Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 393/2019
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott.ssa Natalino Sapone consigliere rel. dott. Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 393/2019 R.G.A.C. vertente tra
c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Lorenzani, elettivamente domiciliato in Pizzo via Marcello Salomone, n. 241
- appellante -
e
, c.f. , n. in data 3 maggio 1953 a Controparte_1 C.F._1
Taurianova, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Mamone
- appellata -
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Appello
1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1091/2018, Parte_1
pubblicata in data 9 novembre 2018, emessa dal Tribunale di Palmi in data
29 ottobre 2018, a definizione del proc. n. 893/2013, con cui è stata accolta l'opposizione proposta dall'odierna appellata avverso il decreto ingiuntivo n.
87/12, emesso il 15 aprile 2013, ed è stato dichiarato che nulla deve per somministrazione di gas. Controparte_1
L'appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza predetta, con conseguente rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
. Controparte_1
***
2. - Estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c.
1. Con ordinanza del 19 giugno 2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio in considerazione del decesso del difensore dell'appellata.
Con decreto presidenziale del 7.11.2024 è stata fissata udienza per le determinazioni conseguenti alla mancata riassunzione del processo ed è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte.
2. Trova applicazione, ratione temporis, l'art. 305 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69/2009 – entrata in vigore il 4.7.2009 – secondo cui «il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue».
Il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre, in ogni caso, dalla dichiarazione in giudizio dell'evento interruttivo (Cass. civ., sez. un., n. 12154/2021).
L'odierno giudizio non è stato riassunto.
Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dalla comunicazione della dichiarazione di interruzione (20 giugno 2024), il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
3.- Spese processuali
2 Corte d'Appello
Le spese processuali del secondo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
4.- Doppio del contributo unificato
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass.
n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 1091/2018, pubblicata in data 9 Controparte_1
novembre 2018, emessa dal Tribunale di Palmi in data 29 ottobre 2018 a definizione del proc. n. 893/2013, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 2.1.2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
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