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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/06/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 712/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 5 giugno 2025 alle ore 13,30 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 712/2024 promossa da:
AVV. IVAN MARCHETTO,
Ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI FIRENZE
CONVENUTO/I
Compare per il ricorrente l'avv. Alessia Bazzichi, in sostituzione dell'avv. Ivan Marchetto, la quale precisa le conclusioni come da ricorso e discute oralmente la causa.
Nessuno compare per l'Avvocatura dello Stato.
Il Giudice pronuncia
SENTENZA
Che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
I. Con ricorso depositato in data 15 marzo 2024 ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n.115/2002 e 15 d.lgs.
n.150/2011 e 281 undecies cpc, domandava l'annullamento del decreto di liquidazione del Tribunale di
Livorno del 21 febbraio 2024 con il quale veniva liquidato all'avv. Ivan Marchetto, quale difensore di ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, l'importo di euro Parte_1
2.715,50, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il ricorrente domandava invece che il compenso fosse determinato nella misura di almeno euro pagina 1 di 2 3.900,00, oltre accessori di legge, pari a quanto liquidato in favore della controparte CP_2
con la sentenza n.245/2024 del 15 febbraio 2024, con la quale il Tribunale decideva
[...] sull'affidamento dei figli minori e sulla determinazione del contributo del in favore delle Pt_1
figlie.
II. Con comparsa depositata in data 14 giugno 2024 si costituiva il con Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato, che si opponeva all'accoglimento della domana.
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali prodotte dalle parti.
IV. La domanda viene accolta.
Facendo applicazione della tabella del decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n.55 e ritenuta la causa di natura complessa alla luce delle plurime domande proposte nel giudizio, della complessa istruttoria processuale, svoltasi attraverso molteplici udienze, dal 2021 al 2024, con l'audizione anche di minori, il compenso tabellare, ridotto in base al disposto dell'art. 130 DPR n.115/2002, deve essere determinato nella misura di euro 3.900,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
In virtù del principio della soccombenza, il viene condannato a pagamento Controparte_1
delle spese processuali, come da dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. IVAN MARCHETTO contro il , ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e Controparte_1
respinta, così provvede:
annulla il decreto del Tribunale di Livorno del 21 febbraio 2024 nel processo R.G. 2427/2021 e liquida al difensore Avv. IVA MARCHETTO il compenso di euro 3.900,00, oltre rimborso spese generali IVA
e CPA come per legge quale difensore della parte , ammessa al Parte_1 gratuito patrocinio a spese dello Stato e pone il compenso a carico dell'Erario dello Stato;
condanna il a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali Controparte_1
all'Avv. IVAN MARCHETTO la somma di euro 125,00 per spese anticipate ed euro 1.703,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 5 giugno 2025 alle ore 13,30 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 712/2024 promossa da:
AVV. IVAN MARCHETTO,
Ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI FIRENZE
CONVENUTO/I
Compare per il ricorrente l'avv. Alessia Bazzichi, in sostituzione dell'avv. Ivan Marchetto, la quale precisa le conclusioni come da ricorso e discute oralmente la causa.
Nessuno compare per l'Avvocatura dello Stato.
Il Giudice pronuncia
SENTENZA
Che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
I. Con ricorso depositato in data 15 marzo 2024 ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n.115/2002 e 15 d.lgs.
n.150/2011 e 281 undecies cpc, domandava l'annullamento del decreto di liquidazione del Tribunale di
Livorno del 21 febbraio 2024 con il quale veniva liquidato all'avv. Ivan Marchetto, quale difensore di ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, l'importo di euro Parte_1
2.715,50, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il ricorrente domandava invece che il compenso fosse determinato nella misura di almeno euro pagina 1 di 2 3.900,00, oltre accessori di legge, pari a quanto liquidato in favore della controparte CP_2
con la sentenza n.245/2024 del 15 febbraio 2024, con la quale il Tribunale decideva
[...] sull'affidamento dei figli minori e sulla determinazione del contributo del in favore delle Pt_1
figlie.
II. Con comparsa depositata in data 14 giugno 2024 si costituiva il con Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato, che si opponeva all'accoglimento della domana.
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali prodotte dalle parti.
IV. La domanda viene accolta.
Facendo applicazione della tabella del decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n.55 e ritenuta la causa di natura complessa alla luce delle plurime domande proposte nel giudizio, della complessa istruttoria processuale, svoltasi attraverso molteplici udienze, dal 2021 al 2024, con l'audizione anche di minori, il compenso tabellare, ridotto in base al disposto dell'art. 130 DPR n.115/2002, deve essere determinato nella misura di euro 3.900,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
In virtù del principio della soccombenza, il viene condannato a pagamento Controparte_1
delle spese processuali, come da dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. IVAN MARCHETTO contro il , ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e Controparte_1
respinta, così provvede:
annulla il decreto del Tribunale di Livorno del 21 febbraio 2024 nel processo R.G. 2427/2021 e liquida al difensore Avv. IVA MARCHETTO il compenso di euro 3.900,00, oltre rimborso spese generali IVA
e CPA come per legge quale difensore della parte , ammessa al Parte_1 gratuito patrocinio a spese dello Stato e pone il compenso a carico dell'Erario dello Stato;
condanna il a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali Controparte_1
all'Avv. IVAN MARCHETTO la somma di euro 125,00 per spese anticipate ed euro 1.703,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 2 di 2