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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 16/02/2026, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2564/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8973/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240040033301000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1924/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 12.5.2025 Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall'avv. Difensore_1, ricorreva avverso la cartella di pagamento n.02820240040033301000 ai fini della Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2017, scaturente da un ruolo emesso dalla Regione Campania e notificato a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro
487,42 per omesso versamento del tributo.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e, in via subordinata, per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 24.9.2025, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nel costituirsi in giudizio, in via pregiudiziale eccepiva la propria carenza di legittimazione in merito all'eccepita omessa notifica degli atti sottesi all'odierno provvedimento opposto e, in via subordinata, nel rilevare che alcuna prescrizione del credito vantato appariva maturata, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Con Ordinanza del 14.10.2025, questa Corte di Giustizia Tributaria, ordinava a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Campania, Ente preposto all'emissione del prodromico avviso di accertamento ed all'uopo, parte istante, provvedeva con atto del 11.11.2025.
Con nota del 13.1.2026, la Regione Campania, nel costituirsi anch'essa in giudizio, rilevava di aver regolarmente notificato il sotteso avviso di accertamento che, in assenza di impuganzione, risultava essere divenuto definitivo per cui chiedeva confermarsi l'attività del recupero del credito vantato con il relativo rigetto del gravame.
Nell'odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato, invero superfluamente che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., la motivazione dlla sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche eventualmente facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso appare infondato sì meritando rigetto nei termini che saranno brevemente esplicitati.
La controversia prende le mosse dall'impugnazione di una cartella di pagamento in relazione alla quale viene contestata l'omissione della notifica di atti prodromici ad essa sottesi e, comunque, l'intervenuta prescrizione del credito vantato.
La ricorrente assume di non aver ricevuto la notifica di alcun atto prima della cartella qui impugnata, segnatamete di non aver rcevuto alcun avviso di accertamento.
Dalla documentazione versata in atti dalla rsistente Regione, di contro, è risultata provata la regolare esecuzione della notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data 18.12.2020.
Qualora la parte destinataria di un atto di riscossione contesti di averne ricevuto la notificazione e l'Ente impositore dia prova della esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti atti non tempestivamente opposti e divenuti definitivi.
Relativamente all'eccepita, anche successiva, prescrizione del diritto alla riscossione, infine, va rilevato che non appare assolutamente maturata soprattutto sia alla luce della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da Covid-19 di cui all'art.68 DL n.18/2020 e sia dalla natura del tributo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di promo grado di Napoli, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro 100,00 (cento) oltre oneri accessori se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate e ON ed euro 100,00 (cento) in favore della
Regione Campania.
Napoli 3.2.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8973/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240040033301000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1924/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 12.5.2025 Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall'avv. Difensore_1, ricorreva avverso la cartella di pagamento n.02820240040033301000 ai fini della Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2017, scaturente da un ruolo emesso dalla Regione Campania e notificato a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro
487,42 per omesso versamento del tributo.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e, in via subordinata, per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 24.9.2025, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nel costituirsi in giudizio, in via pregiudiziale eccepiva la propria carenza di legittimazione in merito all'eccepita omessa notifica degli atti sottesi all'odierno provvedimento opposto e, in via subordinata, nel rilevare che alcuna prescrizione del credito vantato appariva maturata, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Con Ordinanza del 14.10.2025, questa Corte di Giustizia Tributaria, ordinava a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Campania, Ente preposto all'emissione del prodromico avviso di accertamento ed all'uopo, parte istante, provvedeva con atto del 11.11.2025.
Con nota del 13.1.2026, la Regione Campania, nel costituirsi anch'essa in giudizio, rilevava di aver regolarmente notificato il sotteso avviso di accertamento che, in assenza di impuganzione, risultava essere divenuto definitivo per cui chiedeva confermarsi l'attività del recupero del credito vantato con il relativo rigetto del gravame.
Nell'odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato, invero superfluamente che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., la motivazione dlla sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche eventualmente facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso appare infondato sì meritando rigetto nei termini che saranno brevemente esplicitati.
La controversia prende le mosse dall'impugnazione di una cartella di pagamento in relazione alla quale viene contestata l'omissione della notifica di atti prodromici ad essa sottesi e, comunque, l'intervenuta prescrizione del credito vantato.
La ricorrente assume di non aver ricevuto la notifica di alcun atto prima della cartella qui impugnata, segnatamete di non aver rcevuto alcun avviso di accertamento.
Dalla documentazione versata in atti dalla rsistente Regione, di contro, è risultata provata la regolare esecuzione della notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data 18.12.2020.
Qualora la parte destinataria di un atto di riscossione contesti di averne ricevuto la notificazione e l'Ente impositore dia prova della esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti atti non tempestivamente opposti e divenuti definitivi.
Relativamente all'eccepita, anche successiva, prescrizione del diritto alla riscossione, infine, va rilevato che non appare assolutamente maturata soprattutto sia alla luce della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da Covid-19 di cui all'art.68 DL n.18/2020 e sia dalla natura del tributo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di promo grado di Napoli, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro 100,00 (cento) oltre oneri accessori se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate e ON ed euro 100,00 (cento) in favore della
Regione Campania.
Napoli 3.2.2026