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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/09/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
RGAC 2948/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 17/09/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. n. 2498/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Sora, Via Torino s.n.c., presso lo studio degli avv.ti Augusto Casinelli e Paolo Milioni, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
, Controparte_1 in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, giusta procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha chiesto, previa disapplicazione dei provvedimenti prot. n. 7306 e 7308 del 01.03.2024 del
[...]
di “Accertare e dichiarare Controparte_2
1 che il ricorrente deve essere riconosciuto ex Parte_1 art 1 commi 562, 563, 564 l. 266/2005 Vittima del Dovere;
1. Accertare e dichiarare che in favore del ricorrente deve essere riconosciuta invalidità pari al 13% come da perizia medico legale allegata, o in misura maggiore o minore ritenuta di giustizia da stabilirsi ai sensi del d.p.r. 181/2009 anche a mezzo di C.T.U. che sin d'ora si richiede e, per l'effetto, condannare il
[...]
convenuto, in persona del Ministro in carica e/o del CP_1
l.r.p.t., alla conseguente corresponsione in favore del Parte_1 della speciale elargizione pari a 2.000,00 euro per punto percentuale di invalidità (art. 5 commi 1 legge 206/2004 e art. 34 comma 1 del d.l. 1 ottobre 2007 n. 159 convertito con l. 222/2007) oltre rivalutazione istat e/o interessi prendendo come base di calcolo il valore della invalidità complessiva riconosciuta;
2. accertare e dichiarare che il ricorrente , in quanto Parte_1 vittima del dovere, ha diritto ad ottenere le indennità previste dalla legge, ordinarie e speciali a far data dalla maturazione del diritto (data dell'evento) fino all'effettivo soddisfo e per l'effetto condannare il , in persona del Ministro in Controparte_1 carica e/o l.r.p.t., a corrispondere le relative somme con interessi e rivalutazione monetaria a far data dall'evento e fino all'effettivo soddisfo;
3. condannare il convenuto, in persona del Controparte_1
in carica e/o del l.r.p.t., al riconoscimento in favore del CP_3 ricorrente del diritto all'assistenza psicologica, ai medicinali di fascia C) gratuiti, all'esenzione dal ticket e ogni altro beneficio previsto per legge;
4. condannare il convenuto, in persona del Controparte_1
in carica e/o del l.r.p.t., al pagamento di tutte le spese e CP_3 competenze di lite da distrarsi nei confronti dei difensori antistatari in solido tra loro”.
A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- di essere brigadiere dell'Arma dei Carabinieri e di aver subito, a causa di due distinti eventi che lo hanno coinvolto, patologie e invalidità riconducibili alla casistica dell'art.1 commi 562, 563 e 564 legge 266/2005;
- che in data 19 maggio 1992, quale Carabiniere Scelto in servizio presso l'Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia di Sessa Aurunca (CE), mentre svolgeva servizio Perlustrativo automontato esterno nel Comune di Sessa Aurunca con turno 00,00-06,00 finalizzato al contrasto della criminalità, alla prevenzione e repressione dei reati in genere, l'auto di servizio su 2 cui viaggiava veniva tamponata da una Lancia Prisma tg. NAN52087 sul tratto di strada SS Quater Domitiana km 5,250;
- che, pertanto, si recava presso il P.S. dell'Ospedale Civile di Formia (Referto n. 22468 del 19 maggio 1992) riportando, a causa dell'evento subito lesioni (“ferita Lacero Contusa Arcata Sopraccigliare SX”) con prognosi di giorni 7;
- che, altresì, in data 23 maggio 1994, mentre svolgeva servizio Perlustrativo presso l'Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia di Sessa Aurunca, in qualità di motociclista in turno 13,00-19,00 finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere nel Comune di Cellole, veniva accidentalmente investito dalla Moto Guzzi di servizio targata E.I. 260486 condotta dal collega, appuntato , rovinando a terra sul tratto di Persona_1 strada Via Napoli;
- che a causa delle lesioni riportate, a seguito del sinistro occorso, veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale Civile di Sessa Aurunca con diagnosi di “Microdistacco parcella apice acronion sx”;
- di aver presentato, in data 1/9/2023, al dell' CP_1 CP_1 presso il competente Ufficio Assistenza Vittime del Dovere, istanza volta ad ottenere l'applicazione dei benefici di cui all'art. 1 comma 563 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, disciplinata dal DPR 07 luglio 2006 n. 243 per entrambi gli eventi occorsi;
- che, tuttavia, con i provvedimenti nr. 7306 e 7308 del giorno 1/3/2024 il rigettava entrambe le istanze Controparte_1 presentate, ritenendo la domanda inammissibile, oltre che improcedibile per decorrenza del termine di prescrizione decennale.
Parte ricorrente, nell'odierno giudizio, ha quindi chiesto, previo annullamento dei decreti di rigetto del , di Controparte_1 accertare il proprio diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere a causa degli eventi subiti in data 23/5/1994 e 31/7/2024, con concessione dei benefici economici di legge connessi a tale condizione, in ragione dell'imprescrittibilità del diritto richiesto.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso per decorrenza del termine di prescrizione decennale dalla data degli eventi, oltre che nel merito per inammissibilità della domanda, chiedendone il rigetto in quanto infondato.
3 Disposta una CTU medico legale, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa all'udienza del 17/9/2025, mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Parte ricorrente nell'odierno giudizio ha chiesto, previa disapplicazione dei provvedimenti prot. nr. 7306 e 7308 del 1/3/2024 del Controparte_2
, di accertare e dichiarare il proprio diritto al
[...] riconoscimento dello status di “vittima del dovere” da parte del
, con condanna alla corrispondenza dalla Controparte_1 speciale elargizione pari a 2.000,00 euro per punto percentuale di invalidità (art. 5 commi 1 legge 206/2004 e art. 34 comma 1 del d.l. 1° ottobre 2007 n. 159 convertito con l. 222/2007) e dei benefici economici e assistenziali previsti dall'art. 1, comma 563 e 564 della legge n. 266/2005, ritenendo imprescrittibile l'azione volta all'accertamento di tale condizione.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha in particolare dedotto che il nesso eziologico della dipendenza da causa di servizio delle infermità riportate dagli eventi occorsi in data 19/5/1992 e 23/5/1994 è stato accertato dalla Commissione medica dell'Ospedale militare di Caserta, con verbale del 21.05.1992 e verbale del 24.5.1994 allegato in atti, e che l'istanza proposta è erroneamente dichiarata improcedibile e inammissibile dal , atteso il principio di imprescrittibilità Controparte_1 dell'azione rivolta alla domanda di accertamento dello status di
“vittima del dovere”, trovandosi il ricorrente nelle condizioni di cui alla richiamata legge.
Si è costituito in giudizio il , eccependo la Controparte_1 prescrizione sia del diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere sia dei diritti assistenziali conseguenziali al suddetto riconoscimento, per essere stata la domanda proposta oltre la scadenza del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c..
4 In particolare, il ha rimarcato la correttezza del proprio CP_1 operato e ha rilevato che trattandosi di un diritto soggettivo avente natura assistenziale, e non già di uno status, deve applicarsi al riconoscimento della condizione di “vittima del dovere” la prescrizione decennale all'art. 2946 c.c., dovendo pertanto ritenersi improcedibile la domanda proposta dal ricorrente, nonché prescritti i benefici economici connessi a tale riconoscimento.
Nel merito, ha ritenuto la domanda inammissibile, assumendo che gli eventi che hanno coinvolto il ricorrente non siano riconducibili alle ipotesi elencate nell'art. 1, comma 563 della legge n. 266/05, non rientrando in alcuna delle attività tipizzate dalla predetta disposizione.
Giova, dunque, richiamare la normativa e giurisprudenza di riferimento, applicabile al caso di specie.
Sul punto, la normativa di riferimento è dettata dalla legge n. 266 del 2005 che, ai commi 563 e 564 dell'unico articolo di cui si compone, ha definito come vittime del dovere “i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 [magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso] e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Orbene, la questione concernente la possibilità di intendere la qualifica di vittima del dovere in termini di status è stata di recente 5 affrontata dalla Corte di Cassazione che nella sentenza n. 1744 del 2022 ha statuito il principio secondo cui “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della 1. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già chiarito che il riconoscimento dello status di vittima del dovere si caratterizza come "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi".
Tale condizione "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si tratta di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018).
Il diritto ai benefici e alle provvidenze economiche trova, dunque, causa “nell'adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.)” (cfr. Cass. n.17440/2022).
Aderendo al granitico orientamento sopra richiamato, deve ritenersi che la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere avanzata dal ricorrente debba ritenersi imprescrittibile e come tale, stante la sussistenza del nesso causale tra l'espletamento del servizio e la patologia denunciata (accertato in sede di Commissione medico legale con verbale del 27.05.2023 prodotto agli atti di causa), non vi siano motivi ostativi al riconoscimento in capo al ricorrente della condizione di vittima del dovere per gli infortuni subiti in data 1/5/1992 e 23/05/1994.
6 Tuttavia, il principio di imprescrittibilità della prestazione assistenziale delle categorie di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 L. n. 266/2005, non può estendersi ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, i quali devono essere riconosciuti nel caso di specie all'odierno ricorrente nei limiti della prescrizione decennale, trattandosi di obbligazione pubblica di durata.
Infatti, sono prescrittibili i benefici economici conseguenti il riconoscimento dello status, atteso che assume rilevanza giuridica l'inerzia dell'interessato, con la conseguente estinzione del diritto di credito correlato, allorché detta inerzia si protragga per un lasso di tempo che tipicamente è riconducibile a manifestato disinteresse all'esercizio del diritto (cfr. Cass. Lav. Ord., n. 2563 del 09/02/2016 e Trib. Cass. sent. 101/2024).
Ciò premesso, entrando nel merito della questione, in relazione alla normativa di riferimento si rende opportuno evidenziare che gli eventi traumatici descritti dal ricorrente ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 1 c. 563 L. n. 266/05, il quale stabilisce che ai fini del riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, i soggetti interessati debbono avere subito un'invalidità permanente durante lo svolgimento dell'attività di servizio indicate dalla lettera a) alla lettera f e dall'art. 1 c. 564 in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate dentro o fuori i confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative in cui si sono verificate.
Orbene, nel caso oggetto di causa, parte ricorrente ha dedotto che in data 19.05.1992, mentre era alla guida di una autovettura di servizio, impegnato in attività di pattugliamento, l'auto di servizio su cui viaggiava subiva un tamponamento.
Parte ricorrente ha dedotto altresì che il data 23/5/1994, mentre prestava servizio in aliquota radiomobile del Comando Compagnia di Sessa Aurunca, in servizio perlustrativo in qualità di motociclista nel Comune di Cellole, veniva investito dalla moto condotta dal collega , riportando lesioni stimate Persona_1 dall'Ospedale Civile di Sessa Aurunca con prognosi di 15 giorni.
7 Il ha dichiarato inammissibile la domanda presentata dal CP_1 ricorrente con riguardo all'evento occorso in data 19/5/1992 ritenendolo non rientrante nelle specifiche attività previste dal com. 563 dell'art. 1 L. 266/2005, in quanto al momento del sinistro
“non stava svolgendo in concreto nessuna delle attività previste dalla richiamata normativa, ma si trovava a bordo dell'autovettura d'istituto” (cfr. all. 1 della memoria), ritenendo l'evento verificatosi per “mera accidentalità” e non a seguito di circostanze complicate dal sopravvenire di eventi straordinari legati alle missioni svolte.
Il ha altresì escluso il riconoscimento dello status di CP_1 vittima del dovere per il ricorrente in ordine all'evento del 23/5/1994, in quanto il ricorrente veniva travolto durante il servizio accidentalmente da un altro commilitone, essendosi
“l'infortunio verificato per mera accidentalità”, non risultando pervenuti eventi straordinari sopravvenuti legali alle attività di cui alla specifica normativa richiamata.
Tuttavia, ritiene il Giudicante, contrariamente da quanto dedotto dal , che gli episodi in cui è rimasto Controparte_1 coinvolto il ricorrente e sopra descritti rientrano nella fattispecie/ astratta prevista dal comma 563 art. 1 L. n. 266/05 inerente proprio lo svolgimento del servizio di ordine pubblico, tutela della pubblica incolumità e prevenzione della criminalità.
Invero, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione (sent. Sez. L. n. 26228/2019) il comma 563 del suddetto articolo non richiede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali di svolgimento di “servizi di ordine pubblico”, essendo sufficiente a tal fine anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato, come nel caso in disamina, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, qual è il servizio di pattugliamento svolto dal ricorrente (Cass. S.U. n. 10791/2017, Cass. n. 26012 del 17/10/2018, Cass. ord. n. 16818 del 5/6/2019).
Peraltro, risulta anche documentalmente dagli ordini di servizio in atti e dalla documentazione allegata che, in entrambi gli episodi in cui è rimasto vittima, il ricorrente si trovava a svolgere servizio di
8 pattugliamento di ordine pubblico e volto alla prevenzione di reati, in un'area ad elevata criminalità (cfr. all 1.,2 e 7 ricorso).
Invero, nell'ordine di servizio del 19/5/1992, a firma del Comandante si legge che il ricorrente era incaricato, Per_2 unitamente ad altri militari, del controllo e vigilanza della circolazione stradale, persone sottoposte a misure di P.S., mezzi sospetti in transito, vigilanza dei centri abitati e obiettivi sensibili, in particolare lungo il litorale Domitio, sito Proto Nato, ricerca catturandi come da scheda di bordo, nell'ambito del servizio atto alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e la persona (cfr. pag.
4-5 Ods del 19/5/1992 all. n. 1).
Inoltre, nell'ordine di servizio del 23/5/1994 al punto 8 “Compiti particolari” si legge che la pattuglia formata dal ricorrente e altro carabiniere scelto era tenuta al servizio di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, la personale, la vigilanza dei centri abitati, tenuta a vigilare sugli obiettivi sensibili di cui al punto n. 2 all. 7 tra i quali “Deposito monopoli di stato”, scuole, attività commerciali sospette, sito Pro Nato, banche (cfr. all. n. 7 della memoria).
Sono inoltre infondate le eccezioni sollevate dal in CP_1 ordine alla mera accidentalità dei due episodi occorsi.
Invero, come detto, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione (sent. Sez. L. n. 26228/2019) il comma 563 art. 1 L. 266/05 non richiede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali essendo sufficiente anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato, come nel caso in esame, nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico.
In particolare, sulla base di tale orientamento, la giurisprudenza dei Tribunali di merito, alla quale si ritiene di aderire, ha ritenuto che “la natura accidentale del fatto non esclude l'invocato diritto che la norma ricollega alla sola verificazione del fatto nel corso della attività senza richiedere o escludere specifici fattori causali
o senza richiedere l'ulteriore rischio qualificato di cui al
9 successivo comma 564” (Trib. Di Avellino sent. N. 943/2023, da ultimo Trib. di Cassino 101/2024).
È stata quindi disposta una CTU medico legale sulla persona del ricorrente, al fine di accertare e quantificare l'invalidità complessiva del ricorrente secondo i parametri normativi di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/09, accertando altresì il nesso eziologico tra i danni lamentati e il sinistro oggetto di giudizio.
Il CTU nominato quindi, all'esito della visita peritale, ha ritenuto di distinguere, quanto al profilo del danno biologico subito, gli eventi traumatici afferenti ai due diversi episodi, ritendendo che:
“Relativamente al primo episodio risulta dagli atti che il 19.05.1992, mentre il periziando era alla guida di una autovettura di servizio, veniva coinvolto in un tamponamento. Soccorso presso l'Ospedale di Formia veniva ivi accertato: "Ferita lacero contusa coda sopraccigliare sinistra con SL0 ed espressa prgno- si di giorni 7 s.c."; il 21.05.1992 il predetto veniva poi sottoposto a visita dalla Commissione Medica Ospedaliera di Caserta che accertava : "Ferita lacero contusa arcata sopraccigliare sxe prognosi di gg. 20, il 12.06.1992 la stessa Commissione Medica formulava diagnosi di: "Pregres/sa ferita lacero-contusa arcata sopraccigliare sx in soggetto con episodi di cefalea da pregresso trauma successivamente, tale evento traumatico veniva riconosciuto come dipendente da causa di servizio. L'esame obiettivo effettuato nel corso delle operazioni peritali riguardo al sud- cranico da ricontrollare" e prognosi gg. 25, mentre detto evento traumatico, ha permesso di evidenziare che non sono residuati postumi permanenti perché, al di là di un minimo esito cicatriziale della regione sopraccigliare sinistra, per il resto l'esame neurologico è risultato completamente negativo, mentre successivamente a detto evento il periziando non ha avuto necessità di ricorrere a cure mediche, né di assentarsi dal lavoro. Atteso quanto sopra e venendo all'aspetto strettamente valutativo delle presenti considerazioni va ricordato che, alla luce dei criteri indicati dall'art. 6 della legge 3 agosto 2004 n. 206, per la determinazione della invalidità complessiva occorre procedere alla somma tra il danno biologico, il danno morale e la differenza tra l'invalidità permanente ed il danno biologico. Orbene, ritenuto che per le considerazioni precedentemente esposte nel caso di
10 specie non sono residuati postumi permanenti ne consegue che, sia il danno biologico che l'invalidità permanente relativamente poi al danno morale, che tiene conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona e che potrà essere valutato fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico, ne deriva che, essendo il danno biologico pari allo zero, anche il danno morale sarà pari a zero (zero per cento saranno pari a zero (0%). Ciò posto e considerato che come detto la IC sarà pari a DB+DM+(IP-DB), ne consegue che, essendo DB pari a 0, essendo DM pari a 0 ed essendo IP- DB pari a 0, anche la Invalidità Complessiva sarà pari a zero.”.
Con riferimento invece all'evento traumatico del 23/5/1994 il CTU ha ritenuto che “per quanto attiene al quadro clinico attuale l'esame obiettivo ha permesso di evidenziare la presenza di una minima sindrome algo-disfunzionale della spalla sinistra e, a tale riguardo, rileviamo una RM della spalla sinistra del 6.09.2023 ha evidenziato: "Alterazioni involutive dell'articolazione acromion- claveare con flogosi endoarticolare irregolarità dei capi ossei contrapposti come per esiti di pregresso distacco parcellare osseo a carico dell'estremità distale dell'acromion ed osteofitosi marginale. Si aggiungono alterazioni involutive di segnale a livello della regione inserzionale e preinserzionale del tendine del sovraspinato, in assenza di lesioni "a tutto spessore". Si associa discreto impegno reattivo nello spazio sottoacromiale e nella sede della borsa subacromiondeltoidea. Conservata intensità di segnale dei tendini del sottoscapolare, dell'infraspinoso e del piccolo rotondo. Il tendine del capo lungo del bicipite, localizzabile nella doccia omerale omonima, modicamente ispessito, con falda fluida nella guaina peritendinea nel tratto extrarticolare. Non ben valutabile il cercine glenoideo in assenza versamento articolare. Non si osservano aree di alterato segnale dell'ambiente osteomidollare dei segmenti scheletrici esaminati. Orbene tenuto conto di quanto sopra e considerato che le Par alterazioni involutive del sovraspinoso accertate dalla non possono essere ricondotte causalmente all'evento traumatico per cui è discussione, visto che hanno una origine degenerativa, riteniamo di poter concludere che, alla luce del criterio analogico, sia l'invalidità permanente che il danno biologico conseguiti
11 potranno essere discriminati in misura pari al 3%; relativamente poi al danno morale, che tiene conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona e che potrà essere valutato fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico, ne deriva che, quantificando il predetto danno morale in misura pari al 20% del danno biologico esso sarà pari a 0,6%, e quindi, per approssimazione pari all'1%. Ciò posto e considerato che, come detto la IC, sarà pari a DB+DM+(IP-DB), ne consegue che, essendo DB pari a 3, essendo DM pari ad 1 ed essendo IP- DB pari a 0, la Invalidità Complessiva sarà pari al 4%”.
All'esito dell'indagine condotta, il CTU ha dunque concluso che:
“A seguito dell'evento traumatico subito il il 21.5.1992 i Sig
ha riportato" Ferita lacero contusa coda Parte_1 sopraccigliare sinistra" . Da detto evento traumatico non sono residuati postumi permanenti. Ai sensi degli art. 3e4 del DPR 181/2009 da detti postumi è residuata una Invalidità Complessiva derivante da IC= DB+DM+ (P-DB) pari allo zero (0%) (IC= 0+0+(0-0). A seguito dell'evento traumatico subito il 23.5.1992 il Sig
ha riportato "Microdistacco parcellare apice Parte_1 acromion sinistro". Ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 181/2009 da detti postumi è residuata una Invalidità Complessiva derivante da IC= DB+DM+ (IP-DB) pari al 4% (quatto per cento) (IC= 3+1+(0-0)”.
Sulla scorta delle conclusioni del CTU, che questo Giudice ritiene condivisibili e conformi ai dati riscontrati, va riconosciuta alla parte ricorrente una invalidità complessiva (IC) nella misura di 4% limitatamente ai postumi determinati dall'evento del 23/5/1994.
Infine, sulla base delle considerazioni che precedono, deve osservarsi che il principio di imprescrittibilità della prestazione assistenziale delle categorie di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 L. n. 266/2005, non può estendersi ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, i quali devono essere riconosciuti nel caso di specie all'odierno ricorrente nei limiti della
12 prescrizione decennale, trattandosi di obbligazione pubblica di durata.
Infatti, sono prescrittibili i benefici economici conseguenti il riconoscimento dello status, atteso che assume rilevanza giuridica l'inerzia dell'interessato, con la conseguente estinzione del diritto di credito correlato, allorché detta inerzia si protragga per un lasso di tempo che tipicamente è riconducibile a manifestato disinteresse all'esercizio del diritto (cfr. Cass. Lav. Ordin, n. 2563 del 09/02/2016 e Trib. Cass. sent. 101/2024).
Ne consegue il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di vittima del dovere ed il conseguente diritto ai benefici assistenziali ex art. DPR n. 243/2006, art. 1 coma 563 e comma 564 L. 266/2005 in relazione all'evento del 23/5/1994, nonché degli altri benefici rivendicati connessi, come indicati in ricorso, salva la prescrizione dei diritti di credito precedenti al 1.9.2013 (ovvero decennio antecedente alla domanda del 1/9/2023.
Quanto alla speciale elargizione, occorre ricostruire il quadro normativo applicabile ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione: "il diritto delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati a percepire la speciale elargizione una tantum - (già prevista dall'art. 1 della L. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) - è stato sancito dal D.P.R. n. 243/2006. Si tratta del regolamento emanato in base alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, che ha delegato alla sede regolamentare la definizione dei tempi e delle modalità della progressiva estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati (ed ai loro familiari superstiti), entro il limite di spesa annuo individuato dal precedente comma 562. L'articolo 3, comma 3, del citato D.P.R. n. 243 ha previsto la formazione e l'aggiornamento a cura del Controparte_2
di una graduatoria unica nazionale delle
[...] posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a domanda degli interessati (o d'ufficio, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006).
13 Il successivo articolo 4, al comma 1 lett. a), ha previsto la liquidazione in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, a decorrere dall'anno 2006, della speciale elargizione una tantum, di cui all'art. 1 della L. n. 302 del 1990, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006, con la precisazione che, in mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti. In seguito, il D.L. n. 159 del 2007, conv. con modif. in L. n. 222 del 2007, all'art. 34, comma 1, ha stabilito che il nuovo parametro di liquidazione della speciale elargizione previsto dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, per le vittime del terrorismo - (misura massima di 200.000 euro, in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 Euro per ogni punto percentuale) - dovesse applicarsi anche alle vittime del dovere individuate nella L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, con compensazione delle somme già percepite.
Tanto premesso, per quanto rileva in causa, si osserva che il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nella data di entrata in vigore dell'art. 4 D.P.R. n. 243/2006, a decorrere dalla quale la parte avrebbe potuto proporre domanda di inserimento nella graduatoria nazionale (evento verificatosi prima dell'anno 2006)" (Cass., sez. lav., 21 maggio 2025, n. 13556).
Pertanto, nel caso di specie, per fatti risalenti al 23.5.1994, il termine di prescrizione decennale decorre dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 243 del 2006 (23 agosto 2006), in quanto, a far tempo da tale data, il ricorrente avrebbe potuto presentare la domanda d'inserimento nella graduatoria nazionale al fine di rivendicare, per eventi anteriori, la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 legge 206/2004 e art. 34 comma 1 del d.l. 1 ottobre 2007 n. 159 convertito con l. 222/2007.
Deve pertanto ritenersi prescritto il diritto della parte ricorrente alla speciale elargizione ex art. 5 commi 1 legge 206/2004 e art. 34 comma 1 del d.l. 1 ottobre 2007 n. 159 convertito con l. 222/2007.
14 Il ricorso, pertanto, deve essere accolto nei limiti sopra descritti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono compensate tra le parti nella misura di due terzi in favore del ricorrente, tenuto conto della prescrizione del diritto di credito del medesimo e del riconoscimento del danno biologico con riguardo ad uno solo degli eventi oggetto di causa, e poste per la restane parte in capo al convenuto e liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
nei confronti del Parte_1 [...]
, nella causa iscritta al n. 2948/2024 R.G.A.C., CP_1 disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Accerta e dichiara, previa disapplicazione dei Decreti prot. n. 7306 e 7308 del 1/3/2024 del , la sussistenza in Controparte_1 capo al ricorrente della condizione di “vittima del dovere” ai sensi dell'art. 1 comi 563 e 564 della Legge n. 266 del 2005 con diritto all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 3 comma 3 del DPR n.243/2006;
b) Accerta e dichiara la sussistenza in capo al ricorrente, quale vittima del dovere, di una invalidità complessiva (IC), ai sensi del D.P.R. 181/2009 pari al 4% in relazione all'evento occorso in data 23/5/1994 per l'effetto, condanna il alla Controparte_1 conseguente corresponsione in favore del ricorrente delle provvidenze economiche e assistenziali spettanti in virtù del grado di invalidità complessiva del 4%, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dalla domanda amministrativa del 1/9/2023;
c) Rigetta per il resto il ricorso;
d) Compensa per i due terzi le spese di lite, e condanna il
[...]
, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 di lite non compensate, che si liquidano in euro 1543,00, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, da distrarsi;
e) Pone in capo al le spese di CTU, in favore Controparte_1 del dott. che si liquidano in euro 580,00, oltre Parte_3 accessori.
Frosinone, 19/9/2025 15 Il Giudice Rossella Giusi Pastore
16
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 17/09/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. n. 2498/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Sora, Via Torino s.n.c., presso lo studio degli avv.ti Augusto Casinelli e Paolo Milioni, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
, Controparte_1 in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, giusta procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha chiesto, previa disapplicazione dei provvedimenti prot. n. 7306 e 7308 del 01.03.2024 del
[...]
di “Accertare e dichiarare Controparte_2
1 che il ricorrente deve essere riconosciuto ex Parte_1 art 1 commi 562, 563, 564 l. 266/2005 Vittima del Dovere;
1. Accertare e dichiarare che in favore del ricorrente deve essere riconosciuta invalidità pari al 13% come da perizia medico legale allegata, o in misura maggiore o minore ritenuta di giustizia da stabilirsi ai sensi del d.p.r. 181/2009 anche a mezzo di C.T.U. che sin d'ora si richiede e, per l'effetto, condannare il
[...]
convenuto, in persona del Ministro in carica e/o del CP_1
l.r.p.t., alla conseguente corresponsione in favore del Parte_1 della speciale elargizione pari a 2.000,00 euro per punto percentuale di invalidità (art. 5 commi 1 legge 206/2004 e art. 34 comma 1 del d.l. 1 ottobre 2007 n. 159 convertito con l. 222/2007) oltre rivalutazione istat e/o interessi prendendo come base di calcolo il valore della invalidità complessiva riconosciuta;
2. accertare e dichiarare che il ricorrente , in quanto Parte_1 vittima del dovere, ha diritto ad ottenere le indennità previste dalla legge, ordinarie e speciali a far data dalla maturazione del diritto (data dell'evento) fino all'effettivo soddisfo e per l'effetto condannare il , in persona del Ministro in Controparte_1 carica e/o l.r.p.t., a corrispondere le relative somme con interessi e rivalutazione monetaria a far data dall'evento e fino all'effettivo soddisfo;
3. condannare il convenuto, in persona del Controparte_1
in carica e/o del l.r.p.t., al riconoscimento in favore del CP_3 ricorrente del diritto all'assistenza psicologica, ai medicinali di fascia C) gratuiti, all'esenzione dal ticket e ogni altro beneficio previsto per legge;
4. condannare il convenuto, in persona del Controparte_1
in carica e/o del l.r.p.t., al pagamento di tutte le spese e CP_3 competenze di lite da distrarsi nei confronti dei difensori antistatari in solido tra loro”.
A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- di essere brigadiere dell'Arma dei Carabinieri e di aver subito, a causa di due distinti eventi che lo hanno coinvolto, patologie e invalidità riconducibili alla casistica dell'art.1 commi 562, 563 e 564 legge 266/2005;
- che in data 19 maggio 1992, quale Carabiniere Scelto in servizio presso l'Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia di Sessa Aurunca (CE), mentre svolgeva servizio Perlustrativo automontato esterno nel Comune di Sessa Aurunca con turno 00,00-06,00 finalizzato al contrasto della criminalità, alla prevenzione e repressione dei reati in genere, l'auto di servizio su 2 cui viaggiava veniva tamponata da una Lancia Prisma tg. NAN52087 sul tratto di strada SS Quater Domitiana km 5,250;
- che, pertanto, si recava presso il P.S. dell'Ospedale Civile di Formia (Referto n. 22468 del 19 maggio 1992) riportando, a causa dell'evento subito lesioni (“ferita Lacero Contusa Arcata Sopraccigliare SX”) con prognosi di giorni 7;
- che, altresì, in data 23 maggio 1994, mentre svolgeva servizio Perlustrativo presso l'Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia di Sessa Aurunca, in qualità di motociclista in turno 13,00-19,00 finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere nel Comune di Cellole, veniva accidentalmente investito dalla Moto Guzzi di servizio targata E.I. 260486 condotta dal collega, appuntato , rovinando a terra sul tratto di Persona_1 strada Via Napoli;
- che a causa delle lesioni riportate, a seguito del sinistro occorso, veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale Civile di Sessa Aurunca con diagnosi di “Microdistacco parcella apice acronion sx”;
- di aver presentato, in data 1/9/2023, al dell' CP_1 CP_1 presso il competente Ufficio Assistenza Vittime del Dovere, istanza volta ad ottenere l'applicazione dei benefici di cui all'art. 1 comma 563 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, disciplinata dal DPR 07 luglio 2006 n. 243 per entrambi gli eventi occorsi;
- che, tuttavia, con i provvedimenti nr. 7306 e 7308 del giorno 1/3/2024 il rigettava entrambe le istanze Controparte_1 presentate, ritenendo la domanda inammissibile, oltre che improcedibile per decorrenza del termine di prescrizione decennale.
Parte ricorrente, nell'odierno giudizio, ha quindi chiesto, previo annullamento dei decreti di rigetto del , di Controparte_1 accertare il proprio diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere a causa degli eventi subiti in data 23/5/1994 e 31/7/2024, con concessione dei benefici economici di legge connessi a tale condizione, in ragione dell'imprescrittibilità del diritto richiesto.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso per decorrenza del termine di prescrizione decennale dalla data degli eventi, oltre che nel merito per inammissibilità della domanda, chiedendone il rigetto in quanto infondato.
3 Disposta una CTU medico legale, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa all'udienza del 17/9/2025, mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Parte ricorrente nell'odierno giudizio ha chiesto, previa disapplicazione dei provvedimenti prot. nr. 7306 e 7308 del 1/3/2024 del Controparte_2
, di accertare e dichiarare il proprio diritto al
[...] riconoscimento dello status di “vittima del dovere” da parte del
, con condanna alla corrispondenza dalla Controparte_1 speciale elargizione pari a 2.000,00 euro per punto percentuale di invalidità (art. 5 commi 1 legge 206/2004 e art. 34 comma 1 del d.l. 1° ottobre 2007 n. 159 convertito con l. 222/2007) e dei benefici economici e assistenziali previsti dall'art. 1, comma 563 e 564 della legge n. 266/2005, ritenendo imprescrittibile l'azione volta all'accertamento di tale condizione.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha in particolare dedotto che il nesso eziologico della dipendenza da causa di servizio delle infermità riportate dagli eventi occorsi in data 19/5/1992 e 23/5/1994 è stato accertato dalla Commissione medica dell'Ospedale militare di Caserta, con verbale del 21.05.1992 e verbale del 24.5.1994 allegato in atti, e che l'istanza proposta è erroneamente dichiarata improcedibile e inammissibile dal , atteso il principio di imprescrittibilità Controparte_1 dell'azione rivolta alla domanda di accertamento dello status di
“vittima del dovere”, trovandosi il ricorrente nelle condizioni di cui alla richiamata legge.
Si è costituito in giudizio il , eccependo la Controparte_1 prescrizione sia del diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere sia dei diritti assistenziali conseguenziali al suddetto riconoscimento, per essere stata la domanda proposta oltre la scadenza del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c..
4 In particolare, il ha rimarcato la correttezza del proprio CP_1 operato e ha rilevato che trattandosi di un diritto soggettivo avente natura assistenziale, e non già di uno status, deve applicarsi al riconoscimento della condizione di “vittima del dovere” la prescrizione decennale all'art. 2946 c.c., dovendo pertanto ritenersi improcedibile la domanda proposta dal ricorrente, nonché prescritti i benefici economici connessi a tale riconoscimento.
Nel merito, ha ritenuto la domanda inammissibile, assumendo che gli eventi che hanno coinvolto il ricorrente non siano riconducibili alle ipotesi elencate nell'art. 1, comma 563 della legge n. 266/05, non rientrando in alcuna delle attività tipizzate dalla predetta disposizione.
Giova, dunque, richiamare la normativa e giurisprudenza di riferimento, applicabile al caso di specie.
Sul punto, la normativa di riferimento è dettata dalla legge n. 266 del 2005 che, ai commi 563 e 564 dell'unico articolo di cui si compone, ha definito come vittime del dovere “i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 [magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso] e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Orbene, la questione concernente la possibilità di intendere la qualifica di vittima del dovere in termini di status è stata di recente 5 affrontata dalla Corte di Cassazione che nella sentenza n. 1744 del 2022 ha statuito il principio secondo cui “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della 1. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già chiarito che il riconoscimento dello status di vittima del dovere si caratterizza come "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi".
Tale condizione "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si tratta di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018).
Il diritto ai benefici e alle provvidenze economiche trova, dunque, causa “nell'adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.)” (cfr. Cass. n.17440/2022).
Aderendo al granitico orientamento sopra richiamato, deve ritenersi che la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere avanzata dal ricorrente debba ritenersi imprescrittibile e come tale, stante la sussistenza del nesso causale tra l'espletamento del servizio e la patologia denunciata (accertato in sede di Commissione medico legale con verbale del 27.05.2023 prodotto agli atti di causa), non vi siano motivi ostativi al riconoscimento in capo al ricorrente della condizione di vittima del dovere per gli infortuni subiti in data 1/5/1992 e 23/05/1994.
6 Tuttavia, il principio di imprescrittibilità della prestazione assistenziale delle categorie di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 L. n. 266/2005, non può estendersi ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, i quali devono essere riconosciuti nel caso di specie all'odierno ricorrente nei limiti della prescrizione decennale, trattandosi di obbligazione pubblica di durata.
Infatti, sono prescrittibili i benefici economici conseguenti il riconoscimento dello status, atteso che assume rilevanza giuridica l'inerzia dell'interessato, con la conseguente estinzione del diritto di credito correlato, allorché detta inerzia si protragga per un lasso di tempo che tipicamente è riconducibile a manifestato disinteresse all'esercizio del diritto (cfr. Cass. Lav. Ord., n. 2563 del 09/02/2016 e Trib. Cass. sent. 101/2024).
Ciò premesso, entrando nel merito della questione, in relazione alla normativa di riferimento si rende opportuno evidenziare che gli eventi traumatici descritti dal ricorrente ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 1 c. 563 L. n. 266/05, il quale stabilisce che ai fini del riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, i soggetti interessati debbono avere subito un'invalidità permanente durante lo svolgimento dell'attività di servizio indicate dalla lettera a) alla lettera f e dall'art. 1 c. 564 in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate dentro o fuori i confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative in cui si sono verificate.
Orbene, nel caso oggetto di causa, parte ricorrente ha dedotto che in data 19.05.1992, mentre era alla guida di una autovettura di servizio, impegnato in attività di pattugliamento, l'auto di servizio su cui viaggiava subiva un tamponamento.
Parte ricorrente ha dedotto altresì che il data 23/5/1994, mentre prestava servizio in aliquota radiomobile del Comando Compagnia di Sessa Aurunca, in servizio perlustrativo in qualità di motociclista nel Comune di Cellole, veniva investito dalla moto condotta dal collega , riportando lesioni stimate Persona_1 dall'Ospedale Civile di Sessa Aurunca con prognosi di 15 giorni.
7 Il ha dichiarato inammissibile la domanda presentata dal CP_1 ricorrente con riguardo all'evento occorso in data 19/5/1992 ritenendolo non rientrante nelle specifiche attività previste dal com. 563 dell'art. 1 L. 266/2005, in quanto al momento del sinistro
“non stava svolgendo in concreto nessuna delle attività previste dalla richiamata normativa, ma si trovava a bordo dell'autovettura d'istituto” (cfr. all. 1 della memoria), ritenendo l'evento verificatosi per “mera accidentalità” e non a seguito di circostanze complicate dal sopravvenire di eventi straordinari legati alle missioni svolte.
Il ha altresì escluso il riconoscimento dello status di CP_1 vittima del dovere per il ricorrente in ordine all'evento del 23/5/1994, in quanto il ricorrente veniva travolto durante il servizio accidentalmente da un altro commilitone, essendosi
“l'infortunio verificato per mera accidentalità”, non risultando pervenuti eventi straordinari sopravvenuti legali alle attività di cui alla specifica normativa richiamata.
Tuttavia, ritiene il Giudicante, contrariamente da quanto dedotto dal , che gli episodi in cui è rimasto Controparte_1 coinvolto il ricorrente e sopra descritti rientrano nella fattispecie/ astratta prevista dal comma 563 art. 1 L. n. 266/05 inerente proprio lo svolgimento del servizio di ordine pubblico, tutela della pubblica incolumità e prevenzione della criminalità.
Invero, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione (sent. Sez. L. n. 26228/2019) il comma 563 del suddetto articolo non richiede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali di svolgimento di “servizi di ordine pubblico”, essendo sufficiente a tal fine anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato, come nel caso in disamina, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, qual è il servizio di pattugliamento svolto dal ricorrente (Cass. S.U. n. 10791/2017, Cass. n. 26012 del 17/10/2018, Cass. ord. n. 16818 del 5/6/2019).
Peraltro, risulta anche documentalmente dagli ordini di servizio in atti e dalla documentazione allegata che, in entrambi gli episodi in cui è rimasto vittima, il ricorrente si trovava a svolgere servizio di
8 pattugliamento di ordine pubblico e volto alla prevenzione di reati, in un'area ad elevata criminalità (cfr. all 1.,2 e 7 ricorso).
Invero, nell'ordine di servizio del 19/5/1992, a firma del Comandante si legge che il ricorrente era incaricato, Per_2 unitamente ad altri militari, del controllo e vigilanza della circolazione stradale, persone sottoposte a misure di P.S., mezzi sospetti in transito, vigilanza dei centri abitati e obiettivi sensibili, in particolare lungo il litorale Domitio, sito Proto Nato, ricerca catturandi come da scheda di bordo, nell'ambito del servizio atto alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e la persona (cfr. pag.
4-5 Ods del 19/5/1992 all. n. 1).
Inoltre, nell'ordine di servizio del 23/5/1994 al punto 8 “Compiti particolari” si legge che la pattuglia formata dal ricorrente e altro carabiniere scelto era tenuta al servizio di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, la personale, la vigilanza dei centri abitati, tenuta a vigilare sugli obiettivi sensibili di cui al punto n. 2 all. 7 tra i quali “Deposito monopoli di stato”, scuole, attività commerciali sospette, sito Pro Nato, banche (cfr. all. n. 7 della memoria).
Sono inoltre infondate le eccezioni sollevate dal in CP_1 ordine alla mera accidentalità dei due episodi occorsi.
Invero, come detto, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione (sent. Sez. L. n. 26228/2019) il comma 563 art. 1 L. 266/05 non richiede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali essendo sufficiente anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato, come nel caso in esame, nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico.
In particolare, sulla base di tale orientamento, la giurisprudenza dei Tribunali di merito, alla quale si ritiene di aderire, ha ritenuto che “la natura accidentale del fatto non esclude l'invocato diritto che la norma ricollega alla sola verificazione del fatto nel corso della attività senza richiedere o escludere specifici fattori causali
o senza richiedere l'ulteriore rischio qualificato di cui al
9 successivo comma 564” (Trib. Di Avellino sent. N. 943/2023, da ultimo Trib. di Cassino 101/2024).
È stata quindi disposta una CTU medico legale sulla persona del ricorrente, al fine di accertare e quantificare l'invalidità complessiva del ricorrente secondo i parametri normativi di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/09, accertando altresì il nesso eziologico tra i danni lamentati e il sinistro oggetto di giudizio.
Il CTU nominato quindi, all'esito della visita peritale, ha ritenuto di distinguere, quanto al profilo del danno biologico subito, gli eventi traumatici afferenti ai due diversi episodi, ritendendo che:
“Relativamente al primo episodio risulta dagli atti che il 19.05.1992, mentre il periziando era alla guida di una autovettura di servizio, veniva coinvolto in un tamponamento. Soccorso presso l'Ospedale di Formia veniva ivi accertato: "Ferita lacero contusa coda sopraccigliare sinistra con SL0 ed espressa prgno- si di giorni 7 s.c."; il 21.05.1992 il predetto veniva poi sottoposto a visita dalla Commissione Medica Ospedaliera di Caserta che accertava : "Ferita lacero contusa arcata sopraccigliare sxe prognosi di gg. 20, il 12.06.1992 la stessa Commissione Medica formulava diagnosi di: "Pregres/sa ferita lacero-contusa arcata sopraccigliare sx in soggetto con episodi di cefalea da pregresso trauma successivamente, tale evento traumatico veniva riconosciuto come dipendente da causa di servizio. L'esame obiettivo effettuato nel corso delle operazioni peritali riguardo al sud- cranico da ricontrollare" e prognosi gg. 25, mentre detto evento traumatico, ha permesso di evidenziare che non sono residuati postumi permanenti perché, al di là di un minimo esito cicatriziale della regione sopraccigliare sinistra, per il resto l'esame neurologico è risultato completamente negativo, mentre successivamente a detto evento il periziando non ha avuto necessità di ricorrere a cure mediche, né di assentarsi dal lavoro. Atteso quanto sopra e venendo all'aspetto strettamente valutativo delle presenti considerazioni va ricordato che, alla luce dei criteri indicati dall'art. 6 della legge 3 agosto 2004 n. 206, per la determinazione della invalidità complessiva occorre procedere alla somma tra il danno biologico, il danno morale e la differenza tra l'invalidità permanente ed il danno biologico. Orbene, ritenuto che per le considerazioni precedentemente esposte nel caso di
10 specie non sono residuati postumi permanenti ne consegue che, sia il danno biologico che l'invalidità permanente relativamente poi al danno morale, che tiene conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona e che potrà essere valutato fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico, ne deriva che, essendo il danno biologico pari allo zero, anche il danno morale sarà pari a zero (zero per cento saranno pari a zero (0%). Ciò posto e considerato che come detto la IC sarà pari a DB+DM+(IP-DB), ne consegue che, essendo DB pari a 0, essendo DM pari a 0 ed essendo IP- DB pari a 0, anche la Invalidità Complessiva sarà pari a zero.”.
Con riferimento invece all'evento traumatico del 23/5/1994 il CTU ha ritenuto che “per quanto attiene al quadro clinico attuale l'esame obiettivo ha permesso di evidenziare la presenza di una minima sindrome algo-disfunzionale della spalla sinistra e, a tale riguardo, rileviamo una RM della spalla sinistra del 6.09.2023 ha evidenziato: "Alterazioni involutive dell'articolazione acromion- claveare con flogosi endoarticolare irregolarità dei capi ossei contrapposti come per esiti di pregresso distacco parcellare osseo a carico dell'estremità distale dell'acromion ed osteofitosi marginale. Si aggiungono alterazioni involutive di segnale a livello della regione inserzionale e preinserzionale del tendine del sovraspinato, in assenza di lesioni "a tutto spessore". Si associa discreto impegno reattivo nello spazio sottoacromiale e nella sede della borsa subacromiondeltoidea. Conservata intensità di segnale dei tendini del sottoscapolare, dell'infraspinoso e del piccolo rotondo. Il tendine del capo lungo del bicipite, localizzabile nella doccia omerale omonima, modicamente ispessito, con falda fluida nella guaina peritendinea nel tratto extrarticolare. Non ben valutabile il cercine glenoideo in assenza versamento articolare. Non si osservano aree di alterato segnale dell'ambiente osteomidollare dei segmenti scheletrici esaminati. Orbene tenuto conto di quanto sopra e considerato che le Par alterazioni involutive del sovraspinoso accertate dalla non possono essere ricondotte causalmente all'evento traumatico per cui è discussione, visto che hanno una origine degenerativa, riteniamo di poter concludere che, alla luce del criterio analogico, sia l'invalidità permanente che il danno biologico conseguiti
11 potranno essere discriminati in misura pari al 3%; relativamente poi al danno morale, che tiene conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona e che potrà essere valutato fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico, ne deriva che, quantificando il predetto danno morale in misura pari al 20% del danno biologico esso sarà pari a 0,6%, e quindi, per approssimazione pari all'1%. Ciò posto e considerato che, come detto la IC, sarà pari a DB+DM+(IP-DB), ne consegue che, essendo DB pari a 3, essendo DM pari ad 1 ed essendo IP- DB pari a 0, la Invalidità Complessiva sarà pari al 4%”.
All'esito dell'indagine condotta, il CTU ha dunque concluso che:
“A seguito dell'evento traumatico subito il il 21.5.1992 i Sig
ha riportato" Ferita lacero contusa coda Parte_1 sopraccigliare sinistra" . Da detto evento traumatico non sono residuati postumi permanenti. Ai sensi degli art. 3e4 del DPR 181/2009 da detti postumi è residuata una Invalidità Complessiva derivante da IC= DB+DM+ (P-DB) pari allo zero (0%) (IC= 0+0+(0-0). A seguito dell'evento traumatico subito il 23.5.1992 il Sig
ha riportato "Microdistacco parcellare apice Parte_1 acromion sinistro". Ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 181/2009 da detti postumi è residuata una Invalidità Complessiva derivante da IC= DB+DM+ (IP-DB) pari al 4% (quatto per cento) (IC= 3+1+(0-0)”.
Sulla scorta delle conclusioni del CTU, che questo Giudice ritiene condivisibili e conformi ai dati riscontrati, va riconosciuta alla parte ricorrente una invalidità complessiva (IC) nella misura di 4% limitatamente ai postumi determinati dall'evento del 23/5/1994.
Infine, sulla base delle considerazioni che precedono, deve osservarsi che il principio di imprescrittibilità della prestazione assistenziale delle categorie di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 L. n. 266/2005, non può estendersi ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, i quali devono essere riconosciuti nel caso di specie all'odierno ricorrente nei limiti della
12 prescrizione decennale, trattandosi di obbligazione pubblica di durata.
Infatti, sono prescrittibili i benefici economici conseguenti il riconoscimento dello status, atteso che assume rilevanza giuridica l'inerzia dell'interessato, con la conseguente estinzione del diritto di credito correlato, allorché detta inerzia si protragga per un lasso di tempo che tipicamente è riconducibile a manifestato disinteresse all'esercizio del diritto (cfr. Cass. Lav. Ordin, n. 2563 del 09/02/2016 e Trib. Cass. sent. 101/2024).
Ne consegue il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di vittima del dovere ed il conseguente diritto ai benefici assistenziali ex art. DPR n. 243/2006, art. 1 coma 563 e comma 564 L. 266/2005 in relazione all'evento del 23/5/1994, nonché degli altri benefici rivendicati connessi, come indicati in ricorso, salva la prescrizione dei diritti di credito precedenti al 1.9.2013 (ovvero decennio antecedente alla domanda del 1/9/2023.
Quanto alla speciale elargizione, occorre ricostruire il quadro normativo applicabile ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione: "il diritto delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati a percepire la speciale elargizione una tantum - (già prevista dall'art. 1 della L. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) - è stato sancito dal D.P.R. n. 243/2006. Si tratta del regolamento emanato in base alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, che ha delegato alla sede regolamentare la definizione dei tempi e delle modalità della progressiva estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati (ed ai loro familiari superstiti), entro il limite di spesa annuo individuato dal precedente comma 562. L'articolo 3, comma 3, del citato D.P.R. n. 243 ha previsto la formazione e l'aggiornamento a cura del Controparte_2
di una graduatoria unica nazionale delle
[...] posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a domanda degli interessati (o d'ufficio, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006).
13 Il successivo articolo 4, al comma 1 lett. a), ha previsto la liquidazione in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, a decorrere dall'anno 2006, della speciale elargizione una tantum, di cui all'art. 1 della L. n. 302 del 1990, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006, con la precisazione che, in mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti. In seguito, il D.L. n. 159 del 2007, conv. con modif. in L. n. 222 del 2007, all'art. 34, comma 1, ha stabilito che il nuovo parametro di liquidazione della speciale elargizione previsto dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, per le vittime del terrorismo - (misura massima di 200.000 euro, in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 Euro per ogni punto percentuale) - dovesse applicarsi anche alle vittime del dovere individuate nella L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, con compensazione delle somme già percepite.
Tanto premesso, per quanto rileva in causa, si osserva che il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nella data di entrata in vigore dell'art. 4 D.P.R. n. 243/2006, a decorrere dalla quale la parte avrebbe potuto proporre domanda di inserimento nella graduatoria nazionale (evento verificatosi prima dell'anno 2006)" (Cass., sez. lav., 21 maggio 2025, n. 13556).
Pertanto, nel caso di specie, per fatti risalenti al 23.5.1994, il termine di prescrizione decennale decorre dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 243 del 2006 (23 agosto 2006), in quanto, a far tempo da tale data, il ricorrente avrebbe potuto presentare la domanda d'inserimento nella graduatoria nazionale al fine di rivendicare, per eventi anteriori, la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 legge 206/2004 e art. 34 comma 1 del d.l. 1 ottobre 2007 n. 159 convertito con l. 222/2007.
Deve pertanto ritenersi prescritto il diritto della parte ricorrente alla speciale elargizione ex art. 5 commi 1 legge 206/2004 e art. 34 comma 1 del d.l. 1 ottobre 2007 n. 159 convertito con l. 222/2007.
14 Il ricorso, pertanto, deve essere accolto nei limiti sopra descritti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono compensate tra le parti nella misura di due terzi in favore del ricorrente, tenuto conto della prescrizione del diritto di credito del medesimo e del riconoscimento del danno biologico con riguardo ad uno solo degli eventi oggetto di causa, e poste per la restane parte in capo al convenuto e liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
nei confronti del Parte_1 [...]
, nella causa iscritta al n. 2948/2024 R.G.A.C., CP_1 disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Accerta e dichiara, previa disapplicazione dei Decreti prot. n. 7306 e 7308 del 1/3/2024 del , la sussistenza in Controparte_1 capo al ricorrente della condizione di “vittima del dovere” ai sensi dell'art. 1 comi 563 e 564 della Legge n. 266 del 2005 con diritto all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 3 comma 3 del DPR n.243/2006;
b) Accerta e dichiara la sussistenza in capo al ricorrente, quale vittima del dovere, di una invalidità complessiva (IC), ai sensi del D.P.R. 181/2009 pari al 4% in relazione all'evento occorso in data 23/5/1994 per l'effetto, condanna il alla Controparte_1 conseguente corresponsione in favore del ricorrente delle provvidenze economiche e assistenziali spettanti in virtù del grado di invalidità complessiva del 4%, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dalla domanda amministrativa del 1/9/2023;
c) Rigetta per il resto il ricorso;
d) Compensa per i due terzi le spese di lite, e condanna il
[...]
, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 di lite non compensate, che si liquidano in euro 1543,00, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, da distrarsi;
e) Pone in capo al le spese di CTU, in favore Controparte_1 del dott. che si liquidano in euro 580,00, oltre Parte_3 accessori.
Frosinone, 19/9/2025 15 Il Giudice Rossella Giusi Pastore
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