Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 05/03/2026, n. 4173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4173 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04173/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05089/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5089 del 2023, proposto da
Reti Televisive Italiane S.p.A., Publitalia ‘80 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimiliano Molino, SE Rossi, Daniele Franzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della Delibera AGCom n. 410/22/CONS, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media”, pubblicata sul sito dell’Autorità in data 17 gennaio 2023, e di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale o comunque coordinato o connesso, in particolare della delibera 416/22/CONS “Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. SE RA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, Reti Televisive Italiane - R.T.I. S.p.A. (di seguito indicata anche come “R.T.I.”), e Publitalia ‘80 S.p.A. (di seguito indicata anche come “Publitalia”) – quali soggetti tenuti a versare i contributi previsti dalla delibera impugnata in qualità, rispettivamente, di titolare di autorizzazioni quale fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, ai sensi dell’art. 16 d.lgs 177/2005 (ora art. 14 d.lgs 208/2021), nonché a richiesta, ex art. 22 bis d.lgs 177/2005 - ora art. 19 d.lgs 208/2021- e di concessionaria di pubblicità – hanno adito l’intestato Tribunale per ottenere l’ annullamento
- della delibera AGCom n. 410/22/CONS, recante “ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media ”, pubblicata sul sito dell’Autorità in data 17 gennaio 2023;
- ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale o comunque coordinato o connesso e in particolare della delibera 416/22/CONS “ Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 ”.
Il ricorso viene affidato ai seguenti motivi così articolati:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 65 e 66, l. 23 dicembre 2005, n. 266, degli artt. 14 e 19 Dlgs 8 novembre 2021, n. 208. Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), di libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e di concorrenza (art. 117, secondo comma, Cost.). Eccesso di potere.
2. Violazione e falsa applicazione, sotto diversi profili, dell’art. 1, commi 65 e 66, l. 23 dicembre 2005, n. 266, degli artt. 14 e 19 Dlgs 8 novembre 2021, n. 208. Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), di libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e di concorrenza (art. 117, secondo comma, Cost.). Violazione del principio della capacità contributiva art. 53 Cost. Eccesso di potere e difetto di motivazione.
3. Violazione e falsa applicazione, sotto diversi profili, dell’art. 1, commi 65 e 66, l. 23 dicembre 2005, n. 266, degli artt. 14 e 19 Dlgs 8 novembre 2021, n. 208 e dell’art. 1 e ss. l. 31 luglio 1997, n. 249. Violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.). Illegittimità costituzionale.
4. Violazione e falsa applicazione, sotto ulteriori profili, dell’art. 1, commi 65 e 66, l. 23 dicembre 2005, n. 266, degli artt. 14 e 19 Dlgs 8 novembre 2021, n. 208. Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), di libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e di concorrenza (art. 117, secondo comma, Cost.). Violazione del principio della capacità contributiva art. 53 Cost. Eccesso di potere e difetto di motivazione.
2. Si sono costituite in giudizio le intimate amministrazioni chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene l’illegittimità della delibera impugnata sostenendo che l’Autorità avrebbe proceduto alla determinazione del contributo per l’anno 2023 in violazione dei limiti posti dall’art. 1, commi 65 e 66, della l. n. 266/2005, nonché dei principi eurounitari e costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità.
In particolare, parte ricorrente deduce che:
- l’imposizione degli oneri amministrativi a carico degli operatori dovrebbe essere strettamente correlata ai costi effettivamente sopportati dall’Autorità per lo svolgimento delle sole attività di regolazione, vigilanza e gestione del settore, secondo quanto previsto dall’art. 12 della direttiva “autorizzazioni” (ora art. 16 del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche); secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’AGCom avrebbe pertanto erroneamente incluso nel prelievo l’integralità delle proprie spese di funzionamento in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE;
- la delibera gravata sarebbe viziata da un evidente difetto di analiticità, non avendo l’Autorità fornito una rendicontazione puntuale idonea a dimostrare la correlazione tra l’aliquota fissata (pari al 2 per mille dei ricavi) e i costi atomisticamente riferibili al settore dei servizi di media. La ricorrente lamenta che l’allegato tecnico alla delibera si limiti a un’elencazione generica di competenze normative, senza operare un’effettiva imputazione dei costi concreti;
- vi sarebbe una disparità di trattamento rispetto al settore delle comunicazioni elettroniche (ove l’aliquota è fissata in misura inferiore, pari all’1,40 per mille), nonostante l’esigenza di un trattamento uniforme per l’intero comparto audiovisivo;
- dall’esame dei bilanci dell’Autorità, emergerebbe che l’intero fabbisogno finanziario dell’AGCom venga posto a carico dei soggetti regolati, includendo impropriamente voci di spesa estranee al perimetro della regolazione specifica, con conseguente violazione della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e dei principi di concorrenza.
Con un ulteriore profilo di doglianza (questo motivo di ricorso) la ricorrente censura la delibera sotto il profilo della violazione dei principi di eguaglianza e proporzionalità, deducendo l’irragionevolezza di un’aliquota contributiva unica a fronte della marcata eterogeneità dei soggetti operanti nel settore media, sostenendo “ come i vari settori tenuti al versamento del contributo siano assoggettati a diverse autorizzazioni e, talvolta, come nel caso delle concessionarie di pubblicità (categoria cui appartiene la ricorrente Publitalia 80), non necessitino di alcuna autorizzazione: ciò comporta che le attività svolte dall’Autorità in relazione ai diversi ambiti settoriali siano necessariamente disomogenee, sicché il contributo, quale imposta di scopo, non può viceversa applicarsi in modo omogeneo a tutte le tipologie di ambiti ed autorizzazioni. In particolare, a titolo esemplificativo, le concessionarie di pubblicità non hanno rapporti di sorta con i consumatori, sicché non possono ragionevolmente imputarsi a tale categoria i costi della Direzione tutela consumatori, né quelli del Corecom, che non ha competenze sullo specifico settore. Neppure è dato comprendere quale attinenza vi sia fra l’autorizzazione di cui è titolare R.T.I. e l’attività svolta da Publitalia e dalle altre concessionarie, rispetto ad Uffici AGCom quali i Servizi sistema dei controlli interni, programmazione finanziaria e bilancio, sistemi informativi e digitalizzazione e risorse umane ”.
Lamenta quindi l’assenza di correlazione tra le proprie attività e i costi derivanti dai servizi strumentali dell’Autorità (Sistemi informativi, Risorse umane, Bilancio), sostenendo che la determinazione di un’aliquota indifferenziata comporterebbe una traslazione di costi amministrativi priva di nesso di strumentalità, in contrasto con la natura di imposta di scopo propria del contributo AGCom.
4.1. Le doglianze sono infondate.
Le censure proposte dalla ricorrente postulano l’estensione analogica del principio di “stretta corrispondenza” previsto nel settore delle comunicazioni elettroniche al settore dei media nonché della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e del Consiglio di Stato formatasi sul punto.
Le pronunce e i principi richiamati dalla ricorrente sono, tuttavia, riferiti al solo settore delle comunicazioni elettroniche, dove i contributi sono stati ritenuti diritti amministrativi destinati a coprire i costi specifici di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale, e non può quindi estendersi a settori diversi, lasciando, quindi, impregiudicata la parte relativa al settore dell’audiovisivo/media che qui interessa.
Va, infatti, rilevato, sulla scorta della consolidata giurisprudenza amministrativa espressasi sul tema (v. Cons. St. sentenze nn. 5966/2024, 6073/2024, 6701/2024), che il principio di “stretta corrispondenza”, è previsto dall’art. 12 Direttiva 2002/20/CE, trasfuso poi nell’art. 34 d.lgs. 259/2003, esclusivamente per il settore delle comunicazioni elettroniche, dove i contributi sono stati ritenuti diritti amministrativi destinati a coprire i costi specifici di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale, e non può quindi estendersi a settori diversi (cfr. Sent. Tar Lazio, Quarta Sezione, 5 agosto 2025, n. 15298).
Del resto è stata anche questa la nota ragione che ha portato l’AGCom ad assumere, dal 2021 in poi, separate delibere per il settore media e quello delle comunicazioni elettroniche.
Va in ogni caso evidenziato come la delibera 410/22 sia corredata da un’ampia esplicazione dei criteri di calcolo adottati e che, nel rispetto del procedimento tipizzato dall’art. 1, co. 65, L. 266/2005, essa è stata sottoposta al vaglio della Ragioneria Generale dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne hanno confermato l’esecutività (decreto 20 dicembre 2021).
Inoltre, le valutazioni economiche sottostanti la quantificazione del fabbisogno da finanziare con il contributo dei servizi media sono state oggetto di vaglio favorevole e sostanziale – e non meramente formale – da parte del Dipartimento della Ragioneria dello Stato e solo a esito delle positive valutazioni del citato Dipartimento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l’esecutività ai provvedimenti dell’Autorità.
Ne deriva che a fronte poi del vaglio tecnico-contabile operato dalla Ragioneria dello Stato e della Presidenza del Consiglio nel procedimento di approvazione della delibera (art. 1, co. 65, L. 266/2005) il giudice amministrativo incontra noti limiti di sindacato nelle scelte discrezionali concernenti la strutturazione organizzativa dell’Autorità o l’allocazione delle sue risorse umane, salve macroscopiche incongruenze ed illogicità non emergenti nel caso di specie (cfr. Consiglio di Stato, nn. 6358/2024; n. 6355/2024).
Ulteriormente, va rilevato come la gravata delibera sia stata corredata di apposita relazione tecnico-finanziaria che ha individuato le spese previste per lo svolgimento dei compiti di regolazione del settore dei servizi media per l’anno 2023, comprendendo i costi direttamente attribuibili al settore in termini di personale addetto e di beni e servizi strumentali per tali attività, nonché la quota parte dei costi comuni con gli altri settori, opportunamente calcolata.
Sotto il profilo metodologico, il Collegio osserva che la determinazione del fabbisogno finanziario operata dall’Autorità per il settore dei media appare immune dai vizi di illogicità e difetto di istruttoria dedotti dalla ricorrente, essendo basata su criteri ragionevoli e conformi al principio di trasparenza come emerge dalla relativa relazione con cui l’autorità ha dato conto di avere individuato nella quantificazione delle risorse umane (FTE) l’unità sintetica principale per la stima dei costi.
Tale metodologia ha pertanto permesso di misurare non già il costo di “singoli atti” (approccio atomistico che renderebbe impossibile la gestione amministrativa), bensì il carico di lavoro complessivo richiesto dalle macro-funzioni assegnate dalla legge (quali il pluralismo, la tutela dei diritti e dei consumatori).
Appare parimenti logica la scelta di ripartire proporzionalmente tra i vari settori i cosiddetti “oneri congiunti” (spese per bilancio, contratti, controllo, etc.), quali costi indispensabili per il funzionamento dell’Autorità nel suo complesso che costituiscono presupposto necessario per l’esercizio di ogni singola funzione di vigilanza e devono pertanto essere trasversalmente e proporzionalmente coperti da tutti i soggetti regolati.
In conclusione, la metodologia basata sull’assorbimento delle risorse umane per macro-aggregati di attività garantisce quel nesso di correlazione tra prelievo e costi amministrativi richiesto dalla normativa vigente.
Ne consegue la piena legittimità della determinazione dell’aliquota, espressione della discrezionalità tecnica dell’Autorità che non appare viziata da macroscopici errori di fatto.
I motivi vanno pertanto respinti.
5. Con il secondo motivo di gravame, le parti ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005, nonché la violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, capacità contributiva e buon andamento della P.A., lamentando l’impossibilità di un reale accertamento sulla congruità dei costi indicati dall’Autorità, sostenendo che il fabbisogno di 28,1 milioni di euro per il settore media sarebbe stato determinato in assenza di una puntuale rendicontazione delle spese.
Viene altresì contestata la determinazione del coefficiente massimo del 2 per mille, ritenuta frutto di una stima dei ricavi (11,9 miliardi di euro) non riscontrabile nella relazione annuale e basata su aggregati eterogenei. La difesa della società ricorrente censura, inoltre, l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al settore delle comunicazioni elettroniche (tassato all’1,4 per mille), sostenendo che l’aliquota più elevata per il settore media derivi unicamente dalla necessità di coprire costi amministrativi predeterminati a fronte di un valore complessivo del settore più ridotto.
Infine, si contesta l’irragionevolezza del prelievo a fronte della crisi dei media tradizionali e della crescita delle piattaforme online (che pure generano minori oneri regolatori in termini di costi imputati), con conseguente violazione del principio di capacità contributiva.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Il Collegio osserva che la doglianza relativa alla presunta arbitrarietà nella quantificazione del fabbisogno e dell’aliquota non possa essere accolta.
Dall’esame degli atti, e segnatamente della relazione tecnico-finanziaria allegata alla delibera impugnata (e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del controllo di esecutività), emerge con chiarezza la ragionevolezza e non abnormità dell’iter logico seguito dall’Autorità.
La determinazione dell’aliquota non è, infatti, frutto di una scelta arbitraria, bensì il risultato di una precisa operazione algebrica data dal “ dal rapporto tra i costi amministrativi che l’Autorità stima nell’anno 2023 per l’esercizio delle competenze ad essa attribuite nel settore e i ricavi complessivamente maturati dai soggetti operanti nel settore dei servizi media (base imponibile) ”.
Quanto alla congruità dei costi, la Relazione tecnico-finanziaria fornisce evidenza puntuale della metodologia basata sui Full Time Equivalent (FTE).
L’Autorità ha stimato in 106,9 FTE le risorse complessivamente impiegate per il settore media (di cui 57,3 dirette e 49,5 trasversali), valorizzando il costo medio pro capite in circa 233 mila euro. Tale calcolo porta a quantificare le spese del personale in 24,85 milioni di euro, cui si aggiungono 3,27 milioni per beni e servizi specifici, per un totale di circa 28,1 milioni di euro.
Tale metodologia appare immune da vizi logici, consentendo di imputare proporzionalmente ai settori regolati anche i costi delle strutture "trasversali" (es. risorse umane, bilancio, affari generali), indispensabili per il funzionamento dell’Ente.
Parimenti infondata è la censura relativa alla disparità di trattamento rispetto al settore delle comunicazioni elettroniche.
Come condivisibilmente argomentato dalla difesa erariale, la diversa aliquota (1,4 per mille contro 2 per mille) non è indice di discriminazione, ma la mera conseguenza di un diverso rapporto tra costi di regolazione e base imponibile nei rispettivi settori. Essendo pertanto diverso il rapporto tra costi e ricavi nei due settori, non è pertanto illogica la scelta di una diversa aliquota, fermo restando il limite massimo di legge.
Le differenti aliquote contributive degli altri settori sono pertanto conseguenze delle diversità dei relativi mercati ed oneri di regolazione, con correlate diversità di stima di fabbisogno e ricavi attesi.
Parimenti va respinta la doglianza sulla mancata parametrazione del contributo alla capacità contributiva dell’operatore.
Come correttamente sostenuto dalla difesa della ricorrente, invero, il rispetto del principio di capacità contributiva e, conseguentemente, la proporzionalità del prelievo sono garantiti proprio applicando un’aliquota ai ricavi, assicurando ipso facto che il peso economico del contributo sia correlato alla dimensione economica dell’operatore.
Pertanto, la doglianza va rigettata, non spettando a questo giudice in assenza di macroscopici errori di fatto o illogicità non rinvenibili nel caso di specie, un sindacato nel merito le scelte organizzative dell’amministrazione circa la dimensione delle risorse necessarie all’espletamento delle proprie funzioni.
6. Con il terzo motivo di gravame, la parte ricorrente deduce l’illegittimità della delibera impugnata e dell’intero sistema di finanziamento dell’Autorità per violazione degli artt. 3, 41, 53 e 97 Cost. – proponendo la relativa questione di legittimità costituzionale.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il sistema prescelto determinerebbe la subordinazione finanziaria dell’Autorità rispetto ai soggetti controllati, con il rischio di fenomeni di "cattura del regolatore" ( regulatory capture ) idonei a minare l’indipendenza dell’Autorità stessa.
La ricorrente richiama inoltre a sostegno del proprio assunto l’ordinanza di rimessione alla CGUE del Consiglio di Stato n. 2066/2022 relativa al settore postale, con cui viene prospettato che “ la scelta di omettere o di ritardare il pagamento dei contributi, assunta pure da un numero esiguo di operatori dominanti nel settore, potrebbe infatti privare l’ANR delle risorse necessarie, sul piano dei mezzi finanziari, per l’assolvimento dei compiti alla stessa assegnati, minando in tale modo la capacità dell’Autorità di operare con indipendenza di valutazione e di giudizio ”.
Il motivo è infondato.
Il Collegio ritiene di dover aderire al recente e puntuale indirizzo interpretativo tracciato da ultimo dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6828 del 12 luglio 2023, pronunciata proprio su analoga fattispecie a quella in esame, che ha ribadito la piena legittimità dell’attuale assetto finanziario dell’AGCom.
Invero, sotto il profilo normativo, l’art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 non sancisce alcun obbligo giuridico di cofinanziamento statale, limitandosi tale disposizione a stabilire testualmente che le spese siano finanziate dal mercato di competenza " per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato ".
Come condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato, tale locuzione non determina una quota minima o obbligatoria a carico della fiscalità generale; ne consegue che, qualora il finanziamento statale sia pari a zero, è pienamente legittimo che l’intero fabbisogno sia coperto dal mercato di riferimento, senza che ciò integri una violazione di legge (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 6828/2023, punto 30.2): “ Le previsioni di cui all’art. 1, commi 65 e 66, della L. n. 266/2005 non prevedono l’obbligatorietà del cofinanziamento statale delle attività della Autorità nazionale di regolazione, ma soltanto che tali spese siano finanziate dal mercato di competenza “per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato” (comma 65); la disposizione non determina, quindi, una quota minima a carico dello Stato. Difetta, quindi, una previsione che imponga all’Autorità di fissare in via ipotetica una quota a carico dell’Amministrazione. Soluzione che, tra l’altro, non risulterebbe conforme ai principi che regolano i rapporti tra attività legislativa e attività regolatoria, che opera nei limiti di quanto previsto dalla normativa primaria e non può indebitamente surrogarsi a decisioni normative e applicative rimesse, per legge, all’Autorità politica. Pertanto, non può certamente condividersi la tesi dell’illegittimità dei provvedimenti per la mancanza di una simile indicazione. Il mancato finanziamento dello Stato non è, inoltre, situazione che dipende dall’Autorità ma situazione creatasi in via di fatto dal 2013 ”.
Né appare prospettabile alcuna violazione del diritto unionale, posto che le direttive europee di settore non impongono agli Stati membri un modello specifico di finanziamento delle Autorità di regolazione, lasciando ampia discrezionalità agli Stati membri.
Dall’istruttoria richiamata nella citata sentenza del Consiglio di Stato emerge, peraltro, che il modello a finanziamento integralmente privato è adottato in numerosi altri Paesi dell’Unione (tra cui Regno Unito, Portogallo, Svezia, Ungheria), confermando la compatibilità di tale sistema con i principi comunitari.
Ulteriormente, va essere respinta la censura relativa al presunto deficit di indipendenza dell’Autorità e al rischio di "cattura del regolatore".
La tesi della ricorrente – secondo cui il finanziamento a carico dei privati renderebbe l’Autorità "subordinata" ai controllati – è smentita infatti dalla sussistenza di un tetto massimo dell’aliquota contributiva, fissato dalla legge nel 2 per mille dei ricavi (art. 1, comma 66, l. 266/2005) il quale svolge una duplice funzione di garanzia a tutela gli operatori da richieste economiche arbitrarie o eccessive dell’Amministrazione e dell’indipendenza dell’Autorità, facendo venire meno il prospettato rischio di cattura del controllore da parte del controllato, impedendo che i maggiori operatori possano condizionare l’attività di vigilanza attraverso la leva finanziaria.
Conclusivamente deve affermarsi conformemente a quanto statuito dal Consiglio di Stato che " non potendosi ritenere illegittimo il sistema vigente per la sola circostanza che il finanziamento sia, di fatto, rimesso all’integrale contribuzione da parte degli operatori ", non appaiono condivisibili le censure proposte dalla ricorrente.
Il sistema risponde pertanto a criteri di razionalità e responsabilità, ponendo i costi della regolazione a carico dei soggetti che, beneficiando dell’accesso al mercato, generano l’esigenza stessa dell’attività di vigilanza: “ Occorre, infatti, considerare come, nella pronuncia richiamata dalla parte, la Corte Costituzionale ritenga che “l’assenza di progressione e la presenza di un tetto massimo alla contribuzione sono coerenti con la finalità ultima del tributo in questione, che non è quella di introdurre una nuova forma di prelievo sul reddito, ma quello di far concorrere al finanziamento dell’Autorità i soggetti cui principalmente si rivolge l’attività di garanzia della stessa”. Secondo la Corte, “un tale sistema corrisponderebbe a due ragionevoli esigenze equitative: quella di contenere il carico economico posto a carico del singolo operatore e quella di evitare che alcuni operatori possano trasformarsi in “super-finanziatori” dell’Autorità, finendo per comprometterne di fatto l’indipendenza. In particolare, l’apposizione di un tetto massimo pone al riparo l’Autorità da ogni rischio di “cattura” del controllore da parte del controllato. In assenza di un tale limite, le maggiori imprese – specie quelle egemoni sul mercato e, quindi, quelle per le quali maggiore è l’esigenza di vigilanza indipendente – potrebbero diventare i principali finanziatori dell’Autorità, determinando un legame di subordinazione finanziaria suscettibile di condizionare l’attività di garanzia anche solo attraverso il ritardato versamento delle somme dovute (punto 10.3. del “Considerato in diritto”).
31.4. Declinando tale principio al caso di specie, si evidenzia come la previsione di cui all’art. 1, comma 66, della L. n. 266/2005 consenta all’Autorità di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione “nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera”. Pertanto, la presenza di un simile limite scongiura il rischio di cattura del controllato da parte del controllore e depone, altresì, per la manifesta infondatezza della questione prospettata da Wind Tre, non potendosi ritenere illegittimo il sistema vigente per la sola circostanza che il finanziamento sia, di fatto, rimesso all’integrale contribuzione da parte degli operatori ” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6828/2023, punto 31.4).
Per le ragioni sopra esposte, il terzo motivo va integralmente rigettato.
7. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto attesa l’infondatezza di tutti i profili di gravame proposti.
8. Le spese possono essere compensate, attesa la particolare complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RA LE, Presidente
SE RA, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE RA | RA LE |
IL SEGRETARIO