Sentenza 26 maggio 1971
Massime • 4
L'accordo, con il quale le parti di un contratto di locazione abbiano successivamente stabilito che il conduttore avrebbe fruito della riduzione del canone ove avesse adempiuto altre obbligazioni previste nel suddetto contratto, costituisce un negozio modificativo ad effetto istantaneo, privo di carattere sinallagmatico, poiche con esso le parti non hanno assunto l'Obbligo di fornirsi reciproche prestazioni, ma hanno soltanto regolato in modo diverso la prestazione gia dovuta dal conduttore in virtu del preesistente e perdurante contratto di locazione. Pertanto soltanto quest'ultimo contratto, e non anche il successivo accordo, puo essere risolto per inadempimento, salvo ad esaminare se il conduttore abbia o meno diritto alla riduzione relativamente a quelle pigioni rispetto a cui si sia gia verificata la condizione impropria a cui era subordinata la concessione dell'agevolazione. ( nella specie, trattavasi della locazione di un cinematografo, con la quale il conduttore aveva assunto, l'Obbligo di rimborsare i locatori delle imposte gravanti sull'immobile, in aggiunta al pagamento del canone, il quale, successivamente, era stato ridotto a condizione che il conduttore avesse esattamente adempiuto l'Obbligo summenzionato. Poiche il conduttore non aveva effettuato il rimborso delle imposte i giudici di merito avevano dichiarato la risoluzione per inadempimento dell'accordo relativo alla riduzione del canone. La suprema Corte ha cassato questa pronunzia, enunziando il principio di cui in massima).*
Sui locatori, che agiscono per la risoluzione del contratto di locazione, non incombe altro Onere probatorio oltre quello relativo alla dimostrazione dell'elemento obbiettivo dell'inadempimento, in quanto la volontarieta di questo e presunta ai sensi dell'art 1218 cod civ. pertanto, l'Onere di provare la Mancanza di tale elemento subbiettivo, sotto il profilo della conclusione di un accordo inerente alla sospensione dei pagamenti grava esclusivamente sul conduttore.*
Qualora, nel contrasto circa l'Obbligo di pagare determinate somme, il conduttore versi, con il consenso del locatore, le somme in contesa su di un libretto di deposito vincolato, intestato ad ambedue le parti tale deposito non costituisce pagamento e non esclude, quindi, il diritto del locatore alla risoluzione del contratto ove tali somme risultino effettivamente dovute. L'accordo delle parti relativo all'anzidetto deposito non vale ad escludere la morosita del conduttore sotto il profilo soggettivo,in quanto, di fronte all'intenzione di una delle parti di non adempiere,il consenso dell'altra parte all'adozione di una cautela diretta a scongiurare il pericolo di non realizzare il proprio credito, non implica necessariamente l'assenso alla sospensione dei pagamenti, specialmente ove il comportamento complessivo di tale parte dimostra la volonta di non tollerare il ritardo.*
Per prestazioni 'gia eseguite', alle quali non si estende l'efficacia della risoluzione di un contratto di esecuzione continuata (nella specie, contratto di locazione), debbono intendersi soltanto quelle con cui il debitore abbia pienamente soddisfatto le ragioni del creditore. ( V 2632'66, mass n 325057).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/1971, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1971 |
Testo completo
Sui locatori, che agiscono per la risoluzione del contratto di locazione, non incombe altro Onere probatorio oltre quello relativo alla dimostrazione dell'elemento obbiettivo dell'inadempimento, in quanto la volontarieta di questo e presunta ai sensi dell'art 1218 cod civ. pertanto, l'Onere di provare la Mancanza di tale elemento subbiettivo, sotto il profilo della conclusione di un accordo inerente alla sospensione dei pagamenti grava esclusivamente sul conduttore.*