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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 109/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. IRACA' GRAZIA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO CP_1 P.IVA_1
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: accertare e dichiarare che il contratto 4430111 del 06.06.2006 è nullo per mancanza di sottoscrizione autografa del sig. , per l'effetto annullarlo Parte_1
in ogni sua parte. Con risarcimento del danno a favore del sig. . - Dichiarare Parte_1
l'illegittimità della pena pecuniaria di Euro 20,00; Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario;
per parte appellata: In via pregiudiziale di rito: Dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 342 c.p.c. per i motivi esposti in atti. In via pregiudiziale di merito: Dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c., per i motivi esposti in atti.
Nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. , e, per l'effetto, Parte_1
confermare integralmente la sentenza n. 1024/2019 (n. 2695/2014 R.G.) resa dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 15.07.2019 e pubblicata in pari data.
In ogni caso: Rigettare ogni e qualsivoglia eccezione, deduzione, domanda e richiesta ex adverso formulata in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre a
IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il
18.09.2014, citava in giudizio affermando di non aver Parte_1 CP_1
mai sottoscritto il contratto di finanziamento n. 4430111, disconoscendo le sottoscrizioni apposte allo stesso, e chiedeva l'accertamento della nullità del contratto nonché la condanna della convenuta al pagamento di € 5.000,00 a titolo di risarcimento forfettario del danno, causato dall'illegittima iscrizione del proprio nominativo al CRIF.
Si costituiva che eccepiva, in via preliminare, la nullità della Controparte_1
citazione per incerta individuazione della parte convenuta e concludeva nel merito per il rigetto delle domande formulate dall'attore.
All'esito della consulenza grafologica, che confermava l'autenticità della firma del.
, parte opponente depositava querela di falso. Il giudice assegnava termine per Parte_1
il deposito telematico della stessa, ed all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, dichiarava inammissibile la querela di falso.
Con sentenza n. 1024/2019 il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da sul contratto di finanziamento n. 4430111 Parte_1 del 06.06.2006, rigettando le domande dell'attore, con condanna del al Parte_1
pagamento delle spese di lite e della pena pecuniaria di € 20,00.
pag. 2/6 Con atto di citazione notificato in data 12.02.2020, impugnava la Parte_2
sentenza n. 1024/2019 chiedendo la riforma della sentenza predetta e l'accoglimento delle proprie domande.
Con il primo motivo di appello, contesta la sentenza nella parte in cui Parte_2
recepisce le conclusioni del ctu sulla autenticità delle sottoscrizioni, pur essendo evidente la diversità delle firme di comparazione, quali quella della carta di identità o sulla procura, e persino quelle raccolte in sede di perizia, evidenziando altresì la proponibilità della querela di falso e criticando la sentenza anche nella parte in cui afferma che una parte del finanziamento era stata pagata dal , circostanza Parte_1
rimasta indimostrata.
Con il secondo motivo di appello, viene contestata la correttezza dell'applicazione della pena pecuniaria, mera facoltà del giudice ed ingiustificata in ragione della fondatezza del disconoscimento.
Si costituiva in giudizio , che eccepiva l'inammissibilità dell'appello, la CP_1
novità della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. e nel merito concludeva per il rigetto del gravame per infondatezza.
Con ordinanza del 4.1.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La sentenza di primo grado ha fatto proprie le conclusioni tratte dal consulente tecnico d'ufficio, ritenendole corrette sotto il profilo tecnico e giuridico, e corroborate dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta, ed oggi appellata.
La consulenza tecnica d'ufficio, che ha confermato l'autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento n. 44301, attribuendola con certezza ad
[...]
è stata particolarmente approfondita e non presenta alcuno dei vizi lamentati Parte_2 dall'appellante, in modo peraltro ripetitivo delle doglianze esposte in primo grado. Il consulente ha specificato in modo chiaro e preliminare il metodo utilizzato per pag. 3/6 effettuare le relative verifiche già nel primo paragrafo, richiamando letteratura scientifica di valenza non confutata dall'appellante.
Per l'accertamento della autenticità della firma, il perito d'ufficio ha indicato esattamente i documenti utilizzati, tratti dal medesimo fascicolo di primo grado, da considerarsi riconosciuti in quanto prodotti in giudizio dalla e non CP_1
tempestivamente disconosciuti, ovvero prodotti dallo stesso appellante. Inoltre, il consulente ha sottoposto ad analisi le numerose firme vergate dal durante il Parte_1 saggio grafico. L'analisi di queste sottoscrizioni e la comparazione è stata condotta specificando anche in questo caso in modo specifico, chiaro e analitico, il metodo e la valenza attribuita ai singoli elementi della grafia.
Il ctu ha, poi, risposto in modo dettagliato e soddisfacente alle osservazioni del consulente di parte appellante, riesaminando ulteriormente la sottoscrizione alla luce delle contestazioni mosse. All'esito di detta esaustiva analisi, il ctu ha ribadito le sue conclusioni sulla autenticità della sottoscrizione.
La Corte condivide l'analisi del consulente tecnico d'ufficio e le conclusioni, fatte proprie dal giudice id prime cure, in quanto corrette e coerenti con l'analisi delle firme, che contrariamente all'assunto dell'appellante appaiono del tutto simili a quelle apposte durante il saggio grafico, tenendo conto delle specifiche deduzioni tratte dal ctu nelle pagine 66-69. In particolare, il ctu ha dimostrato la validità scientifica del metodo delle sovrapposizioni, evidenziando gli innumerevoli elementi di conformità tra le sottoscrizioni riferibili con certezza al e la firma disconosciuta Parte_1
La autenticità della sottoscrizione è, inoltre, provata dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento, ed in particolare dalla circostanza che il ha proposto Parte_1 di saldare il suo debito attraverso l'emissione, poi di fatto avvenuta, di n. 48 effetti cambiari di € 196,00 ciascuno a favore di originaria Controparte_2
creditrice. La dichiarazione unilaterale sottoscritta dal costituisce chiaramente Parte_1
riconoscimento del debito derivante dal contratto di finanziamento e non è stata tempestivamente disconosciuta. Ulteriore riscontro della validità ed efficacia del contratto tra le parti e della effettiva sottoscrizione da parte dell'appellante sono forniti dalla copia della ricevuta di consegna a Certa Credita delle cambiali in esame pag. 4/6 sottoscritta dal medesimo attore, dall'effettivo incasso di 23 cambiali e dal parziale pagamento del debito ad opera dell'appellante.
Il comportamento tenuto dal è incompatibile con la falsità della sottoscrizione Parte_1
ed inefficacia del contratto, dovendosi ritenere tacitamente riconosciuto il contratto in corso di esecuzione.
Infine, appare irrilevante la tesi difensiva dell'appellante relativa al mancato versamento delle somme in suo favore, in quanto il contratto in questione è un contratto di credito a consumo, in cui la somma finanziata è il prezzo del bene acuistato e viene versato direttamente in favore del venditore, cui dovevano essere dirette le azioni contrattuali in caso di inadempimento del contratto di compravendita.
Anche il secondo motivo di appello appare infondato, in quanto la facoltà del giudice di comminare la pena pecuniaria non appare ingiustificata, attesa la palese infondatezza del disconoscimento, la presentazione di una querela di falso dichiarata inammissibile (e non riproposta in appello mediante specifico motivo) e l'assenza di buona fede dell'attore.
3. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate per utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del
2022, nei seguenti termini: € 2.906,00 (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
1024/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 5/6 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 15/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 109/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. IRACA' GRAZIA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO CP_1 P.IVA_1
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: accertare e dichiarare che il contratto 4430111 del 06.06.2006 è nullo per mancanza di sottoscrizione autografa del sig. , per l'effetto annullarlo Parte_1
in ogni sua parte. Con risarcimento del danno a favore del sig. . - Dichiarare Parte_1
l'illegittimità della pena pecuniaria di Euro 20,00; Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario;
per parte appellata: In via pregiudiziale di rito: Dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 342 c.p.c. per i motivi esposti in atti. In via pregiudiziale di merito: Dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c., per i motivi esposti in atti.
Nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. , e, per l'effetto, Parte_1
confermare integralmente la sentenza n. 1024/2019 (n. 2695/2014 R.G.) resa dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 15.07.2019 e pubblicata in pari data.
In ogni caso: Rigettare ogni e qualsivoglia eccezione, deduzione, domanda e richiesta ex adverso formulata in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre a
IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il
18.09.2014, citava in giudizio affermando di non aver Parte_1 CP_1
mai sottoscritto il contratto di finanziamento n. 4430111, disconoscendo le sottoscrizioni apposte allo stesso, e chiedeva l'accertamento della nullità del contratto nonché la condanna della convenuta al pagamento di € 5.000,00 a titolo di risarcimento forfettario del danno, causato dall'illegittima iscrizione del proprio nominativo al CRIF.
Si costituiva che eccepiva, in via preliminare, la nullità della Controparte_1
citazione per incerta individuazione della parte convenuta e concludeva nel merito per il rigetto delle domande formulate dall'attore.
All'esito della consulenza grafologica, che confermava l'autenticità della firma del.
, parte opponente depositava querela di falso. Il giudice assegnava termine per Parte_1
il deposito telematico della stessa, ed all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, dichiarava inammissibile la querela di falso.
Con sentenza n. 1024/2019 il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da sul contratto di finanziamento n. 4430111 Parte_1 del 06.06.2006, rigettando le domande dell'attore, con condanna del al Parte_1
pagamento delle spese di lite e della pena pecuniaria di € 20,00.
pag. 2/6 Con atto di citazione notificato in data 12.02.2020, impugnava la Parte_2
sentenza n. 1024/2019 chiedendo la riforma della sentenza predetta e l'accoglimento delle proprie domande.
Con il primo motivo di appello, contesta la sentenza nella parte in cui Parte_2
recepisce le conclusioni del ctu sulla autenticità delle sottoscrizioni, pur essendo evidente la diversità delle firme di comparazione, quali quella della carta di identità o sulla procura, e persino quelle raccolte in sede di perizia, evidenziando altresì la proponibilità della querela di falso e criticando la sentenza anche nella parte in cui afferma che una parte del finanziamento era stata pagata dal , circostanza Parte_1
rimasta indimostrata.
Con il secondo motivo di appello, viene contestata la correttezza dell'applicazione della pena pecuniaria, mera facoltà del giudice ed ingiustificata in ragione della fondatezza del disconoscimento.
Si costituiva in giudizio , che eccepiva l'inammissibilità dell'appello, la CP_1
novità della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. e nel merito concludeva per il rigetto del gravame per infondatezza.
Con ordinanza del 4.1.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La sentenza di primo grado ha fatto proprie le conclusioni tratte dal consulente tecnico d'ufficio, ritenendole corrette sotto il profilo tecnico e giuridico, e corroborate dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta, ed oggi appellata.
La consulenza tecnica d'ufficio, che ha confermato l'autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento n. 44301, attribuendola con certezza ad
[...]
è stata particolarmente approfondita e non presenta alcuno dei vizi lamentati Parte_2 dall'appellante, in modo peraltro ripetitivo delle doglianze esposte in primo grado. Il consulente ha specificato in modo chiaro e preliminare il metodo utilizzato per pag. 3/6 effettuare le relative verifiche già nel primo paragrafo, richiamando letteratura scientifica di valenza non confutata dall'appellante.
Per l'accertamento della autenticità della firma, il perito d'ufficio ha indicato esattamente i documenti utilizzati, tratti dal medesimo fascicolo di primo grado, da considerarsi riconosciuti in quanto prodotti in giudizio dalla e non CP_1
tempestivamente disconosciuti, ovvero prodotti dallo stesso appellante. Inoltre, il consulente ha sottoposto ad analisi le numerose firme vergate dal durante il Parte_1 saggio grafico. L'analisi di queste sottoscrizioni e la comparazione è stata condotta specificando anche in questo caso in modo specifico, chiaro e analitico, il metodo e la valenza attribuita ai singoli elementi della grafia.
Il ctu ha, poi, risposto in modo dettagliato e soddisfacente alle osservazioni del consulente di parte appellante, riesaminando ulteriormente la sottoscrizione alla luce delle contestazioni mosse. All'esito di detta esaustiva analisi, il ctu ha ribadito le sue conclusioni sulla autenticità della sottoscrizione.
La Corte condivide l'analisi del consulente tecnico d'ufficio e le conclusioni, fatte proprie dal giudice id prime cure, in quanto corrette e coerenti con l'analisi delle firme, che contrariamente all'assunto dell'appellante appaiono del tutto simili a quelle apposte durante il saggio grafico, tenendo conto delle specifiche deduzioni tratte dal ctu nelle pagine 66-69. In particolare, il ctu ha dimostrato la validità scientifica del metodo delle sovrapposizioni, evidenziando gli innumerevoli elementi di conformità tra le sottoscrizioni riferibili con certezza al e la firma disconosciuta Parte_1
La autenticità della sottoscrizione è, inoltre, provata dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento, ed in particolare dalla circostanza che il ha proposto Parte_1 di saldare il suo debito attraverso l'emissione, poi di fatto avvenuta, di n. 48 effetti cambiari di € 196,00 ciascuno a favore di originaria Controparte_2
creditrice. La dichiarazione unilaterale sottoscritta dal costituisce chiaramente Parte_1
riconoscimento del debito derivante dal contratto di finanziamento e non è stata tempestivamente disconosciuta. Ulteriore riscontro della validità ed efficacia del contratto tra le parti e della effettiva sottoscrizione da parte dell'appellante sono forniti dalla copia della ricevuta di consegna a Certa Credita delle cambiali in esame pag. 4/6 sottoscritta dal medesimo attore, dall'effettivo incasso di 23 cambiali e dal parziale pagamento del debito ad opera dell'appellante.
Il comportamento tenuto dal è incompatibile con la falsità della sottoscrizione Parte_1
ed inefficacia del contratto, dovendosi ritenere tacitamente riconosciuto il contratto in corso di esecuzione.
Infine, appare irrilevante la tesi difensiva dell'appellante relativa al mancato versamento delle somme in suo favore, in quanto il contratto in questione è un contratto di credito a consumo, in cui la somma finanziata è il prezzo del bene acuistato e viene versato direttamente in favore del venditore, cui dovevano essere dirette le azioni contrattuali in caso di inadempimento del contratto di compravendita.
Anche il secondo motivo di appello appare infondato, in quanto la facoltà del giudice di comminare la pena pecuniaria non appare ingiustificata, attesa la palese infondatezza del disconoscimento, la presentazione di una querela di falso dichiarata inammissibile (e non riproposta in appello mediante specifico motivo) e l'assenza di buona fede dell'attore.
3. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate per utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del
2022, nei seguenti termini: € 2.906,00 (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
1024/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 5/6 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 15/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 6/6