CA
Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 3238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3238 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4437/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 888/2020, emessa dal Tribunale di Benevento a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 5680/2016, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 2.05.2025, pendente
TRA
(C.F.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Eugenio Carbone (C.F.: ) in virtù di procura C.F._2
alle liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(P. Iva: ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Silvio Falato (C.F.: ) in virtù di procura alle liti C.F._3
in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
Oggetto: pagamento corrispettivo contratto di appalto
Conclusioni: per l'appellante: “… si riporta all'atto di appello chiedendone l'integrale accoglimento, respinta ogni contraria eccezione e difesa…”;
1 per l'appellata: “ … si riporta integralmente ai propri atti e scritti difensivi e ne chiede accoglimento … Si chiede pertanto, …, il rigetto del proposto gravame …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con il Decreto Ingiuntivo n. 1435/2016, emesso dal Tribunale di Benevento il
04/11/2016, veniva ingiunto a il pagamento, in favore della Ditta Parte_1
individuale “ di , della somma di € 17.784,00, oltre CP_1 Controparte_1
interessi ex D.lgs. 231/2002 a titolo di corrispettivo dell'esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto del 16/06/2014. A sostegno, la ditta produceva contratto di appalto, fattura proforma del giorno 02/05/2016, verbale di misurazione in contraddittorio del 03/11/2015 e lettera di messa in mora.
Con citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1435/2016 Parte_1
conveniva, innanzi al Tribunale di Benevento, la Controparte_2
deducendo che: il 16/06/2014, le IGg.re e
[...] Parte_1 [...]
(sorella dell'odierna opponente) stipulavano con la Per_1 Controparte_3
un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di completamento di due
[...]
fabbricati con struttura in cemento armato costituiti, ex art. 3 del predetto contratto, dalla “posa in Opera della copertura in legno lamellare con sovrapposto manto di tegole, intonaco interno ed esterno compreso di materiale, posa in opera di controtelai, soglie, frontalini etc. …, L'intonaco sarà del tipo tradizionale, sia interno che esterno, con la posa di rete porta intonaco (la cui fornitura è a carico del committente), completamento della posa in opera di tavelle copritravi e pilastri in
c.a. da computare a parte. L'intonaco sarà computato a misura ed a m2 di sviluppo compreso i vuoti (a compenso della posa in opera di soglie e controtelai), le altre secondo quanto riportato nell'elenco prezzi allegato in uno alla presente
(preventivo). Deve essere posto in opera il relativo ponteggio, montato secondo quanto prescritto dal D.lgs. 81/08 e secondo l'allegato PIMUS redatto dall'Appaltatore”; le Committenti nominavano l'Ing. quale Persona_2
2 Progettista e Direttore dei summenzionati lavori;
successivamente alla stipula del contratto, essa opponente su insistenti e frequenti richieste Parte_1
formulate da ed in deroga a quanto previsto all'art. 9 del predetto Controparte_1
contratto, provvedeva a versare in favore di quest'ultimo le seguenti somme in acconto e a saldo: in data 29/06/2015 € 2.500,00, a mezzo assegno Banco di Napoli
n. 1055851101-06,; in data 04/08/2015 € 11.000,00, a mezzo bonifico bancario, come da contabile Banco di Napoli di pari data;
€ 4.500,00 in contanti versati da Pt_2
per un ammontare complessivo pari ad € 18.000,00, come da quietanza
[...]
liberatoria sottoscritta dal IG. in calce alla richiamata contabile del Controparte_1
Banco di Napoli del giorno 04/08/2015; la si rendeva inadempiente rispetto agli CP_2
obblighi contrattuali di cui all'articolo 5, rubricato “CONSEGNA E DURATA DEI
LAVORI”, poiché i lavori non venivano terminati e consegnati entro quattro mesi dalla data di inizio fissata per il giorno 18/06/2014, impedendo il regolare rilascio della Certificazione di regolare esecuzione, all'articolo 6, rubricato “DIVIETO DI
CESSIONE DEI LAVORI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA -”, poiché la subappaltava i lavori, all'articolo 7 (lett. d), rubricato “ONERI ED CP_1
OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE”, poiché non provvedeva alla regolare e perfetta esecuzione di tutti i lavori appaltati, e all'articolo 8, rubricato
“NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI”, poiché i lavori non venivano eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità alle disposizioni;
la ditta con nota Racc.
a.r. del 14/03/2016, diffidava le Committenti e il Direttore dei Lavori “a sospendere immediatamente i lavori in corso”, con invito a comunicare la data per l'espletamento delle operazioni di misurazione dei lavori, in aperta contraddizione con la circostanza dichiarata ed allegata nella procedura monitoria secondo cui, in data 03/11/2015, sarebbe avvenuta la misurazione dei lavori da cui ne deriverebbe la pretesa creditoria;
a detta epistola faceva seguito Nota Pec in riscontro del Direttore dei Lavori, Ing.
, del 23.03.2016, rappresentando lo stato dei lavori eseguiti dalla Per_2 CP_1
in difformità e violazione del patto contrattuale;
lo scambio epistolare continuava con
Nota della del 02/05/2016, a firma di altro Procuratore, che precisava e CP_1
3 ribadiva la richiesta di convocazione di un incontro sul cantiere per le operazioni di misurazione dei lavori, cui faceva seguito riscontro sempre a firma del Direttore dei lavori, per poi concludersi con lettera di messa in mora del 23/05/2016, con pedissequa fattura pro forma riferita alla misurazione dei lavori del giorno
03/11/2015, nonostante i pagamenti innanzi indicati ed avvenuti prima della proposizione del ricorso monitorio.
Tanto rappresentato, denunciato l'inadempimento della Ditta, Parte_1
insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “… 1) Accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento della somma di € 18.000,00 o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, eseguito dalla IG.ra Parte_1
in favore della , e la conseguente estinzione integrale Controparte_1
della obbligazione di cui alla pretesa creditoria portata dal Decreto ingiuntivo n.
1435/2016, R.G. n. 3185/2016;
2) Per l'effetto, revocare e dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n. 1435/2016, R.G.
n. 3185/2016, emesso nei confronti della IG.ra , poiché Parte_1
evidentemente improponibile, improcedibile ed inammissibile, per tutte le motivazioni di cui in premessa;
3) Condannare, per le ragioni in narrativa, la al Controparte_1
risarcimento danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., il tutto in via equitativa ed in favore della IG.ra , atteso che l'opponente ha affrontato oneri di Parte_1
ogni genere per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario;
In via riconvenzionale:
4) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, la responsabilità contrattuale della , in ragione dell'inadempimento da Controparte_1
essa posto in essere, e la conseguente risoluzione del contratto di appalto del
16/06/2014, anche in virtù dell'esatto adempimento dell'obbligazione assunta dalla
IG.ra ; Parte_1
4 5) Condannare la al risarcimento dei danni subiti e Controparte_1
subendi dalla IG.ra derivanti dall'inadempimento contrattuale Parte_1
posto in essere dall'appaltatore, così come in premessa specificati, e di conseguenza al pagamento, in favore della opponente, della somma complessiva di € 7.486,91, o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
6) Condannare, in ogni caso, parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto delle Controparte_1
preposte eccezioni e riconvenzionali.
Negata l'istanza ex art. 648 c.p.c. venivano concessi i termini ex art. 1836 c.p.c.
Il giudizio veniva, dunque, istruito a mezzo produzioni documentali e mediante CTU per la verifica dei vizi lamentati dall'opponente; rigettate le richieste di prove orali, all'udienza del 16.01.2020, la causa veniva riservata in decisione.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva:
ì “1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà
2) Rigetta le domande riconvenzionali
3) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese ctu, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 13.06.2020, con citazione notificata in data 9.12.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 10.12.2020 - per i Parte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del credito ingiunto (di cui alla pro - forma di fattura n.
2.5.2016 della ditta e, per l'effetto, in accoglimento Pt_1
5 dell'opposizione proposta in primo grado, revocare il decreto ingiuntivo n.
1435/2016 del Tribunale di Benevento…”.
Si costituiva che resisteva al gravame chiedendone il Controparte_1
rigetto.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 30.04.2021, veniva rinviata al 18.06.2021, all'esito della quale la Corte sospendeva le statuizioni della gravata sentenza relativamente all'importo eccedente il 50% delle somme liquidate per capitale, interessi e spese di lite, rinviando per la precisazione delle conclusioni al
3.02.2023, udienza rinviata per esigenze di ruolo per discussione ex artt. 281 sexies
c.p.c. con termine per note fino al 03.04.2023.
Sia parte appellante che parte appellata depositavano note conclusive il 3.4.2023.
Rilevata la mancata allegazione dei documenti prodotti dalla parte odierna appellata nella fase monitoria del giudizio di opposizione, la quale, benché telematica, non era visualizzabile nel presente grado, veniva concesso termine sino al 13.10.2023 per il deposito della documentazione detta. Concesso termine fino al 2.05.2025 ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, all'esito la causa veniva riservata per la decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 3.
La gravata sentenza non ha accolto l'opposizione avanzata dalla odierna appellante, confermando l'opposto decreto ingiuntivo e rigettando la domanda riconvenzionale, con le seguenti motivazioni:
“L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.
Invero i pagamenti effettuati dall'opponente sono dei meri acconti per lavori non attinenti all'esecuzione dell'intonaco. Risulta, infatti, che all'assegno n. 1055851101
- 06 del 29/6/2015 corrisponde quietanza di pari data per “ACCONTO LAVORI
ESEGUITI”; ai contanti versati corrisponde quietanza liberatoria avente ad oggetto
“ACCONTO LAVORI ESEGUITI”; la fattura n. 9 del 30/12/2014 di euro 14.560,00 ha ad oggetto “INSTALLAZIONE PONTEGGIO;
REALIZZAZIONE MURATURA
PORTANTE CON BLOCCHI IN LATERIZI;
COPERTURA IN LEGNO CON
6 TEGOLE E ISOLAMENTO TERMICO I° ACCONTO LAVORI”. Pertanto, le quietanze liberatorie, le fatture emesse dalla ditta e le scritture CP_1
contabili riguardano esclusivamente gli acconti inerenti ai lavori di installazione ponteggio, realizzazione muratura portante con blocchi in laterizi e la copertura in legno con tegole e isolamento termico, in quanto lavori già eseguiti, posti in essere prima dell'inizio dei lavori di intonacatura. In tal senso depone la documentazione prodotta dall'opposta, da cui si desume che i lavori di intonacatura sono stati realizzati tra i mesi di agosto ed ottobre 2015, mentre quelli inerenti all'oggetto delle quietanze e delle fatture risultano precedenti, anche perché la misurazione in contraddittorio dei lavori di intonaco è datata 3/11/2015. Orbene, nonostante
l'esecuzione dell'intonaco, non risultano prodotti in atti comunicazioni del committente o del direttore dei lavori aventi ad oggetto denuncia di vizi dell'intonaco né di vizi di altre categorie di lavori fatte nel termine decadenziale di giorni sessanta, atteso che la prima nota con la quale il direttore dei lavori denuncia i presunti vizi dell'opera è datata 23/03/2016.
Alla luce di quanto sopra esposto il diritto di azione per la denuncia da parte della committente dei vizi riguardanti le opere, ai sensi dell'art. 1665 c.c. o dell'art. 2226
c.c., può ritenersi ampiamente decaduto. Peraltro, anche il ctu ha evidenziato che non risultano riserve del direttore dei lavori in merito alla qualità delle opere eseguite.
Circa la contestazione riguardante il materiale di risulta si nota come la documentazione fotografica prodotta in giudizio dall'opponente manchi di riferimenti temporali, ragion per cui la contestazione è priva di fondamento non essendo in alcun modo dimostrata la responsabilità della ditta opposta che, non a caso, più volte aveva segnalato (anche all'Ispettorato del Lavoro) la presenza sul cantiere di operai e ditte non dipendenti della . CP_1
D'altra parte, la consulenza tecnica d'ufficio ha concluso che i lavori sono stati posti in essere a regola d'arte ed il premiscelato usato per l'intonacatura è ormai preferito all'intonaco tradizionale e ha un costo pari o superiore. Il ctu ha infatti relazionato
7 che: “Gli accertamenti peritali hanno consentito di constatare che le pareti del fabbricato per la loro intera altezza (piano primo e secondo del corpo di fabbrica), nel grafico precedente raffigurate in pianta con tratto rosso, risultano ben intonacate ed il materiale risulta coeso e privo di fessurazioni...”, ed ancora: “Le ispezioni effettuate hanno consentito di verificare che le opere di intonacatura delle pareti sono state eseguite complessivamente “a regola d'arte”. I vizi lamentati dalla ricorrente, infatti, sono riscontrabili solo sulla parete esposta a nord che presenta intonaco non coeso e con fessurazioni superficiali in corrispondenza dei giunti tra i blocchi laterizi utilizzati. Si riscontra che le dimensioni di suddetta parete sono decisamente contenute rispetto al totale di superfici intonacate. Non sono, inoltre, stati riscontrati tracce di infiltrazioni d'acqua di natura meteorica in corrispondenza della copertura e dunque si deduce che la stessa sia stata realizzata in modo corretto”. L'unica imperfezione riscontrata riguarda “un vizio limitato” dell'intonaco sulla parete nord, per soli mq. 13, di cui ha prodotto rilievi fotografici.
Orbene, quale peritus peritorum, questo giudice valuta come del tutto lievi ed irrilevanti, sia tecnicamente che esteticamente, le microscopiche fessurazioni che appaiono sull'intonaco di tale piccola parte di parete.
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo riguardo ad un valore della causa di euro rientrante tra euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 nella misura tariffaria media (studio euro 875,00 - introduzione euro 7400,00 - trattazione euro 1.600,00 - conclusionale euro 1.620,00)”.
§ 4.
Con unico motivo contesta il rigetto dell'eccezione di pagamento, Parte_1
deducendo che le somme ricevute dalla ditta in acconto sul contratto per l'importo di euro 18.000,00 non potrebbero giammai essere imputate al corrispettivo delle opere di copertura dell'immobile, trattandosi, quest'ultimo, di credito privo dei necessari caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità; che, infatti, il contratto prevedeva l'affidamento dei lavori con clausola a “misura” (e non a “corpo”), rimettendo quindi
8 la determinazione del corrispettivo (da effettuarsi sulla base dei prezzi unitari pattuiti nel preventivo allegato al contratto) all'esito del compimento delle opere e della misurazione dei lavori effettivamente eseguiti;
l'art. 3, ult. cpv, del contratto precisa:
“l'importo complessivo dei lavori di cui al presente contratto è stabilito a misura e per l'importo che scaturisce dalle relative misurazioni per i prezzi concordati ed allegati con il preventivo dei lavori”; il contratto non prevedeva pagamenti in acconto, in un contesto in cui per espressa pattuizione delle parti e comunque alla stregua della generale regola di cui all'art. 1658 c.c. la materia necessaria a compiere l'opera era ad esclusivo carico dell'appaltatore; è altresì pacifico, poiché la circostanza emerge dalla corrispondenza ed è espressamente ammessa nelle memorie difensive dell'appellato, che le uniche misurazioni effettuate in contraddittorio, in data 3.11.2015, riguardano le opere di realizzazione degli intonaci interni ed esterni, nel mentre alcuna misurazione di opere di copertura (a cui, nella prospettazione dell'opposto andrebbe imputata la somma corrisposta) è stata mai eseguita dall'impresa, né autonomamente né nel contraddittorio con la committente;
pertanto, non si può imputare il pagamento di una somma ad un credito che non è ancora esigibile né certo nella sua entità, come ha fatto la gravata sentenza;
l'importo delle opere di copertura non risulta indicato in alcun atto e/o documento prodotto dall'appaltatore; inoltre, ove, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, l'ingiungente eccepisca che il pagamento ricevuto è da imputare ad un credito diverso da quello dedotto in giudizio, graverà sullo stesso l'onere della prova dell'esistenza di tale diverso suo credito, nonché la sussistenza delle condizioni per l'allegata diversa imputazione;
non è stata raggiunta la prova dell'esistenza di altro credito spettante alla ditta laddove quello dedotto nelle Pt_1
memorie difensive e relativo al corrispettivo delle opere di copertura dell'immobile, non è né è certo, liquido ed esigibile, poiché condizionato per contratto alla determinazione del corrispettivo mediante la misurazione delle opere, che non è stata eseguita;
la circostanza che le opere relative alla copertura siano state materialmente realizzate, in tutto e/o solo in parte, in un momento anteriore a quelle di intonacatura
9 costituisce un indifferente giuridico poiché la mera esecuzione delle opere, a mente del chiaro tenore delle clausole contrattuali, non vale a rendere esigibile il pagamento del corrispettivo, rimesso, invece, alla misurazione delle opere;
il credito dedotto cui sarebbero stati imputati i pagamenti ricevuti, non risulta neanche determinato nel suo esatto ammontare;
l'unico credito certo, liquido ed esigibile derivante dal contratto è quello relativo alle opere di intonacatura, che, tuttavia, alla data dell'introduzione dell'azione monitoria, risultava ampiamente compensato dall'acconto versato,
d'importo superiore;
la fattura n. 9 del 30.12.2014 di euro 14.560,00 emessa dalla ditta con oggetto “installazione ponteggio;
realizzazione muratura portante … copertura in legno”, d'importo diverso rispetto ai singoli pagamenti in acconto, non è stata mai consegnata, con la conseguenza che tale atto non potrebbe valere ai fini dell'imputazione del pagamento ai sensi dell'art. 1194 c.c.; né, del pari, potrebbe desumersi l'imputazione di pagamento alle opere di copertura dalla quietanza liberatoria rilasciata in forma olografa sulla contabile del Banco di Napoli del
4.8.2015, poiché la dicitura “acconto lavori eseguiti”, valorizzata a fondamento della decisione impugnata, riguarda il bonifico e non anche la quietanza (con la conseguenza che ove anche e per assurdo si ritenesse valido il ragionamento del primo giudice l'imputazione, al più, varrebbe per il solo importo bonificato, non anche per gli ulteriori importi versati) e perché la causale “acconto lavori eseguiti”, nella sua estrema genericità, giammai potrebbe costituire valida ed univoca manifestazione d'imputazione delle somme pagate alle opere di copertura;
in difetto di un credito preesistente e di una valida ed univoca imputazione delle somme alle opere di copertura, l'importo versato doveva essere imputato ex art. 1193, co.2, c.c. al debito scaduto ovverosia all'esecuzione degli intonaci.
§ 5.
Il motivo è fondato.
La ditta ha chiesto con ricorso monitorio il pagamento dei lavori di intonacatura, oggetto del su menzionato contratto di appalto unitamente ai restanti lavori su elencati. Il pagamento è stato richiesto sulla scorta di verbale di misurazione dei
10 medesimi lavori di intonacatura, posto che nel contratto di appalto il prezzo è stato convenuto a misura e come noto, in ipotesi siffatta il prezzo è fissato per ogni unità di misura di cui si compone l'opera, in modo tale che al momento della stipulazione del contratto non viene stabilito il corrispettivo, ma si determinano soltanto gli elementi per quantificarlo, perché soltanto quando l'opera sarà finita saranno noti la misura e la quantità di lavoro impiegato.
Ciò posto, l'odierna appellante committente ha eccepito il pagamento dei detti lavori avendo corrisposto all'appaltatore l'importo complessivo di € 18.000,00; il pagamento di tale importo è pacifico tra le parti e risulta, del resto, dalla firma per quietanza apposta per il detto importo sulla allegata ricevuta di bonifico, dalla ditta appaltatrice, come dedotto dalla medesima ditta.
Tuttavia, la ditta appaltatrice ha dedotto che l'importo di € 18.000,00 va imputato a lavori diversi da quelli di intonacatura e precisamente ai lavori risultanti dalla fattura n. 9 del 30.12.2014, ovvero, installazione ponteggio, realizzazione muratura portante e copertura in legno.
Ora, in mancanza di una dichiarazione del creditore in occasione dell'anzidetta quietanza nonché di una dichiarazione del debitore, ai sensi dell'art. 1193 c.c., 2 co. per affermare che la somma di € 18.000,00, pacificamente corrisposta dalla Conti, sia imputabile a titolo di pagamento dei lavori di cui alla detta fattura – e dunque diversi da quelli il cui corrispettivo è stato richiesto nel presente giudizio relativi ai lavori di intonacatura – , occorre affermare che il credito di cui alla medesima fattura sia certo ed esigibile. Tuttavia, a prescindere dal rilievo che la fattura ha ad oggetto un importo inferiore rispetto a quello il cui pagamento è stato eccepito – ovvero, euro 14.560,00
- e dalla circostanza che la stessa non risulta ricevuta dalla committente che ha proposto eccezione sul punto, ciò non è possibile affermare alla luce delle pattuizioni di cui al contratto concluso tra le parti circa il prezzo dei lavori commissionati. Ed invero, il contratto, concluso tra le parti, prevedendo un corrispettivo a misura condiziona la esatta determinazione di quest'ultimo all'accertamento della misura dei
11 lavori al fine di applicare i prezzi concordati dalle parti nel preventivo richiamato dal medesimo contratto.
Dai documenti prodotti e, prima ancora, dalle concordi deduzioni delle parti emerge che la misurazione in questione è stata eseguita solo relativamente ai lavori di intonacatura e che, inoltre, la ditta, il 22.3.2016 e il 2.5.2016, ha sollecitato il direttore dei lavori a fissare data per procedere alle operazioni di misurazione dei lavori di copertura dell'immobile, ma a tale sollecito non risulta poi sia seguita la chiesta misurazione.
Posto che la committente ha eccepito il pagamento di € 18.000,00 a soddisfo integrale della pretesa avanzata in giudizio dall'appaltatore, era questo ex art. 2967
c.c. tenuto a provare l'attuale debenza della somma richiesta con l'opposto decreto alla luce però della misurazione di tutti i lavori eseguiti e non già solo di quelli di intonacatura perché, ai sensi del contratto predetto il prezzo di tutti i lavori è stato convenuto a misura.
Pertanto, alla luce degli elementi istruttori acquisiti, non emerge il credito vantato dalla ditta appaltatrice con il proposto ricorso monitorio.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello è fondato e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, va accolta l'opposizione proposta da
[...]
e revocato il decreto ingiuntivo n. 1435/2016, fermo restando il rigetto Parte_1
delle domande riconvenzionali proposte dalla medesima rigetto non oggetto di Pt_1
censura con il presente gravame.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18). Nella specie stante la reciproca soccombenza, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 2 co. c.p.c. per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di
12 ½, mentre il residuo va posto a carico della ditta appaltatrice e va liquidato ai sensi come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n.
147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 26.000,00 in conformità al criterio del c.d. disputatum, con riduzione del 50% del compenso relativo alla fase trattazione - istruzione del presente grado in ragione dell'attività svolta. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto nel primo grado, vanno poste a carico di , siccome ammessa al fine di vagliare i vizi eccepiti dalla Parte_1
committente, risultati inesistenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 9.12.2020, avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) In accoglimento dell'appello, in riforma parziale della gravata sentenza, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1435/2016;
b) Compensa le spese di giudizio nella misura di ½ e condanna
[...]
al pagamento, in favore di del residuo, che Controparte_1 Parte_1
liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in € 134,50 per esborsi e €
2.538,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e in relazione al grado di appello, in euro € 191,25 per esborsi e € 2.444,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Pone a carico di le spese di CTU liquidate con separato Parte_1
decreto nel primo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 5.6.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Per_3
[...]
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4437/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 888/2020, emessa dal Tribunale di Benevento a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 5680/2016, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 2.05.2025, pendente
TRA
(C.F.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Eugenio Carbone (C.F.: ) in virtù di procura C.F._2
alle liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(P. Iva: ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Silvio Falato (C.F.: ) in virtù di procura alle liti C.F._3
in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
Oggetto: pagamento corrispettivo contratto di appalto
Conclusioni: per l'appellante: “… si riporta all'atto di appello chiedendone l'integrale accoglimento, respinta ogni contraria eccezione e difesa…”;
1 per l'appellata: “ … si riporta integralmente ai propri atti e scritti difensivi e ne chiede accoglimento … Si chiede pertanto, …, il rigetto del proposto gravame …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con il Decreto Ingiuntivo n. 1435/2016, emesso dal Tribunale di Benevento il
04/11/2016, veniva ingiunto a il pagamento, in favore della Ditta Parte_1
individuale “ di , della somma di € 17.784,00, oltre CP_1 Controparte_1
interessi ex D.lgs. 231/2002 a titolo di corrispettivo dell'esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto del 16/06/2014. A sostegno, la ditta produceva contratto di appalto, fattura proforma del giorno 02/05/2016, verbale di misurazione in contraddittorio del 03/11/2015 e lettera di messa in mora.
Con citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1435/2016 Parte_1
conveniva, innanzi al Tribunale di Benevento, la Controparte_2
deducendo che: il 16/06/2014, le IGg.re e
[...] Parte_1 [...]
(sorella dell'odierna opponente) stipulavano con la Per_1 Controparte_3
un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di completamento di due
[...]
fabbricati con struttura in cemento armato costituiti, ex art. 3 del predetto contratto, dalla “posa in Opera della copertura in legno lamellare con sovrapposto manto di tegole, intonaco interno ed esterno compreso di materiale, posa in opera di controtelai, soglie, frontalini etc. …, L'intonaco sarà del tipo tradizionale, sia interno che esterno, con la posa di rete porta intonaco (la cui fornitura è a carico del committente), completamento della posa in opera di tavelle copritravi e pilastri in
c.a. da computare a parte. L'intonaco sarà computato a misura ed a m2 di sviluppo compreso i vuoti (a compenso della posa in opera di soglie e controtelai), le altre secondo quanto riportato nell'elenco prezzi allegato in uno alla presente
(preventivo). Deve essere posto in opera il relativo ponteggio, montato secondo quanto prescritto dal D.lgs. 81/08 e secondo l'allegato PIMUS redatto dall'Appaltatore”; le Committenti nominavano l'Ing. quale Persona_2
2 Progettista e Direttore dei summenzionati lavori;
successivamente alla stipula del contratto, essa opponente su insistenti e frequenti richieste Parte_1
formulate da ed in deroga a quanto previsto all'art. 9 del predetto Controparte_1
contratto, provvedeva a versare in favore di quest'ultimo le seguenti somme in acconto e a saldo: in data 29/06/2015 € 2.500,00, a mezzo assegno Banco di Napoli
n. 1055851101-06,; in data 04/08/2015 € 11.000,00, a mezzo bonifico bancario, come da contabile Banco di Napoli di pari data;
€ 4.500,00 in contanti versati da Pt_2
per un ammontare complessivo pari ad € 18.000,00, come da quietanza
[...]
liberatoria sottoscritta dal IG. in calce alla richiamata contabile del Controparte_1
Banco di Napoli del giorno 04/08/2015; la si rendeva inadempiente rispetto agli CP_2
obblighi contrattuali di cui all'articolo 5, rubricato “CONSEGNA E DURATA DEI
LAVORI”, poiché i lavori non venivano terminati e consegnati entro quattro mesi dalla data di inizio fissata per il giorno 18/06/2014, impedendo il regolare rilascio della Certificazione di regolare esecuzione, all'articolo 6, rubricato “DIVIETO DI
CESSIONE DEI LAVORI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA -”, poiché la subappaltava i lavori, all'articolo 7 (lett. d), rubricato “ONERI ED CP_1
OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE”, poiché non provvedeva alla regolare e perfetta esecuzione di tutti i lavori appaltati, e all'articolo 8, rubricato
“NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI”, poiché i lavori non venivano eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità alle disposizioni;
la ditta con nota Racc.
a.r. del 14/03/2016, diffidava le Committenti e il Direttore dei Lavori “a sospendere immediatamente i lavori in corso”, con invito a comunicare la data per l'espletamento delle operazioni di misurazione dei lavori, in aperta contraddizione con la circostanza dichiarata ed allegata nella procedura monitoria secondo cui, in data 03/11/2015, sarebbe avvenuta la misurazione dei lavori da cui ne deriverebbe la pretesa creditoria;
a detta epistola faceva seguito Nota Pec in riscontro del Direttore dei Lavori, Ing.
, del 23.03.2016, rappresentando lo stato dei lavori eseguiti dalla Per_2 CP_1
in difformità e violazione del patto contrattuale;
lo scambio epistolare continuava con
Nota della del 02/05/2016, a firma di altro Procuratore, che precisava e CP_1
3 ribadiva la richiesta di convocazione di un incontro sul cantiere per le operazioni di misurazione dei lavori, cui faceva seguito riscontro sempre a firma del Direttore dei lavori, per poi concludersi con lettera di messa in mora del 23/05/2016, con pedissequa fattura pro forma riferita alla misurazione dei lavori del giorno
03/11/2015, nonostante i pagamenti innanzi indicati ed avvenuti prima della proposizione del ricorso monitorio.
Tanto rappresentato, denunciato l'inadempimento della Ditta, Parte_1
insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “… 1) Accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento della somma di € 18.000,00 o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, eseguito dalla IG.ra Parte_1
in favore della , e la conseguente estinzione integrale Controparte_1
della obbligazione di cui alla pretesa creditoria portata dal Decreto ingiuntivo n.
1435/2016, R.G. n. 3185/2016;
2) Per l'effetto, revocare e dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n. 1435/2016, R.G.
n. 3185/2016, emesso nei confronti della IG.ra , poiché Parte_1
evidentemente improponibile, improcedibile ed inammissibile, per tutte le motivazioni di cui in premessa;
3) Condannare, per le ragioni in narrativa, la al Controparte_1
risarcimento danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., il tutto in via equitativa ed in favore della IG.ra , atteso che l'opponente ha affrontato oneri di Parte_1
ogni genere per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario;
In via riconvenzionale:
4) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, la responsabilità contrattuale della , in ragione dell'inadempimento da Controparte_1
essa posto in essere, e la conseguente risoluzione del contratto di appalto del
16/06/2014, anche in virtù dell'esatto adempimento dell'obbligazione assunta dalla
IG.ra ; Parte_1
4 5) Condannare la al risarcimento dei danni subiti e Controparte_1
subendi dalla IG.ra derivanti dall'inadempimento contrattuale Parte_1
posto in essere dall'appaltatore, così come in premessa specificati, e di conseguenza al pagamento, in favore della opponente, della somma complessiva di € 7.486,91, o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
6) Condannare, in ogni caso, parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto delle Controparte_1
preposte eccezioni e riconvenzionali.
Negata l'istanza ex art. 648 c.p.c. venivano concessi i termini ex art. 1836 c.p.c.
Il giudizio veniva, dunque, istruito a mezzo produzioni documentali e mediante CTU per la verifica dei vizi lamentati dall'opponente; rigettate le richieste di prove orali, all'udienza del 16.01.2020, la causa veniva riservata in decisione.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva:
ì “1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà
2) Rigetta le domande riconvenzionali
3) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese ctu, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 13.06.2020, con citazione notificata in data 9.12.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 10.12.2020 - per i Parte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del credito ingiunto (di cui alla pro - forma di fattura n.
2.5.2016 della ditta e, per l'effetto, in accoglimento Pt_1
5 dell'opposizione proposta in primo grado, revocare il decreto ingiuntivo n.
1435/2016 del Tribunale di Benevento…”.
Si costituiva che resisteva al gravame chiedendone il Controparte_1
rigetto.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 30.04.2021, veniva rinviata al 18.06.2021, all'esito della quale la Corte sospendeva le statuizioni della gravata sentenza relativamente all'importo eccedente il 50% delle somme liquidate per capitale, interessi e spese di lite, rinviando per la precisazione delle conclusioni al
3.02.2023, udienza rinviata per esigenze di ruolo per discussione ex artt. 281 sexies
c.p.c. con termine per note fino al 03.04.2023.
Sia parte appellante che parte appellata depositavano note conclusive il 3.4.2023.
Rilevata la mancata allegazione dei documenti prodotti dalla parte odierna appellata nella fase monitoria del giudizio di opposizione, la quale, benché telematica, non era visualizzabile nel presente grado, veniva concesso termine sino al 13.10.2023 per il deposito della documentazione detta. Concesso termine fino al 2.05.2025 ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, all'esito la causa veniva riservata per la decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 3.
La gravata sentenza non ha accolto l'opposizione avanzata dalla odierna appellante, confermando l'opposto decreto ingiuntivo e rigettando la domanda riconvenzionale, con le seguenti motivazioni:
“L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.
Invero i pagamenti effettuati dall'opponente sono dei meri acconti per lavori non attinenti all'esecuzione dell'intonaco. Risulta, infatti, che all'assegno n. 1055851101
- 06 del 29/6/2015 corrisponde quietanza di pari data per “ACCONTO LAVORI
ESEGUITI”; ai contanti versati corrisponde quietanza liberatoria avente ad oggetto
“ACCONTO LAVORI ESEGUITI”; la fattura n. 9 del 30/12/2014 di euro 14.560,00 ha ad oggetto “INSTALLAZIONE PONTEGGIO;
REALIZZAZIONE MURATURA
PORTANTE CON BLOCCHI IN LATERIZI;
COPERTURA IN LEGNO CON
6 TEGOLE E ISOLAMENTO TERMICO I° ACCONTO LAVORI”. Pertanto, le quietanze liberatorie, le fatture emesse dalla ditta e le scritture CP_1
contabili riguardano esclusivamente gli acconti inerenti ai lavori di installazione ponteggio, realizzazione muratura portante con blocchi in laterizi e la copertura in legno con tegole e isolamento termico, in quanto lavori già eseguiti, posti in essere prima dell'inizio dei lavori di intonacatura. In tal senso depone la documentazione prodotta dall'opposta, da cui si desume che i lavori di intonacatura sono stati realizzati tra i mesi di agosto ed ottobre 2015, mentre quelli inerenti all'oggetto delle quietanze e delle fatture risultano precedenti, anche perché la misurazione in contraddittorio dei lavori di intonaco è datata 3/11/2015. Orbene, nonostante
l'esecuzione dell'intonaco, non risultano prodotti in atti comunicazioni del committente o del direttore dei lavori aventi ad oggetto denuncia di vizi dell'intonaco né di vizi di altre categorie di lavori fatte nel termine decadenziale di giorni sessanta, atteso che la prima nota con la quale il direttore dei lavori denuncia i presunti vizi dell'opera è datata 23/03/2016.
Alla luce di quanto sopra esposto il diritto di azione per la denuncia da parte della committente dei vizi riguardanti le opere, ai sensi dell'art. 1665 c.c. o dell'art. 2226
c.c., può ritenersi ampiamente decaduto. Peraltro, anche il ctu ha evidenziato che non risultano riserve del direttore dei lavori in merito alla qualità delle opere eseguite.
Circa la contestazione riguardante il materiale di risulta si nota come la documentazione fotografica prodotta in giudizio dall'opponente manchi di riferimenti temporali, ragion per cui la contestazione è priva di fondamento non essendo in alcun modo dimostrata la responsabilità della ditta opposta che, non a caso, più volte aveva segnalato (anche all'Ispettorato del Lavoro) la presenza sul cantiere di operai e ditte non dipendenti della . CP_1
D'altra parte, la consulenza tecnica d'ufficio ha concluso che i lavori sono stati posti in essere a regola d'arte ed il premiscelato usato per l'intonacatura è ormai preferito all'intonaco tradizionale e ha un costo pari o superiore. Il ctu ha infatti relazionato
7 che: “Gli accertamenti peritali hanno consentito di constatare che le pareti del fabbricato per la loro intera altezza (piano primo e secondo del corpo di fabbrica), nel grafico precedente raffigurate in pianta con tratto rosso, risultano ben intonacate ed il materiale risulta coeso e privo di fessurazioni...”, ed ancora: “Le ispezioni effettuate hanno consentito di verificare che le opere di intonacatura delle pareti sono state eseguite complessivamente “a regola d'arte”. I vizi lamentati dalla ricorrente, infatti, sono riscontrabili solo sulla parete esposta a nord che presenta intonaco non coeso e con fessurazioni superficiali in corrispondenza dei giunti tra i blocchi laterizi utilizzati. Si riscontra che le dimensioni di suddetta parete sono decisamente contenute rispetto al totale di superfici intonacate. Non sono, inoltre, stati riscontrati tracce di infiltrazioni d'acqua di natura meteorica in corrispondenza della copertura e dunque si deduce che la stessa sia stata realizzata in modo corretto”. L'unica imperfezione riscontrata riguarda “un vizio limitato” dell'intonaco sulla parete nord, per soli mq. 13, di cui ha prodotto rilievi fotografici.
Orbene, quale peritus peritorum, questo giudice valuta come del tutto lievi ed irrilevanti, sia tecnicamente che esteticamente, le microscopiche fessurazioni che appaiono sull'intonaco di tale piccola parte di parete.
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo riguardo ad un valore della causa di euro rientrante tra euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 nella misura tariffaria media (studio euro 875,00 - introduzione euro 7400,00 - trattazione euro 1.600,00 - conclusionale euro 1.620,00)”.
§ 4.
Con unico motivo contesta il rigetto dell'eccezione di pagamento, Parte_1
deducendo che le somme ricevute dalla ditta in acconto sul contratto per l'importo di euro 18.000,00 non potrebbero giammai essere imputate al corrispettivo delle opere di copertura dell'immobile, trattandosi, quest'ultimo, di credito privo dei necessari caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità; che, infatti, il contratto prevedeva l'affidamento dei lavori con clausola a “misura” (e non a “corpo”), rimettendo quindi
8 la determinazione del corrispettivo (da effettuarsi sulla base dei prezzi unitari pattuiti nel preventivo allegato al contratto) all'esito del compimento delle opere e della misurazione dei lavori effettivamente eseguiti;
l'art. 3, ult. cpv, del contratto precisa:
“l'importo complessivo dei lavori di cui al presente contratto è stabilito a misura e per l'importo che scaturisce dalle relative misurazioni per i prezzi concordati ed allegati con il preventivo dei lavori”; il contratto non prevedeva pagamenti in acconto, in un contesto in cui per espressa pattuizione delle parti e comunque alla stregua della generale regola di cui all'art. 1658 c.c. la materia necessaria a compiere l'opera era ad esclusivo carico dell'appaltatore; è altresì pacifico, poiché la circostanza emerge dalla corrispondenza ed è espressamente ammessa nelle memorie difensive dell'appellato, che le uniche misurazioni effettuate in contraddittorio, in data 3.11.2015, riguardano le opere di realizzazione degli intonaci interni ed esterni, nel mentre alcuna misurazione di opere di copertura (a cui, nella prospettazione dell'opposto andrebbe imputata la somma corrisposta) è stata mai eseguita dall'impresa, né autonomamente né nel contraddittorio con la committente;
pertanto, non si può imputare il pagamento di una somma ad un credito che non è ancora esigibile né certo nella sua entità, come ha fatto la gravata sentenza;
l'importo delle opere di copertura non risulta indicato in alcun atto e/o documento prodotto dall'appaltatore; inoltre, ove, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, l'ingiungente eccepisca che il pagamento ricevuto è da imputare ad un credito diverso da quello dedotto in giudizio, graverà sullo stesso l'onere della prova dell'esistenza di tale diverso suo credito, nonché la sussistenza delle condizioni per l'allegata diversa imputazione;
non è stata raggiunta la prova dell'esistenza di altro credito spettante alla ditta laddove quello dedotto nelle Pt_1
memorie difensive e relativo al corrispettivo delle opere di copertura dell'immobile, non è né è certo, liquido ed esigibile, poiché condizionato per contratto alla determinazione del corrispettivo mediante la misurazione delle opere, che non è stata eseguita;
la circostanza che le opere relative alla copertura siano state materialmente realizzate, in tutto e/o solo in parte, in un momento anteriore a quelle di intonacatura
9 costituisce un indifferente giuridico poiché la mera esecuzione delle opere, a mente del chiaro tenore delle clausole contrattuali, non vale a rendere esigibile il pagamento del corrispettivo, rimesso, invece, alla misurazione delle opere;
il credito dedotto cui sarebbero stati imputati i pagamenti ricevuti, non risulta neanche determinato nel suo esatto ammontare;
l'unico credito certo, liquido ed esigibile derivante dal contratto è quello relativo alle opere di intonacatura, che, tuttavia, alla data dell'introduzione dell'azione monitoria, risultava ampiamente compensato dall'acconto versato,
d'importo superiore;
la fattura n. 9 del 30.12.2014 di euro 14.560,00 emessa dalla ditta con oggetto “installazione ponteggio;
realizzazione muratura portante … copertura in legno”, d'importo diverso rispetto ai singoli pagamenti in acconto, non è stata mai consegnata, con la conseguenza che tale atto non potrebbe valere ai fini dell'imputazione del pagamento ai sensi dell'art. 1194 c.c.; né, del pari, potrebbe desumersi l'imputazione di pagamento alle opere di copertura dalla quietanza liberatoria rilasciata in forma olografa sulla contabile del Banco di Napoli del
4.8.2015, poiché la dicitura “acconto lavori eseguiti”, valorizzata a fondamento della decisione impugnata, riguarda il bonifico e non anche la quietanza (con la conseguenza che ove anche e per assurdo si ritenesse valido il ragionamento del primo giudice l'imputazione, al più, varrebbe per il solo importo bonificato, non anche per gli ulteriori importi versati) e perché la causale “acconto lavori eseguiti”, nella sua estrema genericità, giammai potrebbe costituire valida ed univoca manifestazione d'imputazione delle somme pagate alle opere di copertura;
in difetto di un credito preesistente e di una valida ed univoca imputazione delle somme alle opere di copertura, l'importo versato doveva essere imputato ex art. 1193, co.2, c.c. al debito scaduto ovverosia all'esecuzione degli intonaci.
§ 5.
Il motivo è fondato.
La ditta ha chiesto con ricorso monitorio il pagamento dei lavori di intonacatura, oggetto del su menzionato contratto di appalto unitamente ai restanti lavori su elencati. Il pagamento è stato richiesto sulla scorta di verbale di misurazione dei
10 medesimi lavori di intonacatura, posto che nel contratto di appalto il prezzo è stato convenuto a misura e come noto, in ipotesi siffatta il prezzo è fissato per ogni unità di misura di cui si compone l'opera, in modo tale che al momento della stipulazione del contratto non viene stabilito il corrispettivo, ma si determinano soltanto gli elementi per quantificarlo, perché soltanto quando l'opera sarà finita saranno noti la misura e la quantità di lavoro impiegato.
Ciò posto, l'odierna appellante committente ha eccepito il pagamento dei detti lavori avendo corrisposto all'appaltatore l'importo complessivo di € 18.000,00; il pagamento di tale importo è pacifico tra le parti e risulta, del resto, dalla firma per quietanza apposta per il detto importo sulla allegata ricevuta di bonifico, dalla ditta appaltatrice, come dedotto dalla medesima ditta.
Tuttavia, la ditta appaltatrice ha dedotto che l'importo di € 18.000,00 va imputato a lavori diversi da quelli di intonacatura e precisamente ai lavori risultanti dalla fattura n. 9 del 30.12.2014, ovvero, installazione ponteggio, realizzazione muratura portante e copertura in legno.
Ora, in mancanza di una dichiarazione del creditore in occasione dell'anzidetta quietanza nonché di una dichiarazione del debitore, ai sensi dell'art. 1193 c.c., 2 co. per affermare che la somma di € 18.000,00, pacificamente corrisposta dalla Conti, sia imputabile a titolo di pagamento dei lavori di cui alla detta fattura – e dunque diversi da quelli il cui corrispettivo è stato richiesto nel presente giudizio relativi ai lavori di intonacatura – , occorre affermare che il credito di cui alla medesima fattura sia certo ed esigibile. Tuttavia, a prescindere dal rilievo che la fattura ha ad oggetto un importo inferiore rispetto a quello il cui pagamento è stato eccepito – ovvero, euro 14.560,00
- e dalla circostanza che la stessa non risulta ricevuta dalla committente che ha proposto eccezione sul punto, ciò non è possibile affermare alla luce delle pattuizioni di cui al contratto concluso tra le parti circa il prezzo dei lavori commissionati. Ed invero, il contratto, concluso tra le parti, prevedendo un corrispettivo a misura condiziona la esatta determinazione di quest'ultimo all'accertamento della misura dei
11 lavori al fine di applicare i prezzi concordati dalle parti nel preventivo richiamato dal medesimo contratto.
Dai documenti prodotti e, prima ancora, dalle concordi deduzioni delle parti emerge che la misurazione in questione è stata eseguita solo relativamente ai lavori di intonacatura e che, inoltre, la ditta, il 22.3.2016 e il 2.5.2016, ha sollecitato il direttore dei lavori a fissare data per procedere alle operazioni di misurazione dei lavori di copertura dell'immobile, ma a tale sollecito non risulta poi sia seguita la chiesta misurazione.
Posto che la committente ha eccepito il pagamento di € 18.000,00 a soddisfo integrale della pretesa avanzata in giudizio dall'appaltatore, era questo ex art. 2967
c.c. tenuto a provare l'attuale debenza della somma richiesta con l'opposto decreto alla luce però della misurazione di tutti i lavori eseguiti e non già solo di quelli di intonacatura perché, ai sensi del contratto predetto il prezzo di tutti i lavori è stato convenuto a misura.
Pertanto, alla luce degli elementi istruttori acquisiti, non emerge il credito vantato dalla ditta appaltatrice con il proposto ricorso monitorio.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello è fondato e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, va accolta l'opposizione proposta da
[...]
e revocato il decreto ingiuntivo n. 1435/2016, fermo restando il rigetto Parte_1
delle domande riconvenzionali proposte dalla medesima rigetto non oggetto di Pt_1
censura con il presente gravame.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18). Nella specie stante la reciproca soccombenza, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 2 co. c.p.c. per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di
12 ½, mentre il residuo va posto a carico della ditta appaltatrice e va liquidato ai sensi come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n.
147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 26.000,00 in conformità al criterio del c.d. disputatum, con riduzione del 50% del compenso relativo alla fase trattazione - istruzione del presente grado in ragione dell'attività svolta. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto nel primo grado, vanno poste a carico di , siccome ammessa al fine di vagliare i vizi eccepiti dalla Parte_1
committente, risultati inesistenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 9.12.2020, avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) In accoglimento dell'appello, in riforma parziale della gravata sentenza, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1435/2016;
b) Compensa le spese di giudizio nella misura di ½ e condanna
[...]
al pagamento, in favore di del residuo, che Controparte_1 Parte_1
liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in € 134,50 per esborsi e €
2.538,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e in relazione al grado di appello, in euro € 191,25 per esborsi e € 2.444,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Pone a carico di le spese di CTU liquidate con separato Parte_1
decreto nel primo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 5.6.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Per_3
[...]
13