Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/06/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Volontaria Giurisdizione composto dai magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 326/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
parte nata a [...] il Parte_1
24.06.1959, C.F. C.F._1
E
parte nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2 Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Gallerano, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il P.M. non ha espresso conclusioni difformi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 17.02.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi - computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio - dalla data dell'udienza del 02.07.2024, fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale e sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., tenutasi nel corso del procedimento di separazione consensuale definito con sentenza di omologa della separazione di questo Tribunale del 15.07.2024
(v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla data dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, dalla cui unione sono nati due figli, nato a [...] il [...] e Per_1 Pt_3 nato a [...] il [...], maggiorenni, coniugati ed economicamente indipendenti, hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rossano (CS) il
29.01.1984, iscritto agli Atti di matrimonio del comune di Corigliano Rossano anno 1984 n. 8 parte II serie A Ufficio 1, alle condizioni di seguito indicate: “1) i figli sigg. e sono Per_1 Pt_3 entrambi maggiorenni, coniugati, vivono fuori dall'ambito familiare, lavorano e sono, entrambi, economicamente indipendenti, quindi non necessitano di alcun assegno di mantenimento;
2) relativamente al godimento dei beni mobili ed immobili, nonché gli ulteriori rapporti economici tra gli stessi coniugi, vi hanno già provveduto con reciproca soddisfazione. Con particolare riferimento alla casa coniugale, distinta in Catasto del Comune di Corigliano Rossano al foglio 24,
P.lla 119, Sub. 4, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, la stessa rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità della sig.ra che vi continuerà ad abitare e si farà carico Parte_2 di tutte le spese relative al suddetto immobile (acqua, luce, gas, TARI, IMU). Qualora i coniugi, decidessero di vendere la propria quota, relativamente all'immobile predetto, sarà preferito solo ed esclusivamente l'altro coniuge, ed in caso di mancata accettazione, da parte del coniuge interpellato, provvederanno con Donazione in favore dei propri figli e/o dei propri nipoti”. Fissata, su espressa richiesta contenuta nel ricorso, l'udienza del 20.03.2025, ai sensi del comma 2 dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti, con le note scritte del 06.03.2025, hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e di confermare e sottoscrivere tutte le condizioni rassegnate in ricorso e innanzi indicate.
Orbene, in assenza di figli minori, il Tribunale si limita a prendere atto delle condizioni pattuite.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nulla sulle spese, attesa la natura della procedura attivata dalle parti aventi lo stesso difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Rossano (CS) in data
29.01.1984 - iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Corigliano Rossano (atto n. 8, Parte II, Serie A, Ufficio 1 Anno 1984 Comune di Corigliano Rossano) - tra
[...]
e , come sopra generalizzati, alle condizioni Parte_1 Parte_2 riportate in parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
sulle spese;
CP_1
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 13.6.2025 Il Giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò