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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/04/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1915/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, e vertente
TRA
, C.F. , nata ad AGRIGENTO (AG) in [...] Parte_1 C.F._1
05/08/1981, rappresentata e difesa dall'avv. LO GIUDICE MOIRA ( ), C.F._2
elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nato a GALLARATE (VA) in [...] Controparte_1 C.F._3
01/10/1972, rappresentato e difeso dall'avv. BELLATO GRANZIERO BEATRICE, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
CONCLUSIONI
Per le parti:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori
e presso Porto Empedocle, in data 29.9.2001, atto trascritto nei Controparte_1 Parte_1
registri degli atti di matrimonio, al n. 58, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con ulteriore
1 annotazione anche nei rispettivi Comuni di residenza.
2. Nulla a titolo di assegno divorzile, essendo
i coniugi economicamente autosufficienti.
3. Nessuna assegnazione della casa coniugale, non sussistendone i presupposti.
4. Spese legali e di giudizio interamente compensate”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
allegando:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 29/09/2001;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che la convivenza tra le parti è diventata intollerabile.
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale: Parte_1
a. la dichiarazione della separazione personale tra i coniugi con addebito a carico di parte resistente;
b. l'autorizzazione ai coniugi a vivere separatamente;
c. l'assegnazione a sé della casa familiare;
d. un assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge ed in favore proprio nella misura di €
300,00.
e. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
f. l'assegnazione a sé della casa familiare;
g. un assegno divorzile a carico dell'altro coniuge ed in favore proprio nella misura di € 300,00.
Si è costituita parte resistente ed ha dedotto: Controparte_1
- che la moglie si è da sempre disinteressata dei problemi finanziari della famiglia;
- nell'agosto 2023 la ricorrente si è allontanata dalla casa familiare, senza farvi ritorno;
Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale: Controparte_1
a. la dichiarazione della separazione personale tra i coniugi;
b. il rigetto della richiesta di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
c. non stabilire alcun importo a titolo di mantenimento tra i coniugi.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
Successivamente alla costituzione del resistente e prima dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., le parti hanno rispettivamente depositato note nelle quali hanno dato atto del raggiungimento di un accordo sia in ordine alle condizioni della separazione che del divorzio.
In occasione dell'udienza del 19.3.2024, il giudice delegato, preso atto, ha invitato i difensori a precisare le conclusioni ed a discutere la causa, ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c..
2 I difensori hanno concluso per la dichiarazione dell'avvenuta separazione e l'adozione dei provvedimenti accessori come concordati tra le parti.
Con sentenza n. 273/2024 è stata dichiarata la separazione personale delle parti e, con separata ordinanza, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza dell'8.4.2024, il giudice delegato, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha invitato i difensori a precisare le conclusioni ed a discutere la causa, ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c..
I difensori hanno concluso per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti accessori come concordati tra le parti, rinunciando all'assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza del 19.3.2024, tenutasi nel corso del procedimento di separazione, definito con sentenza n. 273/2024 del 25.3.2024.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi giudice designato è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Porto Empedocle (AG) in data 29.9.2001 tra e , come sopra generalizzati (atto Parte_1 Controparte_1
n.° 58, parte II, serie A, reg. atti matrimonio anno 2001);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
3 DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 8.4.2025
Il Presidente dott.ssa Federica Abiuso
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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