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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/09/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.455 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.388/2021 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il
21.6.2021 e pubblicata in pari data, e vertente tra
(P.iva ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Andreotta e Antonello Rivellese ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla Via del Popolo n.6, presso lo studio dell'Avv. Daniela Brienza;
APPELLANTE E
(P.iva , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Serenella Galeno presso il cui studio in Lamezia Terme, alla Via Lazio n.82, elettivamente domicilia;
APPELLATA
trattenuta in decisione il 4.3.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 27.2.2025 ed il 3.3.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione del 21.12.2017 il , in persona del Sindaco Parte_1
p.t., proponeva dinanzi al Tribunale di Lagonegro opposizione ex art.645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.475/2017 emesso il 7.11.2017 dal medesimo Tribunale su ricorso di CP_1
decreto con il quale era stato intimato all'ente pubblico il pagamento della somma di €
[...]
373.271,79, oltre interessi ex D.Lgs. n.231/02, a titolo di corrispettivo residuo dei lavori di efficienza energetica presso la scuola elementare e materna comunale eseguiti nell'interesse del dalla società Alfa Impianti S.r.l., la quale aveva successivamente Parte_1
ceduto il proprio credito alla Controparte_1
A fondamento dell'opposizione l'Ente pubblico assumeva: a) l'omessa comunicazione della cessione del credito al debitore ceduto;
b) il difetto di titolarità passiva dell'obbligo di pagamento in capo al in ragione del fatto che la fosse l'unica obbligata a provvedere Pt_1 Controparte_2 allo stanziamento dei fondi per l'esecuzione delle opere appaltate ai sensi dell'art.12 co.2 del contratto di appalto stipulato il 24.7.2015 con la società Alfa Impianti S.r.l.; c) l'illegittimità della richiesta di condanna al pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs. n.231/02.
Pertanto, il , avanzata istanza di autorizzazione alla chiamata in Parte_1
causa della perchè fosse condannata al pagamento della somma che Controparte_2 [...] pretendeva dall'ente opponente, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo con CP_1
vittoria di spese di giudizio.
Dichiarata dal giudice inammissibile l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della si costituiva in giudizio la che rimetteva alla valutazione Controparte_2 Controparte_1 del Tribunale la questione relativa alla titolarità in capo alla dell'obbligazione di Controparte_2
pagamento e contestava la fondatezza degli ulteriori motivi di opposizione articolati dal
[...]
, concludendo per il rigetto dell'opposizione medesima con vittoria di spese di Parte_1
lite.
Non veniva espletata attività istruttoria e all'udienza del 21.6.2021 la causa veniva decisa con sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Tribunale di Lagonegro, preso atto che, come allegato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza del 21.6.2021, nelle more del giudizio il aveva Parte_1 provveduto al pagamento dell'intera sorta capitale, dichiarava la cessazione della materia del contendere, revocando il decreto ingiuntivo, e, attesa la perdurante situazione di contrasto tra le parti in ordine alla questione relativa all'obbligo dell'ente pubblico di corrispondere sulla sorta capitale gli interessi moratori ex D.Lgs. n.231/02, riconosceva fondata la pretesa di CP_1
e condannava il al pagamento della somma di € 163.260,19,
[...] Parte_1
oltre interessi legali, a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. n.231/02 calcolati sulla sorta capitale nonché al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione notificato in data 3.8.2021 il , in persona del Parte_1
Sindaco p.t., proponeva appello avverso la suindicata sentenza, assumendo quali motivi di impugnazione: a) la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art.112 c.p.c.; b) la opponibilità alla cessionaria del credito delle condizioni previste dal contratto di appalto stipulato con la società Alfa Impianti S.r.l.; c) la mancata prova del rispetto delle prescrizioni contrattuali pattuite ai fini della esigibilità del credito;
d) la sospensione della decorrenza degli interessi moratori come previsto nell'art.12 del contratto di appalto del 24.7.2015;
e) il calcolo errato degli interessi moratori con riguardo sia al dies a quo che al dies ad quem e la pag. 2 mancata applicazione del regime previsto dall'art.144 del D.P.R. n.207/2010; f) l'illegittimo governo delle spese di lite.
Pertanto, il conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza la Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., affinché, previa sospensione Controparte_1 dell'efficacia esecutiva provvisoria della sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza medesima fosse rigettata la domanda di applicazione degli interessi moratori ex D.Lgs. n.231/02 sulla sorta capitale e fosse revocata la relativa pronuncia di condanna contemplata nel provvedimento appellato, con vittoria di spese di lite riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 25.11.2021 si costituiva in giudizio la in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva l'inammissibilità del gravame e contestava la fondatezza di tutti i motivi di impugnazione articolati dal nell'atto Parte_1 di appello, concludendo per il rigetto dell'appello stesso con vittoria di spese di giudizio.
Con ordinanza emessa il 21.1.2022 la Corte di Appello di Potenza rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva provvisoria della sentenza impugnata, istanza avanzata dall'ente pubblico appellante.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 17.2.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 4.3.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il 27.2.2025 ed il 3.3.2025, con provvedimento emesso il 4.3.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Giova premettere, in punto di diritto, che la comparsa conclusionale ha la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte dalla parte mentre la memoria di replica costituisce lo strumento processuale per contrastare e replicare alle allegazioni avverse svolte dalla controparte nella sua comparsa conclusionale. L'esposta considerazione, ove riferita alla comparsa conclusionale ed alla memoria di replica depositate nel giudizio di appello, vale a significare che non è consentito alla parte di introdurre esclusivamente con i predetti atti difensivi motivi di impugnazione od eccezioni mai articolati nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado ovvero fatti e circostanze mai in precedenza dedotti a supporto dei motivi di impugnazione medesimi, essendo onere della parte formulare già nell'atto di appello tutti i motivi di gravame ed allegare tutti i fatti e le circostanze a sostegno. Invero, l'art.342 c.p.c. prevede l'onere della specificazione dei motivi di appello, onere che assolve alla duplice funzione sia di pag. 3 delimitare l'ambito di esame concesso al giudice di secondo grado, in conformità del principio
"tantum devolutum quantum appellatum", sia di consentire alla controparte la puntuale e ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata e che, di conseguenza, impone che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, vengano esposte ed illustrate tutte le argomentazioni intese a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, delle doglianze e delle eccezioni nonché dei fatti e delle circostanze introdotte soltanto con le comparse conclusionali e con le memorie di replica ex art.190 c.p.c. non può tenersi conto in questa sede.
*
Il ha fatto luogo alla produzione di nuovi documenti nel presente Parte_1
giudizio di impugnazione.
La produzione documentale in discorso è inammissibile.
Al momento della introduzione del giudizio di primo grado era vigente l'art.345 co.3 c.p.c. nella seguente formulazione, scaturita dall'art.54 comma 1, lett. 0b), del decreto-legge n.83 del
22.6.2012, convertito, con modificazioni, nella legge n.134 del 7.8.2012: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Per effetto della illustrata modifica vige il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi ai fini della decisione della causa, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Tenuto conto di quanto stabilito dall'art.54 del predetto D.L. n.83/2012, la disposizione processuale nella nuova formulazione trova applicazione, in difetto di una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum, solo nell'ipotesi in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n.134 del 7.8.2012, di conversione del D.L. n. 83 cit., e cioè dal giorno 11 settembre
2012 (cfr. Cass.civ.sez.3, 9 novembre 2017 n.26522; Cass.civ.sez.2, 14 marzo 2017 n.6590).
Avendo il presente giudizio di appello ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.388/2021 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il 21.6.2021 e pubblicata in pari data,
l'art. 345 co.3 c.p.c. nella nuova formulazione si applica senz'altro al caso di specie, sicché è fatto divieto assoluto di ammissione nel presente grado di giudizio dei nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti salvo che la parte interessata non deduca e dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio di impugnazione l'ente appellante non ha dedotto e pag. 4 comprovato di non aver potuto produrre i nuovi documenti nel giudizio di primo grado per causa ad esso non imputabile, benchè si trattasse di documenti formati prima della definizione del giudizio di primo grado e la parte avrebbe potuto attivare lo strumento processuale di cui all'art.153 co.2 c.p.c.
Pertanto, deve concludersi per l'assoluta inammissibilità della produzione in grado di appello dei documenti in discorso.
*
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei circoscritti limiti di cui alla motivazione che segue.
*
1.0 Con un primo motivo di impugnazione il ha lamentato la Parte_1
violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art.112 c.p.c. sul rilievo che il Tribunale di Lagonegro abbia disposto la condanna dell'Ente pubblico al pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs. n.231/02 in difetto di una specifica domanda al riguardo da parte di nella comparsa di costituzione o nel corso del giudizio di primo grado ed abbia Controparte_1
adottato tale decisione in assenza di potestas iudicandi in quanto, una volta dichiarata la cessazione della materia del contendere, al giudice non residuava nessun margine di cognizione in ordine alla domanda di pagamento degli interessi moratori, trattandosi di accessori della domanda principale.
1.1 Il motivo di gravame è infondato.
È patrimonio di conoscenza giuridica ormai consolidato da tempo (cfr. Cass. SS.Unite Civili 7 luglio 1993 n.7448; Cass.civ. 8 settembre 2000 n.11859; Cass.civ. 22 aprile 2000 n.5286) il principio che l'opposizione ex art.645 c.p.c. non introduca un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisca solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri di allegazione e di prova.
Ne consegue che la esatta identificazione degli elementi costitutivi (petitum e causa petendi) della domanda avanzata dal creditore vada operata alla stregua dei contenuti del ricorso per ingiunzione, senza che incomba sullo stesso creditore nessun onere specifico di ribadire i termini della pretesa nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c. o nel corso del giudizio medesimo.
Nel caso di specie, è pacificamente acquisito (oltre che documentalmente comprovato in atti) che la nel ricorso per ingiunzione abbia chiesto al Tribunale di Lagonegro Controparte_1
pag. 5 l'emissione nei confronti del di un decreto ingiuntivo avente ad Parte_1 Parte_1 oggetto il pagamento della somma di € 373.271,79, maggiorata di interessi moratori ex D.Lgs.
n.231/02.
Il Tribunale di Lagonegro, in accoglimento del ricorso, ha emesso in data 7.11.2017 il decreto ingiuntivo n.475/2017 con il quale ha intimato all'ente pubblico il pagamento della somma di €
373.271,79, oltre interessi ex D.Lgs. n.231/02.
Nell'atto di citazione in opposizione ex art.645 c.p.c. il ha Parte_1
riconosciuto che la abbia chiesto ed ottenuto la concessione degli interessi Controparte_1
moratori ex D.Lgs. n.231/02, così di fatto ammettendo che una domanda in tal senso fosse stata espressamente avanzata dall'istituto creditore.
Pertanto, sotto il profilo appena illustrato non è ravvisabile nessuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art.112 c.p.c.
Neppure ha pregio l'ulteriore argomento speso dall'appellante a sostegno del motivo di gravame.
La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale (Cass.civ.sez.un., 28 settembre 2000, n.1048).
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.271 del 11/01/2006; Cass. Sez.
3, sentenza 2 agosto 2004 n.14775).
Nelle note scritte depositate l'11.5.2021 nel giudizio di primo grado il Parte_1
ha allegato di avere, nelle more del processo, corrisposto a la somma
[...] Controparte_1 di € 358.756,20 “a saldo del dovuto” ed ha espressamente chiesto al Tribunale di Lagonegro di revocare il decreto ingiuntivo n.475/2017 “per cessata materia del contendere”.
Nell'incarto processuale è fatta menzione di note di trattazione scritta del 10.6.2021 depositate da per l'udienza del 21.6.2021 nelle quali l'istituto bancario ha dato atto del Controparte_1
pagamento della sorta capitale intervenuto nelle more del giudizio, ma ha insistito per la condanna pag. 6 del al pagamento degli interessi ex D.Lgs. n.231/2002 maturati Parte_1
nella misura e con le decorrenze di cui agli artt.4 e 5 del medesimo Decreto Legislativo, dalla scadenza delle fatture poste a base del ricorso per ingiunzione e fino alla data di effettivo soddisfo.
Orbene, a prescindere dal rilievo - di per sé non decisivo – che all'apparenza soltanto il
[...]
abbia chiesto al Tribunale di Lagonegro la pronuncia di sentenza dichiarativa Parte_1
della cessazione della materia del contendere (come è stato in precedenza rimarcato, infatti, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, senza che occorra necessariamente un'istanza congiunta in tal senso delle parti), deve ragionevolmente dubitarsi che nella specie ricorressero i presupposti per una siffatta pronuncia.
Ed invero, premesso che la cessazione della materia del contendere presuppone che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e, quindi, che venga meno ogni residuo motivo di contrasto tra le parti medesime, è evidente che, a fronte di una domanda di nel Controparte_1 ricorso per ingiunzione avente ad oggetto il pagamento della somma di € 373.271,79 maggiorata di interessi moratori ex D.Lgs. n.231/02, la corresponsione, da parte del Parte_1
, della minore somma di € 358.756,20 a titolo di sorta capitale e la mancata corresponsione
[...] degli interessi moratori come richiesti non sia valsa a coprire per intero la pretesa dell'istituto creditore avanzata con il ricorso per ingiunzione, di tal chè, in difetto di una espressa posizione difensiva assunta da dinanzi al primo giudice sulla sollecitata declaratoria Controparte_1
della cessazione della materia del contendere, deve escludersi che ogni motivo di contrasto fosse venuto meno tra le parti.
In sostanza, con il pagamento in corso di causa della minore somma di € 358.756,20 vi è stato, da parte del , il riconoscimento solo parziale del diritto in contesa, Parte_1
con conseguente inconfigurabilità del presupposto della cessazione della materia del contendere, che, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente la posizione di contrasto fra le parti.
In siffatta ipotesi, la naturale conclusione del processo, con una pronunzia che riconoscesse o negasse il diritto azionato da anche per la somma residua non coperta Controparte_1
dall'intervenuto riconoscimento, sarebbe potuta essere impedita solo da una rinunzia agli atti del giudizio, o alla stessa domanda, da parte della stessa secondo una valutazione Controparte_1
di opportunità rimessa esclusivamente a quest'ultima e da esternarsi nelle forme di legge.
Non essendovi traccia di una siffatta rinunzia promanante da dinanzi al Controparte_1
pag. 7 Tribunale di Lagonegro, deve pervenirsi alla logica conclusione che la declaratoria di cessazione della materia del contendere sia errata e che il giudice di prime cure conservasse intatta la potestas iudicandi sulla domanda azionata da limitatamente alla somma residua non Controparte_1
coperta dall'intervenuto pagamento e, quindi, anche in riferimento alla pretesa avente ad oggetto la corresponsione degli interessi moratori ex D.Lgs. n.231/02.
Del resto, è innegabile che, per le ragioni sopra svolte, il Tribunale di Lagonegro abbia adottato una decisione in sé contraddittoria giacchè, nonostante la declaratoria di cessazione della materia del contendere, si è pronunciato nel merito sulla questione relativa alla debenza degli interessi moratori ex D.Lgs. n.231/02 sul presupposto che la stessa fosse ancora oggetto di controversia, così riconoscendo implicitamente che non ogni motivo di contrasto fosse venuto meno tra le parti e, quindi, che non ricorressero le condizioni per fare luogo alla cessazione della materia del contendere.
Il con l'atto di appello ha messo in evidenza l'illustrato profilo di Parte_1
contraddittorietà insito nella decisione del primo giudice ed in tal modo ha di fatto impugnato nel suo complesso la decisione medesima, di tal ché la declaratoria di cessazione della materia del contendere non può considerarsi divenuta irrevocabile e, anzi, è suscettibile di valutazione in questa sede anche soltanto ai fini della verifica della fondatezza della denunciata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art.112 c.p.c.
Pertanto, ribadita la erroneità della pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, il giudice di prime cure ha conservato intatta la potestas iudicandi sulla domanda di avente ad oggetto la corresponsione degli interessi moratori ex D.Lgs. Controparte_1
n.231/02 e nessuna violazione dell'art.112 c.p.c. è in concreto configurabile.
*
2.0 Con un secondo motivo di impugnazione il ha lamentato che Parte_1
il Tribunale di Lagonegro abbia liquidato a gli interessi ex D.Lgs. n.231/02 Controparte_1
senza tenere conto che il contratto di appalto, stipulato il 24.7.2015 tra lo stesso Ente pubblico appellante e la società Alfa Impianti S.r.l., recasse disposizioni specifiche in ordine all'esigibilità del credito ed al regime degli interessi moratori, contemplando che il ritardo nei pagamenti comportasse l'obbligo della stazione pubblica appaltante di corrispondere gli interessi legali aumentati degli interessi moratori, questi ultimi da determinarsi in base ai decreti ministeriali emanati in dipendenza dell'oscillazione dei prezzi di mercato (ex art.144 D.P.R. n.207 del
5.10.2010).
2.1 Il motivo di impugnazione come formulato è inammissibile in quanto introduce ex novo una questione mai sollevata nei descritti termini nel giudizio di primo grado.
pag. 8 Va ribadito che l'opposizione ex art.645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il debitore-opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) nell'atto di citazione in opposizione ha l'onere, ai sensi dell'art.167 c.p.c., di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto azionato dalla controparte con il ricorso per ingiunzione e di formulare le eventuali eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio in riferimento a ciascun profilo della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso medesimo. Ove il debitore- opponente si sottragga a siffatto onere e non contesti sotto ogni profilo, con argomentazioni puntuali e dettagliate, i termini della domanda ex adverso proposta, trova applicazione il principio generale immanente al sistema processuale civile in forza del quale la non contestazione configura un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cass.civ. sez. III, 5 marzo 2009, n.5356).
Orbene, acquisito pacificamente che la con il ricorso per ingiunzione abbia Controparte_1 preteso il pagamento della somma di € 373.271,79 maggiorata di interessi moratori ex D.Lgs.
n.231/02, il , formalmente attore in opposizione ma convenuto in Parte_1 senso sostanziale, nella citazione introduttiva (vale a dire, nell'atto in cui, ai sensi dell'art.167 c.p.c., era tenuto a prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto azionato dalla controparte con il ricorso per ingiunzione ed a formulare le eventuali eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio in riferimento a ciascun profilo della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso medesimo) ha incentrato le proprie difese esclusivamente su due questioni principali: a) la mancata comunicazione all'Ente pubblico ceduto della cessione del credito effettuata da Alfa Impianti S.r.l. in favore di b) la previsione, all'interno del contratto di appalto stipulato il Controparte_1
24.7.2015 con la società Alfa Impianti S.r.l., di clausole idonee ad attribuire alla CP_2
che finanziava l'opera con risorse a valere sul POR Campania FESR 2007-2013
[...] nell'ambito del programma di “accelerazione della spesa”, la responsabilità esclusiva in ordine al pagamento per l'esecuzione dell'opera appaltata ed in ordine ai conseguenti ritardi nell'erogazione al delle somme che quest'ultimo doveva corrispondere all'impresa appaltatrice. Pt_1
Con riferimento specifico agli interessi moratori ex D.Lgs. n.231/02 pretesi da Controparte_1
pag. 9 con il ricorso per ingiunzione, il nell'atto di citazione in Parte_1 opposizione ex art.645 c.p.c. ha articolato nei seguenti scarni termini la propria difesa: “Si rileva altresì che sono stati richiesti e concessi gli interessi ex DLGVO 231/2002 quando invece non debbano essere liquidati dal (v. pag.4 dell'atto di citazione del 21.12.2017). Null'altro sul Pt_1 tema l'Ente pubblico ha inteso argomentare e, in sede di conclusioni, si è limitato a chiedere che il decreto ingiuntivo fatto oggetto di opposizione venisse dichiarato nullo, inefficace ed improduttivo di effetti giuridici “perchè fondato su credito inesistente” (v. pag.4 dell'atto di citazione del
21.12.2017), senza nessuno specifico riferimento agli interessi moratori.
Nel corso del giudizio di primo grado la difesa del all'udienza di Parte_1
trattazione non ha per nulla affrontato la questione degli interessi moratori e, in prosieguo, neppure ha mai depositato le memorie ex art.183 co.6 n.1) e n.2) c.p.c., sicché va escluso che la predetta questione sia stata approfondita in sede di precisazione delle domande ed eccezioni formulate nell'atto di citazione in opposizione ex art.645 c.p.c., precisazione che, nel vigore delle norme processuali all'epoca operanti, sarebbe potuta avvenire soltanto attraverso il deposito delle anzidette memorie ex art.183 co.6 c.p.c.
In ultimo, nelle note scritte depositate l'11.5.2021 in funzione dell'udienza di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. fissata per il giorno 21.6.2021 il ha Parte_1 sostanzialmente reiterato le difese già svolte nell'atto di citazione in opposizione ex art.645 c.p.c., ripetendo alla pagina 5 delle menzionate note scritte che “Si rilevava altresì che erano stati richiesti
e concessi gli interessi ex DLGVO 231/2002 quando invece non debbano essere liquidati dal
. Pt_1
Quanto emerso dall'incarto processuale e sopra esposto vale a significare che in primo grado tra le parti il dibattito processuale non abbia mai effettivamente investito la questione degli interessi moratori ex D.Lgs. n.231/02 nei termini che soltanto nell'atto introduttivo del presente giudizio di impugnazione l' appellante ha per la prima ed unica volta inteso sottoporre Parte_2 all'attenzione del giudice e della controparte. In altre parole, dinanzi al Tribunale di Lagonegro il non è andato al di là di una generica ed indeterminata Parte_1
contestazione degli interessi moratori ex D.Lgs. n.231/02, senza la puntuale ed argomentata esposizione delle ragioni per le quali detti interessi non dovessero considerarsi dovuti.
Per di più, le scarne espressioni utilizzate – in precedenza riprodotte – nella loro disarmante stringatezza inducono ragionevolmente a dubitare che oggetto della stitica contestazione fosse la tipologia di interessi moratori (cioè, quelli previsti dal D.Lgs. n.231/02) e non invece la stessa sussistenza in capo al dell'obbligazione di corrispondere all'impresa appaltatrice interessi Pt_1
moratori di qualsiasi specie, si trattasse di quelli ex D.Lgs. n.231/02 o di altri. E tale dubbio è
pag. 10 alimentato, da un lato, dal rilievo che alle espressioni in commento non si sia accompagnata anche la indicazione espressa di altri testi normativi contemplanti diversi criteri di determinazione degli interessi moratori (come, invece, avvenuto per la prima ed unica volta in sede di articolazione del motivo di impugnazione allorquando è stato fatto richiamo all'art.144 D.P.R. n.207 del 5.10.2010)
e, dall'altro, dalla considerazione che l'impianto difensivo in primo grado dell'Ente pubblico sia stato incentrato sull'imputazione alla della responsabilità esclusiva in ordine al Controparte_2 pagamento per l'esecuzione dell'opera appaltata ed in ordine ai conseguenti ritardi nell'erogazione delle somme da corrispondere all'impresa appaltatrice, sicchè appare coerente con siffatta impostazione difensiva che il al si fosse limitato a contestare Parte_1 Pt_1 soltanto che gli interessi moratori dovessero essere da lui “liquidati” gravando invece il relativo obbligo sulla a carico della quale sarebbero dovuti essere ascritti i ritardi nel Controparte_2
pagamento delle somme spettanti alla Alfa Impianti S.r.l.
In sostanza, nell'atto di citazione in opposizione ex art.645 c.p.c. il Parte_1
si è sottratto all'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi della pretesa creditoria
[...]
azionata da con riguardo specifico alla richiesta di concessione degli interessi Controparte_1
moratori ex D.Lgs. n.231/02 e non ha contestato con argomentazioni puntuali e dettagliate i termini della richiesta stessa.
Di conseguenza, la in primo grado, non essendo oggettivamente in condizioni Controparte_1 di poter apprezzare nella sua esatta portata e consistenza la generica contestazione operata dall'Ente pubblico avverso la concessione degli interessi moratori ex D.Lgs. n.231/02, non ha potuto al riguardo apprestare che difese di ampio spettro per contrastare la sterile contestazione dell'opponente.
Va ribadito che il soltanto nell'atto di appello per la prima volta si Parte_1
è cimentato nell'articolare finalmente argomentazioni a supporto della dedotta erroneità del riconoscimento degli interessi moratori calcolati ai sensi del D.Lgs. n.231/02 e, quindi, soltanto nell'atto di appello per la prima volta ha allegato che il contratto di appalto, stipulato il 24.7.2015 tra lo stesso Ente pubblico e la società Alfa Impianti S.r.l., recasse disposizioni specifiche in ordine al regime degli interessi moratori, contemplando che il ritardo nei pagamenti comportasse l'obbligo della stazione pubblica appaltante di corrispondere gli interessi legali aumentati degli interessi moratori, questi ultimi da determinarsi in base ai decreti ministeriali emanati in dipendenza dell'oscillazione dei prezzi di mercato (ex art.144 D.P.R. n.207 del 5.10.2010).
È evidente, dunque, che soltanto in sede di appello per la prima volta il Parte_1
abbia formulato con sufficienti margini di completezza e precisione l'eccezione
[...] riguardante l'applicazione degli interessi moratori nel rispetto di prescrizioni normative diverse da pag. 11 quelle dettate dal D.Lgs. n.231/02.
Di conseguenza, l'eccezione deve considerarsi nuova e, in quanto tale, inammissibile in virtù del disposto dell'art.345 co.2 c.p.c.
Peraltro, non va trascurato neppure un ulteriore profilo di inammissibilità del motivo di impugnazione in esame.
Nel vigente ordinamento processuale il giudizio d'appello non può più comportare, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"), assumendo l'appellante sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e con essa l'onere di articolare specifici motivi di impugnazione, da correlare a ben individuati capi della motivazione della sentenza impugnata, e di dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame così formulati. Invero, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata
(cfr. Cass.civ.sez.III, 18 aprile 2007 n.9244).
Tanto vale a significare che l'onere di specificazione del motivo di appello in esame non possa considerarsi assolto soltanto con la semplice doglianza dell'applicazione di un criterio normativo di determinazione della misura degli interessi moratori (id est, il criterio tratto dal D.Lgs. n.231/02) diverso da quello che nella specie l'Ente appellante ritenga in concreto operante, ma comporti anche l'allegazione e, soprattutto, la dimostrazione che l'applicazione del diverso criterio indicato dallo stesso appellante avrebbe condotto senz'altro alla quantificazione degli interessi moratori in misura inferiore a quella liquidata dal primo giudice nella sentenza impugnata sulla base del criterio ritenuto errato.
*
3.0 Con un terzo motivo di impugnazione il ha sostenuto che alla Parte_1
non potessero comunque essere riconosciuti gli interessi moratori in quanto Controparte_1
non aveva dimostrato l'esigibilità del credito e, segnatamente, avuto riguardo alle previsioni di cui all'art.11 del contratto di appalto, non aveva comprovato: a) la prestazione di una garanzia fideiussoria ad opera dell'impresa appaltatrice;
b) l'esibizione di UR (Documento Unico di pag. 12 Regolarità Contributiva) vigente all'epoca della emissione da parte di Alfa Impianti S.r.l. delle fatture nn.71 e 72 del 29.12.2015 prodotte da a corredo del ricorso per Controparte_1 ingiunzione;
c) l'intervenuto collaudo dell'opera, solo all'esito del quale sarebbe cominciato a decorrere per l'amministrazione appaltante il termine di 90 giorni ai fini del pagamento del corrispettivo, termine decorso inutilmente il quale l'ente appaltante sarebbe potuto essere riconosciuto inadempiente.
3.1 Il motivo di gravame è inammissibile e, comunque, infondato.
Devono ribadirsi in questa sede le ragioni già articolate al paragrafo 2.1 in riferimento al secondo motivo di impugnazione.
Ed invero, né nell'atto di citazione in opposizione ex art.645 c.p.c., né all'udienza di trattazione il ha mai eccepito l'inesigibilità del credito azionato in via Parte_1
monitoria da e neppure ha mai depositato la memoria ex art.183 co.6 n.1) Controparte_1
c.p.c., sicché va escluso che l'eccezione in parola possa essere stata formulata in sede di precisazione delle domande ed eccezioni avanzate nell'atto di citazione in opposizione.
Ancora una volta va rilevato che soltanto in sede di appello per la prima volta il
[...]
ha eccepito l'inesigibilità del credito nei termini sopra enunciati. Parte_1
Peraltro, a ben vedere, l'ente pubblico appellante non ha esplicitamente messo in discussione che il credito in parola fosse esigibile, cioè non ha eccepito che non fosse stata prestata una garanzia fideiussoria ad opera dell'impresa appaltatrice, che quest'ultima non avesse esibito il UR
(Documento Unico di Regolarità Contributiva), vigente all'epoca della emissione da parte di Alfa
Impianti S.r.l. delle fatture nn.71 e 72 del 29.12.2015, e che il collaudo dell'opera non fosse ancora intervenuto.
Il ha soltanto assunto che la non abbia Parte_1 Controparte_1
dimostrato in primo grado che il credito fosse esigibile offrendo riscontro delle anzidette circostanze.
In entrambe le prospettive il motivo di gravame è inammissibile.
Ove si ritenga che intento dell'Ente pubblico appellante sia stato quello di eccepire l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria da è agevole opporre che l'eccezione in Controparte_1
parola debba considerarsi nuova in quanto formulata per la prima volta in sede di appello e, quindi, inammissibile in virtù del disposto dell'art.345 co.2 c.p.c.
Ove si ritenga che intento dell'Ente pubblico appellante sia stato quello di contestare che la
[...]
avesse dimostrato in primo grado che il credito in parola fosse esigibile, è CP_1
ragionevole obiettare che, non essendosi il difeso dinanzi al Parte_1
Tribunale di Lagonegro assumendo espressamente che il credito oggetto di ingiunzione non fosse pag. 13 esigibile per le anzidette ragioni, la circostanza che il credito stesso fosse certo, liquido e, soprattutto, esigibile non necessitava di dimostrazione e, quindi, che non occorreva fornire la prova che fosse stata prestata una garanzia fideiussoria, che l'impresa appaltatrice avesse esibito il UR
e che il collaudo dell'opera fosse intervenuto. Invero, trova applicazione il principio generale immanente al sistema processuale civile in forza del quale la non contestazione di una specifica circostanza configura un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo della parte su cui grava l'onere della contestazione espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
In ogni caso, il motivo di gravame è infondato.
La ha prodotto in primo grado la certificazione del credito rilasciata il Controparte_1
16.4.2016 dal Comune di ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e Parte_1 delle Finanze in virtù dell'art.9 co.3 bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, certificazione in cui è attestata la certezza, liquidità ed esigibilità del credito di € 373.271,79 azionato in via monitoria dall'istituto bancario. La norma evocata, infatti, prevede che, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
*
4.0 Con un quarto motivo di impugnazione il ha sostenuto che Parte_1 nessun ritardo nei pagamenti all'impresa appaltatrice fosse imputabile all'Ente pubblico appaltante, avendo quest'ultimo esaurito nel rigoroso rispetto dei termini di legge tutti gli adempimenti burocratici impostigli dalla normativa applicabile, e che in ogni caso, ai sensi dell'art.12 del contratto di appalto del 24.7.2015, nel calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi, comunque denominati e di qualsiasi specie, non si sarebbe dovuto tenere conto dei giorni intercorrenti tra la data di spedizione della domanda di erogazione della corrispondente provvista finanziaria da parte della Stazione appaltante e la ricezione del conseguente mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale, trattandosi di intervallo temporale nell'esclusiva disponibilità della quale Amministrazione finanziatrice. Controparte_2
Su tali basi, è stato affermato che nessuna mora debendi era maturata in capo al Parte_1
pag. 14 sia perché l'Ente pubblico aveva adempiuto a quanto ad esso spettante nei tempi Parte_1
di legge, sia perchè operava il regime di sospensione ex art.12 del contratto di appalto che impediva di configurare un ritardo colpevole in capo all'Ente pubblico appaltante.
4.1 Il motivo di gravame è infondato.
4.1.1 Va osservato che, in materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 c.c. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. Peraltro, perchè l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare l'assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento.
Con particolare riferimento al ritardo cagionato dal finanziamento da parte del terzo, la Corte di
Cassazione (cfr. Cass. n.22580 del 2014 e n.4214 del 2012) ha già affermato il condivisibile principio secondo cui: “in tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il
nei pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite Pt_1
nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la non può CP_2
essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente- debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento”.
Pertanto, in mancanza di tale convenzione accessoria, con cui l'ente finanziatore abbia garantito la tempestiva erogazione del finanziamento ovvero la copertura dell'appaltatore dai rischi derivanti per i ritardi nei pagamenti, l'ente finanziatore stesso non è tenuto a rivalere l'appaltante delle somme che il predetto si sia obbligato a versare all'appaltatore e, in virtù dell'art.1218 c.c., l'ente finanziato/appaltante risponde comunque nei confronti dell'appaltatore dei ritardi nei pagamenti.
Nella specie, non avendo il allegato e dimostrato che la Parte_1 Pt_1 CP_2
con convenzione accessoria avesse garantito la tempestiva erogazione del finanziamento
[...]
ovvero la copertura dell'appaltatore dai rischi derivanti per i ritardi nei pagamenti, l'Ente pubblico appaltante era comunque tenuto all'adempimento, nei termini previsti per legge, dell'obbligazione di cui era l'unico titolare.
4.1.2 Neppure rileva la pattuizione contemplata nell'art.12 del contratto di appalto del 24.7.2015, pattuizione a tenore della quale "… nel calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi,
pag. 15 comunque denominati e di qualsiasi specie, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di spedizione della domanda di erogazione della corrispondente provvista finanziaria da parte della
Stazione appaltante e la ricezione del conseguente mandato di pagamento presso la Tesoreria
Comunale, in quanto tale intervallo temporale è nell'esclusiva disponibilità dell'Amministrazione finanziatrice e, pertanto, costituisce un valido motivo oggettivo per la deroga all'ordinaria disciplina degli interessi, comunque denominati e di qualsiasi specie".
Innanzitutto, merita sottolineare ancora una volta che né nell'atto di citazione in opposizione ex art.645 c.p.c., né all'udienza di trattazione il ha mai contestato la Parte_1 sussistenza a proprio carico di una responsabilità contrattuale da ritardo nell'adempimento della prestazione e, quindi, la sussistenza di una obbligazione di pagamento di interessi moratori sul presupposto che, in ragione dell'indicato passaggio della clausola contenuta nell'art.12 del contratto di appalto del 24.7.2015, la decorrenza degli interessi moratori stessi fosse rimasta sospesa. E neppure il ha mai depositato la memoria ex art.183 co.6 n.1) Parte_1
c.p.c., sicché va escluso che una contestazione con i predetti contenuti possa essere stata operata dopo la costituzione in giudizio e nei termini di legge per la precisazione delle domande ed eccezioni avanzate nell'atto di citazione in opposizione.
Soltanto in sede di appello per la prima volta il ha articolato Parte_1
l'eccezione in parola argomentandola nei termini sopra illustrati.
È, quindi, agevole obiettare che si tratti di eccezione nuova e, in quanto tale, inammissibile in virtù del disposto dell'art.345 co.2 c.p.c.
Peraltro, la nella comparsa di costituzione nel presente giudizio di Controparte_1
impugnazione depositata il 25.11.2021 – vale a dire, nella prima difesa utile a disposizione in cui l'appellata si è potuta confrontare per la prima volta con la nuova prospettazione di controparte – ha espressamente eccepito la nullità delle clausole contenute negli artt.11 e 12 del contratto di appalto del 24.7.2015 sul rilievo che le stesse, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi nonché ad ogni altra circostanza, risultano gravemente inique in danno del creditore.
Va subito esclusa ogni censura circa la novità dell'eccezione di nullità di dette clausole contrattuali, atteso che il relativo profilo, pur mai sollevato in primo grado e, quindi, mai valutato espressamente dal primo giudice, costituisce, in ogni caso, tema esaminabile di ufficio anche nel presente grado.
In ordine alla questione della validità della clausola contrattuale in materia di appalti di opere pubbliche che subordina il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore per gli stati di avanzamento lavori e/o per il saldo finale all'erogazione della relativa provvista da parte dell'ente pag. 16 finanziatore della stazione appaltante, si registrano, sia pure in relazione all'interpretazione dell'art. 4 L. 781/1981 e degli artt. 35 e 36 d.P.R. 1063/1962, orientamenti diversi nella giurisprudenza di legittimità.
Una prima elaborazione, infatti, ha riconosciuto la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi in questione anche con riferimento a particolari modalità o termini dilatori per l'esercizio della pretesa, sottolineando, in particolare, la nullità proprio della clausola contrattuale che lega la decorrenza degli interessi per il ritardato pagamento ad un momento, ritenuto incerto, quale quello dell'acquisizione della relativa provvista finanziaria (v. Cass. Sez. 1,
Sentenza n.14974 del 24/10/2002: “In tema di appalto di opere pubbliche, in virtù delle disposizioni di cui al primo e all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono nulle tutte le pattuizioni che prevedano particolari modalità o termini dilatori per la corresponsione degli interessi moratori spettanti all'appaltatore, dovendo tali interessi essere computati e corrisposti, senza la necessità di apposite domande o riserve, in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo; nello stesso senso, Cass. 3064/2013; Cass. 8213/2007; Cass.
16814/2006, Cass. 13125/2004; Cass. 15788/2000; Cass. 1196/1998).
Una diversa tesi (cfr. Cass. 21180/2018; Cass. 2508/2018, Cass. 974/2017; Cass. 26336/2016 e
Cass. 22996/2014), invece, muovendo dal presupposto che le previsioni degli artt. 35 e 36 d.P.R.
n.1063/1962 (circa i ritardi nei pagamenti degli acconti e delle rate di saldo), richiamate dall'art. 4
L. n.741/1981 avessero valore normativo e vincolante solo per gli appalti stipulati dal
[...]
ha ritenuto la validità della clausola, negoziata da un ente pubblico diverso dallo Controparte_3
Stato, che subordina il pagamento del prezzo d'appalto all'acquisizione da parte della stazione appaltante della relativa risorsa finanziaria proveniente da altri enti.
Ritiene questa Corte che tale ultimo orientamento non possa essere applicato nella fattispecie in esame e che la soluzione adottata dalla prima elaborazione giurisprudenziale sia quella da seguire alla luce del dato normativo applicabile.
Nell'ipotesi in valutazione, in cui si discute del ritardo nel pagamento del corrispettivo dei lavori concessi in appalto, occorre muovere dalla disciplina, ratione temporis, applicabile in dipendenza della data (24.7.2015) di stipulazione del contratto di appalto, disciplina costituita:
- dall'art. 133, co. 1, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), secondo cui, in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori;
pag. 17 - dall'art. 29, co. 1, seconda parte, del Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) e dall'art.143 co. 1, seconda parte, del
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), a mente dei quali "Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso", precisando ciascuna norma al comma terzo che "I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori";
- dall'art. 30, co. 2, del Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, e dall'art.144 co. 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 secondo i quali "Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 (“dall'art.143”, nel testo dell'art.144 cit.) per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori", aggiungendo ciascuna norma al comma terzo che "Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'art. 29 (“dall'art.143”, nel testo dell'art.144 cit.) per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso".
A giudizio di questa Corte, la disposizione del menzionato art. 133 D. L.vo n.163/2006, nel prevedere che i termini di pagamento dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo stabiliti nel contratto "non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento" (che - come sopra esposto - consente solo la fissazione negoziale di termini inferiori a quelli previsti dal regolamento medesimo), conferma ed amplia (stabilendola, cioè, anche per gli appalti conclusi da enti pubblici diversi dallo Stato) la regola, già espressamente sancita dall'art. 4 L. 741/1981
(attraverso il richiamo agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto di cui al d.P.R. 1063/1962) in relazione agli appalti stipulati dal Ministero dei Lavori Pubblici, dell'inderogabilità della suddetta normativa e, dunque, della non negoziabilità in pejus per l'appaltatore dei termini di pagamento previsti dal regolamento.
Si giunge a tale soluzione sulla scorta della suindicata perentoria previsione normativa, la quale con l'uso del predicato "devono" sancisce, con la forza di un dato testuale non diversamente interpretabile, il divieto di patti peggiorativi in deroga, nel senso che la contrattazione può solo pag. 18 stabilire termini di pagamento inferiori rispetto a quelli previsti dal regolamento, come prescritto dall'art. 29 co.3 del D.M. 145/2000 e dall'art.143 co.3 del D.P.R. n.207/2010, restando, invece, per esplicita previsione normativa, non altrimenti derogabile (e cioè, in senso peggiorativo, con la fissazione di un tempo superiore) il termine di adempimento stabilito dal regolamento.
In tale direzione, la previsione dell'art. 133 D.Lgs. 163/2006 va letta nel segno di una normativa inderogabile (in pejus) in tema di decorrenza degli interessi moratori, in linea con il principio affermato dalla giurisprudenza nella parte in cui ha chiarito che la disciplina dei termini di pagamento è posta a tutela dell'appaltatore, in quanto soggetto contrattualmente esposto agli adempimenti tardivi della pubblica amministrazione, chiarendo che "la natura imperativa delle norme poste a tutela della posizione creditoria dell'appaltatore è finalizzata alla creazione di un sistema predeterminato ed automatico di quantificazione della maturazione temporale degli interessi moratori che non può essere modificato ..." (cfr. Cass. 17197/2012, che richiama
Cass.14974/2002; Cass. 14465/2004; Cass. 8213/2007).
Tale interpretazione, peraltro, è quella che non si pone in contrasto con la Direttiva 2011/7/CE, la quale, all'art. 4, co. 3 lett. a), prevede che "Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione: a) il periodo di pagamento non superi uno dei termini..." ivi indicati (corrispondenti a trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento, oppure dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi o, ancora, ove previsto dalla data di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto), con ciò, quindi, fornendo l'indicazione secondo cui l'adempimento deve essere legato a termini brevi e predeterminati e con esso orientando l'interpretazione del suindicato dato normativo nel senso di negare validità a clausole contrattuali che non rispettino tali canoni.
In coerenza con le illustrate prescrizioni normative e con gli esposti enunciati giurisprudenziali devono considerarsi vietati anche quei patti che, come quello contemplato nell'art.12 del contratto di appalto del 24.7.2015 espressamente evocato dal , prevedano un Parte_1
regime di sospensione del corso della decorrenza degli interessi moratori in caso di ritardato pagamento del saldo, in quanto legando la decorrenza stessa e la sospensione di essa fino ad un momento incerto, quale quello dell'acquisizione della provvista finanziaria erogata dalla CP_2
si risolvono per l'impresa appaltatrice in pattuizioni peggiorative in deroga, nel senso
[...]
che di fatto risultano dilatati ogni oltre limite i tempi di pagamento rispetto a quelli previsti dal regolamento.
Di conseguenza, va ritenuta la nullità, per contrarietà alla previsione dell'art. 133 D.Lgs.
n.163/2006, della clausola di cui all'art.12 del contratto di appalto del 24.7.2015 nella parte in cui pag. 19 prevede che "… nel calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi, comunque denominati e di qualsiasi specie, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di spedizione della domanda di erogazione della corrispondente provvista finanziaria da parte della Stazione appaltante e la ricezione del conseguente mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale, in quanto tale intervallo temporale è nell'esclusiva disponibilità dell'Amministrazione finanziatrice e, pertanto, costituisce un valido motivo oggettivo per la deroga all'ordinaria disciplina degli interessi, comunque denominati e di qualsiasi specie", siccome in contrasto con i predefiniti termini di pagamento stabiliti dal regolamento applicabile ed in particolare con quelli sanciti dagli artt.. 29 e
30 del D.M. 145/2000 e dagli art.143 e 144 del D.P.R. n.207/2010, testi normativi che lo stesso ha riconosciuto essere stati espressamente richiamati nel contratto Parte_1
di appalto del 24.7.2015 ai fini della disciplina dei tempi e modalità di pagamento del corrispettivo e di applicazione degli interessi moratori.
*
5.0 Con un quinto motivo di impugnazione il ha lamentato che il Parte_1
Tribunale di Lagonegro abbia erroneamente determinato la misura degli interessi moratori liquidati in sentenza a favore della Controparte_1
Ribadito che il saggio di interesse deve essere individuato non già in quello previsto dal D.Lgs.
n.231/2002, ma in quello contemplato nell'art.144 D.P.R. n.207/2010 (nella formulazione ratione temporis applicabile) e rilevato che il calcolo operato dal primo giudice non è riscontrato da nessuna fonte oggettiva e neppure è illustrato in sentenza, l'Ente pubblico appellante ha sostenuto che in ogni caso siano stati erroneamente individuati il dies a quo ed il dies ad quem per il calcolo degli interessi, giacchè il primo è stato indicato nella data (31.12.2015) di scadenza delle fatture emesse il 29.12.2015 e poste a base della pretesa creditoria azionata in via monitoria da
[...]
ed il secondo è stato indicato nella data (21.6.2021) di pronuncia e deposito della CP_1
sentenza fatta oggetto di impugnazione.
Part Ad avviso del Comune di , invece, il dies a quo sarebbe dovuto essere Parte_1
individuato nella scadenza del termine fissato per il pagamento del saldo, vale a dire almeno quarantacinque giorni dopo l'emissione delle fatture, ed il dies ad quem sarebbe dovuto essere individuato nel giorno 19.4.2021, a cui risale il pagamento, da parte dell'Ente pubblico appaltante, della sorta capitale in favore della Controparte_1
5.1 Il motivo di gravame è solo parzialmente fondato.
5.1.1 Quanto al regime giuridico applicabile per la liquidazione degli interessi moratori, esso va individuato in quello previsto dal D.Lgs. n.231/2002 per le ragioni ampiamente illustrate nei precedenti passaggi della presente motivazione.
pag. 20 Del resto, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto ragione di ritenere che, nel caso in cui il debitore sia una P.A., la disciplina sui ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali ex D.Lgs.
231/2002 prevale sulla normativa speciale della contabilità pubblica (Cass. Civ., Sez. I, 18 marzo
2024, n. 7160; v. anche Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024).
Né può dubitarsi che il D.Lgs. n.231/2002 possa avere spazio operativo nel caso di specie. Invero,
l'art. 11, 1° co., del medesimo decreto legislativo prevede che le disposizioni contenute nel provvedimento normativo siano applicabili ai contratti conclusi a decorrere dall'8.8.2002 ed a decorrere dall'1.1.2013 per quel che attiene le disposizioni dello stesso D.Lgs. n.231/2002 come modificate con il D.Lgs. n.192 del 9.11.2012. Il contratto di appalto tra il Comune di al Parte_1
e la società Alfa Impianti S.r.l. è stato concluso il 24.7.2015. Pt_1
Né va trascurato che l'art.7 co.1 del D.Lgs n.231/2002 stabilisce che “Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.
La giurisprudenza di legittimità ha statuito che, in caso di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la clausola di deroga "in pejus" al saggio legale degli interessi moratori che risulti gravemente iniqua in danno del creditore è affetta da nullità, anche quando la deroga pattizia sia stata convenuta prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 192 del 2012 all'art. 7 del d.lgs. n.231 del 2002, in quanto la nuova disciplina si pone in continuità con la precedente, avendo la medesima
"ratio" di assicurare la tempestività dei pagamenti attraverso l'imposizione di termini e di un saggio di interesse tali da escludere che l'inadempimento sia finanziariamente conveniente per i debitori, assicurando, altresì, un congruo ristoro del danno da mancanza di liquidità per i creditori (cfr.
Cass.Sez. 2, Sentenza n. 16273 del 19/05/2022).
Sul punto il motivo di impugnazione è, pertanto, infondato.
5.1.2 Maggiore considerazione va riservata al corretto rilievo che il Tribunale di Lagonegro nella sentenza impugnata ha liquidato in complessivi € 163.260,19 gli interessi moratori omettendo del tutto di illustrare e spiegare il calcolo operato ed i dati all'uopo utilizzati per giungere al suindicato importo, sicchè è rimasto oscuro il percorso motivazionale che ha condotto il primo giudice a determinare nella predetta misura il quantum dovuto a titolo di interessi moratori.
5.1.3 Pienamente fondate, infine, sono le censure mosse avverso la individuazione del dies a quo e del dies ad quem per il calcolo degli interessi come operata dal Tribunale di Lagonegro.
5.1.3.1 Con riguardo al dies a quo, la nuova disciplina sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali introdotta dal Decreto Legislativo n.192/2012 (che ha apportato modifiche alle disposizioni del D.Lgs n.231/2002) si applica a tutti i contratti pubblici stipulati dal 1° gennaio 2013
pag. 21 e relativi a tutti i settori produttivi.
Ciò è stato chiarito dal Ministero per lo Sviluppo Economico nella circolare prot. n. 1293 del 23 gennaio 2013, con cui è stato specificato che, pur mancando nel decreto l'esplicito riferimento ai lavori pubblici, l'ambito di applicazione delle nuove norme è da intendersi riferito a tutti i contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, per ragioni di sostanziale uniformità normativa tra i vari settori a livello sia comunitario che nazionale.
Pertanto, nel settore dei lavori pubblici, le disposizioni del D.Lgs. n.192/2012 prevalgono su quelle del Codice dei contratti pubblici e del relativo Regolamento di attuazione dettate sui termini di pagamento delle rate di acconto e di saldo e sulla misura degli interessi di mora.
Il ha chiarito che l'art. 141 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006) e l'art.143 CP_3
del Regolamento di attuazione (D.p.r. n. 207/2010), relativi ai termini di pagamento delle rate di acconto e di saldo di lavori pubblici, non sono compatibili con i nuovi termini massimi previsti dal decreto n. 192/2012.
Pertanto:
• il termine di 45 giorni previsto per l'emissione del certificato di pagamento a decorrere dalla maturazione del SAL (art. 143 co.1 del Regolamento) deve essere inteso come ridotto al termine massimo di 30 giorni (salvo che negli atti di gara e nel contratto sia pattuito un termine maggiore, purché non superiore a 45 giorni);
• il termine di 90 giorni previsto per il pagamento della rata di saldo a decorrere dal collaudo
(art. 141 co.9 del Codice e art. 143 co. 2 del Regolamento) deve essere inteso come ridotto al termine massimo di 30 giorni (salvo che negli atti di gara e nel contratto sia pattuito un termine maggiore, purché non superiore a 60 giorni).
L'art.4 co.2, lett. a), del D.Lgs n.231/2002 equipara, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base della presunzione "ex lege" sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento;
ne consegue che, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura,
è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art. 2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e, quindi, di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione
(v. Cass.Sez. 3, Ordinanza n.17684 del 25/08/2020).
Part Nel caso di specie, il non ha dedotto, né dimostrato che alla data Parte_1 Parte_1
pag. 22 (29.12.2015) della emissione delle due fatture poste a base della pretesa creditoria azionata con il ricorso per ingiunzione la prestazione dedotta in contratto a carico di Alfa Impianti S.r.l. non fosse ancora stata eseguita. Anzi, nell'atto di citazione in opposizione ex art.645 c.p.c. il Parte_1 [...]
ha esplicitamente riconosciuto che le opere concesse in appalto siano state Parte_1 Pt_1 completate “a fine dicembre 2015”. Ad ulteriore riscontro soccorre la prospettazione dei fatti operata dall'Ente pubblico nell'atto di appello, giacchè alla pagina 5, in ultimo, è dato espressamente atto del rilascio della “certificazione di ultimazione dei lavori alla data del
29/12/2015” e del “conforme verbale di constatazione del 28/1/2016”.
Pertanto, deve considerarsi pacificamente acquisito che l'emissione delle fatture sia avvenuta a lavori già eseguiti.
Per stessa ammissione del (v. pag.18 dell'atto di appello), ha Parte_1
formato oggetto di apposito accordo contrattuale la previsione che, in riferimento alla rata di saldo, il termine di pagamento fosse determinato in novanta giorni.
Trattandosi di termine superiore a 60 giorni, esso non può essere preso in considerazione, avuto riguardo alle illustrate disposizioni di legge ed alle istruzioni del Ministero per lo Sviluppo
Economico contenute nella circolare prot. n. 1293 del 23 gennaio 2013.
Ne consegue che trovi applicazione in via automatica il termine massimo di 30 giorni per il pagamento della rata di saldo, termine decorrente dalla data (29.12.2015) di emissione delle fatture.
Pertanto, gli interessi moratori devono essere calcolati a partire dal 31° giorno successivo a tale data, vale a dire dal 29.1.2016.
5.1.3.2 Con riguardo al dies ad quem, occorre mettere in risalto la circostanza che nel ricorso per ingiunzione la abbia preteso il pagamento della somma di € 373.271,79, oltre Controparte_1
interessi moratori ex D.Lgs. n.231/02 e che nel corso del giudizio di primo grado il
[...]
abbia provveduto al pagamento della somma di € 358.756,20, a titolo di saldo del Parte_1
dovuto, pagamento di cui la Banca S.p.a. ha dato riscontro nelle note di trattazione scritta CP_1
del 10.6.2021.
Poiché con la sentenza fatta oggetto di gravame il Tribunale di Lagonegro si è pronunciato esclusivamente sulla questione controversa relativa agli interessi moratori ex D.Lgs. n.231/2002, ritenendo che fosse stata adempiuta, da parte dell' , l'obbligazione di pagamento della Parte_2
sorta capitale, e poiché la non ha espressamente impugnato il capo della Controparte_1
pronuncia del primo giudice riguardante la sorta capitale onde far valere la pretesa ad ottenere, a titolo di saldo della sorta capitale, anche la differenza tra l'importo di € 373.271,79 indicato nel ricorso per ingiunzione e l'importo di € 358.756,20 corrisposto in corso di causa dal
[...]
, deve ragionevolmente inferirsi che la somma dovuta alla Parte_1 Controparte_1
pag. 23 per saldo dei lavori sia ormai irreversibilmente determinata in € 358.756,20 e che su di essa vadano calcolati gli interessi moratori ex D.Lgs. n.231/2002.
Ne consegue, dunque, che il termine finale di decorrenza per il calcolo di siffatti interessi (cioè, il dies ad quem) vada individuato nel giorno 19.4.2021 a cui far risalire il pagamento della predetta somma di € 358.756,20, nulla la avendo opposto alla indicazione della data in Controparte_1
discorso come operata dal al . Parte_1 Pt_1
In conclusione, gli interessi moratori vanno determinati alla stregua dei criteri dettati dal D.Lgs.
n.231/2002 (come modificato e/o integrato dal D.Lgs. n.192/2012) a partire dal 29.1.2016 e fino al
19.4.2021:
Calcolo Interessi di Mora
Capitale: € 358.756,20
Data Iniziale: 29/01/2016
Data Finale: 19/04/2021
Dal: Al: Capitale: Tasso: Giorni: Interessi:
29/01/2016 30/06/2016 € 358.756,20 8,05% 153 € 12.105,81
01/07/2016 31/12/2016 € 358.756,20 8,00% 184 € 14.468,20
01/01/2017 30/06/2017 € 358.756,20 8,00% 181 € 14.232,30
01/07/2017 31/12/2017 € 358.756,20 8,00% 184 € 14.468,20
01/01/2018 30/06/2018 € 358.756,20 8,00% 181 € 14.232,30
01/07/2018 31/12/2018 € 358.756,20 8,00% 184 € 14.468,20
01/01/2019 30/06/2019 € 358.756,20 8,00% 181 € 14.232,30
01/07/2019 31/12/2019 € 358.756,20 8,00% 184 € 14.468,20
01/01/2020 30/06/2020 € 358.756,20 8,00% 182 € 14.310,93
01/07/2020 31/12/2020 € 358.756,20 8,00% 184 € 14.468,20
01/01/2021 19/04/2021 € 358.756,20 8,00% 109 € 8.570,83
Totale colonna giorni: 1907
Totale interessi moratori: € 150.025,47
In parziale riforma della sentenza n.388/2021, emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il 21.6.2021 e pubblicata in pari data, il , in persona Parte_1
del Sindaco p.t., va condannato al pagamento, in favore di in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. n.231/2002 calcolati sulla sorta capitale di € 358.756,20 a partire dal 29.1.2016 e fino al 19.4.2021, della somma di € 150.025,47, oltre interessi legali dal deposito della sentenza pronunciata dal Tribunale di Lagonegro e fino all'effettivo soddisfo.
pag. 24 *
6.0 Con un sesto ed ultimo motivo di impugnazione il ha Parte_1
contestato la regolamentazione delle spese processuali riferite al giudizio di primo grado come operata dal Tribunale di Lagonegro.
Ha sostenuto l'Ente pubblico che il primo giudice avrebbe dovuto considerare la circostanza che l'esito del giudizio in senso favorevole alle ragioni di sia stato reso possibile Controparte_1
dalla sopravvenuta rinuncia, da parte della società Alfa Impianti S.r.l., alla pretesa creditoria azionata in un distinto giudizio nei confronti del ed avente ad Parte_1
oggetto anche le somme rivendicate da con il ricorso per ingiunzione a cui Controparte_1 aveva fatto seguito l'emissione del decreto ingiuntivo n.475/2017 reso il 7.11.2017 dal Tribunale di
Lagonegro ed opposto ex art.645 c.p.c. dall' con l'atto di citazione del 21.12.2017 Parte_2
introduttivo del giudizio in primo grado.
In sostanza, l'appellante ha lamentato che, in riferimento ad uno stesso credito vantato nei suoi confronti, l'Ente pubblico sia stato costretto a resistere in due distinti giudizi, quello promosso dalla società Alfa Impianti S.r.l. e quello promosso da (quest'ultimo definito con la Controparte_1
sentenza fatta oggetto di impugnazione), sopportando di conseguenza una duplicazione di spese che avrebbe potuto evitare ove la cessionaria del credito originariamente vantato Controparte_1
dalla società Alfa Impianti S.r.l. e, quindi, successore a titolo particolare di detta società, avesse spiegato intervento volontario nel giudizio instaurato da Alfa Impianti S.r.l. invece di promuovere un nuovo autonomo giudizio.
6.1 Il motivo di impugnazione è infondato.
Il Tribunale di Lagonegro, facendo applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., ha posto a carico esclusivo del le spese processuali riferite Parte_1 al giudizio di primo grado, pur riducendone del 50% l'ammontare in considerazione della bassa complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate.
Non è ben chiaro quale sia l'oggetto della pretesa di riforma auspicata dal Parte_1
in riferimento al capo della sentenza del primo giudice contemplante la regolamentazione
[...] delle spese processuali. L'Ente pubblico appellante si è doluto della mancata considerazione, da parte del Tribunale di Lagonegro, della circostanza sopra esposta, ma non ha spiegato se la valutazione della circostanza stessa avrebbe dovuto indurre il primo giudice a pronunciare la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite oppure, addirittura, a porre le spese medesime a carico esclusivo di Neppure in sede di formulazione delle conclusioni, alla Controparte_1 pagina 23 dell'atto di appello, è stata articolata una chiara domanda al riguardo, essendo stata invocata genericamente la riforma della pronuncia sulle spese.
pag. 25 Orbene, ove nelle intenzioni dell'Ente pubblico appellante vi sia stata la contestazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., va rilevata l'assoluta inconsistenza della motivazione apprestata a base di detta contestazione.
Invero, il rilievo che la cessionaria del credito originariamente vantato dalla Controparte_1
società Alfa Impianti S.r.l. e, quindi, successore a titolo particolare di detta società, non abbia spiegato intervento volontario nel giudizio instaurato da Alfa Impianti S.r.l. ed abbia preferito, invece, promuovere un nuovo autonomo giudizio non rappresenta un'argomentazione pregnante e decisiva per negare operatività al principio di cui all'art.91 c.p.c. In capo al successore a titolo particolare nel diritto controverso non sussiste, infatti, nessun obbligo giuridico di intervenire nel giudizio già promosso dall'originario creditore nei confronti dell'unico debitore. In tal senso depone il chiaro dettato dell'art.111 co.3 c.p.c. che attribuisce al successore a titolo particolare una mera facoltà di spiegare intervento nel giudizio già in corso.
Di conseguenza, nessuna violazione di norme processuali può configurarsi a carico di
[...]
per avere, al fine di tutelare i propri interessi e far valere il proprio diritto di credito, CP_1
operato una scelta diversa da quella di intervenire nel giudizio già instaurato da Alfa Impianti S.r.l. nei confronti del . Parte_1
A ciò si aggiunga che, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza ex art.91 c.p.c. va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Nel caso di specie, la è risultata interamente vittoriosa in relazione alla pretesa Controparte_1
azionata in primo grado con il ricorso ingiuntivo giacchè, da un lato, ha conseguito in corso di causa il pagamento della sorta capitale, tanto valendo a riscontrare la fondatezza della domanda avanzata come di fatto riconosciuto anche dal che il pagamento ha Parte_1 effettuato ancora prima della pronuncia della sentenza, e, dall'altro, ha visto accolta dal primo giudice la domanda di riconoscimento del diritto agli interessi moratori sulla sorta capitale da calcolarsi ai sensi del D.Lgs. n.231/2002.
Né ha pregio rimarcare che nel ricorso per ingiunzione la abbia preteso il Controparte_1 pagamento della somma di € 373.271,79, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n.231/02 e che nel corso del giudizio di primo grado il abbia provveduto al pagamento Parte_1 della minore somma di € 358.756,20, a titolo di saldo del dovuto, con acquiescenza della CP_1
pag. 26 che non ha insistito per il pagamento della differenza tra i due importi. CP_1
Infatti, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza ex art.92 c.p.c., configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. (cfr. Cass.Sez. Unite, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
Il giudizio in primo grado è stato promosso nel 2017, quando era in vigore l'art.92 co.2 c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art.13 co.1 del Decreto Legge 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni nella Legge 10.11.2014 n.162. Così recita la norma: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Ai sensi dell'art.13 co.2 dello stesso D.L. n.132/14, la nuova formulazione dell'art.92 co.2
c.p.c. si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge.
Orbene, il nell'atto di appello non ha allegato, né dimostrato che Parte_1
in primo grado sia stata trattata una questione di assoluta novità ovvero che nel corso del processo sia intervenuto un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti la controversia.
Neppure ha dedotto e comprovato analoghe gravi ed eccezionali ragioni, desunte dalla peculiarità del caso concreto, perchè potesse trovare applicazione l'art.92 co.2 c.p.c. (è superfluo rimarcare che l'unica circostanza all'uopo valorizzata dall'Ente pubblico e in precedenza esposta non assurge a dignità di “grave ed eccezionale ragione” e per di più si palesa del tutto inconsistente ed infondata per le argomentazioni già sopra spese).
Pertanto, deve escludersi in assoluto la ricorrenza dei presupposti ex art.92 co.2 c.p.c. perchè il
Tribunale di Lagonegro potesse disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali del primo grado di giudizio tra le parti.
Neppure va trascurato, infine, che è sempre discrezionale il potere del giudice del merito di disporre la compensazione delle spese, essendo egli soltanto vincolato dal limite di non potere porre a carico della parte integralmente vittoriosa le spese di lite (giurisprudenza fermissima;
tra le molte: Cass. 19 giugno 2013, n. 15317; Cass. 17 maggio 2012, n. 7763; Cass. 6 ottobre 2011, n. 20457; Cass. 11 gennaio 2008, n. 406; Cass. 31 luglio 2006, n. 17457; e così via). Pertanto, nessuna delle parti ha un diritto in senso tecnico alla compensazione parziale o integrale delle spese, ma soltanto al rispetto di pag. 27 tale ultimo principio, ove si tratti della parte interamente vittoriosa.
Né il giudice è tenuto a motivare il mancato esercizio di siffatto potere discrezionale: in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione
(Cass.civ.Sez.Unite, 15 luglio 2005 n.14989; nello stesso senso, v. Cass.civ.sez.1, 22 dicembre
2005 n.28492; Cass.civ.sez.3, 31 marzo 2006 n.7607).
***
7.0 Atteso l'accoglimento negli esposti circoscritti limiti dell'appello proposto dal
[...]
, la regolamentazione delle spese processuali va operata tenendo conto dell'esito Parte_1 complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837;
Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714; Cass.civ.sez.lav.,
22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009 n.23059).
In applicazione dei suindicati principi, tenuto conto dell'accertata fondatezza della domanda azionata in primo grado dalla le spese processuali relative ad entrambi i gradi Controparte_1
di giudizio vanno poste a carico esclusivo del , in quanto parte Parte_1
soccombente. In tema di condanna alle spese processuali, infatti, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778;
Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Pertanto, va disposta la condanna del , in persona del Sindaco e Parte_1
pag. 28 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, da liquidarsi nella stessa misura già indicata dal Tribunale di Lagonegro nella sentenza impugnata, nonché delle spese processuali relative al presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
A tale proposito, ritiene la Corte, in aderenza al principio stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016
n.2748, che i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. In tale ottica, le prestazioni professionali rese dal difensore di nel presente giudizio di impugnazione, instaurato nel vigore delle tariffe Controparte_1
professionali di cui al D.M. 10.3.2014 n.55 ed al successivo D.M.
8.3.2018 n.37 ed esauritosi nel vigore delle tariffe professionali di cui al D.M. 13.8.2022 n.147, vanno liquidate sulla base di queste ultime tariffe in riferimento al valore della causa (valore € 163.260,00; scaglione da € 52.000,01 a €
260.000,00), con applicazione dei compensi fissati per ciascuna fase nei valori medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.388/2021 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il
21.6.2021 e pubblicata in pari data, proposto dal , in persona del Parte_1
Sindaco p.t., con atto di citazione notificato in data 3.8.2021 nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Accoglie nei limiti di cui in motivazione l'appello proposto dal Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., con atto di citazione notificato in data 3.8.2021 e, per
[...]
l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.388/2021 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il 21.6.2021 e pubblicata in pari data:
a) condanna il , in persona del Sindaco p.t., al Parte_1
pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1 titolo di interessi moratori ex D.Lgs. n.231/2002 calcolati sulla sorta capitale di €
358.756,20 a partire dal 29.1.2016 e fino al 19.4.2021, della somma di € 150.025,47, oltre interessi legali dal deposito della sentenza pronunciata dal Tribunale di Lagonegro
e fino all'effettivo soddisfo;
pag. 29 b) condanna il , in persona del Sindaco p.t., al Parte_1
pagamento, in favore di e con distrazione al procuratore Controparte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 4.015,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in Parte_1
favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali Controparte_1
relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 14.317,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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