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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 713/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 13 aprile 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. e Parte_1
P.VA ), in persona del liquidatore , rappresentata e P.VA_1 Parte_1
difesa dall'avv. Paola Mai, con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, piazza Pontelandolfo, n. 114, cancellata dal Registro delle Imprese in data 6 aprile
2023;
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
1 dapprima dall'avv. Paola Mai, successivamente, a seguito di atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 12 aprile 2024, dall'avv. Valentina Bergamin in, con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, piazza Pontelandolfo, n.
114; appellanti contro
(C.F. e Controparte_1
P.VA , in persona del suo procuratore , P.VA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Solinas, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via delle Industrie, n. 19/C; appellata
Oggetto: “Bancari” - Appello avverso la sentenza n. 1829/2021 pubblicata in data 5 ottobre 2021 a definizione del giudizio iscritto al n. 2367/2016 R.G. avanti al Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
- per parte appellante : Parte_1
“1) Accertata e dichiarata la fondatezza dei motivi d'appello proposti, previa eventuale declaratoria di nullità della sentenza, rigettarsi ogni domanda proposta dall'appellata.
2) Per l'effetto, accogliersi le conclusioni precisate in primo grado, come di seguito specificate:
2 Nel merito:
- dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 99/2017 Ing., essendo
l'azione inammissibile per i motivi esposti in narrativa e, in particolare, non essendo stata richiesta un'ingiunzione in corso di causa nel procedimento già pendente;
- condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni contrattuali per violazione dei principi di correttezza e buona fede, danni da liquidarsi nella somma pari ad euro 252.900 così come meglio specificato in narrativa o in quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa;
- dichiararsi la nullità, invalidità e illegittimità del contratto di mutuo fondiario stipulato il 28.6.2010 per violazione di norme imperative;
Nel merito, in via subordinata:
- tenuto conto della illegittimità delle operazioni di conto corrente e dei tassi di interesse applicati dalla nei rapporti in essere, condannarsi la stessa al CP_1
pagamento a favore di , in qualità di socio della Parte_1 [...]
, della somma accertata dal CTU in primo grado in Parte_1
50.064,35 euro relativa a quanto illegittimamente addebitato e percepito, per competenze, spese, commissioni ed interessi, maggiorato degli interessi dalla data dei singoli addebiti sino al saldo effettivo e/o comunque previa rideterminazione del saldo dare/avere del conto corrente de quo maggiore o minore che risulterà in corso di causa, rideterminandosi il saldo, alla luce delle contestazioni di cui all'esposto che precede, con eventuale compensazione degli importi di dare-avere,
3 restituendo gli importi indebitamente percepiti, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- condannarsi la convenuta a pagare all'attore a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali la somma che risulterà di giustizia, anche secondo equità ex art. 1226 C.C., per l'illecita usura applicata e per i fatti illeciti esposti in narrativa.
In via istruttoria:
- disporsi l'integrazione della consulenza tecnico-contabile come da osservazioni del C.T.P. dott. e così come precisato all'udienza del Persona_1
22.5.2020.
3) Con vittoria nelle spese e nel compenso professionale forense, oltre a rimborso forfetario ex art. 2 del d.m. n. 55/14, i.v.a. e c.p.a. per entrambi i gradi del giudizio, anche tenendo conto del quarto motivo d'appello.”
- per parte appellata Controparte_1
“Nel merito: rigettare tutti i motivi di appello perché inammissibili ex art. 342 c.p.c. e/o infondati in fatto ed in diritto e confermare per l'effetto la sentenza gravata;
In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di integrazione della CTU contabile ex adverso richiesta perché inammissibile così come formulata e del tutto disancorata dai motivi
d'appello.
In ogni caso:
4 Con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato il 18 marzo 2016, Parte_1
, e convenivano avanti al
[...] Parte_1 Parte_1
Tribunale di Vicenza Controparte_3
esponendo che la società attrice aveva intrattenuto con la Banca convenuta il rapporto di conto corrente bancario n. 1004474, asseritamente nullo per carenza di forma scritta, e aveva contratto un finanziamento fondiario garantito da fideiussione personale di e . Parte_1 Parte_1
Gli attori esponevano che nel corso del rapporto di conto corrente erano stati applicati interessi illegittimi (anatocistici, usurari e ultralegali non concordati), commissioni e spese nulle o non pattuite, e che i vizi del conto corrente inficiavano anche il finanziamento fondiario.
Gli attori chiedevano, quindi, la condanna della alla restituzione di quanto CP_1
indebitamente percepito e al risarcimento del danno, nonché la declaratoria di nullità del mutuo fondiario in quanto collegato al rapporto di conto corrente. La causa veniva iscritta a ruolo con il n.2367/2016 R.G..
si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, che fosse CP_1
dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta mancanza di interesse di parte attrice alla pronuncia delle domande proposte essendo intervenuto tra le parti un accordo transattivo relativamente ai due contratti oggetto
5 di lite, eseguito da parte dell'attrice mediante corresponsione alla della CP_1
complessiva somma di euro 1.050.000,00; eccepiva la nullità della citazione e, nel merito, contestava le argomentazioni ex adverso dedotte chiedendo il rigetto delle domande.
Successivamente, su ricorso di , con decreto ingiuntivo n. 99/2017 CP_1
provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Vicenza ingiungeva alla
[...]
, a e a Parte_1 Parte_1 Parte_1
di pagare alla ricorrente la somma di euro 235.309,18, oltre ad accessori, giusto saldo passivo, oltre interessi, del medesimo conto corrente bancario in essere con la società ingiunta sul quale era appoggiato il finanziamento per crediti di cassa e/o crediti di firma.
Avverso tale decreto, con atto di citazione in opposizione notificato il 20 marzo
2017, gli ingiunti proponevano opposizione eccependo la litispendenza e l'inammissibilità dell'azione monitoria, deducendo che, a seguito dell'iscrizione di ipoteca eseguita in forza del decreto ingiuntivo su immobile promesso in vendita, essi erano stati costretti (per evitare di dover corrispondere il doppio della caparra ai promittenti acquirenti) a impegnarsi a corrispondere alla Banca la somma di euro
1.050.000,00, richiamando, inoltre, le argomentazioni e le conclusioni assunte nel precedente atto introduttivo e chiedendo, previa riunione delle due cause, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della al risarcimento del danno CP_1
per violazione dei principi di correttezza e buona fede. In via subordinata, ribadivano le conclusioni formulate nella precedente causa. La causa veniva iscritta a ruolo con il n.2331/2017 R.G..
6 si costituiva in giudizio, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle CP_1
sviluppate nella precedente comparsa, chiedendo, in via preliminare, declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere in ragione dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Riunite le due cause e disposta CTU contabile la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 1° giugno 2021.
Con sentenza n. 1829/2021, pubblicata in data 5 ottobre 2021, il Tribunale di
Vicenza così decideva:
“REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
CONDANNA la , e Parte_1 Parte_1
al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di € 183.433,92, oltre ad interessi di mora dal
[...]
dovuto al saldo.
CONDANNA gli stessi al pagamento in favore della dei due terzi delle spese CP_1
del presente giudizio le quali si liquidano -per l'intero- in complessivi € 15.000,00 per compenso professionale, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
COMPENSA la rimanente parte.
PONE le spese della ctu, come liquidate in atti, per un quarto a carico della CP_1
convenuta-opposta e per la rimanente parte a carico degli attori opponenti.”
Il Tribunale riteneva determinata la clausola sulla commissione di massimo scoperto, aderendo alla prima ipotesi di ricalcolo formulata dal CTU in base alla quale “il debito della correntista passa da € 220.394,79 ad € 183.433,92” e che “su
7 tale importo [si] dovrà prevedere l'applicazione del tasso di mora contrattualmente previsto nella misura pari al tasso soglia usurario pro-tempore vigente”. Quanto agli interessi moratori, il Tribunale riteneva “incongruo applicare agli interessi moratori il tasso soglia stabilito sulla base delle rilevazioni degli interessi corrispettivi” e ravvisava, nella clausola che prevedeva, in caso di ritardato pagamento degli interessi, la corresponsione di interessi moratori, i presupposti tipici di una clausola penale (inadempimento del debitore, presunzione del danno e liquidazione forfetaria dello stesso), con conseguente applicabilità, in ipotesi di manifesta eccessività del tasso degli interessi moratori, dell'art. 1384 c.c.
Infine, quanto alle fideiussioni, osservava che queste risultavano tutte sottoscritte o confermate in epoca successiva al 2005, quando l'accordo anticoncorrenziale, a seguito del provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005, non era più operativo, e che “la nullità delle clausole in deroga all'art. 1957 cod. civ. e di
'sopravvivenza' non comporta la nullità della garanzia fideiussoria e il fideiussore può sottrarsi agli obblighi derivanti dalla fideiussione dimostrando che la Banca ha violato la disciplina legislativa (ove non validamente derogata) dettata dall'art.
1957 cod. civ. o intende avvalersi delle clausole di sopravvivenza nulle”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione del 5 aprile 2022, e la Parte_1
hanno proposto tempestivo appello invocandone Parte_1
la riforma per i seguenti motivi.
Con il primo motivo gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sui fatti di lite e sulle conseguenze
8 dell'accordo transattivo concluso tra le parti avente oggetto i medesimi crediti oggetto di causa. Assumono i predetti che la “abbia chiaramente CP_1
approfittato della situazione e dello stato di bisogno in cui versavano” e che “non abbia rispettato i principi di correttezza e buona fede richiesti dall'art. 1175 in tema di obbligazioni e dall'art. 1375 c.c. nell'esecuzione del contratto”, tenendo un comportamento “scorretto e sleale”, cagionando loro un ingente danno, per cui le pretese azionate con l'atto di citazione notificato il 18 marzo 2016 e con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 20 marzo 2017 sarebbero valide e fondate, non potendosi considerare cessata la materia del contendere.
Col secondo motivo hanno lamentato l'indeterminatezza della clausola sulla commissione di massimo scoperto essendo necessaria, a pena di nullità, “la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinare la c.m.s., ossia la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità di addebito”.
Inoltre, con riferimento al rapporto di mutuo, hanno eccepito che il tasso di mora contrattualmente pattuito pari al 6% (3%+3%) risulterebbe usurario a fronte di un tasso soglia relativo ai mutui ipotecari a tasso variabile del 3,945%, dovendosi computare il saggio di interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione o incremento, cioè senza tener conto dello spread del 2,1%, diversamente da quanto ritenuto dal
Tribunale; di conseguenza, “essendo il tasso usurario ab origine, non è quindi dovuto alcun interesse ex art. 1815, comma 2 c.c.”.
9 Col terzo motivo gli appellanti hanno lamentato la nullità della sentenza per aver il
Tribunale omesso di pronunciarsi sulla responsabilità della a seguito CP_1
dell'iscrizione ipotecaria a fronte di un decreto ingiuntivo poi revocato, senza prendere posizione sulla domanda risarcitoria.
Infine, col quarto motivo hanno impugnato la sentenza in punto di spese, nella parte in cui il Tribunale ha addebitato le spese per due terzi a carico degli appellanti, quando invece, visto il concorso colposo del creditore, avrebbe dovuto compensarle o dimidiarle.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2 settembre 2022, parte appellata ha eccepito che su quanto statuito in tema di anatocismo, usura e rapporto di mutuo sarebbe ormai sceso il giudicato, poiché “parte Appellante avrebbe dovuto specificamente contestare i conteggi con autonomo motivo di appello, mentre si è limitata a chiedere la riforma della Sentenza solo con riferimento alla
CMS”; inoltre, ha eccepito l'inammissibilità del primo, terzo e quarto motivo, poiché “Controparte non ha mai specificato quali sarebbero gli asseriti danni patiti”. Ha eccepito l'infondatezza dell'appello e ha ribadito la carenza d'interesse a proporre il giudizio di opposizione, salvo comunque l'ostacolo giuridico della transazione, nonché la determinatezza della clausola sulla CMS, osservando che il contratto “prevede non solo la percentuale ma anche la periodicità”.
10 In data 12 aprile 2024, l'avv. Valentina Bergamin, nella sua qualità di nuovo difensore di , si è costituita in giudizio, dando atto che in data 6 Parte_1
aprile 2023 la società era stata Parte_1
cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese;
e che in data 12.1.2024, l'avv. Paola
Mai, difensore degli appellanti, era deceduta;
ha quindi richiamato tutte le domande, eccezioni, deduzioni, argomentazioni ed istanze, anche istruttorie, formulate nel doppio grado, in particolare nell'atto di citazione in appello e nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 22 settembre 2022.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 19 dicembre 2024 – sostituita da trattazione scritta – con assegnazione dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione va rigettata, posto che l'appellante ha indicato sia le parti della sentenza che intendeva censurare, sia – con sufficiente precisione – le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice, contrapponendovi argomenti idonei, nella sua prospettazione, a determinare la modifica della decisione (v. Cass. sez. un. sent. n. 27199/2017 e sent.
n.36481/2022; nello stesso senso, più di recente, Cass. ord. 18 gennaio 2024,
n.1932).
11 L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
L'eccezione deve invece ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. 14696/2016).
La transazione e la domanda/eccezione di cessazione della materia del contendere
Parte appellante lamenta che “Il Tribunale ha sostanzialmente dimenticato di evidenziare che la prima domanda svolta dalla convenuta appellata era quella di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere per l'esistenza di un accordo transattivo tra le stesse parti del presente giudizio ed avente oggetto i medesimi crediti azionati in tale causa” ritenendo, tuttavia, diversamente da quanto sostenuto da , che la materia del contendere non sia cessata. CP_1
L'appellata, in questa sede di gravame afferma che “è evidente la totale mancanza di interesse a proporre il giudizio di opposizione e/o comunque appare evidente
l'ostacolo giuridico costituito da una transazione raggiunta (cd. Res litis transacta), eccezioni già proposte in primo grado e che si ripropongono anche in tale sede per scrupolo, anche ai sensi dell'art.346 c.p.c.”.
Rileva il Collegio che occorre al riguardo richiamare i principi più volte affermati dalla Suprema Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 19568/2017, Cass. n.1625/2020) la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che,
12 indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al Giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (v. ex multis Cass. n. 10728/2017 a mente della quale l'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati ex actis).
La Suprema Corte ha quindi ritenuto (v. Cass. n.1625/2020 cit.) che non appare corretto affermare che la richiesta della parte di declaratoria della cessazione della materia del contendere costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso, ed inoltre ricordato che (cfr. Cass. n. 20718/2018) non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (conf. Cass. n. 29191/2017), sicché, avuto riguardo alla circostanza che il giudice avrebbe dovuto anche d'ufficio dichiarare la cessazione della materia del contendere, ove riscontratine i presupposti, la decisione nel merito della controversia equivale ad un implicito riconoscimento dell'impossibilità di addivenire a tale tipo di statuizione, il che esclude che ricorra la violazione dell'art. 112 c.p.c..
Ciò premesso, l'assunto della in ordine alla effettiva ricorrenza, nel caso di CP_1
specie, di un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, è fondato, per le ragioni seguito esposte, che determinano altresì il rigetto del primo e del terzo motivo di impugnazione.
13 vantava nei confronti della società un CP_1 Parte_1
credito in relazione al rapporto di mutuo fondiario 28 giugno 2019 ed altro credito relativo al rapporto di conto corrente n.1004474 del 10 novembre 2005.
In relazione alle esposizioni residue all'8 febbraio 2016 del mutuo e del saldo negativo del conto corrente in questione, la inviava in pari data alla società CP_1
nonché ai soci e garanti e raccomandata di messa in mora Parte_1 Pt_1
e richiesta di rientro;
i predetti, con atto di citazione notificato il 18 marzo 2016, convenivano in giudizio la radicando la causa n. 2367/2016 R.G., avente ad CP_1
oggetto quanto indicato in premessa.
Perdurando l'inadempimento, in data 16/19 dicembre 2016, la chiedeva ed CP_1
otteneva, con provvedimento emesso il 23 dicembre 2016, ma depositato il 12 gennaio 2017, il decreto ingiuntivo n.99/2017 per il solo credito costituito dal saldo passivo del conto corrente.
Successivamente, a seguito dell'invio da parte della Banca, alla società ed ai soci garanti, della missiva datata 22 febbraio 2017, le parti raggiungevano un accordo transattivo “a saldo e stralcio” per ripianare la posizione debitoria, sia del conto corrente che del mutuo, mediante la corresponsione da parte degli attori della complessiva somma di euro 1.050.000,00, che ha avuto luogo in data 28 febbraio
2017 (docc.
7-8 fascicolo di parte Banca;
doc. 14 fascicolo di parte attrice opponente n.2331/17 R.G.).
Pertanto, a seguito della avvenuta esecuzione dell'accordo transattivo, gli attori – odierni appellanti non avrebbero avuto motivo né interesse ad opporre il decreto
14 ingiuntivo con l'atto di citazione notificato il 20 marzo 2017, avendo il ridetto atto definito ogni rispettiva pretesa in ordine ai rapporti di mutuo e conto corrente.
Non ha neppure trovato riscontro, contrariamente a quanto affermato dalla difesa di parte appellante, l'assunto per cui la procedura monitoria sarebbe stata iniziata successivamente all'avvio delle trattative, mentre va considerato che solo in data 3 febbraio 2017 l'odierna parte appellante ha formulato alla Banca una proposta transattiva, di definire a saldo e stralcio la posizione a sofferenza relativamente al mutuo ed al conto corrente verso il pagamento di euro 800.000,00, non accettata dalla Banca che si è invece dichiarata disponibile ad accettare la definizione a saldo e stralcio della posizione entro il 28 febbraio 2017 (termine essenziale) a fronte del pagamento di euro 1.050.000,00, proposta accettata dalle parti debitrici, che hanno dato esecuzione all'accordo raggiunto.
Va altresì rilevato che non è pertinente la giurisprudenza citata da parte appellante a sostegno dei propri assunti (v. pag. 8 della conclusionale ove si richiama e cita
Cass. n.39441/2021) attenendo a fattispecie in cui l'iscrizione ipotecaria riguardava beni il cui valore risultava eccedente rispetto all'importo del credito vantato.
Non è quindi ravvisabile una condotta scorretta e sleale da parte della CP_1
considerato altresì che parte appellante non ha posto in dubbio la validità ed efficacia della transazione in questione (peraltro il codice civile detta dei limiti rigorosi all'impugnazione della transazione, v., ad es., art.1969 e art. 1970 c.c.), limitandosi a proporre in primo grado e reiterare in sede di gravame una domanda risarcitoria indimostrata nell'an e nel quantum. Solo nella comparsa conclusionale
– e pertanto tardivamente – parte appellante ha precisato la domanda risarcitoria
15 indicando le ragioni a sostegno dell'importo richiesto (oneri pagati per la cancellazione dell'ipoteca giudiziale e differenza tra la somma offerta in prima battuta e quella invece concordata tra le parti).
A fronte della raggiunta transazione “a saldo e stralcio”, avente ad oggetto oltre che il rapporto di mutuo fondiario, anche il credito portato dal decreto ingiuntivo relativo al saldo del conto corrente, la società debitrice ed i soci garanti non avrebbero quindi dovuto proporre opposizione, né ulteriormente coltivare la causa iscritta a ruolo sub n.2367/2016 R.G..
Il venir meno delle ragioni di credito poste a fondamento della domanda della società, avrebbe pertanto dovuto determinare il primo Giudice a dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, richiamato quanto sopra esposto in ordine alla portata dirimente della transazione intercorsa tra le parti (che avrebbe consentito di decidere le cause senza alcuna istruttoria) rileva comunque il Collegio che correttamente il primo Giudice ha ritenuto non indeterminata la commissione di massimo scoperto di cui al contratto di conto corrente del 10 novembre 2005
(doc. 5 fascicolo di parte primo grado , sulla base della seguente CP_1
motivazione: “Il contratto di conto corrente prevede una “aliquota commissione trimestrale massimo scoperto” di 0,8750. Il significato dei termini 'massimo' e
'scoperto' è notorio e, conseguentemente l'aliquota va applicata sullo scoperto più elevato riscontrabile nel trimestre. La circostanza che in taluni contratti
l'applicazione della commissione richieda ulteriori condizioni (ad esempio: una
16 certa durata dello 'scoperto') non rende indeterminata la disposizione in esame.
Pertanto, trova applicazione nel caso che qui occupa il primo ricalcolo del conto corrente elaborato dal ctu.”.
Il contratto prevedeva, infatti, con riguardo alla CMS, - la percentuale da applicarsi sul “massimo scoperto” - la periodicità “trimestrale”; - la modalità di calcolo: “anno civile”.
Alla stregua della previsione contrattuale la CMS deve pertanto ritenersi determinata.
Con riguardo al tasso di mora del mutuo, la consulenza tecnica d'ufficio, richiamata dal primo Giudice nella sentenza impugnata, ha affermato che “Il tasso di mora risulta usurario solo nell'ipotesi in cui non si consideri la maggiorazione della percentuale del 2,1% del tasso effettivo globale medio.”. Le Sezioni Unite con la sentenza n.19596/2020, oltre ad avere definitivamente chiarito che anche gli interessi di mora sono assoggettati alla verifica dell'usura, hanno sancito la correttezza del criterio dell'aumento del TEGM di 2,1 punti al fine dell'individuazione del c.d. tasso “mora-soglia”. Nel caso in esame, quindi, come appurato dal CTU, il tasso di mora non è usurario.
Anche il secondo motivo di impugnazione è pertanto infondato.
Il quarto motivo di impugnazione, vertente sulla misura della liquidazione delle spese processuali, rimane assorbito dalla necessità di una nuova regolamentazione di dette spese, conseguente alla riforma dell'impugnata sentenza.
17 Quanto all'eccepita tardività del deposito della comparsa conclusionale da parte della con asserita conseguente inammissibilità della memoria di replica, CP_1
vale osservare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che deve ritenersi rituale il deposito della sola memoria di replica ex art.190 c.p.c. nel caso in cui la parte abbia omesso il deposito della comparsa conclusionale (v., inter alia, Cass. n. 2967/2020). Considerata la ratio della decisione – ossia il dato che non vi è alcuna norma di diritto processuale positivo che condizioni il diritto alla replica all'avvenuto esercizio del diritto di illustrare le proprie difese con la comparsa conclusionale – detto principio appare applicabile anche all'ipotesi di tardivo deposito della comparsa conclusionale (come nel caso di specie, in quanto depositata in data 19 febbraio 2025, mentre il termine scadeva il 18 febbraio 2025)
e tempestivo deposito della memoria di replica.
Né parte appellante ha lamentato un uso o contenuto improprio della memoria di replica, ma ne ha solo contestato il deposito in quanto irrituale in conseguenza del tardivo deposito della comparsa conclusionale.
Infine, atteso l'esito della lite, che vede soccombente parte appellante, risulta superfluo soffermarsi in ordine alla sorte dei residui attivi (crediti) sopravvenuti rispetto al momento della avvenuta cancellazione della società Controparte_4
in data 6 aprile 2023.
[...]
In conclusione, in riforma dell'appellata sentenza, va dichiarata cessata la materia del contendere in ragione dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e relativo
18 ai due contratti oggetto di lite, eseguito da parte della società Controparte_4
mediante corresponsione alla Banca della complessiva somma di
[...]
euro 1.050.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte appellante, che ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo di (causa n.2331/2017 R.G.) ed ha CP_1
altresì ulteriormente coltivato la causa iscritta a ruolo sub n.2367/2016 R.G. nonostante la raggiunta transazione “a saldo e stralcio”, avente ad oggetto oltre che il rapporto di mutuo fondiario, anche il credito portato dal decreto ingiuntivo relativo al saldo del conto corrente,
Esse sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM
55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da euro 52.001 a euro 260.000) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale per il primo grado;
studio, introduttiva, e decisionale per il primo grado).
Gli oneri della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate dal Tribunale di Vicenza, vanno definitivamente posti a carico di parte attrice – appellante.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: in riforma della sentenza n.1829/2021, pubblicata il 5 ottobre 2021, del Tribunale di Vicenza,
1. dichiara cessata la materia del contendere per le ragioni di cui in
19 motivazione;
2. condanna alla rifusione a favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida per il primo Controparte_3
grado in complessivi euro 14.100, per il grado di appello in euro 9.990 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed VA come per legge;
3. pone gli oneri di consulenza tecnica definitivamente a carico di Parte_1
.
[...]
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di . Parte_1
Venezia, 29 aprile 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 13 aprile 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. e Parte_1
P.VA ), in persona del liquidatore , rappresentata e P.VA_1 Parte_1
difesa dall'avv. Paola Mai, con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, piazza Pontelandolfo, n. 114, cancellata dal Registro delle Imprese in data 6 aprile
2023;
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
1 dapprima dall'avv. Paola Mai, successivamente, a seguito di atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 12 aprile 2024, dall'avv. Valentina Bergamin in, con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, piazza Pontelandolfo, n.
114; appellanti contro
(C.F. e Controparte_1
P.VA , in persona del suo procuratore , P.VA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Solinas, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via delle Industrie, n. 19/C; appellata
Oggetto: “Bancari” - Appello avverso la sentenza n. 1829/2021 pubblicata in data 5 ottobre 2021 a definizione del giudizio iscritto al n. 2367/2016 R.G. avanti al Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
- per parte appellante : Parte_1
“1) Accertata e dichiarata la fondatezza dei motivi d'appello proposti, previa eventuale declaratoria di nullità della sentenza, rigettarsi ogni domanda proposta dall'appellata.
2) Per l'effetto, accogliersi le conclusioni precisate in primo grado, come di seguito specificate:
2 Nel merito:
- dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 99/2017 Ing., essendo
l'azione inammissibile per i motivi esposti in narrativa e, in particolare, non essendo stata richiesta un'ingiunzione in corso di causa nel procedimento già pendente;
- condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni contrattuali per violazione dei principi di correttezza e buona fede, danni da liquidarsi nella somma pari ad euro 252.900 così come meglio specificato in narrativa o in quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa;
- dichiararsi la nullità, invalidità e illegittimità del contratto di mutuo fondiario stipulato il 28.6.2010 per violazione di norme imperative;
Nel merito, in via subordinata:
- tenuto conto della illegittimità delle operazioni di conto corrente e dei tassi di interesse applicati dalla nei rapporti in essere, condannarsi la stessa al CP_1
pagamento a favore di , in qualità di socio della Parte_1 [...]
, della somma accertata dal CTU in primo grado in Parte_1
50.064,35 euro relativa a quanto illegittimamente addebitato e percepito, per competenze, spese, commissioni ed interessi, maggiorato degli interessi dalla data dei singoli addebiti sino al saldo effettivo e/o comunque previa rideterminazione del saldo dare/avere del conto corrente de quo maggiore o minore che risulterà in corso di causa, rideterminandosi il saldo, alla luce delle contestazioni di cui all'esposto che precede, con eventuale compensazione degli importi di dare-avere,
3 restituendo gli importi indebitamente percepiti, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- condannarsi la convenuta a pagare all'attore a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali la somma che risulterà di giustizia, anche secondo equità ex art. 1226 C.C., per l'illecita usura applicata e per i fatti illeciti esposti in narrativa.
In via istruttoria:
- disporsi l'integrazione della consulenza tecnico-contabile come da osservazioni del C.T.P. dott. e così come precisato all'udienza del Persona_1
22.5.2020.
3) Con vittoria nelle spese e nel compenso professionale forense, oltre a rimborso forfetario ex art. 2 del d.m. n. 55/14, i.v.a. e c.p.a. per entrambi i gradi del giudizio, anche tenendo conto del quarto motivo d'appello.”
- per parte appellata Controparte_1
“Nel merito: rigettare tutti i motivi di appello perché inammissibili ex art. 342 c.p.c. e/o infondati in fatto ed in diritto e confermare per l'effetto la sentenza gravata;
In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di integrazione della CTU contabile ex adverso richiesta perché inammissibile così come formulata e del tutto disancorata dai motivi
d'appello.
In ogni caso:
4 Con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato il 18 marzo 2016, Parte_1
, e convenivano avanti al
[...] Parte_1 Parte_1
Tribunale di Vicenza Controparte_3
esponendo che la società attrice aveva intrattenuto con la Banca convenuta il rapporto di conto corrente bancario n. 1004474, asseritamente nullo per carenza di forma scritta, e aveva contratto un finanziamento fondiario garantito da fideiussione personale di e . Parte_1 Parte_1
Gli attori esponevano che nel corso del rapporto di conto corrente erano stati applicati interessi illegittimi (anatocistici, usurari e ultralegali non concordati), commissioni e spese nulle o non pattuite, e che i vizi del conto corrente inficiavano anche il finanziamento fondiario.
Gli attori chiedevano, quindi, la condanna della alla restituzione di quanto CP_1
indebitamente percepito e al risarcimento del danno, nonché la declaratoria di nullità del mutuo fondiario in quanto collegato al rapporto di conto corrente. La causa veniva iscritta a ruolo con il n.2367/2016 R.G..
si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, che fosse CP_1
dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta mancanza di interesse di parte attrice alla pronuncia delle domande proposte essendo intervenuto tra le parti un accordo transattivo relativamente ai due contratti oggetto
5 di lite, eseguito da parte dell'attrice mediante corresponsione alla della CP_1
complessiva somma di euro 1.050.000,00; eccepiva la nullità della citazione e, nel merito, contestava le argomentazioni ex adverso dedotte chiedendo il rigetto delle domande.
Successivamente, su ricorso di , con decreto ingiuntivo n. 99/2017 CP_1
provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Vicenza ingiungeva alla
[...]
, a e a Parte_1 Parte_1 Parte_1
di pagare alla ricorrente la somma di euro 235.309,18, oltre ad accessori, giusto saldo passivo, oltre interessi, del medesimo conto corrente bancario in essere con la società ingiunta sul quale era appoggiato il finanziamento per crediti di cassa e/o crediti di firma.
Avverso tale decreto, con atto di citazione in opposizione notificato il 20 marzo
2017, gli ingiunti proponevano opposizione eccependo la litispendenza e l'inammissibilità dell'azione monitoria, deducendo che, a seguito dell'iscrizione di ipoteca eseguita in forza del decreto ingiuntivo su immobile promesso in vendita, essi erano stati costretti (per evitare di dover corrispondere il doppio della caparra ai promittenti acquirenti) a impegnarsi a corrispondere alla Banca la somma di euro
1.050.000,00, richiamando, inoltre, le argomentazioni e le conclusioni assunte nel precedente atto introduttivo e chiedendo, previa riunione delle due cause, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della al risarcimento del danno CP_1
per violazione dei principi di correttezza e buona fede. In via subordinata, ribadivano le conclusioni formulate nella precedente causa. La causa veniva iscritta a ruolo con il n.2331/2017 R.G..
6 si costituiva in giudizio, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle CP_1
sviluppate nella precedente comparsa, chiedendo, in via preliminare, declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere in ragione dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Riunite le due cause e disposta CTU contabile la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 1° giugno 2021.
Con sentenza n. 1829/2021, pubblicata in data 5 ottobre 2021, il Tribunale di
Vicenza così decideva:
“REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
CONDANNA la , e Parte_1 Parte_1
al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di € 183.433,92, oltre ad interessi di mora dal
[...]
dovuto al saldo.
CONDANNA gli stessi al pagamento in favore della dei due terzi delle spese CP_1
del presente giudizio le quali si liquidano -per l'intero- in complessivi € 15.000,00 per compenso professionale, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
COMPENSA la rimanente parte.
PONE le spese della ctu, come liquidate in atti, per un quarto a carico della CP_1
convenuta-opposta e per la rimanente parte a carico degli attori opponenti.”
Il Tribunale riteneva determinata la clausola sulla commissione di massimo scoperto, aderendo alla prima ipotesi di ricalcolo formulata dal CTU in base alla quale “il debito della correntista passa da € 220.394,79 ad € 183.433,92” e che “su
7 tale importo [si] dovrà prevedere l'applicazione del tasso di mora contrattualmente previsto nella misura pari al tasso soglia usurario pro-tempore vigente”. Quanto agli interessi moratori, il Tribunale riteneva “incongruo applicare agli interessi moratori il tasso soglia stabilito sulla base delle rilevazioni degli interessi corrispettivi” e ravvisava, nella clausola che prevedeva, in caso di ritardato pagamento degli interessi, la corresponsione di interessi moratori, i presupposti tipici di una clausola penale (inadempimento del debitore, presunzione del danno e liquidazione forfetaria dello stesso), con conseguente applicabilità, in ipotesi di manifesta eccessività del tasso degli interessi moratori, dell'art. 1384 c.c.
Infine, quanto alle fideiussioni, osservava che queste risultavano tutte sottoscritte o confermate in epoca successiva al 2005, quando l'accordo anticoncorrenziale, a seguito del provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005, non era più operativo, e che “la nullità delle clausole in deroga all'art. 1957 cod. civ. e di
'sopravvivenza' non comporta la nullità della garanzia fideiussoria e il fideiussore può sottrarsi agli obblighi derivanti dalla fideiussione dimostrando che la Banca ha violato la disciplina legislativa (ove non validamente derogata) dettata dall'art.
1957 cod. civ. o intende avvalersi delle clausole di sopravvivenza nulle”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione del 5 aprile 2022, e la Parte_1
hanno proposto tempestivo appello invocandone Parte_1
la riforma per i seguenti motivi.
Con il primo motivo gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sui fatti di lite e sulle conseguenze
8 dell'accordo transattivo concluso tra le parti avente oggetto i medesimi crediti oggetto di causa. Assumono i predetti che la “abbia chiaramente CP_1
approfittato della situazione e dello stato di bisogno in cui versavano” e che “non abbia rispettato i principi di correttezza e buona fede richiesti dall'art. 1175 in tema di obbligazioni e dall'art. 1375 c.c. nell'esecuzione del contratto”, tenendo un comportamento “scorretto e sleale”, cagionando loro un ingente danno, per cui le pretese azionate con l'atto di citazione notificato il 18 marzo 2016 e con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 20 marzo 2017 sarebbero valide e fondate, non potendosi considerare cessata la materia del contendere.
Col secondo motivo hanno lamentato l'indeterminatezza della clausola sulla commissione di massimo scoperto essendo necessaria, a pena di nullità, “la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinare la c.m.s., ossia la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità di addebito”.
Inoltre, con riferimento al rapporto di mutuo, hanno eccepito che il tasso di mora contrattualmente pattuito pari al 6% (3%+3%) risulterebbe usurario a fronte di un tasso soglia relativo ai mutui ipotecari a tasso variabile del 3,945%, dovendosi computare il saggio di interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione o incremento, cioè senza tener conto dello spread del 2,1%, diversamente da quanto ritenuto dal
Tribunale; di conseguenza, “essendo il tasso usurario ab origine, non è quindi dovuto alcun interesse ex art. 1815, comma 2 c.c.”.
9 Col terzo motivo gli appellanti hanno lamentato la nullità della sentenza per aver il
Tribunale omesso di pronunciarsi sulla responsabilità della a seguito CP_1
dell'iscrizione ipotecaria a fronte di un decreto ingiuntivo poi revocato, senza prendere posizione sulla domanda risarcitoria.
Infine, col quarto motivo hanno impugnato la sentenza in punto di spese, nella parte in cui il Tribunale ha addebitato le spese per due terzi a carico degli appellanti, quando invece, visto il concorso colposo del creditore, avrebbe dovuto compensarle o dimidiarle.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2 settembre 2022, parte appellata ha eccepito che su quanto statuito in tema di anatocismo, usura e rapporto di mutuo sarebbe ormai sceso il giudicato, poiché “parte Appellante avrebbe dovuto specificamente contestare i conteggi con autonomo motivo di appello, mentre si è limitata a chiedere la riforma della Sentenza solo con riferimento alla
CMS”; inoltre, ha eccepito l'inammissibilità del primo, terzo e quarto motivo, poiché “Controparte non ha mai specificato quali sarebbero gli asseriti danni patiti”. Ha eccepito l'infondatezza dell'appello e ha ribadito la carenza d'interesse a proporre il giudizio di opposizione, salvo comunque l'ostacolo giuridico della transazione, nonché la determinatezza della clausola sulla CMS, osservando che il contratto “prevede non solo la percentuale ma anche la periodicità”.
10 In data 12 aprile 2024, l'avv. Valentina Bergamin, nella sua qualità di nuovo difensore di , si è costituita in giudizio, dando atto che in data 6 Parte_1
aprile 2023 la società era stata Parte_1
cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese;
e che in data 12.1.2024, l'avv. Paola
Mai, difensore degli appellanti, era deceduta;
ha quindi richiamato tutte le domande, eccezioni, deduzioni, argomentazioni ed istanze, anche istruttorie, formulate nel doppio grado, in particolare nell'atto di citazione in appello e nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 22 settembre 2022.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 19 dicembre 2024 – sostituita da trattazione scritta – con assegnazione dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione va rigettata, posto che l'appellante ha indicato sia le parti della sentenza che intendeva censurare, sia – con sufficiente precisione – le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice, contrapponendovi argomenti idonei, nella sua prospettazione, a determinare la modifica della decisione (v. Cass. sez. un. sent. n. 27199/2017 e sent.
n.36481/2022; nello stesso senso, più di recente, Cass. ord. 18 gennaio 2024,
n.1932).
11 L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
L'eccezione deve invece ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. 14696/2016).
La transazione e la domanda/eccezione di cessazione della materia del contendere
Parte appellante lamenta che “Il Tribunale ha sostanzialmente dimenticato di evidenziare che la prima domanda svolta dalla convenuta appellata era quella di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere per l'esistenza di un accordo transattivo tra le stesse parti del presente giudizio ed avente oggetto i medesimi crediti azionati in tale causa” ritenendo, tuttavia, diversamente da quanto sostenuto da , che la materia del contendere non sia cessata. CP_1
L'appellata, in questa sede di gravame afferma che “è evidente la totale mancanza di interesse a proporre il giudizio di opposizione e/o comunque appare evidente
l'ostacolo giuridico costituito da una transazione raggiunta (cd. Res litis transacta), eccezioni già proposte in primo grado e che si ripropongono anche in tale sede per scrupolo, anche ai sensi dell'art.346 c.p.c.”.
Rileva il Collegio che occorre al riguardo richiamare i principi più volte affermati dalla Suprema Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 19568/2017, Cass. n.1625/2020) la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che,
12 indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al Giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (v. ex multis Cass. n. 10728/2017 a mente della quale l'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati ex actis).
La Suprema Corte ha quindi ritenuto (v. Cass. n.1625/2020 cit.) che non appare corretto affermare che la richiesta della parte di declaratoria della cessazione della materia del contendere costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso, ed inoltre ricordato che (cfr. Cass. n. 20718/2018) non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (conf. Cass. n. 29191/2017), sicché, avuto riguardo alla circostanza che il giudice avrebbe dovuto anche d'ufficio dichiarare la cessazione della materia del contendere, ove riscontratine i presupposti, la decisione nel merito della controversia equivale ad un implicito riconoscimento dell'impossibilità di addivenire a tale tipo di statuizione, il che esclude che ricorra la violazione dell'art. 112 c.p.c..
Ciò premesso, l'assunto della in ordine alla effettiva ricorrenza, nel caso di CP_1
specie, di un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, è fondato, per le ragioni seguito esposte, che determinano altresì il rigetto del primo e del terzo motivo di impugnazione.
13 vantava nei confronti della società un CP_1 Parte_1
credito in relazione al rapporto di mutuo fondiario 28 giugno 2019 ed altro credito relativo al rapporto di conto corrente n.1004474 del 10 novembre 2005.
In relazione alle esposizioni residue all'8 febbraio 2016 del mutuo e del saldo negativo del conto corrente in questione, la inviava in pari data alla società CP_1
nonché ai soci e garanti e raccomandata di messa in mora Parte_1 Pt_1
e richiesta di rientro;
i predetti, con atto di citazione notificato il 18 marzo 2016, convenivano in giudizio la radicando la causa n. 2367/2016 R.G., avente ad CP_1
oggetto quanto indicato in premessa.
Perdurando l'inadempimento, in data 16/19 dicembre 2016, la chiedeva ed CP_1
otteneva, con provvedimento emesso il 23 dicembre 2016, ma depositato il 12 gennaio 2017, il decreto ingiuntivo n.99/2017 per il solo credito costituito dal saldo passivo del conto corrente.
Successivamente, a seguito dell'invio da parte della Banca, alla società ed ai soci garanti, della missiva datata 22 febbraio 2017, le parti raggiungevano un accordo transattivo “a saldo e stralcio” per ripianare la posizione debitoria, sia del conto corrente che del mutuo, mediante la corresponsione da parte degli attori della complessiva somma di euro 1.050.000,00, che ha avuto luogo in data 28 febbraio
2017 (docc.
7-8 fascicolo di parte Banca;
doc. 14 fascicolo di parte attrice opponente n.2331/17 R.G.).
Pertanto, a seguito della avvenuta esecuzione dell'accordo transattivo, gli attori – odierni appellanti non avrebbero avuto motivo né interesse ad opporre il decreto
14 ingiuntivo con l'atto di citazione notificato il 20 marzo 2017, avendo il ridetto atto definito ogni rispettiva pretesa in ordine ai rapporti di mutuo e conto corrente.
Non ha neppure trovato riscontro, contrariamente a quanto affermato dalla difesa di parte appellante, l'assunto per cui la procedura monitoria sarebbe stata iniziata successivamente all'avvio delle trattative, mentre va considerato che solo in data 3 febbraio 2017 l'odierna parte appellante ha formulato alla Banca una proposta transattiva, di definire a saldo e stralcio la posizione a sofferenza relativamente al mutuo ed al conto corrente verso il pagamento di euro 800.000,00, non accettata dalla Banca che si è invece dichiarata disponibile ad accettare la definizione a saldo e stralcio della posizione entro il 28 febbraio 2017 (termine essenziale) a fronte del pagamento di euro 1.050.000,00, proposta accettata dalle parti debitrici, che hanno dato esecuzione all'accordo raggiunto.
Va altresì rilevato che non è pertinente la giurisprudenza citata da parte appellante a sostegno dei propri assunti (v. pag. 8 della conclusionale ove si richiama e cita
Cass. n.39441/2021) attenendo a fattispecie in cui l'iscrizione ipotecaria riguardava beni il cui valore risultava eccedente rispetto all'importo del credito vantato.
Non è quindi ravvisabile una condotta scorretta e sleale da parte della CP_1
considerato altresì che parte appellante non ha posto in dubbio la validità ed efficacia della transazione in questione (peraltro il codice civile detta dei limiti rigorosi all'impugnazione della transazione, v., ad es., art.1969 e art. 1970 c.c.), limitandosi a proporre in primo grado e reiterare in sede di gravame una domanda risarcitoria indimostrata nell'an e nel quantum. Solo nella comparsa conclusionale
– e pertanto tardivamente – parte appellante ha precisato la domanda risarcitoria
15 indicando le ragioni a sostegno dell'importo richiesto (oneri pagati per la cancellazione dell'ipoteca giudiziale e differenza tra la somma offerta in prima battuta e quella invece concordata tra le parti).
A fronte della raggiunta transazione “a saldo e stralcio”, avente ad oggetto oltre che il rapporto di mutuo fondiario, anche il credito portato dal decreto ingiuntivo relativo al saldo del conto corrente, la società debitrice ed i soci garanti non avrebbero quindi dovuto proporre opposizione, né ulteriormente coltivare la causa iscritta a ruolo sub n.2367/2016 R.G..
Il venir meno delle ragioni di credito poste a fondamento della domanda della società, avrebbe pertanto dovuto determinare il primo Giudice a dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, richiamato quanto sopra esposto in ordine alla portata dirimente della transazione intercorsa tra le parti (che avrebbe consentito di decidere le cause senza alcuna istruttoria) rileva comunque il Collegio che correttamente il primo Giudice ha ritenuto non indeterminata la commissione di massimo scoperto di cui al contratto di conto corrente del 10 novembre 2005
(doc. 5 fascicolo di parte primo grado , sulla base della seguente CP_1
motivazione: “Il contratto di conto corrente prevede una “aliquota commissione trimestrale massimo scoperto” di 0,8750. Il significato dei termini 'massimo' e
'scoperto' è notorio e, conseguentemente l'aliquota va applicata sullo scoperto più elevato riscontrabile nel trimestre. La circostanza che in taluni contratti
l'applicazione della commissione richieda ulteriori condizioni (ad esempio: una
16 certa durata dello 'scoperto') non rende indeterminata la disposizione in esame.
Pertanto, trova applicazione nel caso che qui occupa il primo ricalcolo del conto corrente elaborato dal ctu.”.
Il contratto prevedeva, infatti, con riguardo alla CMS, - la percentuale da applicarsi sul “massimo scoperto” - la periodicità “trimestrale”; - la modalità di calcolo: “anno civile”.
Alla stregua della previsione contrattuale la CMS deve pertanto ritenersi determinata.
Con riguardo al tasso di mora del mutuo, la consulenza tecnica d'ufficio, richiamata dal primo Giudice nella sentenza impugnata, ha affermato che “Il tasso di mora risulta usurario solo nell'ipotesi in cui non si consideri la maggiorazione della percentuale del 2,1% del tasso effettivo globale medio.”. Le Sezioni Unite con la sentenza n.19596/2020, oltre ad avere definitivamente chiarito che anche gli interessi di mora sono assoggettati alla verifica dell'usura, hanno sancito la correttezza del criterio dell'aumento del TEGM di 2,1 punti al fine dell'individuazione del c.d. tasso “mora-soglia”. Nel caso in esame, quindi, come appurato dal CTU, il tasso di mora non è usurario.
Anche il secondo motivo di impugnazione è pertanto infondato.
Il quarto motivo di impugnazione, vertente sulla misura della liquidazione delle spese processuali, rimane assorbito dalla necessità di una nuova regolamentazione di dette spese, conseguente alla riforma dell'impugnata sentenza.
17 Quanto all'eccepita tardività del deposito della comparsa conclusionale da parte della con asserita conseguente inammissibilità della memoria di replica, CP_1
vale osservare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che deve ritenersi rituale il deposito della sola memoria di replica ex art.190 c.p.c. nel caso in cui la parte abbia omesso il deposito della comparsa conclusionale (v., inter alia, Cass. n. 2967/2020). Considerata la ratio della decisione – ossia il dato che non vi è alcuna norma di diritto processuale positivo che condizioni il diritto alla replica all'avvenuto esercizio del diritto di illustrare le proprie difese con la comparsa conclusionale – detto principio appare applicabile anche all'ipotesi di tardivo deposito della comparsa conclusionale (come nel caso di specie, in quanto depositata in data 19 febbraio 2025, mentre il termine scadeva il 18 febbraio 2025)
e tempestivo deposito della memoria di replica.
Né parte appellante ha lamentato un uso o contenuto improprio della memoria di replica, ma ne ha solo contestato il deposito in quanto irrituale in conseguenza del tardivo deposito della comparsa conclusionale.
Infine, atteso l'esito della lite, che vede soccombente parte appellante, risulta superfluo soffermarsi in ordine alla sorte dei residui attivi (crediti) sopravvenuti rispetto al momento della avvenuta cancellazione della società Controparte_4
in data 6 aprile 2023.
[...]
In conclusione, in riforma dell'appellata sentenza, va dichiarata cessata la materia del contendere in ragione dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e relativo
18 ai due contratti oggetto di lite, eseguito da parte della società Controparte_4
mediante corresponsione alla Banca della complessiva somma di
[...]
euro 1.050.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte appellante, che ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo di (causa n.2331/2017 R.G.) ed ha CP_1
altresì ulteriormente coltivato la causa iscritta a ruolo sub n.2367/2016 R.G. nonostante la raggiunta transazione “a saldo e stralcio”, avente ad oggetto oltre che il rapporto di mutuo fondiario, anche il credito portato dal decreto ingiuntivo relativo al saldo del conto corrente,
Esse sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM
55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da euro 52.001 a euro 260.000) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale per il primo grado;
studio, introduttiva, e decisionale per il primo grado).
Gli oneri della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate dal Tribunale di Vicenza, vanno definitivamente posti a carico di parte attrice – appellante.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: in riforma della sentenza n.1829/2021, pubblicata il 5 ottobre 2021, del Tribunale di Vicenza,
1. dichiara cessata la materia del contendere per le ragioni di cui in
19 motivazione;
2. condanna alla rifusione a favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida per il primo Controparte_3
grado in complessivi euro 14.100, per il grado di appello in euro 9.990 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed VA come per legge;
3. pone gli oneri di consulenza tecnica definitivamente a carico di Parte_1
.
[...]
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di . Parte_1
Venezia, 29 aprile 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
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