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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 4998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4998 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 4558/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 19.3.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 alle liti rilasciata in calce al ricorso in riassunzione, dall'avv. Prof. ULISSE COREA (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, alla via di C.F._2
Villa Sacchetti n. 9;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, giusta deliberazione della G.C. n. 6 del 20.1.2021 e procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione, dall'avv.
NT ND (c.f. ) ed elettivamente domiciliato, presso il suo studio, C.F._3 sito in Frattamaggiore (NA), alla via Massimo Stanzione n. 133 - fabb. C scala A;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9.9.2008 il sig. , premesso di essere Parte_1 proprietario di un fabbricato sito in alla p.zza Matteotti n. 50, del quale era stata ordinata la CP_1
1 demolizione, in quanto colpito dal sisma del 1980; di aver chiesto, con riferimento al detto immobile, il contributo per la ricostruzione di cui alla legge 219/1981; di aver ottenuto il decreto sindacale n. 9856 del 6.6.1990, con il quale, previo parere positivo della Commissione Tecnica
Comunale, gli era stato concesso il contributo per l'importo di € 74.369,80; di aver realizzato i lavori di risistemazione autorizzati e, ciononostante, di essersi visto negare il contributo, atteso il parere negativo del Ministero dei Lavori Pubblici, la mancanza di fondi e la carenza dei requisiti di priorità di cui alla l. 32/1992, conveniva in giudizio, dapprima dinanzi al TAR Campania e, poi, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione, dinanzi al Tribunale di Napoli, il CP_1
affinché, previo riconoscimento del proprio diritto all'erogazione del contributo, fosse
[...] condannato al pagamento, nella misura già riconosciuta nel decreto comunale, oltre interessi legali dal 14.9.1992.
Integrato il contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del
Ministero dell'Economia, evocati in garanzia dal originariamente convenuto, il Tribunale CP_1 adito, con sentenza n. 3404 del 20.3.2012, accoglieva la domanda principale, condannando il al pagamento dell'importo richiesto, sul presupposto che la parte attrice Controparte_1 vantasse un diritto soggettivo all'erogazione del contributo richiesto. Rigettava, invece, la domanda di garanzia formulata dal nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del CP_1
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Con atto di appello tempestivamente notificato alle altre parti, il Controparte_1 impugnava la predetta decisione, chiedendo che venisse dichiarata l'insussistenza del diritto soggettivo di all'erogazione del contributo richiesto. Parte_1
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 3895/2014, pubblicata il 2.10.2014, dopo aver dato atto del passaggio in giudicato della statuizione inerente il rigetto della domanda proposta dal Cont verso la e il Ministero dell'Economia, dalla prima chiamati in garanzia, accoglieva CP_1
l'appello, rigettando la domanda proposta da . A sostegno della decisione Parte_1 evidenziava che “con provvedimento n. 9856 del 6.6.1990, su parere conforme della Commissione
Tecnica, il Comune di assegnò a contributo previsto dalla l. CP_1 Parte_2
219/1981, pari a € 74.369,80, da erogarsi “nei modi e nelle forme” previsti dalla l. 219/1981” e che il medesimo provvedimento dava atto che “attualmente non esiste la possibilità di finanziare il suddetto intervento…per essere esaurita la copertura finanziaria prevista e non avendo l'appellato provato di essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla l. 32/1992 per l'erogazione del contributo, circostanza non controversa”. Aggiungeva anche la Corte di merito che, nel caso in esame, non risultava provata la disponibilità a finanziare le pratiche istruite prima dell'entrata in vigore della l.
32/1992 e che, invece, i fondi stanziati dopo l'entrata in vigore della suddetta legge non erano risultati sufficienti a soddisfare tutti i soggetti richiedenti il contributo. Concludeva, quindi, circa
2 l'insussistenza del diritto azionato, da ritenersi come mai sorto e meramente “indicato” nel provvedimento comunale del 1990, che ne rimetteva l'erogazione alla futura sussistenza dei fondi necessari.
A seguito di ricorso per cassazione presentato dal sig. nei confronti del solo Parte_1
, la Suprema Corte, con ordinanza n. 18901/2020, pubblicata l'11.9.2020, Controparte_1 accogliendo il primo motivo di ricorso “limitatamente all'accertamento del diritto di percepire il contributo, sebbene subordinato alla futura disponibilità dei fondi necessari” e ritenuti assorbiti gli altri motivi di impugnazione (relativi alla carenza di motivazione circa la mancanza di fondi e all'erronea applicazione dei principi di riparto dell'onere probatorio in merito alla sussistenza degli stessi), cassava in parte qua la sentenza impugnata e rinviava a questa Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, la Corte di legittimità dava atto del proprio consolidato orientamento per cui “il decreto sindacale di “indicazione” del contributo “in mancanza di disponibilità finanziarie” di cui all'art. 3, quinto comma, del d.l. 28 febbraio 1984, n. 19…integra, in presenza del parere positivo dell'apposita commissione, una fattispecie di “riconoscimento” del contributo medesimo, con riserva di successiva e concreta erogazione-liquidazione dello stesso…Pertanto, la normativa in esame riconosce al privato il diritto di ottenere il decreto sindacale di accertamento dei presupposti del contributo, subordinandone la concreta erogazione alla sussistenza dei fondi destinati a tale finalità”.
Aggiungeva la Corte che poiché la parte “ha chiesto la condanna del al Controparte_1 pagamento del contributo e non il mero accertamento del relativo diritto e la Corte ha motivato sull'insussistenza dei fondi destinati al pagamento del contributo”, è comunque necessario che il giudice sostituisca l'atto di indicazione emesso dal accertando il diritto a percepire il CP_1 contributo e demandando l'effettivo pagamento all'avvenuto finanziamento a favore del CP_1
Il ricorrente, quindi, con ricorso notificato in data 9.12.2020, ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei confronti del innanzi a questa Corte d'appello, chiedendo di: “accertare e CP_1 dichiarare il diritto del sig. a percepire il contributo ex l. 219/1981 per l'importo Parte_1 di € 74.369,80, oltre interessi legali fino al soddisfo con decorrenza dal 6.6.1990 ovvero, subordinatamente, a partire dal 19.5.2005, come già riconosciuto dal Tribunale, per le motivazioni sopra esposte;
- per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore dell'attore dell'importo sopra indicato. Con vittoria delle spese di lite del giudizio di cassazione e del presente giudizio”. A fondamento della domanda, il riassumente, in via preliminare, ha evidenziato che l'oggetto del giudizio di rinvio in corso è
l'accertamento del proprio diritto a percepire il contributo nella misura indicata dal decreto n. 9856 del 6.6.1990, “sostitutiva” del suddetto atto sindacale, così come accertato dal giudice di legittimità
e risultante dalla legge e dai documenti in atti (in particolare, regolare e completa domanda
3 amministrativa del 25.1.1982, parere favorevole della Commissione Tecnica Comunale e provvedimento comunale di riconoscimento e quantificazione del contributo spettante). Inoltre, ad avviso del ricorrente, poiché dai documenti in atti emerge chiaramente la prova che a far data dal
19.5.2005 esisteva anche la necessaria copertura finanziaria, invocando a tal fine la nota della
Giunta Regionale della Campania che dava atto della presenza nel Comune di fondi per la ricostruzione post sisma, al 31.12.2004, nella misura di € 3.073.514,99, mai contestata dal CP_1
-, l'oggetto del giudizio doveva estendersi anche alla condanna del al Controparte_1 pagamento del contributo maggiorato degli interessi.
Con comparsa depositata in data 22.3.2021, si è costituito in giudizio il , Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello riproposto nei suoi confronti per mancata indicazione dei motivi specifici e delle parti della sentenza di cui si chiede la riforma;
sempre in via preliminare, ha invocato l'impossibilità di essere condannato al pagamento del contributo, trattandosi di “richiesta che travalica i limiti del GIUDIZIO DI RINVIO, come delimitati dalla Suprema Corte, sottoponendo al Giudice del merito una questione non ammissibile e non
(più) rientrante nella materia del contendere”. Nel merito, ripercorrendo le norme applicabili alla fattispecie, il ha evidenziato di aver chiesto, invano, al ricorrente nel 1996 la dichiarazione CP_1 di essere titolare di un'unica abitazione, a seguito del finanziamento ottenuto, invocando quale conseguenza della mancata trasmissione la decadenza dal beneficio. Ha chiesto, quindi, di rigettare l'appello e confermare la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3895/2014.
All'udienza collegiale del 19.3.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva, in via preliminare, che compito di questa Corte, a seguito del rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione è quello di esaminare nel merito, all'esito dell'atto di impulso derivante dalla riassunzione del processo, nei limiti del giudicato (alla luce dei motivi di impugnazione formulati dinanzi alla Suprema Corte) e delle statuizioni contenute nella pronuncia di legittimità che ha rimesso la controversia a questo giudice di rinvio, le domande originariamente proposte e riproposte dall'attuale ricorrente. Il presente giudizio, quindi, non costituisce né un giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado, né una revisione di quella di appello già cassata dalla Suprema Corte che ha disposto il rinvio.
Va anche premesso che il giudizio in corso non ha più ad oggetto la domanda di garanzia proposta dal nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero CP_1 dell'Economia, originariamente evocati in giudizio dal la statuizione di rigetto della CP_1 domanda, contenuta già nella sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, infatti, non risulta
4 impugnata dal nell'originario atto di appello proposto nel 2012 davanti a questa Corte e CP_1 deve, quindi, ritenersi ormai passata in giudicato.
Orbene, quanto alla domanda formulata da , non può revocarsi in dubbio che Parte_1 con la decisione in esame vada dichiarato il suo diritto a percepire il contributo ex l. 219/1981 nella misura già accertata e dichiarata con provvedimento sindacale n. 9856 del 6.6.1990, pari ad €
74.369,80.
La Suprema Corte, rimettendo la decisione della controversia a questo giudice di rinvio, ha, infatti, espressamente statuito il principio - vincolante per questa Corte - per cui “il decreto sindacale di “indicazione” del contributo “in mancanza di disponibilità finanziarie” di cui all'art.
3, quinto comma, del d.l. 28 febbraio 1984, n. 19…integra, in presenza del parere positivo dell'apposita commissione, una fattispecie di “riconoscimento” del contributo medesimo, con riserva di successiva e concreta erogazione-liquidazione dello stesso…Pertanto, la normativa in esame riconosce al privato il diritto di ottenere il decreto sindacale di accertamento dei presupposti del contributo, subordinandone la concreta erogazione alla sussistenza dei fondi destinati a tale finalità. Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto la condanna del al Controparte_1 pagamento del contributo e non il mero accertamento del relativo diritto, e la Corte ha motivato sull'insussistenza dei fondi destinati al pagamento del contributo. Tuttavia, è stato affermato che nel caso di insussistenza dei fondi necessari per il pagamento del contributo, il giudice deve sostituire l'atto 'd'indicazione' emesso dal Sindaco e accertare il diritto di percepire il contributo, demandando l'effettivo pagamento all'avvenuto finanziamento a favore del (Cass., n. CP_1
1603/09). Ora, il motivo va accolto limitatamente all'accertamento del diritto di percepire il contributo, sebbene subordinato alla futura disponibilità dei fondi necessari. Ciò sulla base del principio per cui la domanda di condanna contiene comunque quella implicita di accertamento, quale suo presupposto”.
Meno chiaro è, invece, se l'esame del presente giudizio di rinvio debba limitarsi a tale accertamento e alla liquidazione delle spese di lite dei precedenti gradi di giudizio, ovvero debba estendersi anche all'esame dell'ulteriore domanda di condanna al pagamento del contributo, riproposta dal ricorrente in riassunzione e presupponente, quale sua condizione, l'accertamento della sussistenza dei fondi in capo al convenuto. CP_1
Ritiene il collegio di non poter condividere l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna formulata dal sul presupposto che la Suprema Corte l'avrebbe rigettata CP_1 espressamente, limitando l'accoglimento alla sola dichiarazione di sussistenza del diritto al contributo ex l. 219/1981.
La Suprema Corte, infatti, nell'ordinanza n. 18901/2020, dopo aver dato atto che “la Corte ha motivato sull'insussistenza dei fondi destinati al pagamento del contributo” (cfr. pag. 5) ha accolto
5 il motivo di gravame “limitatamente all'accertamento del diritto di percepire il contributo”, dichiarando assorbiti tutti gli altri motivi, ossia i motivi inerenti all'erronea valutazione del giudice d'appello circa l'insussistenza dei fondi.
Ove la Suprema Corte avesse inteso rigettare espressamente anche la domanda di pagamento del contributo, non avrebbe potuto dichiarare assorbiti i motivi inerenti all'erronea valutazione circa l'insussistenza dei fondi, avendo tali motivi ad oggetto proprio la valutazione della condizione necessaria per poter rigettare la domanda di condanna.
L'inciso contenuto nella pronuncia della Suprema Corte, invocato dal a sostegno CP_1 dell'inammissibilità della domanda di condanna (“pertanto, respinta la condanna al pagamento della somma richiesta, va pronunciato il mero accertamento”), non può, quindi, essere interpretato nel senso voluto dall'appellato ma va inteso nel suo significato all'interno del CP_1 complessivo ragionamento del giudice di legittimità e del contesto letterale in cui è inserito
(“Invero, tenuto conto della domanda introduttiva del giudizio, sussiste certo l'interesse del ricorrente ad accertare il diritto di ottenere i fondi in questione, sebbene esso sia condizionato per legge alla disponibilità dei fondi stessi in capo al pertanto, respinta la condanna al CP_1 pagamento della somma richiesta, va pronunciato il mero accertamento”).
Deve, quindi, ritenersi che il riferimento al rigetto della domanda di condanna al pagamento vada inteso nel senso che, poiché sussiste comunque l'interesse della parte a vedersi accertare la sussistenza del diritto al contributo “sebbene subordinato alla futura disponibilità dei fondi necessari”, ove il giudice (come nel caso della Corte d'appello cassata) riconosca l'insussistenza di tali fondi, egli deve respingere la domanda di condanna al pagamento e pronunciare il mero accertamento del diritto.
Che questa sia l'interpretazione della pronuncia di rimessione a questa Corte emerge anche dall'ulteriore circostanza per cui, diversamente opinando, la rimessione a questa Corte d'appello sarebbe stata inutile, potendo la Suprema Corte dichiarare direttamente la sussistenza del diritto ad ottenere il contributo e rigettare la domanda di condanna al relativo pagamento.
Tuttavia, nel merito la domanda di condanna al pagamento risulta infondata e va rigettata.
Sul punto va premesso che è onere di colui che agisce fornire la prova di essere titolare del diritto azionato e, quindi, nella specie, non solo di essere titolare del diritto al contributo per cui è causa, ma anche di essere titolare del diritto alla sua erogazione, ossia che in concreto vi siano fondi disponibili sufficienti al pagamento.
Come già evidenziato dalla Corte di appello nella sentenza n. 3895/2014 “non è stata provata
l'esistenza della disponibilità del Comune a finanziare le pratiche, come quella in esame, istruite in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. 32/1992…Per quanto riguarda i fondi successivamente assegnati, si rileva che la l. 32/1992 stanziò fondi che non erano sufficienti a soddisfare tutte le
6 esigenze della ricostruzione post sismica e stabilì rigidi criteri di priorità…E' pacifico che il
non fosse in possesso di tali requisiti”. Parte_1
L'appellante nel presente giudizio di riassunzione ha genericamente dedotto che il CP_1 disponeva dei fondi necessari per l'erogazione del contributo riconosciutogli, invocando a tal fine il contenuto della nota della Giunta Regionale della Campania del 19.5.2005, in cui si dava atto che al
31.12.2004, sulla contabilità speciale ex l. 219/1981, il disponeva di fondi giacenti per un CP_1 ammontare complessivo di € 3.073.514,99.
L'appellante, tuttavia, né nei precedenti gradi di giudizio, né nel giudizio in corso ha dedotto che prima dell'entrata in vigore della l. 32/1992 il disponesse dei fondi necessari per CP_1 procedere al pagamento del contributo riconosciutogli;
anzi, l'indisponibilità di tali fondi emerge chiaramente dallo stesso decreto comunale di riconoscimento del diritto, in cui veniva precisato che
“attualmente non esiste la possibilità di finanziare il suddetto intervento”.
Dagli atti di causa, quindi, non emerge la prova - e, per vero, la circostanza non è stata neppure dedotta dalla parte - che prima dell'entrata in vigore della l. 32/1992 il CP_1 CP_1 disponesse di fondi stanziati per il capitolo di bilancio per cui è causa.
Successivamente, attesa l'insufficienza dei fondi stanziati per l'emergenza post sismica a soddisfare tutte le domande presentate e a pagare tutti gli aventi diritto, il legislatore, con l'art. 3 l.
32/1992, ha introdotto criteri di priorità (inderogabili, cfr. Cass., 19383/2016) al fine di tutelare il primario interesse alle esigenze abitative dei proprietari di un unico immobile danneggiato, prevedendo che coloro che non rientravano in tali categorie, venissero pagati solo in caso di rimanenza di fondi.
Ebbene, l'appellante si è limitato genericamente a dedurre che nella nota della Giunta
Regionale risultavano stanziati fondi sul relativo capitolo di bilancio per € 3.073.514,99, senza nulla allegare e provare circa le modalità con cui tali fondi sono stati ripartiti ovvero circa l'avvenuto pagamento di soggetti collocati in graduatoria in posizioni deteriori rispetto a quella da lui occupata, atteso che dagli atti risulta pacificamente che il non si trovava in nessuna delle categorie Parte_1 prioritarie indicate dalla l. 32/1992.
Per le ragioni esposte, non avendo il ricorrente fornito la prova della sussistenza di fondi necessari a soddisfare il pagamento del contributo richiesto ex l. 219/1981, la domanda di condanna al pagamento va rigettata e va pronunciato il mero accertamento del diritto di al Parte_1 contributo ex l. 219/1981, nella misura riconosciuta nel provvedimento comunale n. 9856 del
6.6.1990 di € 74.369,80, restando subordinato il pagamento alla futura disponibilità dei fondi necessari.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese processuali, la Suprema Corte ha rimesso a questa Corte d'appello in sede di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio. Dovendo
7 liquidare complessivamente le spese di lite per lo svolgimento del processo in tutte e tre le fasi del giudizio, ritiene il Collegio di uniformarsi ai criteri da ultimo enunciati dalle Sezioni Unite (Cass.,
S.U., n. 32906/2022) e, quindi, visto il parziale accoglimento della domanda e, comunque, la sussistenza del diritto al contributo ex l. 219/1981, che esse vadano compensate per ½ per tutti i gradi di giudizio;
il restante ½ segue, invece, la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, oltre le sole spese documentate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18901/2020, pubblicata l'11.9.2020, introdotto da Parte_1 nei confronti del , ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così provvede: Controparte_1
1) accerta il diritto di al contributo di cui alla l. 219/1981 nella misura di € Parte_1
74.369,80;
2) compensa per ½ le spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio e condanna il CP_1
al pagamento della restante metà delle spese di lite relative a tutti i gradi del giudizio, in
[...] favore di , liquidate, per il giudizio svoltosi in primo grado in € 254,00 per spese Parte_1 ed € 4.000,00 per compensi professionali;
per il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d'appello di
Napoli in € 3.800,00 per compensi professionali;
per il giudizio svoltosi in sede di legittimità innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e conclusosi con ordinanza n. 18901/2020, in € 759,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi professionali e, per il presente giudizio di rinvio in € 582,75 per spese ed € 3.800,00 per compensi professionali, oltre, per tutti i gradi di giudizio, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 8.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 4558/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 19.3.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 alle liti rilasciata in calce al ricorso in riassunzione, dall'avv. Prof. ULISSE COREA (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, alla via di C.F._2
Villa Sacchetti n. 9;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, giusta deliberazione della G.C. n. 6 del 20.1.2021 e procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione, dall'avv.
NT ND (c.f. ) ed elettivamente domiciliato, presso il suo studio, C.F._3 sito in Frattamaggiore (NA), alla via Massimo Stanzione n. 133 - fabb. C scala A;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9.9.2008 il sig. , premesso di essere Parte_1 proprietario di un fabbricato sito in alla p.zza Matteotti n. 50, del quale era stata ordinata la CP_1
1 demolizione, in quanto colpito dal sisma del 1980; di aver chiesto, con riferimento al detto immobile, il contributo per la ricostruzione di cui alla legge 219/1981; di aver ottenuto il decreto sindacale n. 9856 del 6.6.1990, con il quale, previo parere positivo della Commissione Tecnica
Comunale, gli era stato concesso il contributo per l'importo di € 74.369,80; di aver realizzato i lavori di risistemazione autorizzati e, ciononostante, di essersi visto negare il contributo, atteso il parere negativo del Ministero dei Lavori Pubblici, la mancanza di fondi e la carenza dei requisiti di priorità di cui alla l. 32/1992, conveniva in giudizio, dapprima dinanzi al TAR Campania e, poi, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione, dinanzi al Tribunale di Napoli, il CP_1
affinché, previo riconoscimento del proprio diritto all'erogazione del contributo, fosse
[...] condannato al pagamento, nella misura già riconosciuta nel decreto comunale, oltre interessi legali dal 14.9.1992.
Integrato il contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del
Ministero dell'Economia, evocati in garanzia dal originariamente convenuto, il Tribunale CP_1 adito, con sentenza n. 3404 del 20.3.2012, accoglieva la domanda principale, condannando il al pagamento dell'importo richiesto, sul presupposto che la parte attrice Controparte_1 vantasse un diritto soggettivo all'erogazione del contributo richiesto. Rigettava, invece, la domanda di garanzia formulata dal nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del CP_1
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Con atto di appello tempestivamente notificato alle altre parti, il Controparte_1 impugnava la predetta decisione, chiedendo che venisse dichiarata l'insussistenza del diritto soggettivo di all'erogazione del contributo richiesto. Parte_1
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 3895/2014, pubblicata il 2.10.2014, dopo aver dato atto del passaggio in giudicato della statuizione inerente il rigetto della domanda proposta dal Cont verso la e il Ministero dell'Economia, dalla prima chiamati in garanzia, accoglieva CP_1
l'appello, rigettando la domanda proposta da . A sostegno della decisione Parte_1 evidenziava che “con provvedimento n. 9856 del 6.6.1990, su parere conforme della Commissione
Tecnica, il Comune di assegnò a contributo previsto dalla l. CP_1 Parte_2
219/1981, pari a € 74.369,80, da erogarsi “nei modi e nelle forme” previsti dalla l. 219/1981” e che il medesimo provvedimento dava atto che “attualmente non esiste la possibilità di finanziare il suddetto intervento…per essere esaurita la copertura finanziaria prevista e non avendo l'appellato provato di essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla l. 32/1992 per l'erogazione del contributo, circostanza non controversa”. Aggiungeva anche la Corte di merito che, nel caso in esame, non risultava provata la disponibilità a finanziare le pratiche istruite prima dell'entrata in vigore della l.
32/1992 e che, invece, i fondi stanziati dopo l'entrata in vigore della suddetta legge non erano risultati sufficienti a soddisfare tutti i soggetti richiedenti il contributo. Concludeva, quindi, circa
2 l'insussistenza del diritto azionato, da ritenersi come mai sorto e meramente “indicato” nel provvedimento comunale del 1990, che ne rimetteva l'erogazione alla futura sussistenza dei fondi necessari.
A seguito di ricorso per cassazione presentato dal sig. nei confronti del solo Parte_1
, la Suprema Corte, con ordinanza n. 18901/2020, pubblicata l'11.9.2020, Controparte_1 accogliendo il primo motivo di ricorso “limitatamente all'accertamento del diritto di percepire il contributo, sebbene subordinato alla futura disponibilità dei fondi necessari” e ritenuti assorbiti gli altri motivi di impugnazione (relativi alla carenza di motivazione circa la mancanza di fondi e all'erronea applicazione dei principi di riparto dell'onere probatorio in merito alla sussistenza degli stessi), cassava in parte qua la sentenza impugnata e rinviava a questa Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, la Corte di legittimità dava atto del proprio consolidato orientamento per cui “il decreto sindacale di “indicazione” del contributo “in mancanza di disponibilità finanziarie” di cui all'art. 3, quinto comma, del d.l. 28 febbraio 1984, n. 19…integra, in presenza del parere positivo dell'apposita commissione, una fattispecie di “riconoscimento” del contributo medesimo, con riserva di successiva e concreta erogazione-liquidazione dello stesso…Pertanto, la normativa in esame riconosce al privato il diritto di ottenere il decreto sindacale di accertamento dei presupposti del contributo, subordinandone la concreta erogazione alla sussistenza dei fondi destinati a tale finalità”.
Aggiungeva la Corte che poiché la parte “ha chiesto la condanna del al Controparte_1 pagamento del contributo e non il mero accertamento del relativo diritto e la Corte ha motivato sull'insussistenza dei fondi destinati al pagamento del contributo”, è comunque necessario che il giudice sostituisca l'atto di indicazione emesso dal accertando il diritto a percepire il CP_1 contributo e demandando l'effettivo pagamento all'avvenuto finanziamento a favore del CP_1
Il ricorrente, quindi, con ricorso notificato in data 9.12.2020, ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei confronti del innanzi a questa Corte d'appello, chiedendo di: “accertare e CP_1 dichiarare il diritto del sig. a percepire il contributo ex l. 219/1981 per l'importo Parte_1 di € 74.369,80, oltre interessi legali fino al soddisfo con decorrenza dal 6.6.1990 ovvero, subordinatamente, a partire dal 19.5.2005, come già riconosciuto dal Tribunale, per le motivazioni sopra esposte;
- per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore dell'attore dell'importo sopra indicato. Con vittoria delle spese di lite del giudizio di cassazione e del presente giudizio”. A fondamento della domanda, il riassumente, in via preliminare, ha evidenziato che l'oggetto del giudizio di rinvio in corso è
l'accertamento del proprio diritto a percepire il contributo nella misura indicata dal decreto n. 9856 del 6.6.1990, “sostitutiva” del suddetto atto sindacale, così come accertato dal giudice di legittimità
e risultante dalla legge e dai documenti in atti (in particolare, regolare e completa domanda
3 amministrativa del 25.1.1982, parere favorevole della Commissione Tecnica Comunale e provvedimento comunale di riconoscimento e quantificazione del contributo spettante). Inoltre, ad avviso del ricorrente, poiché dai documenti in atti emerge chiaramente la prova che a far data dal
19.5.2005 esisteva anche la necessaria copertura finanziaria, invocando a tal fine la nota della
Giunta Regionale della Campania che dava atto della presenza nel Comune di fondi per la ricostruzione post sisma, al 31.12.2004, nella misura di € 3.073.514,99, mai contestata dal CP_1
-, l'oggetto del giudizio doveva estendersi anche alla condanna del al Controparte_1 pagamento del contributo maggiorato degli interessi.
Con comparsa depositata in data 22.3.2021, si è costituito in giudizio il , Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello riproposto nei suoi confronti per mancata indicazione dei motivi specifici e delle parti della sentenza di cui si chiede la riforma;
sempre in via preliminare, ha invocato l'impossibilità di essere condannato al pagamento del contributo, trattandosi di “richiesta che travalica i limiti del GIUDIZIO DI RINVIO, come delimitati dalla Suprema Corte, sottoponendo al Giudice del merito una questione non ammissibile e non
(più) rientrante nella materia del contendere”. Nel merito, ripercorrendo le norme applicabili alla fattispecie, il ha evidenziato di aver chiesto, invano, al ricorrente nel 1996 la dichiarazione CP_1 di essere titolare di un'unica abitazione, a seguito del finanziamento ottenuto, invocando quale conseguenza della mancata trasmissione la decadenza dal beneficio. Ha chiesto, quindi, di rigettare l'appello e confermare la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3895/2014.
All'udienza collegiale del 19.3.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva, in via preliminare, che compito di questa Corte, a seguito del rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione è quello di esaminare nel merito, all'esito dell'atto di impulso derivante dalla riassunzione del processo, nei limiti del giudicato (alla luce dei motivi di impugnazione formulati dinanzi alla Suprema Corte) e delle statuizioni contenute nella pronuncia di legittimità che ha rimesso la controversia a questo giudice di rinvio, le domande originariamente proposte e riproposte dall'attuale ricorrente. Il presente giudizio, quindi, non costituisce né un giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado, né una revisione di quella di appello già cassata dalla Suprema Corte che ha disposto il rinvio.
Va anche premesso che il giudizio in corso non ha più ad oggetto la domanda di garanzia proposta dal nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero CP_1 dell'Economia, originariamente evocati in giudizio dal la statuizione di rigetto della CP_1 domanda, contenuta già nella sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, infatti, non risulta
4 impugnata dal nell'originario atto di appello proposto nel 2012 davanti a questa Corte e CP_1 deve, quindi, ritenersi ormai passata in giudicato.
Orbene, quanto alla domanda formulata da , non può revocarsi in dubbio che Parte_1 con la decisione in esame vada dichiarato il suo diritto a percepire il contributo ex l. 219/1981 nella misura già accertata e dichiarata con provvedimento sindacale n. 9856 del 6.6.1990, pari ad €
74.369,80.
La Suprema Corte, rimettendo la decisione della controversia a questo giudice di rinvio, ha, infatti, espressamente statuito il principio - vincolante per questa Corte - per cui “il decreto sindacale di “indicazione” del contributo “in mancanza di disponibilità finanziarie” di cui all'art.
3, quinto comma, del d.l. 28 febbraio 1984, n. 19…integra, in presenza del parere positivo dell'apposita commissione, una fattispecie di “riconoscimento” del contributo medesimo, con riserva di successiva e concreta erogazione-liquidazione dello stesso…Pertanto, la normativa in esame riconosce al privato il diritto di ottenere il decreto sindacale di accertamento dei presupposti del contributo, subordinandone la concreta erogazione alla sussistenza dei fondi destinati a tale finalità. Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto la condanna del al Controparte_1 pagamento del contributo e non il mero accertamento del relativo diritto, e la Corte ha motivato sull'insussistenza dei fondi destinati al pagamento del contributo. Tuttavia, è stato affermato che nel caso di insussistenza dei fondi necessari per il pagamento del contributo, il giudice deve sostituire l'atto 'd'indicazione' emesso dal Sindaco e accertare il diritto di percepire il contributo, demandando l'effettivo pagamento all'avvenuto finanziamento a favore del (Cass., n. CP_1
1603/09). Ora, il motivo va accolto limitatamente all'accertamento del diritto di percepire il contributo, sebbene subordinato alla futura disponibilità dei fondi necessari. Ciò sulla base del principio per cui la domanda di condanna contiene comunque quella implicita di accertamento, quale suo presupposto”.
Meno chiaro è, invece, se l'esame del presente giudizio di rinvio debba limitarsi a tale accertamento e alla liquidazione delle spese di lite dei precedenti gradi di giudizio, ovvero debba estendersi anche all'esame dell'ulteriore domanda di condanna al pagamento del contributo, riproposta dal ricorrente in riassunzione e presupponente, quale sua condizione, l'accertamento della sussistenza dei fondi in capo al convenuto. CP_1
Ritiene il collegio di non poter condividere l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna formulata dal sul presupposto che la Suprema Corte l'avrebbe rigettata CP_1 espressamente, limitando l'accoglimento alla sola dichiarazione di sussistenza del diritto al contributo ex l. 219/1981.
La Suprema Corte, infatti, nell'ordinanza n. 18901/2020, dopo aver dato atto che “la Corte ha motivato sull'insussistenza dei fondi destinati al pagamento del contributo” (cfr. pag. 5) ha accolto
5 il motivo di gravame “limitatamente all'accertamento del diritto di percepire il contributo”, dichiarando assorbiti tutti gli altri motivi, ossia i motivi inerenti all'erronea valutazione del giudice d'appello circa l'insussistenza dei fondi.
Ove la Suprema Corte avesse inteso rigettare espressamente anche la domanda di pagamento del contributo, non avrebbe potuto dichiarare assorbiti i motivi inerenti all'erronea valutazione circa l'insussistenza dei fondi, avendo tali motivi ad oggetto proprio la valutazione della condizione necessaria per poter rigettare la domanda di condanna.
L'inciso contenuto nella pronuncia della Suprema Corte, invocato dal a sostegno CP_1 dell'inammissibilità della domanda di condanna (“pertanto, respinta la condanna al pagamento della somma richiesta, va pronunciato il mero accertamento”), non può, quindi, essere interpretato nel senso voluto dall'appellato ma va inteso nel suo significato all'interno del CP_1 complessivo ragionamento del giudice di legittimità e del contesto letterale in cui è inserito
(“Invero, tenuto conto della domanda introduttiva del giudizio, sussiste certo l'interesse del ricorrente ad accertare il diritto di ottenere i fondi in questione, sebbene esso sia condizionato per legge alla disponibilità dei fondi stessi in capo al pertanto, respinta la condanna al CP_1 pagamento della somma richiesta, va pronunciato il mero accertamento”).
Deve, quindi, ritenersi che il riferimento al rigetto della domanda di condanna al pagamento vada inteso nel senso che, poiché sussiste comunque l'interesse della parte a vedersi accertare la sussistenza del diritto al contributo “sebbene subordinato alla futura disponibilità dei fondi necessari”, ove il giudice (come nel caso della Corte d'appello cassata) riconosca l'insussistenza di tali fondi, egli deve respingere la domanda di condanna al pagamento e pronunciare il mero accertamento del diritto.
Che questa sia l'interpretazione della pronuncia di rimessione a questa Corte emerge anche dall'ulteriore circostanza per cui, diversamente opinando, la rimessione a questa Corte d'appello sarebbe stata inutile, potendo la Suprema Corte dichiarare direttamente la sussistenza del diritto ad ottenere il contributo e rigettare la domanda di condanna al relativo pagamento.
Tuttavia, nel merito la domanda di condanna al pagamento risulta infondata e va rigettata.
Sul punto va premesso che è onere di colui che agisce fornire la prova di essere titolare del diritto azionato e, quindi, nella specie, non solo di essere titolare del diritto al contributo per cui è causa, ma anche di essere titolare del diritto alla sua erogazione, ossia che in concreto vi siano fondi disponibili sufficienti al pagamento.
Come già evidenziato dalla Corte di appello nella sentenza n. 3895/2014 “non è stata provata
l'esistenza della disponibilità del Comune a finanziare le pratiche, come quella in esame, istruite in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. 32/1992…Per quanto riguarda i fondi successivamente assegnati, si rileva che la l. 32/1992 stanziò fondi che non erano sufficienti a soddisfare tutte le
6 esigenze della ricostruzione post sismica e stabilì rigidi criteri di priorità…E' pacifico che il
non fosse in possesso di tali requisiti”. Parte_1
L'appellante nel presente giudizio di riassunzione ha genericamente dedotto che il CP_1 disponeva dei fondi necessari per l'erogazione del contributo riconosciutogli, invocando a tal fine il contenuto della nota della Giunta Regionale della Campania del 19.5.2005, in cui si dava atto che al
31.12.2004, sulla contabilità speciale ex l. 219/1981, il disponeva di fondi giacenti per un CP_1 ammontare complessivo di € 3.073.514,99.
L'appellante, tuttavia, né nei precedenti gradi di giudizio, né nel giudizio in corso ha dedotto che prima dell'entrata in vigore della l. 32/1992 il disponesse dei fondi necessari per CP_1 procedere al pagamento del contributo riconosciutogli;
anzi, l'indisponibilità di tali fondi emerge chiaramente dallo stesso decreto comunale di riconoscimento del diritto, in cui veniva precisato che
“attualmente non esiste la possibilità di finanziare il suddetto intervento”.
Dagli atti di causa, quindi, non emerge la prova - e, per vero, la circostanza non è stata neppure dedotta dalla parte - che prima dell'entrata in vigore della l. 32/1992 il CP_1 CP_1 disponesse di fondi stanziati per il capitolo di bilancio per cui è causa.
Successivamente, attesa l'insufficienza dei fondi stanziati per l'emergenza post sismica a soddisfare tutte le domande presentate e a pagare tutti gli aventi diritto, il legislatore, con l'art. 3 l.
32/1992, ha introdotto criteri di priorità (inderogabili, cfr. Cass., 19383/2016) al fine di tutelare il primario interesse alle esigenze abitative dei proprietari di un unico immobile danneggiato, prevedendo che coloro che non rientravano in tali categorie, venissero pagati solo in caso di rimanenza di fondi.
Ebbene, l'appellante si è limitato genericamente a dedurre che nella nota della Giunta
Regionale risultavano stanziati fondi sul relativo capitolo di bilancio per € 3.073.514,99, senza nulla allegare e provare circa le modalità con cui tali fondi sono stati ripartiti ovvero circa l'avvenuto pagamento di soggetti collocati in graduatoria in posizioni deteriori rispetto a quella da lui occupata, atteso che dagli atti risulta pacificamente che il non si trovava in nessuna delle categorie Parte_1 prioritarie indicate dalla l. 32/1992.
Per le ragioni esposte, non avendo il ricorrente fornito la prova della sussistenza di fondi necessari a soddisfare il pagamento del contributo richiesto ex l. 219/1981, la domanda di condanna al pagamento va rigettata e va pronunciato il mero accertamento del diritto di al Parte_1 contributo ex l. 219/1981, nella misura riconosciuta nel provvedimento comunale n. 9856 del
6.6.1990 di € 74.369,80, restando subordinato il pagamento alla futura disponibilità dei fondi necessari.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese processuali, la Suprema Corte ha rimesso a questa Corte d'appello in sede di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio. Dovendo
7 liquidare complessivamente le spese di lite per lo svolgimento del processo in tutte e tre le fasi del giudizio, ritiene il Collegio di uniformarsi ai criteri da ultimo enunciati dalle Sezioni Unite (Cass.,
S.U., n. 32906/2022) e, quindi, visto il parziale accoglimento della domanda e, comunque, la sussistenza del diritto al contributo ex l. 219/1981, che esse vadano compensate per ½ per tutti i gradi di giudizio;
il restante ½ segue, invece, la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, oltre le sole spese documentate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18901/2020, pubblicata l'11.9.2020, introdotto da Parte_1 nei confronti del , ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così provvede: Controparte_1
1) accerta il diritto di al contributo di cui alla l. 219/1981 nella misura di € Parte_1
74.369,80;
2) compensa per ½ le spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio e condanna il CP_1
al pagamento della restante metà delle spese di lite relative a tutti i gradi del giudizio, in
[...] favore di , liquidate, per il giudizio svoltosi in primo grado in € 254,00 per spese Parte_1 ed € 4.000,00 per compensi professionali;
per il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d'appello di
Napoli in € 3.800,00 per compensi professionali;
per il giudizio svoltosi in sede di legittimità innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e conclusosi con ordinanza n. 18901/2020, in € 759,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi professionali e, per il presente giudizio di rinvio in € 582,75 per spese ed € 3.800,00 per compensi professionali, oltre, per tutti i gradi di giudizio, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 8.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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