TRIB
Sentenza 2 novembre 2024
Sentenza 2 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/11/2024, n. 4463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4463 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 9910/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 9910/2024, promosso da:
nato in [...] l'[...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Nunzia MILITE;
RICORRENTE contro
(Questura di Cremona); Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta il 17.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato il 7.8.2024, cittadino indiano, ha impugnato e chiesto di Parte_1 sospendere il provvedimento n. prot. 0028347 del 3.6.2024 (a lui notificato l'8.6.2024), con cui la Questura di Cremona ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato n. , rilasciatogli il 24.4.2022 e valido sino al 24.4.2023. Numero_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto «dichiararsi nullo o annullabile il predetto provvedimento […], con identica conseguenza giuridica relativamente a ogni altro atto connesso e/o conseguenziale», ovvero in subordine «riformarsi il citato atto ovvero sostituirlo con altro atto avente legittimo contenuto». Il tutto con vittoria di spese.
2. In data 4.10.2024, il , rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
Brescia, si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (questione già sottoposta alle parti dal Giudice in sede di fissazione dell'udienza per la discussione dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato) e chiedendo, in ogni caso, nel merito il rigetto del ricorso in ragione della ritenuta insussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge per il rinnovo del titolo di soggiorno (il tutto con vittoria di spese).
Unitamente alla propria comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione sulla posizione del ricorrente stilata il 16.9.2024 da personale dell'Ufficio Immigrazione della
Pag. 1 di 3 Questura di Cremona, con documentazione allegata.
3. L'udienza di comparizione del 17.10.2024 – fissata anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
In data 17.10.2024, la procuratrice del ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con la quale ha rappresentato che l'indicazione del Tribunale in composizione monocratica quale giudice munito di giurisdizione era contenuta in calce al provvedimento impugnato, indicazione alla quale ella, pur “sospettando” l'erroneità della stessa, aveva aderito per «ridurre in costi» in capo al suo assistito. Per tale ragione, ha chiesto il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente (così dovendosi intendere la richiesta di «mantenere la competenza su proposta della Questura di Cremona», articolata nella nota scritta di cui sopra).
Nel merito, la difesa di ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese. Parte_1
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Ritiene in Tribunale che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'amministrazione resistente sia fondata, come del resto sostanzialmente riconosciuto dalla stessa procuratrice del ricorrente nelle proprie note scritte del 17.10.2024.
2. Come già evidenziato da questo Giudice nella fase cautelare, infatti, è evidente il difetto di tale presupposto processuale, se si considera che il provvedimento impugnato ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e che le controversie concernenti il rilascio di tale titolo di soggiorno – in mancanza di una disciplina derogatoria analoga a quella prevista dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998 in materia di unità familiare – sono pacificamente demandate alla giurisdizione del Giudice amministrativo, in virtù della natura (di mero interesse legittimo) della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e, comunque, in forza della norma generale di cui all'art. 6, comma 10, d.lgs. cit.
Segue, pertanto, declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell'odierna controversia, con indicazione (ai sensi dell'art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69) del giudice amministrativo quale giudice munito della potestas iudicandi.
Dalla dichiarazione di difetto di giurisdizione deriva l'assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., non ravvisandosi ragioni per disporre una compensazione totale o parziale delle stesse (è appena il caso di notare che nessun rilievo può assumere in proposito la circostanza che l'amministrazione resistente abbia erroneamente indicato questo Giudice come munito di giurisdizione in calce al provvedimento impugnato, dal momento che la difesa tecnica della parte era senz'altro in grado, per competenza professionale, di avvedersi del refuso e adire, conseguentemente, il giudice corretto).
deve, quindi, essere condannato al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi secondo i Parte_1 parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definibile (e definita) in rito, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole prime due fasi, in quanto l'amministrazione resistente non ha articolato difese ulteriori rispetto a quelle contenute nella comparsa di risposta.
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, letti gli artt. 37 c.p.c. e 59 l. 18 giugno 2009, n. 69, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito da nato in [...] Parte_1
l'11.2.2002 (c.f. ), sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo;
C.F._1 letto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il ricorrente al pagamento, in favore del , delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 2 novembre 2024.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
Pag. 3 di 3