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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2024, n. 17338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17338 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SP NN AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. ALDO TAGLIENTE, difensore della parte civile INPS ENTE PUBBLICO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile, o in subordine rigettare, il ricorso, con conferma delle statuizioni civili e condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla stessa parte civile. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 17338 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVNN Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 18/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Milano, riformando la sentenza del Tribunale cittadino, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico contestato a ZZ AM al capo A) ed ha confermato il giudizio di penale responsabilità della predetta in ordine ai reati di sostituzione di persona (capo F), concorso in truffe, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (capo G) ed autoriciclaggio (capo H), rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la ZZ, a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla procedibilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. contestato al capo G), stante l'avvenuta remissione della querela da parte di GL NN MA e, con riferimento alle altre persone offese, l'assenza della querela, condizione di procedibiità posta al reato di cui all'art. 640, dal D. Lvo n. 150/2022 pur in presenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 648ter 1 cod. pen., sia per il difetto di condizione di procedibilità del reato presupposto, sia perché ad avviso del ricorrente si verte in un'ipotesi (li nnero trasferimento di somme di denaro in alcun modo idoneo ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 2.3. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato di sostituzione di persona di cui ai capi F) ed I) in quanto la finalità dell'agente era quella di ottenere un profitto economico e non quella di ledere la fede pubblica, sicché la condotta dovrebbe ritenersi assorbita in quella della truffa. 3. Con requisitoria scritta del 19/12/2023 l'ufficio del P.M., in persDna del Sost. Proc. Gen. NT CO, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. 4. La parte civile INPS ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile, o in subordine rigettare, il ricorso, con conferma delle statuizioni civili e condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla stessa parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta mfondatezza. 2. La censura del ricorrente secondo cui difetterebbe la condizione di procedibilità del reato di cui all'art. 640 cod. pen., in particolare, è manifestamente infondata, atteso che non hanno revocato la costituzione di parte civile né l'INPS, né la Findomestic, sicché giova ricordare la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo la quale la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione;
ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi 2 di giudizio (cfr. Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259; Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, Maglia, Rv. 250318; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557; Sez. 5, n. 21359 del 16/10/2015, dep. 2016, Giammatteo, Rv. 267138; Sez. 5, n. 29205 del 16/02/2016, Rahul Jetrenda, Rv. 267619). Anche con specifico riferimento ai reati di cui si tratta, si è di recente ribadito che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione. (Sez. 3, Sentenza n. 27147 del 09/05/2023, Rv. 284844). 3. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, non solo per l'equipollenza della costituzione di parte civile dell'INPS e della Findomestic, ma anche per l'assorbente ragione che l'eventuale mancanza di una condizione di procedibilità non incide sulla configurabilità del delitto presupposto ai fini della sussistenza dei delitti di ricettazione, riciclaggio o autoriciclaggio. (cfr. Sez. 2, n. 22343 del 04/05/2010, Rv. 247527). L'assunto della ricorrente secondo cui sarebbe stato effettuato un mero trasferimento di somme di denaro in alcun modo idoneo ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa è, invece, smentito dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, che hanno evidenziato come la ZZ abbia, dopo aver commesso il presupposto delitto di truffa, attraverso un bonifico effettuato dal conto corrente da lei aperto a nome di un'ignara terza persona, GL AM, ha acquistato 84 sterline d'oro: l'apertura di un conto corrente a nome di una terza ignara, il versamento su tale conto dei proventi del delitto di truffa e l'uso di parte di questi per acquistare sterline d'oro sono, per loro natura, finalizzati ed idonei ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro così utilizzato. 4. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso, atteso che la finalità di profitto perseguita dalla ricorrente non esclude in alcun modo la sua coscienza e volontà di perseguire tale scopo con la sostituzione di persona contestatale. Per consolidata giurisprudenza anche di questa Corte di Cassazione, peraltro, il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio. (Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020 Rv. 279647; Sez. 5, Sentenza n. 11918 del 20/01/2016, Rv. 266382; Sez. 6, Sentenza n. 9470 del 05/11/2009, Rv. 246400; Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007, Rv. 237957). 3 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile INPS, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile INPS ente pubblico, che liquida in complessivi euro 3.000,00 Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. ALDO TAGLIENTE, difensore della parte civile INPS ENTE PUBBLICO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile, o in subordine rigettare, il ricorso, con conferma delle statuizioni civili e condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla stessa parte civile. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 17338 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVNN Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 18/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Milano, riformando la sentenza del Tribunale cittadino, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico contestato a ZZ AM al capo A) ed ha confermato il giudizio di penale responsabilità della predetta in ordine ai reati di sostituzione di persona (capo F), concorso in truffe, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (capo G) ed autoriciclaggio (capo H), rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la ZZ, a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla procedibilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. contestato al capo G), stante l'avvenuta remissione della querela da parte di GL NN MA e, con riferimento alle altre persone offese, l'assenza della querela, condizione di procedibiità posta al reato di cui all'art. 640, dal D. Lvo n. 150/2022 pur in presenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 648ter 1 cod. pen., sia per il difetto di condizione di procedibilità del reato presupposto, sia perché ad avviso del ricorrente si verte in un'ipotesi (li nnero trasferimento di somme di denaro in alcun modo idoneo ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 2.3. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato di sostituzione di persona di cui ai capi F) ed I) in quanto la finalità dell'agente era quella di ottenere un profitto economico e non quella di ledere la fede pubblica, sicché la condotta dovrebbe ritenersi assorbita in quella della truffa. 3. Con requisitoria scritta del 19/12/2023 l'ufficio del P.M., in persDna del Sost. Proc. Gen. NT CO, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. 4. La parte civile INPS ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile, o in subordine rigettare, il ricorso, con conferma delle statuizioni civili e condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla stessa parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta mfondatezza. 2. La censura del ricorrente secondo cui difetterebbe la condizione di procedibilità del reato di cui all'art. 640 cod. pen., in particolare, è manifestamente infondata, atteso che non hanno revocato la costituzione di parte civile né l'INPS, né la Findomestic, sicché giova ricordare la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo la quale la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione;
ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi 2 di giudizio (cfr. Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259; Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, Maglia, Rv. 250318; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557; Sez. 5, n. 21359 del 16/10/2015, dep. 2016, Giammatteo, Rv. 267138; Sez. 5, n. 29205 del 16/02/2016, Rahul Jetrenda, Rv. 267619). Anche con specifico riferimento ai reati di cui si tratta, si è di recente ribadito che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione. (Sez. 3, Sentenza n. 27147 del 09/05/2023, Rv. 284844). 3. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, non solo per l'equipollenza della costituzione di parte civile dell'INPS e della Findomestic, ma anche per l'assorbente ragione che l'eventuale mancanza di una condizione di procedibilità non incide sulla configurabilità del delitto presupposto ai fini della sussistenza dei delitti di ricettazione, riciclaggio o autoriciclaggio. (cfr. Sez. 2, n. 22343 del 04/05/2010, Rv. 247527). L'assunto della ricorrente secondo cui sarebbe stato effettuato un mero trasferimento di somme di denaro in alcun modo idoneo ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa è, invece, smentito dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, che hanno evidenziato come la ZZ abbia, dopo aver commesso il presupposto delitto di truffa, attraverso un bonifico effettuato dal conto corrente da lei aperto a nome di un'ignara terza persona, GL AM, ha acquistato 84 sterline d'oro: l'apertura di un conto corrente a nome di una terza ignara, il versamento su tale conto dei proventi del delitto di truffa e l'uso di parte di questi per acquistare sterline d'oro sono, per loro natura, finalizzati ed idonei ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro così utilizzato. 4. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso, atteso che la finalità di profitto perseguita dalla ricorrente non esclude in alcun modo la sua coscienza e volontà di perseguire tale scopo con la sostituzione di persona contestatale. Per consolidata giurisprudenza anche di questa Corte di Cassazione, peraltro, il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio. (Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020 Rv. 279647; Sez. 5, Sentenza n. 11918 del 20/01/2016, Rv. 266382; Sez. 6, Sentenza n. 9470 del 05/11/2009, Rv. 246400; Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007, Rv. 237957). 3 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile INPS, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile INPS ente pubblico, che liquida in complessivi euro 3.000,00 Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente