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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3474 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. OLTOLINA GIULIANO presso lo studio del quale in Milano Via
Lentasio n. 9 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.3.2025, ha proposto opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 068 2024 01399974 40 000, notificata in data
12.2.2025, da parte della , Controparte_1 con la quale quest'ultima gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 957,28, di cui € 545,00 al preteso titolo di “CONTRIBUTO INTEGRATIVO
(art. 11 L. 576-1980)” riferito all'anno 2014, € 272,52 al preteso titolo di “SANZIONE MDF INTEGRATIVO” ed € 133,88 al preteso titolo di “INTERESSI
PER OMESSO VERSAMENTO CONTRIB. INTEGRATIVI”, nonché di € 5,88 per
“diritti di notifica spettanti a ” (doc. 1 ric.). Controparte_2
Il ricorrente ha dedotto la illegittimità della pretesa creditoria portata dalla cartella opposta sul presupposto che la ha erroneamente conteggiato il contributo CP_1 del 4% anche sulle ripartizioni dei costi tra colleghi di studio, che non costituiscono reddito professionale.
La , pur regolarmente citata Controparte_1 in giudizio, non si è costituita e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 27.5.2025 il giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha pronunciato dispositivo di sentenza, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente, premesso di essere in pensione dal 2022, ha dedotto:
- di aver ricevuto in data 20 dicembre 2023 dalla
[...] una comunicazione avente ad oggetto Controparte_1
“Verifica dei dati reddituali mediante controlli incrociati con l'Anagrafe
Tributaria per l'anno 2013 (Mod. 5/2014) e 2014 (mod. 5/2015).
Informativa ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Unico della Previdenza
Forense” (doc. 2), con la quale la affermava di avere rilevato CP_1 asserite “irregolarità” nella dichiarazione dei dati reddituali per l'anno
2014, consistenti in una presunta discrepanza tra i dati dichiarati dal ricorrente, ai fini del Volume d'affari IVA, alla (€ 98.517,00) ed al CP_1
FI (€ 112.160,00), ciò per una differenza di contributo integrativo asseritamente ancora dovuta alla di € 545,00; CP_1
- che il ricorrente aveva tempestivamente inviato via PEC alla
[...]
, in data 12 gennaio 2024, Controparte_1 una istanza di annullamento in autotutela, formulando le proprie controdeduzioni scritte (doc. 3 ric.), evidenziando che: “La comunicazione
2 della verifica dei dati reddituali IVA relativa all'anno 2014 rileva una differenza tra l'ammontare del volume di affari di cui al rigo VE40 del modello IVA_2015 e quanto comunicato tramite la dichiarazione previdenziale del modello 5 2015. Tale scostamento è pari a € 14.003 e corrisponde all'ammontare delle fatture 2014 rientranti sì nel volume di affari, ma relative a costi di studio riaddebitati tra colleghi per ripartire tali spese. Tali importi non sono stati assoggettati a contribuzione integrativa, in quanto alla luce delle istruzioni del modello 5 – 2015 pag.
2 - (…) ai fini della determinazione del contributo integrativo dovuto, sia da considerare unicamente il volume d'affari derivante dalla professione forense, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere il contributo minimo integrativo con le modalità e nella misura prevista per tutti gli iscritti dal regolamento di attuazione dell'art. 21 L. 247/2012”;
- di aver sottolineato altresì quanto riportato a tale proposito dallo stesso sito della , evidenziando, Controparte_1 in particolare, che “Dalle FAQ di CFrisponde si rileva che è corretto stornare tali importi dal volume di affari imponibile ai fini del contributo integrativo” e riportando, a titolo esemplificativo, quanto ivi pubblicato sul tema alla data del 3 maggio 2022: “PREVIDENZA - Il riaddebito dei costi di studio (locazione, utenze, etc.) ai Colleghi che occupano parte dello studio, oltre all'I.V.A., sono soggette anche al contributo integrativo?
R. Le fatture emesse per il riaddebito dei costi dello studio tra diversi componenti possono essere stornate dal volume d'affari IVA dichiarato. E' necessario in questi casi mantenere la relativa documentazione fiscale, da esibire alla , in caso di contraddittorio. Su queste fatture non deve CP_1 essere applicata la CPA nella misura del 4%”;
- che allegava pure le fatture non soggette a contributo integrativo del 4% emesse a carico dei colleghi di studio e registrate nei propri registri IVA
2014 (doc. sub 4 ric.), chiedendo pertanto “l'annullamento di qualsiasi pretesa di contribuzione previdenziale relativa all'anno 2014 oggetto
3 dell'accertamento”;
- che la sua istanza di annullamento rimaneva priva di riscontro e faceva seguito la notifica, in data 12 febbraio 2025, della cartella di pagamento n.
068 2024 01399974 40 000 opposta.
Il ricorrente ha dato dimostrazione documentale del fatto che, nell'anno di riferimento 2014, era uno dei professionisti dello studio legale “LUDOLEX”, con sede in Via Lentasio n. 9 a Milano, tuttora in attività; che lo studio legale era composto da professionisti non associati tra loro che esercitavano la professione forense in forma individuale, tra i quali le spese gestionali venivano ripartite periodicamente attraverso il riaddebito delle rispettive quote di competenza, regolarmente fatturate ai colleghi con le relative imputazioni.
In particolare, l'Avv. ha dimostrato che era tra i contitolari dei contratti di Pt_1 locazione dei locali dello studio (docc. 5 e 6 ric.) ed era nel 2014 formale datore di lavoro della signora addetta alla segreteria dello studio Parte_2
(docc. 7 e 8 ric.), nonché intestatario dell'utenza telefonica Fastweb n.
02.58.30.32.06, recapito telefonico dello studio legale “LUDOLEX” (docc. 9 e 10 ric.).
Il credito azionato dalla con Controparte_1 la cartella qui opposta si basa sulla richiesta di pagamento di contributi integrativi arretrati per l'anno 2014, riferiti a dieci fatture emesse nel corso dello stesso anno
(doc. sub 4 ric.) ma, come rilevato dal ricorrente, si tratta di fatture che recano importi non derivanti dal ricavato dell'esercizio della professione forense dell'avv. , ma da fatture emesse dall'avv. a carico dei colleghi di Pt_1 Pt_1 studio per la ripartizione dei costi gestionali (affitto, spese di segreteria, utenze e quant'altro).
Come risulta agli atti, la stessa ha dato agli iscritti indicazioni in contrasto CP_1 con la pretesa azionata nei confronti del ricorrente, come evidenziato dal ricorrente, infatti, la si è espressa sul proprio sito, anche di recente, nel CP_1 senso che “le fatture emesse per il riaddebito dei costi dello studio tra diversi componenti possono essere stornate dal volume d'affari IVA dichiarato a seguito di delibera della Giunta Esecutiva. E' necessario in questi casi mantenere la
4 relativa documentazione fiscale, da esibire alla , in caso di CP_1 contraddittorio”.
In questo senso anche la circolare n. 58 del 18 giugno 2001 (doc. 11 ric.) nella quale Agenzia delle Entrate ha precisato all'art. 2 intitolato “LAVORO
AUTONOMO”, nel punto 2.3 “Ripartizione delle spese comuni tra professionisti”, sulla domanda “Quando più professionisti, senza vincoli associativi, dividono lo stesso studio, si pone il problema della ripartizione delle spese comuni (energia elettrica, telefono, ecc.). Generalmente accade che uno di essi è intestatario delle forniture dei servizi comuni e lo stesso provvede a ripartire le spese pro quota tra gli altri professionisti. Qual è il trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette e indirette di tali rimborsi spese? Tale rimborso va assoggettato all'IVA e comunque considerato un provento diverso ai fini IRPEF, come sostiene la dottrina prevalente, ovvero non sconta né l'IVA né
l'IRPEF, in quanto non rappresenta né una cessione di beni né una prestazione di sevizi e quindi è da escludere dalle spese generali del professionista intestatario delle forniture (diminuzione di costi), come sostenuto dalla Libera associazione dottori commercialisti (Ladc) con la norma di comportamento n. 93?”, che “Il riaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio utilizzato da più professionisti non costituiti in associazione professionale, da lui sostenute, deve essere realizzato attraverso l'emissione di fattura assoggettata ad IVA. Ai fini reddituali, le somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell'utenza”.
Sempre l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38/E del 23 giugno 2010 (doc.
12), all'art.
3.4 intitolato “Riaddebito di spese ai colleghi per uso comune di locale”, sulla domanda “Come registrare il riaddebito di spese a colleghi per
l'uso comune degli uffici, considerando che gli studi di settore prevedono che le spese debbano essere considerate al netto dei riaddebiti? Può infatti accadere che il rimborso avvenga nell'anno successivo al pagamento e che ne derivino, quindi, squadrature con studi settore”, ha ulteriormente ribadito che “Il reddito di lavoro autonomo è determinato dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese
5 sostenute. Ai fini reddituali le somme incassate per il riaddebito dei costi ad altri professionisti per l'uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo del reddito (….)”.
In tema di redditi di lavoro autonomo, si evidenzia che, da ultimo, il D.Lgs.
13 dicembre 2024, n. 192 ha sostituito l'art. 54 del TUIR, che nell'attuale versione, in vigore dal 31 dicembre 2024, superando definitivamente (almeno si spera!) ogni possibile residuo equivoco, ha ulteriormente ribadito al 2° comma che “non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:
a) (…..);
b) (…..);
c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi”.
Tanto basta per ritenere, come sostenuto da parte ricorrente, che la ripartizione delle spese tra colleghi di studio non associati tra loro non possa annoverarsi tra i redditi derivanti dall'esercizio della professione forense soggetta alla contribuzione integrativa del 4%.
Per tutte le su esposte ragioni il ricorso va accolto.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la deve essere condannata al Controparte_1 pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: annulla la cartella di pagamento n. 068 2024 01399974 40 000, notificata al ricorrente in data 12 febbraio 2025; condanna al pagamento in Controparte_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in euro 650,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
6 Così deciso in Milano, il 27 maggio 2025.
7
il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. OLTOLINA GIULIANO presso lo studio del quale in Milano Via
Lentasio n. 9 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.3.2025, ha proposto opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 068 2024 01399974 40 000, notificata in data
12.2.2025, da parte della , Controparte_1 con la quale quest'ultima gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 957,28, di cui € 545,00 al preteso titolo di “CONTRIBUTO INTEGRATIVO
(art. 11 L. 576-1980)” riferito all'anno 2014, € 272,52 al preteso titolo di “SANZIONE MDF INTEGRATIVO” ed € 133,88 al preteso titolo di “INTERESSI
PER OMESSO VERSAMENTO CONTRIB. INTEGRATIVI”, nonché di € 5,88 per
“diritti di notifica spettanti a ” (doc. 1 ric.). Controparte_2
Il ricorrente ha dedotto la illegittimità della pretesa creditoria portata dalla cartella opposta sul presupposto che la ha erroneamente conteggiato il contributo CP_1 del 4% anche sulle ripartizioni dei costi tra colleghi di studio, che non costituiscono reddito professionale.
La , pur regolarmente citata Controparte_1 in giudizio, non si è costituita e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 27.5.2025 il giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha pronunciato dispositivo di sentenza, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente, premesso di essere in pensione dal 2022, ha dedotto:
- di aver ricevuto in data 20 dicembre 2023 dalla
[...] una comunicazione avente ad oggetto Controparte_1
“Verifica dei dati reddituali mediante controlli incrociati con l'Anagrafe
Tributaria per l'anno 2013 (Mod. 5/2014) e 2014 (mod. 5/2015).
Informativa ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Unico della Previdenza
Forense” (doc. 2), con la quale la affermava di avere rilevato CP_1 asserite “irregolarità” nella dichiarazione dei dati reddituali per l'anno
2014, consistenti in una presunta discrepanza tra i dati dichiarati dal ricorrente, ai fini del Volume d'affari IVA, alla (€ 98.517,00) ed al CP_1
FI (€ 112.160,00), ciò per una differenza di contributo integrativo asseritamente ancora dovuta alla di € 545,00; CP_1
- che il ricorrente aveva tempestivamente inviato via PEC alla
[...]
, in data 12 gennaio 2024, Controparte_1 una istanza di annullamento in autotutela, formulando le proprie controdeduzioni scritte (doc. 3 ric.), evidenziando che: “La comunicazione
2 della verifica dei dati reddituali IVA relativa all'anno 2014 rileva una differenza tra l'ammontare del volume di affari di cui al rigo VE40 del modello IVA_2015 e quanto comunicato tramite la dichiarazione previdenziale del modello 5 2015. Tale scostamento è pari a € 14.003 e corrisponde all'ammontare delle fatture 2014 rientranti sì nel volume di affari, ma relative a costi di studio riaddebitati tra colleghi per ripartire tali spese. Tali importi non sono stati assoggettati a contribuzione integrativa, in quanto alla luce delle istruzioni del modello 5 – 2015 pag.
2 - (…) ai fini della determinazione del contributo integrativo dovuto, sia da considerare unicamente il volume d'affari derivante dalla professione forense, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere il contributo minimo integrativo con le modalità e nella misura prevista per tutti gli iscritti dal regolamento di attuazione dell'art. 21 L. 247/2012”;
- di aver sottolineato altresì quanto riportato a tale proposito dallo stesso sito della , evidenziando, Controparte_1 in particolare, che “Dalle FAQ di CFrisponde si rileva che è corretto stornare tali importi dal volume di affari imponibile ai fini del contributo integrativo” e riportando, a titolo esemplificativo, quanto ivi pubblicato sul tema alla data del 3 maggio 2022: “PREVIDENZA - Il riaddebito dei costi di studio (locazione, utenze, etc.) ai Colleghi che occupano parte dello studio, oltre all'I.V.A., sono soggette anche al contributo integrativo?
R. Le fatture emesse per il riaddebito dei costi dello studio tra diversi componenti possono essere stornate dal volume d'affari IVA dichiarato. E' necessario in questi casi mantenere la relativa documentazione fiscale, da esibire alla , in caso di contraddittorio. Su queste fatture non deve CP_1 essere applicata la CPA nella misura del 4%”;
- che allegava pure le fatture non soggette a contributo integrativo del 4% emesse a carico dei colleghi di studio e registrate nei propri registri IVA
2014 (doc. sub 4 ric.), chiedendo pertanto “l'annullamento di qualsiasi pretesa di contribuzione previdenziale relativa all'anno 2014 oggetto
3 dell'accertamento”;
- che la sua istanza di annullamento rimaneva priva di riscontro e faceva seguito la notifica, in data 12 febbraio 2025, della cartella di pagamento n.
068 2024 01399974 40 000 opposta.
Il ricorrente ha dato dimostrazione documentale del fatto che, nell'anno di riferimento 2014, era uno dei professionisti dello studio legale “LUDOLEX”, con sede in Via Lentasio n. 9 a Milano, tuttora in attività; che lo studio legale era composto da professionisti non associati tra loro che esercitavano la professione forense in forma individuale, tra i quali le spese gestionali venivano ripartite periodicamente attraverso il riaddebito delle rispettive quote di competenza, regolarmente fatturate ai colleghi con le relative imputazioni.
In particolare, l'Avv. ha dimostrato che era tra i contitolari dei contratti di Pt_1 locazione dei locali dello studio (docc. 5 e 6 ric.) ed era nel 2014 formale datore di lavoro della signora addetta alla segreteria dello studio Parte_2
(docc. 7 e 8 ric.), nonché intestatario dell'utenza telefonica Fastweb n.
02.58.30.32.06, recapito telefonico dello studio legale “LUDOLEX” (docc. 9 e 10 ric.).
Il credito azionato dalla con Controparte_1 la cartella qui opposta si basa sulla richiesta di pagamento di contributi integrativi arretrati per l'anno 2014, riferiti a dieci fatture emesse nel corso dello stesso anno
(doc. sub 4 ric.) ma, come rilevato dal ricorrente, si tratta di fatture che recano importi non derivanti dal ricavato dell'esercizio della professione forense dell'avv. , ma da fatture emesse dall'avv. a carico dei colleghi di Pt_1 Pt_1 studio per la ripartizione dei costi gestionali (affitto, spese di segreteria, utenze e quant'altro).
Come risulta agli atti, la stessa ha dato agli iscritti indicazioni in contrasto CP_1 con la pretesa azionata nei confronti del ricorrente, come evidenziato dal ricorrente, infatti, la si è espressa sul proprio sito, anche di recente, nel CP_1 senso che “le fatture emesse per il riaddebito dei costi dello studio tra diversi componenti possono essere stornate dal volume d'affari IVA dichiarato a seguito di delibera della Giunta Esecutiva. E' necessario in questi casi mantenere la
4 relativa documentazione fiscale, da esibire alla , in caso di CP_1 contraddittorio”.
In questo senso anche la circolare n. 58 del 18 giugno 2001 (doc. 11 ric.) nella quale Agenzia delle Entrate ha precisato all'art. 2 intitolato “LAVORO
AUTONOMO”, nel punto 2.3 “Ripartizione delle spese comuni tra professionisti”, sulla domanda “Quando più professionisti, senza vincoli associativi, dividono lo stesso studio, si pone il problema della ripartizione delle spese comuni (energia elettrica, telefono, ecc.). Generalmente accade che uno di essi è intestatario delle forniture dei servizi comuni e lo stesso provvede a ripartire le spese pro quota tra gli altri professionisti. Qual è il trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette e indirette di tali rimborsi spese? Tale rimborso va assoggettato all'IVA e comunque considerato un provento diverso ai fini IRPEF, come sostiene la dottrina prevalente, ovvero non sconta né l'IVA né
l'IRPEF, in quanto non rappresenta né una cessione di beni né una prestazione di sevizi e quindi è da escludere dalle spese generali del professionista intestatario delle forniture (diminuzione di costi), come sostenuto dalla Libera associazione dottori commercialisti (Ladc) con la norma di comportamento n. 93?”, che “Il riaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio utilizzato da più professionisti non costituiti in associazione professionale, da lui sostenute, deve essere realizzato attraverso l'emissione di fattura assoggettata ad IVA. Ai fini reddituali, le somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell'utenza”.
Sempre l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38/E del 23 giugno 2010 (doc.
12), all'art.
3.4 intitolato “Riaddebito di spese ai colleghi per uso comune di locale”, sulla domanda “Come registrare il riaddebito di spese a colleghi per
l'uso comune degli uffici, considerando che gli studi di settore prevedono che le spese debbano essere considerate al netto dei riaddebiti? Può infatti accadere che il rimborso avvenga nell'anno successivo al pagamento e che ne derivino, quindi, squadrature con studi settore”, ha ulteriormente ribadito che “Il reddito di lavoro autonomo è determinato dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese
5 sostenute. Ai fini reddituali le somme incassate per il riaddebito dei costi ad altri professionisti per l'uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo del reddito (….)”.
In tema di redditi di lavoro autonomo, si evidenzia che, da ultimo, il D.Lgs.
13 dicembre 2024, n. 192 ha sostituito l'art. 54 del TUIR, che nell'attuale versione, in vigore dal 31 dicembre 2024, superando definitivamente (almeno si spera!) ogni possibile residuo equivoco, ha ulteriormente ribadito al 2° comma che “non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:
a) (…..);
b) (…..);
c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi”.
Tanto basta per ritenere, come sostenuto da parte ricorrente, che la ripartizione delle spese tra colleghi di studio non associati tra loro non possa annoverarsi tra i redditi derivanti dall'esercizio della professione forense soggetta alla contribuzione integrativa del 4%.
Per tutte le su esposte ragioni il ricorso va accolto.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la deve essere condannata al Controparte_1 pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: annulla la cartella di pagamento n. 068 2024 01399974 40 000, notificata al ricorrente in data 12 febbraio 2025; condanna al pagamento in Controparte_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in euro 650,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
6 Così deciso in Milano, il 27 maggio 2025.
7
il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini