. 12 ricorso monitorio), se è vero che difetta la data della sottoscrizione del pre- ventivo, è altresì vero che tale elemento non è previsto a pena di nullità del preventivo.
Ad ogni modo, il contenuto del preventivo in esame risulta particolarmente dettagliato sia con riferimento specifico all'oggetto/incarico (“Procedimento dinanzi alla Corte
d'Appello di Firenze per Appello avverso sentenza n. 8/2018 Tribunale di Livorno -
Sezione Distaccata di Portoferraio R.G. 2349/2018 contro ”), sia con ri- Parte_2 ferimento al valore dell'affare (“valore della controversia: da € 1.000.001,00 a €
2.000.000,00”), sia con riferimento alla descrizione dell'attività professionale necessaria per l'esecuzione dell'incarico con puntuale distinzione delle singole fasi (studio, intro- duttiva e decisionale) nonché con riferimento agli accessori di legge (spese generali
10 15%, cassa avvocati 4% ed IVA 22%) così da assolvere pienamente e con trasparenza l'obbligo del legale di informazione del cliente sulla prevedibile misura dei costi della propria prestazione.
Le medesime considerazioni possono svolgersi con riferimento al preventivo sottoscrit- to dal cliente n data 9 novembre 2021 relativo al giudizio di Cassazione CP_2
(cfr. all. 13 di cui al ricorso monitorio).
A ciò si aggiunga che entrambi i preventivi risultano incontestatamente redatti dall'avvocato in modo conforme rispetto al modello redatto dal Consiglio Na- CP_1
zionale Forense.
In conclusione, provata la sussistenza tra l'avv. ed il defunto CP_1 CP_2
di un rapporto di patrocinio/mandato da cui non poteva che discendere l'obbligo del ci- tato cliente di conferire al legale (ricorrente in monitorio) il compenso a fronte della prestazione di un'opera intellettuale da parte del citato professionista, acclarata l'idoneità dei preventivi versati in atti a costituire la prova del credito professionale re- clamato dal citato legale e ritenuta l'infondatezza delle doglianze/contestazioni di parte opponente, l'opposizione va integralmente rigettata ed il d.i. oggetto di opposizione me- rita conferma.
Sia consentito, peraltro, evidenziare che anche laddove i preventivi in esame non fosse- ro stati ritenuti dallo scrivente Giudicante prova idonea ai fini dell'emissione del d.i. opposto o prova idonea ai fini della valutazione di congruità del credito spettante all'avv. il compenso richiesto dal citato legale nei citati preventivi risulterebbe CP_1
comunque alla valutazione dello scrivente Giudicante del tutto congruo e perfettamente in linea con quanto previsto dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 applicabile ratione tem- poris (nella sua versione antecedente alle recenti modifiche di cui al D.M. 147 del
13/08/2022) con riferimento ai valori medi previsti relativamente ai procedimenti di- nanzi alla Corte d'Appello e dinanzi alla Suprema Corte rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (Appello) e studio ed introduttiva (giudizio di Cassa- zione) tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore (valore della causa da €
1.000.001,00 ad € 2.000.000,00) e della natura e della complessità della controversia e delle questioni ivi trattate.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in di- spositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal
D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativamente ai proce-
11 dimenti dinanzi al Tribunale avuto riguardo allo scaglione di riferimento (€ 26.001,00 -
€ 52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione1 e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1137/2023 emesso dall'intestato
Tribunale in data 17 novembre 2023 (R.G. 3180/2023) e per l'effetto conferma il decre- to ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
-condanna parte opponente a rifondere a favore Persona_1 dell'odierno opposto Avv. le spese del presente procedimento che si CP_1
liquidano in € 7.616,00 (di cui euro 1.701,00 per la fase di studio;
euro 1.204,00 per la fase introduttiva;
euro 1.806,00 per la fase di trattazione ed euro 2.905,00 per la fase de- cisionale) per compensi oltre al rimborso forfettario di spese generali (15%) ed accesso- ri come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del di- spositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed allegata al verbale dell'odierna udienza.
Così deciso in data 22 maggio 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice dott. Alberto Cecconi
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02).
Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori atti- vità difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).