Ordinanza collegiale 14 gennaio 2016
Ordinanza collegiale 10 marzo 2016
Sentenza breve 12 settembre 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 12/09/2016, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/09/2016
N. 01656/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02710/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2710 del 2015, proposto da:
F.LL RI di CA e MA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Gabriella MapeLL, domiciliati presso la Segreteria del Tribunale
contro
EA - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Milano, via Freguglia, 1
per l'annullamento
- della comunicazione AG notificata all'azienda agricola ricorrente in data 19.06.2015 a mezzo di raccomandata a.r., avente come oggetto "Regime quote latte - versamento del prelievo esigibile";
- di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso e, in particolare, i provvedimenti con i quali la ricorrente è stata iscritta nel "Registro nazionale dei debiti" istituito presso AG.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EA-Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2016 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso depositato in data 21 novembre 2015 la ditta F.LL RI di CA e MA – azienda agricola produttrice di latte vaccino – impugnava l’intimazione di pagamento emessa nei suoi confronti da AG in applicazione dell'articolo 8-quinquies, comma 5, della legge n. 33/2009, per le campagne lattiero-casearie 1995-1996 e 1996-1997 (con richiesta di versamento di un importo complessivo di € 38.223,86).
Non si costituiva l’amministrazione convenuta e la Sezione, in fase di trattazione della proposta domanda cautelare, ordinava ad AG un’integrazione istruttoria, nei seguenti termini:
“Rilevato che l’azienda agricola ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento meglio descritta in epigrafe, deducendone l’illegittimità, in via principale, per la mancata coincidenza soggettiva tra destinatario della cartella e soggetto cui effettivamente si riferisce il debito imputato;
che, invero, la ricorrente ha allegato e provato di essere stata costituita in data 15 novembre 1998 mentre l’atto impugnato si riferirebbe a debiti per prelievi supplementari relativi alle campagne lattiero casearie 1995-1996 e 1996-1997;
Ritenuto:
che è necessario acquisire il testo integrale della sentenza emessa nel procedimento n. R.G. 15009/1999 dal TAR Lazio, sede di Roma, comprensiva dell’allegato elenco dei ricorrenti, cui si riferisce la cartella di pagamento impugnata, al fine di verificare se tra i ricorrenti stessi vi fosse anche l’azienda agricola F.LL RI di CA e MA;
che è altresì necessario acquisire dalla AG una breve e puntuale relazione che chiarisca quali siano i motivi dell’apparente discordanza soggettiva tra azienda destinataria della cartella e azienda debitrice;
che tale relazione dovrà essere prodotta entro venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, mentre nello stesso termine la ricorrente dovrà depositare agli atti di causa copia della predetta sentenza (…)”.
Prima della nuova udienza in camera di consiglio, l’amministrazione convenuta adempieva all’ordinanza istruttoria emessa dal Tribunale e si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Ad esito della successiva udienza di trattazione della domanda cautelare, la Sezione rinviava la causa al merito ex art. 55, comma 10 c.p.a., ordinando alle parti di produrre il ricorso n. R.G. 15009/1999 proposto dinanzi al TAR Lazio.
La causa è stata infine discussa e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 6 luglio 2016.
Il ricorso è manifestamente fondato con riferimento ai primi due motivi di ricorso, con assorbimento di ogni altro motivo proposto, in quanto l’accoglimento delle censure trattate implica un’integrale soddisfazione della pretesa avanzata in giudizio dalla ricorrente.
Risulta pacifico tra le parti che la società agricola F.LL RI di CA e MA è stata formalmente costituita in data 15 novembre 1998 mentre l’atto impugnato si riferisce a debiti per prelievi supplementari relativi alle campagne lattiero casearie 1995-1996 e 1996-1997.
Risulta altresì dimostrato dai documenti di causa che la sentenza n. 44/13 non contempla, tra i soggetti destinatari del precetto giurisdizionale – in quanto ricorrenti -, la predetta azienda agricola.
La difesa erariale ha contestato tale circostanza riportandosi a quanto risulterebbe dalle stampe, irritualmente allegate, del SIAN, secondo cui l’azienda F.LL RI sarebbe regolarmente “riportata all’interno del sistema” nel ricorso RG 15009/99 e “nello storico” risulterebbe che l’azienda F.LL RI di CA e MA ha acquistato per successione l’azienda RI LI.
L’argomentazione svolta a supporto della tesi di AG non è convincente, e comunque non è stata processualmente dimostrata.
Invero, l’amministrazione non ha offerto alcuna prova documentale dell’avvenuta successione tra l’azienda ricorrente e l’azienda agricola di RI LI (soggetto ricorrente nell’ambito del procedimento chiuso dinanzi al Tar Lazio con sentenza favorevole all’amministrazione), non potendosi considerare tale la stampa dello “storico” risultante dal SIAN, per la sua assenza di riferimenti oggettivi e imparziali.
Al contrario, dalla visura storica della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Monza e Brianza, prodotta in giudizio dalla difesa della ricorrente (cfr. documento 2 allegato al ricorso), emerge che la stessa ha cominciato autonoma attività imprenditoriale nel settore dal 15 novembre 1998 e che non risultano modifiche afferenti ad acquisizioni di altre società.
L’invio della precedente intimazione di pagamento per gli stessi debiti contestati in sede odierna dalla ricorrente risale al 7 ottobre 1999 (come attestato dalla stessa amministrazione nella tabella I allegata al provvedimento impugnato) e ancora una volta AG non ha fornito alcuna prova che tale intimazione sia stata notificata alla ditta F.LL RI di CA e MA, la quale, peraltro, a quella data, era già attiva.
Al contrario, risulta che l’intimazione inviata nel 1999 sia stata impugnata dall’azienda agricola di RI LI con il ricorso RG 15009/99.
Di conseguenza, non essendovi alcuna evidenza processualmente rilevante sull’an, sul quando e sul quomodo dell’asserita successione tra le due aziende, è legittimo dedurre dagli atti di causa che, da un lato, l’imputazione dei debiti per prelievo supplementare negli anni 1995-1996 e 1996-1997 riguardasse soltanto l’azienda agricola di RI LI, e che, dall’altro, non vi è stata alcuna interruzione della prescrizione nei confronti dell’odierna società ricorrente, la quale, come detto, era già attiva al momento della notificazione dell’intimazione che, a seguito di esito favorevole all’amministrazione del successivo contenzioso, ha fondato la successiva pretesa di debito considerato esigibile in applicazione dell’articolo 8-quinquies, comma 5, della L. n. 33/2009.
Né dall’esame dell’atto impugnato risulta una previa notificazione all’interessata della sentenza emessa contro l’azienda asseritamente acquistata (ovvero degli atti di accertamento prodromici all’odierna intimazione), o comunque una giustificazione inteLLgibile della individuazione dell’azienda ricorrente come soggetto debitore, come sarebbe stato necessario ai fini di una compiuta motivazione della pretesa avanzata.
Ne deriva che l’intimazione di pagamento emessa da EA in data 12 giugno 2015 nei confronti della ricorrente deve essere annullata per assenza dei presupposti del debito ritenuto esigibile, o comunque per prescrizione (ultradecennale) del credito, riferito ad annate conclusesi nel 1997, e il cui pagamento è stato intimato per la prima volta con l’atto impugnato in sede odierna.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’amministrazione resistente a rifondere le spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Roberto Lombardi, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Lombardi | Angelo De Zotti |
IL SEGRETARIO