Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE in persona di: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Pasquale Cristiano Consigliere rel. dott. Natalia Ceccarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5586/2022, ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione coi termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. all'esito della udienza di precisazione delle conclusioni del 1-10-2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10-10-2022 a decorrere dal 1-1-2023; tra
Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici in copia informatica autenticata con firma digitale, dagli avvocati Myriam Rotondi
( ) e Mario Russo ( ) C.F._3 C.F._4
appellanti e
1
medesima, nonché, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici in copia informatica autenticata con firma digitale, dall'avv. Antonio Romano
( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._6
Grottaminarda, alla via Marconi 2 appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato il 16-12-2022 e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Benevento, in composizione monocratica, n. 1206/2022, pubblicata il 18-5-
2022, non notificata, di rigetto, compensate le spese di lite, delle opposizioni da essi appellanti separatamente proposte, oggetto rispettivamente del proc.
n. 62/2024 e del riunito proc. 313-2014, avverso il decreto ingiuntivo
247/2013 del 23-10-2013, corretto il 7-11-2013, in forza del quale è stato loro ingiunto il pagamento in favore dell'avv. IO NE, ricorrente in monitorio, della somma di € 9.482,27, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, liquidate in € 600,00, oltre accessori, per compenso professionale, oltre € 111,00 per esborsi, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in favore di in 2 procedimenti per Parte_2
il riconoscimento della invalidità civile, nonché in un procedimento penale;
con la precisazione che , padre di , in Parte_1 Parte_2
forza della convenzione professionale del 14-6-2013, aveva riconosciuto in favore del ricorrente la percentuale del 40%, oltre iva e ca, della somma liquidata dall' nella misura di € 13.476,85, oltre € 3.000,00 in caso di CP_1
ritardo o mancato pagamento.
Ha ritenuto in sintesi il primo giudice come gli effetti della convenzione professionale del 14-6-2013 si fossero estesi all'opponente Parte_2
, se ricondotta la fattispecie alla ipotesi dell'art. 1381 cod. civ.,
[...]
2 ovvero prodotti nei confronti dello stesso , se ricondotta Parte_1
la fattispecie all'ipotesi di cui all'art. 1398 cod. civ., laddove “in ogni caso, la sottoscrizione della convenzione professionale da parte del Parte_1
ha effetti tali da ben riconoscere la pretesa dell'avv. IO NE
[...]
nei suoi confronti”. Ha ritenuto ai fini della determinazione del dovuto applicabile la “normativa vigente nel 2017” e che il credito, sorto il 14-6-
2013, fosse stato correttamente calcolato, in assenza di “contestazione specifica degli importi dedotti da parte opposta nel corso di tutte le difese operate dall'opponente”.
Gli appellanti hanno affidato l'appello a 2 articolati motivi, concludendo, in riforma della impugnata sentenza, per la condanna di , Parte_2
previo accertamento che la convenzione per prestazioni professionali non ha efficacia obbligatoria nei confronti di , solo sulla base Parte_1
delle prestazioni effettivamente espletate e documentate dalla professionista, previo accertamento che le parcelle vidimate non sono rispettose delle tariffe professionali vigenti ratione temporis;
con il favore delle spese del doppio grado, con attribuzione e condanna dell'appellata al risarcimento ai sensi dell'art. 96, comma 1, cod. proc. civ.
L'appellata avv. IO NE ha concluso nel merito per il rigetto del gravame, perché inammissibile e infondato, oltre interessi moratori decorrenti dal 14-6-2013 ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
231/2002, fino al soddisfo, con il favore delle spese.
All'esito della prima udienza di trattazione del 11-4-2023, la causa è stata rinviata alla udienza di precisazione delle conclusioni, previa autorizzazione all'appellata avv. IO NE, in riscontro alla richiesta di rimessione in termini proposta con la comparsa di costituzione depositata in telematico il
5-4-2023, al deposito di copia della produzione di parte, giacché smarrito il fascicolo di parte di primo grado, come da certificazione agli atti del
Tribunale di Benevento.
3 All'udienza del 1-10-2024, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la causa in decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Si rileva preliminarmente l'annotazione in telematico del 26-12-2024
“deposito istanza discussione orale di avv. IO NE” contenente in realtà la medesima memoria di replica depositata in pari data (priva di richiesta di discussione orale ai sensi della previgente formulazione dell'art. 352 cod. proc. civ.); richiesta, si precisa, non proposta dall'appellata avv.
IO NE con note depositate in telematico il 26-9-2024 per l'udienza di precisazione delle conclusioni, sicché la causa va decisa senza fissazione della (già prevista) udienza di discussione orale.
B) Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 342 cd. proc. civ. secondo la formulazione applicabile ratione temporis, anteriore alla novella introdotta dall'art. 3, comma 26, lettera a, del decreto legislativo 10-10-2022 n. 149.
Risponde l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma, salvo quanto di seguito precisato relativamente alla liquidazione del quantum. Premesso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'art. 342 cod. proc. civ. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass. Sez. Un. n. 27199/2017, n. 13535/2018), si rileva come, in relazione alle diverse ragioni di dissenso, di seguito precisate, avanzate avverso la sentenza, siano state chiaramente individuate le parti della motivazione sottoposte a critica, laddove le stesse articolate difese formulate dalla controparte evidenziano del resto la piena comprensione delle avverse doglianze. Gli appellanti hanno rappresentato compiutamente a sostegno dei motivi le proprie argomentazioni, sì da consentire il raffronto
4 fra le stesse e le motivazioni addotte dal primo giudice, non senza rammentare come “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass. 40560/2021). Gli appellanti non hanno omesso, in definitiva, di indicare le ragioni per cui ritengono debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno nella decisione impugnata, previa esposizione dei motivi di dissenso che, giusta le risultanze istruttorie, imporrebbero a loro dire una diversa decisione.
C) Con il primo motivo si lamenta: a) la mancata considerazione da parte del primo giudice che la convenzione per prestazioni professionali del 14-
6-2013 non è sottoscritta da , contraente ed effettivo Parte_2
beneficiario della prestazione professionale, ma da un soggetto diverso. La scrittura del 14-6-2013, posto lo stesso tenore testuale, ovvero l'impegno assunto dal solo , non avrebbe effetti obbligatori nei Parte_2
confronti di;
la stessa sarebbe inoltre affetta da nullità, Parte_1
prevedendo l'attribuzione non già di un importo determinato a titolo di compenso, ma, ad onta della ricostruzione operata dal primo giudice nei termini di cui all'art. 1381 o all'art. 1398, di un credito litigioso, ovvero il
40% della somma liquidata dall' all'assistito , in CP_1 Parte_2
violazione dell'art. 13, comma 4, della legge 31-12-2012 n. 247; b) la mancata considerazione da parte del primo giudice che il decreto ingiuntivo
è stato pronunziato sulla base delle parcelle vistate al professionista, non già della convenzione per prestazioni professionali del 14-6-2013, laddove dalla
5 disamina delle parcelle emergerebbe per tabulas come la prestazione professionale sia stata svolta nell'interesse del solo . Parte_2
Con il secondo motivo si lamenta la non applicazione del d.m. 127/2004
(pubblicato in GU il 18-5-2004), attesa la insorgenza del credito al conferimento di ogni singolo incarico, non già al 14-6-2013, laddove le prestazioni professionali si erano concluse prima dell'entrata in vigore del d.m. 140/2012 (pubblicato in GU il 22-8-2012), in applicazione del quale il competente Consiglio dell'Ordine aveva operato la liquidazione. Le parcelle vidimate sono state contestate da poiché non Parte_2
corrispondenti alle attività effettivamente svolte dall'avv. NE IO, giacché il proc. pen. 1912/2005 era stato patrocinato da più difensori, il proc.
1616/2007 risulta scarsamente documentato, il proc. 457/2010 si è concluso con la condanna dell' alla rifusione delle spese, da decurtare dalla CP_1
richiesta nei confronti del cliente.
D) Coglie nel segno la eccezione di nullità della “convenzione per prestazione professionali”, datata 14-6-2013, sottoscritta dal solo Parte_1
, oltretutto avendo ad oggetto un impegno assunto dal solo
[...] Parte_2
nei riguardi dell'appellata avv. IO NE;
ciò,
[...]
indipendentemente dalla contestata qualificazione giuridica della scrittura operata dal primo giudice e della idoneità della stessa a produrre effetti nei riguardi di uno o entrambi gli opponenti, attuali appellanti
Il patto di quota lite (vietato dall'art. 13, comma 4, della legge n. 247 del
2012, applicabile ratione temporis), “è integrato anche nel caso in cui il compenso dell'avvocato sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi in tal modo la partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni alla prestazione richiestagli, che il divieto suddetto mira a scongiurare” (Cass. 23738/2024; nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il patto con cui il compenso dell'avvocato era stato parametrato ad una
6 percentuale dell'importo che, in caso di esito positivo della lite, la cliente avrebbe percepito a titolo di risarcimento del danno conseguente all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatole). Ha precisato la Corte regolatrice come “il divieto del cosiddetto patto di quota lite tra l'avvocato ed il cliente, trova il suo fondamento nell'esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiestagli”.
Sicché “il patto di quota lite va ravvisato non soltanto nell'ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato ad una parte dei beni o crediti litigiosi, ma anche qualora tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, così, quella non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione. La nullità del patto di quota lite è assoluta e colpisce qualsiasi negozio avente ad oggetto diritti affidati al patrocinio legale, anche di carattere non contenzioso, sempre che esso rappresenti il modo con cui il cliente si obbliga a retribuire il difensore, o, comunque, possa incidere sul suo trattamento economico”.
Non vale il richiamo operato dall'appellata avv. IO NE al comma 3 della legge 247 cit. a mente del quale “la pattuizione dei compensi è libera”, laddove “è ammessa la pattuizione a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”. Nella specie il compenso dell'avvocato era stato parametrato alla percentuale del 40% dell'importo che avrebbe percepito dall' a titolo di assegno di Parte_2 CP_1
invalidità, stante l'esito favorevole in data 30-1-2013 del giudizio iscritto al
7 n. 118/2013 presso il Tribunale di Ariano Irpino. Non è revocabile in dubbio come il compenso fosse parametrato non già al valore presunto della controversia, determinabile in via approssimativa già al momento del conferimento dell'incarico, ma al risultato raggiunto all'esito del giudizio.
Del resto, la stessa appellata IO NE precisava con il ricorso monitorio come le avesse riconosciuto, oltre la penale in Parte_1
caso di mancato adempimento, “la percentuale del 40%, oltre iva e cap, dell'importo liquidato dall' pari a € 13.476,85, così come comunicato CP_1
dall' . CP_1
La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. 4867/2024), laddove il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell'impugnazione soltanto quando sulla validità del rapporto si è formato il giudicato interno, ovvero nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione (anche implicita) su tale eccezione o domanda non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (Cass. 50/2023).
Diversamente, nella specie, la nullità per violazione del divieto del patto di quota lite è stata eccepita in primo grado dagli opponenti con le note istruttorie depositate il 10-2-2015, senza che l'eccezione, riproposta in grado di appello, sia stata delibata dal primo giudice.
E) Consegue la fondatezza dell'opposizione proposta dall'appellante
[...]
, posto infatti che le prestazioni professionali sono state Parte_1
pacificamente svolte dall'appellata avv. IO NE in favore del solo appellante . Del resto – come pure dedotto dagli Parte_2
appellanti, esclusa la eccepita formazione del giudicato interno in ordine “al motivo della invalidità del decreto ingiuntivo”, attesa per contro la formulazione di puntuale censura alla parte motiva della impugnata sentenza – la somma ingiunta corrisponde non già al credito vantato
8 dall'appellata avv. IO NE in forza della convenzione del 14-6-2013 sottoscritta dal solo , bensì alle 5 parcelle vidimate dal Parte_1
competente Consiglio dell'Ordine depositate dall'appellata avv. IO
NE unitamente alla memoria integrativa del 22-9-2013 in riscontro al provvedimento del giudice del monitorio del 10-9-2013.
F) Mette conto precisare che la nullità del patto di quota lite non pregiudica la validità dell'intero contratto di patrocinio (Cass. 20069/2018) e conseguentemente l'avvocato conserva il diritto al compenso per le sue prestazioni sulla base delle tariffe professionali (Cass. 7180/23, non massimata). Ora, si rileva come a fondamento della opposizione al decreto ingiuntivo abbia formulato l'appellante , unico Parte_2
obbligato, le stesse contestazioni di cui al secondo motivo, avuto segnatamente riguardo all'applicazione del d.m. 140/2012 a fronte di prestazioni professionali già concluse. Posto che alcun riferimento possa ai fini della liquidazione essere operato alla convenzione nulla del 14-6-2013, si osserva come colga nel segno l'eccezione di inammissibilità dell'appello in parte qua per non avere gli appellanti contrastato la dirimente considerazione del primo giudice secondo cui “pur se si retrodatasse il diritto al pagamento dell'attività della professionista, le tariffe vigenti ante
2012 comporterebbero un pagamento maggiore rispetto a quello richiesto in questa sede dall'opposta”. Mette conto rammentare come la cognizione del giudice sia circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, il che comporta che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, atte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata.
9 Va rilevata per completezza, a fronte degli elementi di prova pur prodotti dall'appellata avv. IO NE, il tenore generico della contestazione afferente la asserita non corrispondenza dei compensi “alle attività effettivamente svolte”, o lo “scarsamente documentato” proc. 1616/2007.
Relativamente al procedimento penale, neppure si precisa la rilevanza assunta in concreto dalla attività defensionale svolta da alti professionisti, laddove la liquidazione operata dal giudice in favore del difensore della parte vittoriosa, a carico di quella soccombente, non necessariamente coincide con il compenso dovuto in forza del rapporto interno tra il difensore e cliente, giacché per quest'ultimo può tenersi conto anche dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, dal medesimo conseguiti.
G) Pertanto, in parziale riforma della impugnata sentenza: a) in accoglimento dell'appello proposto da , va accolta Parte_2
l'opposizione al decreto ingiuntivo da lui proposta in primo grado e revocato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo;
b) va rigettato l'appello proposto da e confermato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo Parte_2
opposto.
H) Ricorrono tuttavia le prescritte ragioni per compensare interamente tra le parti anche le spese di questo grado, considerata la decisione assunta on relazione a profili non approfonditi in primo grado, sebbene inclusi nel thema decidendum, senza sottacere la definizione anche alla luce di rilievi in rito del profilo afferente la liquidazione del quantum, a fronte della serietà, quantomeno parziale, delle contestazioni formulate al riguardo;
tuttavia non ricorrono le prescritte condizioni per l'invocato risarcimento ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., giacché non ravvisabile né la colpa grave né l'abuso del processo in capo all'appellata avv. IO NE, tenuto conto sia della parziale fondatezza della domanda monitoria, sia delle non pretestuose difese formulate in relazione alla interpretazione della convenzione del 14-6-2013.
10 I) Occorre dare atto limitatamente all'appellante della Parte_2
sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r.
115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile
“ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-
1-2013 – dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, in Parte_2
composizione monocratica, 1206/2022, pubblicata il 18-5-2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in parziale riforma della impugnata sentenza: a) in accoglimento dell'appello proposto da , accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo da lui Parte_1
proposta in primo grado e revoca nei suoi confronti il decreto ingiuntivo;
b) rigetta l'appello proposto da e conferma nei suoi Parte_2
confronti il decreto ingiuntivo da lui opposto;
compensa le spese del grado;
dà atto limitatamente all'appellante della sussistenza Parte_2
dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 9-1-2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Pasquale Cristiano dott. Eugenio Forgillo
11