Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18688/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18688/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. VESCO GIANANDREA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Verolanuova, via Cavour, n. 39
e
(c.f. ), con l'avv. PISATI ELENA, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore, in Cremona, corso Vittorio Emanuele II, n. 55
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 13.01.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1- vita separata con l'obbligo di reciproco rispetto;
2- affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1
presso la residenza della madre;
3- i genitori, in ragione anche delle attuali esigenze lavorative, concordano fin d'ora il seguente calendario di frequentazione della figlia con il padre:
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calendario in modo da garantire che, quando il padre è in Italia e la madre effettua i turni mattutini e/o serali/notturni, trascorra il pernotto presso il padre;
Per_1
- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno Natale e Capodanno e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- ad anni alterni le festività, i ponti infra-annuali, i compleanni di ed altre ricorrenze nel corso Per_1 dell'anno,
- durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da concordare entro 30 giorni prima della partenza, fermo il calendario ordinario per i restanti periodi;
4- obbligo per il sig. di contribuire al mantenimento della figlia minore corrispondendo alla Parte_2
sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario la somma mensile di € 400,00. Pt_1
L'obbligo di contribuzione del padre perdurerà sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ed è assoggettato alla rivalutazione annuale, in base all'indice ISTAT, con decorrenza dal mese Per_1
di settembre 2025 e prima rivalutazione a far data dal mese di settembre 2024. Il padre contribuirà anche alla metà delle spese straordinarie per la figlia , secondo il Protocollo in uso presso il Per_1
Tribunale di Brescia;
5- l'assegno unico per la figlia minore sarà richiesto ed incassato interamente dalla madre;
6- i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, dunque nessuna somma per il mantenimento è dovuta tra gli stessi;
7- il sig. si obbliga ad investire in favore di , mediante strumenti finanziari tutelati che Parte_2 Per_1
garantiscono il rimborso del capitale e/o diversi strumenti, modalità e tempistiche che i coniugi andranno a concordare con atto scritto tra loro, l'importo di € 5.000,00, dando evidenza dell'operazione alla sig.ra entro e non oltre 2 anni dalla data della sentenza di separazione;
Pt_1
8- l'automobile Dacia Duster targata EW044FB, di proprietà del sig. resterà allo stesso Parte_2 intestata, mentre la proprietà dell'autovettura FIAT Panda targata FW279SS, ora del sig. Parte_2 sarà trasferita a prezzo simbolico di € 50,00 alla moglie, la quale provvederà all'integrale pagamento delle spese di trasferimento;
9- il conto corrente cointestato verrà estinto entro 10 giorni dalla data della sentenza di separazione;
pagina 2 di 3 10- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore;
11- i coniugi danno atto di aver definito ogni questione tra loro esistente e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere a qualunque titolo e causa comunque derivante dal matrimonio.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 4.10.2024, , premesso Parte_3
di avere contratto matrimonio civile a Manerbio (BS) in data 2.9.2007, dalla cui unione era nata la figlia il 6.2.2010, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva Per_1
la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione della figlia minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manerbio (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno2007, parte I^, n.10;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 20.3.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
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