Articolo 1 della Legge 10 luglio 1984, n. 335
Versione
3 agosto 1984
Art. 1. Articolo unico

Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , fa parte, limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante della regione stessa.
Del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale presso la regione Trentino-Alto Adige, a parziale modifica dell' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro avente qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.
Dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale presso la regione Trentino-Alto Adige, a parziale modifica dell' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , fanno parte, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i direttori degli uffici del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti, i quali possono farsi rappresentare, in singole sedute, da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Entrata in vigore il 3 agosto 1984