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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice Unico
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
15039/2018
T R A
, COD. FISC. CRF , e Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
COD. FISC. rappresentati e difesi dall' Avv. Michele
[...] CodiceFiscale_2
GE, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bari
- ATTORI –
E
CONDOMINIO RELATIVO ALLO STABILE SITO IN BARI ALLA VIA DEI
MILLE N. 13, COD. FISC. , in persona dell'Amministratore e legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Rignanese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via Giulio Petroni n. 36
- CONVENUTO –
All'udienza del 07.02.2025 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle conclusioni rassegante dalle parti. PER GLI ATTORI: ( dalla citazione ) “… accertare e dichiarare il diritto degli odierni attori al ripristino dei locali di rispettiva proprietà come descritti nell'atto di acquisto infra richiamato, a cure e spese del Condominio convenuto e, per l'effetto, condannare il Condominio convenuto ad eseguire i lavori di ripristino dei locali per cui è causa, nominando all'uopo un tecnico abilitato per la predisposizione della pratica edilizia burocratica e la direzione dei lavori con oneri a totale carico del
Condominio convenuto;
condannare il Condominio convenuto, in ogni caso, al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa nella somma di € 4800,00, per il mancato uso dei due locali…”
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: ( dalla comparsa di risposta ) “…. rigettare la domanda attorea perché infondata per le ragioni suesposte e documentalmente provate;
accertare e dichiarare, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la legittimità urbanistica della copertura ai fini della sua realizzazione;
in via riconvenzionale condannare, in ogni caso, gli attori al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa in €. 26.000,00 per gli ingenti danni creati dalla condotta posta in essere dai medesimi attori nella gestione e risoluzione delle questioni legate alla copertura del sottotetto ed ai conseguenziali effetti lesivi in relazione alle richieste risarcitorie formulate dai proprietari degli appartamenti sottostanti “appesantite” sotto il profilo del danno morale e materiale;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il 12.10.2018 gli attori convenivano in giudizio il per ivi sentire accogliere le Controparte_1
conclusioni innanzi riportate. Deducevano di essere proprietari, dal 2009, di due “suppigne” site sul lastrico solare condominiale, che al momento dell'acquisto si trovavano in condizione precarie e bisognevoli di urgenti lavori di manutenzione straordinaria riguardanti soprattutto il tetto che fungeva anche da copertura dell'intera palazzina condominiale;
che per tale ragione il condominio affidava i lavori di ristrutturazione ad una prima ditta edile, tale ditta e in seguito a rinuncia da parte di questa Parte_3
ditta affidava i lavori alla impresa House Edil di Della Cerra Paolo;
che tale ditta provvedeva alla demolizione dei due locali sottotetto pur non avendo i permessi relativi per eseguire detti lavori, tant'è che in data 22/10/2015 intervenivano i Vigili Urbani della Polizia Edilizia del Comune di Bari che elevavano pag. 2/5 verbale per la violazione degli artt. 27 - 37 del Dpr. 380/2001, in quanto i lavori non risultavano assentiti da alcuna autorizzazione edilizia;
che i lavori venivano unilateralmente e definitivamente interrotti dalla ditta House Edil di Della Cerra Paolo, che lasciava il cantiere aperto senza che l'Amministratore le avesse mai contestato la circostanza di avere abbandonato il cantiere pur avendo percepito degli acconti;
che il condominio non si era poi attivato per incaricare altra ditta al fine di completare i lavori di ricostruzione dei due locali sottotetto nonché il rifacimento del lastrico solare;
che, permanendo lo stato di inerzia del condominio ed essendo i due locali di proprietà esclusiva completamente demoliti, senza che il condominio si fosse mai attivato per la loro ricostruzione, avendoli demoliti su propria iniziativa, gli attori
( privati dei due locali, che si trovano nelle condizioni come accertate dall'Ing. CTU Persona_1
nominato dal Tribunale di Bari in sede di ATP promossa dalla Sig.ra proprietaria di una unità Pt_4
immobiliare posta all'ultimo piano sotto il lastrico solare ) si decidevano a promuovere il presente giudizio dopo avere invitato il condominio a provvedere al ripristino dei propri locali, sin dal 2012 senza avere avuto riscontro alcuno. Si costituiva in giudizio il condominio convenuto concludendo come innanzi riportato. Eccepiva preliminarmente l'improcedibilità dell'azione per l'iscrizione tardiva della causa;
nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda attorea e chiedevano in via riconvenzionale la condanna degli attori medesimi al risarcimento dei danni subiti da condominio in ragione della condotta degli attori. Parte convenuta rinunciava all'eccezione preliminare in ragione della documentata tempestività dell'iscrizione a ruolo della causa. Nel corso del giudizio erano espletati gli interrogatori formali di GE Michele e;
erano poi escussi i testi e;
era Parte_1 Tes_1 Testimone_2
infine disposta ed espletata C.T.U. tecnica a mezzo dell'ing. con elaborato depositato il Persona_2
06.12.2024; su concorde richiesta delle parti la causa era quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. Dall'espletamento delle operazioni peritali è risultato che:
“…dall'analisi della documentazione ricevuta dagli uffici competenti, ed in particolare da quanto rappresentato nella planimetria di primo impianto datata 05/04/1940, in relazione a quanto riportato dall'art. 9 bis comma 1 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, è possibile dichiarare urbanisticamente legittime le coperture del sottotetto di proprietà dei signori e ..”. Parte convenuta, non contesta Pt_2 Parte_1
di essere tenuta all'esecuzione delle opere richieste da parte attrice ma sostiene che tali opere non sono state eseguite in mancanza di un previo accertamento della legittimità urbanistica degli immobili di parte pag. 3/5 attrice, atteso che il tecnico dalla stessa nominato non aveva espletato il mandato ricevuto in mancanza della documentazione necessaria a tale accertamento, documentazione che avrebbe potuto essere acquisiti solo dai proprietari o da loro delegato. Tuttavia una volta verificata, attraverso l'elaborato peritale agli atti, tale legittimità nulla osta all'esecuzione dei lavori. Dagli atti di causa risulta che le coperture degli immobili attorei furono divelte ad opera di impresa incaricata dal condominio in quanto la sostituzione della copertura e le opere connesse avevano carattere condominiale. Deve pertanto accogliersi la domanda attorea ed accertato il diritto degli attori al ripristino dei locali di loro proprietà deve condannarsi il condominio ad eseguire tali lavori di ripristino ( con spese da regolamentarsi tra i condomini sulla base della normativa in materia ). Infondata appare invece la domanda attorea volta ad ottenere un risarcimento dei danni per il mancato uso dei due locali sia in relazione alla mancanza di prova circa la sussistenza di un danno effettivo ( atteso che gli immobili erano, a causa dei loro difetti strutturali, inutilizzabili sin dal momento del loro acquisto: cfr. dichiarazioni dell'attore GE Michele
in sede di interrogatorio “il tetto era fatiscente e pericolante” ), sia in ragione del comportamento degli attori stessi che non risulta abbiano collaborato con i tecnici ed in particolare con l'ing. tecnico Tes_2
incaricato dal condominio per la predisposizione della documentazione amministrativa indispensabile per l'esecuzione delle opere ( cfr. deposizione testimoniale dell'ing. “confermo che dalla Tes_2
documentazione fornita dai sig.ri non è stato possibile estrarre la verifica della regolarità Pt_1
urbanistica della proprietà ). In proposito deve rilevarsi come sarebbe bastata la sottoscrizione Pt_1
di una semplice delega al tecnico per ottenere senza rilevanti spese la visura catastale richiesta, poi,
all'ufficio dal C.T.U. e decisiva i fini dell'accertamento richiesto;
di tanto deve tenersi conto ai fini della regolamentazione delle spese della perizia. Infondata è anche la domanda riconvenzionale proposta dal condominio convenuto. È infatti evidente dalla documentazione in atti, che fu il condominio ad eseguire le opere nella proprietà degli attori nominando propri tecnici e proprie imprese. La circostanza che tali opere procurarono dei danni e che furono eseguite senza le prescritte denunce e/o autorizzazioni amministrative non è pertanto imputabile agli attori ma, semmai, alle imprese incaricate dei lavori, che male li eseguirono, ed ai tecnici progettisti o direttori dei lavori che avrebbero dovuto farle precedere dalle pratiche amministrative necessarie. I danni procurati ad altri condomini non sono pertanto imputabili agli attori o ad una presunta inerzia degli stessi, mentre il mancato pagamento delle quote pag. 4/5 relative ai lavori già eseguiti è oggetto di altri procedimenti giudiziari, come dedotto dallo stesso attore in via riconvenzionale. In considerazione dell'andamento del giudizio e del solo parziale accoglimento delle domande attoree devono porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U. e condannarsi il condominio convenuto al pagamneto della metà delle altre spese processuali degli attori liquidate in tale misura come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti del Condominio Parte_1 Parte_2
relativo allo stabile sito in Bari alla via dei Mille n. 13, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore, rigettata ogni diversa domanda, così provvede:
- dichiara il diritto degli attori al ripristino dei locali di loro proprietà oggetto di causa e, per l'effetto,
condanna il Condominio convenuto ad eseguire i suddetti lavori di ripristino;
- pone definitivamente a carico degli attori le spese dell'espletata C.T.U.;
- condanna il convenuto al pagamento della metà delle altre spese processuali degli attori che liquida, per tale quota, in €. 2.500,00 di cui €. 140,00 per spese oltre maggiorazione per spese generali IVA e CAP
come per legge.
Bari, 21.05.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice Unico
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
15039/2018
T R A
, COD. FISC. CRF , e Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
COD. FISC. rappresentati e difesi dall' Avv. Michele
[...] CodiceFiscale_2
GE, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bari
- ATTORI –
E
CONDOMINIO RELATIVO ALLO STABILE SITO IN BARI ALLA VIA DEI
MILLE N. 13, COD. FISC. , in persona dell'Amministratore e legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Rignanese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via Giulio Petroni n. 36
- CONVENUTO –
All'udienza del 07.02.2025 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle conclusioni rassegante dalle parti. PER GLI ATTORI: ( dalla citazione ) “… accertare e dichiarare il diritto degli odierni attori al ripristino dei locali di rispettiva proprietà come descritti nell'atto di acquisto infra richiamato, a cure e spese del Condominio convenuto e, per l'effetto, condannare il Condominio convenuto ad eseguire i lavori di ripristino dei locali per cui è causa, nominando all'uopo un tecnico abilitato per la predisposizione della pratica edilizia burocratica e la direzione dei lavori con oneri a totale carico del
Condominio convenuto;
condannare il Condominio convenuto, in ogni caso, al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa nella somma di € 4800,00, per il mancato uso dei due locali…”
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: ( dalla comparsa di risposta ) “…. rigettare la domanda attorea perché infondata per le ragioni suesposte e documentalmente provate;
accertare e dichiarare, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la legittimità urbanistica della copertura ai fini della sua realizzazione;
in via riconvenzionale condannare, in ogni caso, gli attori al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa in €. 26.000,00 per gli ingenti danni creati dalla condotta posta in essere dai medesimi attori nella gestione e risoluzione delle questioni legate alla copertura del sottotetto ed ai conseguenziali effetti lesivi in relazione alle richieste risarcitorie formulate dai proprietari degli appartamenti sottostanti “appesantite” sotto il profilo del danno morale e materiale;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il 12.10.2018 gli attori convenivano in giudizio il per ivi sentire accogliere le Controparte_1
conclusioni innanzi riportate. Deducevano di essere proprietari, dal 2009, di due “suppigne” site sul lastrico solare condominiale, che al momento dell'acquisto si trovavano in condizione precarie e bisognevoli di urgenti lavori di manutenzione straordinaria riguardanti soprattutto il tetto che fungeva anche da copertura dell'intera palazzina condominiale;
che per tale ragione il condominio affidava i lavori di ristrutturazione ad una prima ditta edile, tale ditta e in seguito a rinuncia da parte di questa Parte_3
ditta affidava i lavori alla impresa House Edil di Della Cerra Paolo;
che tale ditta provvedeva alla demolizione dei due locali sottotetto pur non avendo i permessi relativi per eseguire detti lavori, tant'è che in data 22/10/2015 intervenivano i Vigili Urbani della Polizia Edilizia del Comune di Bari che elevavano pag. 2/5 verbale per la violazione degli artt. 27 - 37 del Dpr. 380/2001, in quanto i lavori non risultavano assentiti da alcuna autorizzazione edilizia;
che i lavori venivano unilateralmente e definitivamente interrotti dalla ditta House Edil di Della Cerra Paolo, che lasciava il cantiere aperto senza che l'Amministratore le avesse mai contestato la circostanza di avere abbandonato il cantiere pur avendo percepito degli acconti;
che il condominio non si era poi attivato per incaricare altra ditta al fine di completare i lavori di ricostruzione dei due locali sottotetto nonché il rifacimento del lastrico solare;
che, permanendo lo stato di inerzia del condominio ed essendo i due locali di proprietà esclusiva completamente demoliti, senza che il condominio si fosse mai attivato per la loro ricostruzione, avendoli demoliti su propria iniziativa, gli attori
( privati dei due locali, che si trovano nelle condizioni come accertate dall'Ing. CTU Persona_1
nominato dal Tribunale di Bari in sede di ATP promossa dalla Sig.ra proprietaria di una unità Pt_4
immobiliare posta all'ultimo piano sotto il lastrico solare ) si decidevano a promuovere il presente giudizio dopo avere invitato il condominio a provvedere al ripristino dei propri locali, sin dal 2012 senza avere avuto riscontro alcuno. Si costituiva in giudizio il condominio convenuto concludendo come innanzi riportato. Eccepiva preliminarmente l'improcedibilità dell'azione per l'iscrizione tardiva della causa;
nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda attorea e chiedevano in via riconvenzionale la condanna degli attori medesimi al risarcimento dei danni subiti da condominio in ragione della condotta degli attori. Parte convenuta rinunciava all'eccezione preliminare in ragione della documentata tempestività dell'iscrizione a ruolo della causa. Nel corso del giudizio erano espletati gli interrogatori formali di GE Michele e;
erano poi escussi i testi e;
era Parte_1 Tes_1 Testimone_2
infine disposta ed espletata C.T.U. tecnica a mezzo dell'ing. con elaborato depositato il Persona_2
06.12.2024; su concorde richiesta delle parti la causa era quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. Dall'espletamento delle operazioni peritali è risultato che:
“…dall'analisi della documentazione ricevuta dagli uffici competenti, ed in particolare da quanto rappresentato nella planimetria di primo impianto datata 05/04/1940, in relazione a quanto riportato dall'art. 9 bis comma 1 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, è possibile dichiarare urbanisticamente legittime le coperture del sottotetto di proprietà dei signori e ..”. Parte convenuta, non contesta Pt_2 Parte_1
di essere tenuta all'esecuzione delle opere richieste da parte attrice ma sostiene che tali opere non sono state eseguite in mancanza di un previo accertamento della legittimità urbanistica degli immobili di parte pag. 3/5 attrice, atteso che il tecnico dalla stessa nominato non aveva espletato il mandato ricevuto in mancanza della documentazione necessaria a tale accertamento, documentazione che avrebbe potuto essere acquisiti solo dai proprietari o da loro delegato. Tuttavia una volta verificata, attraverso l'elaborato peritale agli atti, tale legittimità nulla osta all'esecuzione dei lavori. Dagli atti di causa risulta che le coperture degli immobili attorei furono divelte ad opera di impresa incaricata dal condominio in quanto la sostituzione della copertura e le opere connesse avevano carattere condominiale. Deve pertanto accogliersi la domanda attorea ed accertato il diritto degli attori al ripristino dei locali di loro proprietà deve condannarsi il condominio ad eseguire tali lavori di ripristino ( con spese da regolamentarsi tra i condomini sulla base della normativa in materia ). Infondata appare invece la domanda attorea volta ad ottenere un risarcimento dei danni per il mancato uso dei due locali sia in relazione alla mancanza di prova circa la sussistenza di un danno effettivo ( atteso che gli immobili erano, a causa dei loro difetti strutturali, inutilizzabili sin dal momento del loro acquisto: cfr. dichiarazioni dell'attore GE Michele
in sede di interrogatorio “il tetto era fatiscente e pericolante” ), sia in ragione del comportamento degli attori stessi che non risulta abbiano collaborato con i tecnici ed in particolare con l'ing. tecnico Tes_2
incaricato dal condominio per la predisposizione della documentazione amministrativa indispensabile per l'esecuzione delle opere ( cfr. deposizione testimoniale dell'ing. “confermo che dalla Tes_2
documentazione fornita dai sig.ri non è stato possibile estrarre la verifica della regolarità Pt_1
urbanistica della proprietà ). In proposito deve rilevarsi come sarebbe bastata la sottoscrizione Pt_1
di una semplice delega al tecnico per ottenere senza rilevanti spese la visura catastale richiesta, poi,
all'ufficio dal C.T.U. e decisiva i fini dell'accertamento richiesto;
di tanto deve tenersi conto ai fini della regolamentazione delle spese della perizia. Infondata è anche la domanda riconvenzionale proposta dal condominio convenuto. È infatti evidente dalla documentazione in atti, che fu il condominio ad eseguire le opere nella proprietà degli attori nominando propri tecnici e proprie imprese. La circostanza che tali opere procurarono dei danni e che furono eseguite senza le prescritte denunce e/o autorizzazioni amministrative non è pertanto imputabile agli attori ma, semmai, alle imprese incaricate dei lavori, che male li eseguirono, ed ai tecnici progettisti o direttori dei lavori che avrebbero dovuto farle precedere dalle pratiche amministrative necessarie. I danni procurati ad altri condomini non sono pertanto imputabili agli attori o ad una presunta inerzia degli stessi, mentre il mancato pagamento delle quote pag. 4/5 relative ai lavori già eseguiti è oggetto di altri procedimenti giudiziari, come dedotto dallo stesso attore in via riconvenzionale. In considerazione dell'andamento del giudizio e del solo parziale accoglimento delle domande attoree devono porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U. e condannarsi il condominio convenuto al pagamneto della metà delle altre spese processuali degli attori liquidate in tale misura come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti del Condominio Parte_1 Parte_2
relativo allo stabile sito in Bari alla via dei Mille n. 13, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore, rigettata ogni diversa domanda, così provvede:
- dichiara il diritto degli attori al ripristino dei locali di loro proprietà oggetto di causa e, per l'effetto,
condanna il Condominio convenuto ad eseguire i suddetti lavori di ripristino;
- pone definitivamente a carico degli attori le spese dell'espletata C.T.U.;
- condanna il convenuto al pagamento della metà delle altre spese processuali degli attori che liquida, per tale quota, in €. 2.500,00 di cui €. 140,00 per spese oltre maggiorazione per spese generali IVA e CAP
come per legge.
Bari, 21.05.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 5/5