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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 11616 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (10.01.1989, come risulta Parte_1 dal ricorso e dal provvedimento del Questore di Agrigento) (difeso dall'Avv.
BONGIORNO GIUSEPPE);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
; Controparte_2
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 06.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1
impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Agrigento del 13.06.2022, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 25.01.2022, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere arrivato in Italia nel 2011 e di CP_1 avere vissuto ininterrottamente sul territorio nazionale;
di avere ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari il 26.03.2012, in seguito sempre rinnovato;
di avere avviato in Italia un solido percorso di integrazione socio-economica; di avere avuto in passato esperienze lavorative con regolari contratti di lavoro a tempo determinato, con la qualifica di lavoratore (stagionale) nel settore agricolo e di essere molto ricercato per la sua dedizione a lavoro;
di non aver più potuto ottenere regolari contratti di lavoro a causa del denegato rinnovo del permesso di soggiorno, ma di aver ottenuto una disponibilità all'assunzione con regolare contratto a firma di , titolare di Pt_2 una importante Azienda Agricola sita in Racalmuto;
di essere residente e di vivere regolarmente presso un immobile, sito in Racalmuto, insieme alla moglie,
[...]
nata il [...]; di essere inserito nella comunità racalmutese;
di Persona_1 essere padre di una bambina, nata il [...] a [...] Per_2
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D.lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. L'amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3. Scaduto il termine del 07.04.2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
2 Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l.
5 maggio 2023, n. 50, dato che l'istanza di rinnovo è stata presentata in data 25.01.2022.
Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la
Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, concretizzatosi nello svolgimento di regolare attività lavorativa.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di aver ricevuto una disponibilità all'assunzione con regolare contratto stagionale da parte del sig.
[...]
, titolare dell'azienda agricola “ Parte_3 Parte_3
”, con la qualifica di bracciante agricolo (cfr. all. 8 al ricorso); e di avere
[...]
3 svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta “PALITALIA SRL”, con sede legale a Grotte (Ag), Viale della Vittoria n.187, con la qualifica di manovale edile, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 17.03.2025 al 30.04.2025, come risulta dalla comunicazione Unilav depositata in atti (cfr. all. 5 alle note del 06.04.2025).
Inoltre, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso, il quale ha documentato di convivere con la compagna, , nata il Parte_4
05.02.1992 in Guinea, presso un immobile sito in Racalmuto (AG), in via Madonna della Rocca n. 28, in forza di contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato e a lui intestato, per il periodo dal 05.10.2021 al 04.10.2025, come risulta dal contratto di locazione, dal certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Racalmuto in data 30.05.2023, nonché dal certificato contestuale di residenza, di stato civile e di stato di famiglia rilasciato dal
[...]
– dipartimento per gli affari interni e territoriali in data 30.06.2024 e in data CP_2
06.04.2025, tutti depositati in atti (cfr. all. 9 e 11 al ricorso;
all. note del 30.06.2024; all. note del 06.04.2025).
Ed ancora, il ricorrente ha documentato che lui e la compagna hanno avuta una figlia, nata a [...] in data [...], che gode di buona salute Per_2
(cfr. documentazione medica all. al ricorso) e che vive con loro presso l'immobile prima citato, come si evince dal certificato di nascita, dal certificato di situazione individuale, dal certificato di situazione di famiglia e dal certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia rilasciati dal comune di Racalmuto in data 30.05.2023, nonché dal certificato contestuale di residenza, di stato civile e di stato di famiglia rilasciato dal Ministero dell'Interno – dipartimento per gli affari interni e territoriali in data 30.06.2024 e in data 06.04.2025, tutti depositati in atti (cfr. all. 9,10,11,12 al ricorso;
all. note del 30.06.2024; all. note del 06.04.2025);
Invero l'unità familiare e l'esercizio delle funzioni genitoriali costituiscono situazioni giuridiche primarie, fondamentali e inviolabili e la presenza sul territorio italiano di figli minori, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, rappresenta “Tale presenza, infatti, si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto della madre che della giovane prole, e dunque della
4 famiglia nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, proprio in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia, e quindi della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed
i concetti fondativi della società italiana…” (cfr. Cass. Sez. II Civile, Ordinanza n.
18188 del 01/09/2020 e Cass. Sez. II Civile, Ordinanza n.5506 del 26/02/2021).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2011 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Sussistono giusti motivi per lasciare integralmente le spese del giudizio a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra Parte_1 meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
lascia integralmente le spese a carico di parte ricorrente.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 14/05/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
5 Michele Guarnotta
Francesco Micela
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 11616 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (10.01.1989, come risulta Parte_1 dal ricorso e dal provvedimento del Questore di Agrigento) (difeso dall'Avv.
BONGIORNO GIUSEPPE);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
; Controparte_2
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 06.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1
impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Agrigento del 13.06.2022, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 25.01.2022, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere arrivato in Italia nel 2011 e di CP_1 avere vissuto ininterrottamente sul territorio nazionale;
di avere ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari il 26.03.2012, in seguito sempre rinnovato;
di avere avviato in Italia un solido percorso di integrazione socio-economica; di avere avuto in passato esperienze lavorative con regolari contratti di lavoro a tempo determinato, con la qualifica di lavoratore (stagionale) nel settore agricolo e di essere molto ricercato per la sua dedizione a lavoro;
di non aver più potuto ottenere regolari contratti di lavoro a causa del denegato rinnovo del permesso di soggiorno, ma di aver ottenuto una disponibilità all'assunzione con regolare contratto a firma di , titolare di Pt_2 una importante Azienda Agricola sita in Racalmuto;
di essere residente e di vivere regolarmente presso un immobile, sito in Racalmuto, insieme alla moglie,
[...]
nata il [...]; di essere inserito nella comunità racalmutese;
di Persona_1 essere padre di una bambina, nata il [...] a [...] Per_2
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D.lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. L'amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3. Scaduto il termine del 07.04.2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
2 Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l.
5 maggio 2023, n. 50, dato che l'istanza di rinnovo è stata presentata in data 25.01.2022.
Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la
Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, concretizzatosi nello svolgimento di regolare attività lavorativa.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di aver ricevuto una disponibilità all'assunzione con regolare contratto stagionale da parte del sig.
[...]
, titolare dell'azienda agricola “ Parte_3 Parte_3
”, con la qualifica di bracciante agricolo (cfr. all. 8 al ricorso); e di avere
[...]
3 svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta “PALITALIA SRL”, con sede legale a Grotte (Ag), Viale della Vittoria n.187, con la qualifica di manovale edile, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 17.03.2025 al 30.04.2025, come risulta dalla comunicazione Unilav depositata in atti (cfr. all. 5 alle note del 06.04.2025).
Inoltre, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso, il quale ha documentato di convivere con la compagna, , nata il Parte_4
05.02.1992 in Guinea, presso un immobile sito in Racalmuto (AG), in via Madonna della Rocca n. 28, in forza di contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato e a lui intestato, per il periodo dal 05.10.2021 al 04.10.2025, come risulta dal contratto di locazione, dal certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Racalmuto in data 30.05.2023, nonché dal certificato contestuale di residenza, di stato civile e di stato di famiglia rilasciato dal
[...]
– dipartimento per gli affari interni e territoriali in data 30.06.2024 e in data CP_2
06.04.2025, tutti depositati in atti (cfr. all. 9 e 11 al ricorso;
all. note del 30.06.2024; all. note del 06.04.2025).
Ed ancora, il ricorrente ha documentato che lui e la compagna hanno avuta una figlia, nata a [...] in data [...], che gode di buona salute Per_2
(cfr. documentazione medica all. al ricorso) e che vive con loro presso l'immobile prima citato, come si evince dal certificato di nascita, dal certificato di situazione individuale, dal certificato di situazione di famiglia e dal certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia rilasciati dal comune di Racalmuto in data 30.05.2023, nonché dal certificato contestuale di residenza, di stato civile e di stato di famiglia rilasciato dal Ministero dell'Interno – dipartimento per gli affari interni e territoriali in data 30.06.2024 e in data 06.04.2025, tutti depositati in atti (cfr. all. 9,10,11,12 al ricorso;
all. note del 30.06.2024; all. note del 06.04.2025);
Invero l'unità familiare e l'esercizio delle funzioni genitoriali costituiscono situazioni giuridiche primarie, fondamentali e inviolabili e la presenza sul territorio italiano di figli minori, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, rappresenta “Tale presenza, infatti, si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto della madre che della giovane prole, e dunque della
4 famiglia nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, proprio in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia, e quindi della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed
i concetti fondativi della società italiana…” (cfr. Cass. Sez. II Civile, Ordinanza n.
18188 del 01/09/2020 e Cass. Sez. II Civile, Ordinanza n.5506 del 26/02/2021).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2011 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Sussistono giusti motivi per lasciare integralmente le spese del giudizio a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra Parte_1 meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
lascia integralmente le spese a carico di parte ricorrente.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 14/05/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
5 Michele Guarnotta
Francesco Micela
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