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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3879/2022, introdotta
DA
RE IA (c.f.: [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Ersilia Pisa, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S. (c.f.: 80078750587), in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto al riconoscimento dell'assegno di maternità per i figli DU TV e DU NA, ex art. 34 Reg. CE n. 883/2004 ed art. 12
Dir. 2011/98/UE, a far data dal giorno di nascita fino al compimento del terzo anno di età; per l'effetto, condannare l'I.N.P.S. al pagamento del relativo beneficio economico, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 22.12.2022, la sig.ra EK YU esponeva di aver presentato all'I.N.P.S., in data 19.10.2020, domanda per il
1 riconoscimento del contributo di maternità e degli arretrati conseguenti alla nascita, sul territorio nazionale, dei figli DU TV e DU NA, avvenuta rispettivamente in data 2.9.2015 e in data 10.1.2018.
Precisava di essere coniugata con DU TR, dalla cui unione, in data 10.9.2022, era altresì nata DU RE.
Rappresentava di possedere regolare permesso di soggiorno e di avere stabile residenza in Italia sin dal 2019.
Affermava di aver diritto al riconoscimento del contributo di maternità e degli arretrati per i primi due figli, ai sensi della direttiva Europea 2011/98.
Riferiva che la domanda in sede amministrativa era stata inoltrata in data 19.10.2020, con attestazione di accettazione e consegna e che l'Istituto aveva dichiarato di non aver ricevuto alcunché.
Precisava di aver reiterato le predette richieste con domande del 30.4.2021 e del
26.7.2021, disattese dall'Istituto di previdenza per intervenuta prescrizione.
Eccepiva la violazione dell'art. 34 Reg. CE n. 883/2004 e dell'art. 12 Dir. 2011/98/UE in ordine all'omesso recepimento nello Stato italiano.
Evocava la violazione del principio di parità di trattamento sancito dalla Dir.
2003/2019, allegando giurisprudenza favorevole.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l'I.N.P.S. innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Istituto previdenziale si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Eccepiva, preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per difetto dei presupposti di legge.
Rilevava la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 n. 4 e 5 c.p.c. per indeterminatezza del petitum e per la carenza di esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni.
Sosteneva l'inammissibilità del ricorso per l'assenza di idonea domanda amministrativa, ex art. 443 c.p.c., oltre che per la mancata presentazione della domanda con le modalità obbligatoriamente previste.
Eccepiva la decadenza dal diritto e dall'azione giudiziaria per decorso del termine annuale ex art. 47 D.P.R. 639/1970, nonché la decadenza dalla domanda amministrativa ex D.P.C.M. 27.2.2015, attuativo dell'art. 1 co. 126 L. 190/2014, oltre che la prescrizione di legge del diritto azionato e dei relativi crediti rivendicati.
2 Richiamava la scheda istruttoria redatta dalla responsabile del procedimento.
Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, con provvedimento del 28.3.2024, il giudice designato disponeva il mutamento del rito in ragione del tenore della domanda introduttiva, che ne imponeva la qualificazione come azione ordinaria ex art. 442 c.p.c., tesa al conseguimento della prestazione d'assistenza, non potendo sussumersi in un'azione antidiscriminatoria, anche perché priva di istanza risarcitoria, proponibile ex art. 702 bis c.p.c.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Deve, infatti, rilevarsi, in via d'assorbimento di ogni altro profilo, l'avveramento del termine di decadenza annuale per la proposizione del ricorso giudiziario, come stabilito ex art. 47 D.P.R. 639/1970, con conseguente fondatezza dell'eccezione sollevata dal resistente Istituto.
Va premesso che i termini decadenziali, in ambito previdenziale, sono irrinunciabili e rilevabili d'ufficio, anche in assenza di eccezione della parte interessata (sebbene, nella fattispecie, l'I.N.P.S. ne abbia comunque eccepito la maturazione), e ciò in ragione della sussistenza di interessi sottratti alla disponibilità delle parti ex art. 2969 c.c.
(Cassazione civile, sez. VI, n. 28639 del 09/11/2018: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, la disposizione contenuta nell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., in l. n. 438 del 1992) disciplina una decadenza sostanziale "di ordine pubblico" in quanto annoverabile tra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici e, pertanto, essa è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto”; Cassazione civile, sez. lav., 19/03/2014, n. 6331: “In tema di prestazioni previdenziali, la decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziaria, prevista dall'art.
47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438, è un istituto di ordine pubblico dettato a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto”).
3 La richiamata disposizione normativa di cui all'art. 47 dispone che l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza sostanziale, entro tre anni per le prestazioni pensionistiche ed entro un anno per le prestazioni temporanee, termini che decorrono dalla data di esaurimento del procedimento amministrativo (art. 47 D.P.R. 639/1970:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 459 c.p.c. e ss. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute”).
La provvidenza economica invocata dalla ricorrente è certamente soggetta al termine decadenziale annuale trattandosi di assegno di natalità, ossia di prestazione a carattere temporaneo, erogata mensilmente dall'I.N.P.S. per la durata di un anno, con importo variabile a seconda del reddito I.S.E.E. del nucleo familiare, regolata ratione temporis dall'art. 1 co. 125 L. 190/2014 e dall'art. 1 co. 248 e 249 L. 205/2017.
Nel caso di specie, quindi, trova applicazione il termine annuale di cui al co. 1 del succitato art. 47, la cui decorrenza resta quella stabilita dal co. 2, che postula l'esaurimento dei ricorsi amministrativi ovvero la scadenza dei relativi termini.
Difatti, secondo la norma prefata, il termine in questione decorre dalla data di comunicazione della decisione del ricorso, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia di detta decisione, oppure dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Occorre individuare anzitutto il dies a quo del termine in parola, il quale non può che essere individuato nella data del 19.10.2020, che coincide con la data della domanda amministrativa.
La missiva a mezzo P.E.C. trasmessa in tale data dal procuratore di parte ricorrente contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti (tra cui l'apposito modulo predisposto dall'I.N.P.S., debitamente compilato) ad integrare una domanda amministrativa perfetta, da essa emergendo inequivocabilmente la prestazione aspirata.
A tal fine, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il beneficiario debba ricorrere
4 a moduli o formulari (Cassazione civile, sez. lav., n. 24896 del 04/10/2019: “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente”).
Parimenti è da escludere che l'utilizzo delle piattaforme telematiche predisposte dall'I.N.P.S. sia vincolante, potendo l'assistito ricorrere a qualunque mezzo di trasmissione della domanda idoneo ad assolvere alla natura recettizia dell'atto ed alla compiuta identificazione della prestazione richiesta (Cassazione civile, sez. lav., n.
17159 del 21/06/2024: “In tema di controversie previdenziali, la presentazione dell'istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dall'INPS non determina l'improponibilità della domanda giudiziale - che, secondo il sistema delineato dall'art. 443 c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo all'omessa presentazione della predetta istanza -, determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost. e la violazione della ratio della disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti”).
Ancora, il potere di rappresentanza conferito all'avv. Pisa per la presentazione della domanda risulta validamente conferito, anche sulla scorta di un mero incarico verbale, non essendone prescrivibile il conferimento attraverso un negozio scritto di procura
(Cassazione civile, sez. VI, n. 4280 del 20.2.2020: “La domanda di prestazione all'INPS è atto giuridico in senso stretto, giacché la legge ne predetermina gli effetti: non occorre che la procura al legale sia rilasciata in forma scritta, potendo il mandatario dimostrare con ogni mezzo di prova – comprese le presunzioni – di essere stato investito del potere di rappresentanza”).
Va perciò ribadito che la domanda amministrativa del 19.10.2020 è pienamente valida ed efficace.
2. Proprio per tale ragione, l'inerzia dell'ente previdenziale rispetto alla domanda detta configura un silenzio significativo, valevole quale rigetto alla scadenza del termine a provvedere.
Ciò rileva ai fini del computo del termine decadenziale ex art. 47, che deve essere effettuato a far data dal giorno in cui la reiezione della domanda diventa definitiva, senza che rilevi l'assenza di un espresso provvedimento di rigetto dell'I.N.P.S.
(Cassazione civile, sez. un., n. 12718 del 29/05/2009: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali , l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
(nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso
5 amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge
11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per
l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47”; Cassazione civile, sez. lav., n. 28671 del 07/11/2024: “La decadenza prevista dall'art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 639 del 1970, nel caso in cui non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo da parte dell'assicurato (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell'INPS in risposta alla sua domanda iniziale, o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell'INPS,
l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso), decorre dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”; conforme: Cassazione civile, sez. lav., n. 23484 del 2.9.2024: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile
1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge
11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per
l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47” (Cass. sez. un. 12718/09 e successive)”; conforme: Cassazione civile, n.
27476, 27.9.2023).
Difatti, nei casi di silenzio rifiuto o di ricorsi proposti oltre il termine fissato ovvero di provvedimenti amministrativi di rigetto, il termine di decadenza deve essere calcolato dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
6 amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Più precisamente, in materia previdenziale la richiesta, che costituisce condizione di procedibilità dell'azione, si intende respinta qualora siano decorsi 120 giorni dalla data di presentazione, senza che l'ente si sia pronunciato (art. 7 L. 533/1973).
Avverso la reiezione, la legge consente l'esperimento del ricorso amministrativo oppure il ricorso giudiziario, ma a condizione che siano decorsi i termini fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo (art. 443 c.p.c.).
Difatti, la L. 88/1989. all'art. 46 co. 5 e 6, assegna al richiedente un termine di 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo, anche avverso il silenzio rigetto, e prevede ulteriori 90 giorni per consentire all'organo amministrativo la decisione sul ricorso.
Trascorso anche quest'ultimo termine, il procedimento amministrativo deve intendersi concluso e l'interessato potrà adire l'autorità giudiziaria.
In sintesi, il termine annuale in questione va maggiorato, ex art. 47 co. 2, di ulteriori
300 giorni, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (data della domanda + 120 gg + 90 gg + 90 gg = 300 gg), configurandosi tale disposizione come norma di chiusura, volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di decadenza, avente carattere pubblicistico.
Pertanto, giacché l'odierna ricorrente aveva presentato una valida domanda amministrativa in data 19.10.2020, si rileva che il ricorso giudiziario è intervenuto oltre il termine annuale di cui all'art. 47 D.P.R. 639/1970, in quanto, alla data del
22.12.2022, il suddetto termine risultava già spirato poiché caduto addì 16.8.2022, e ciò considerando i 300 giorni stabiliti per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
Né possono assumere rilevanza le successive istanze amministrative del 30.4.2021 e del 27.7.2021, sia in quanto, come noto, la decadenza di legge può essere impedita solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria (art. 2966 c.c.) e non è suscettibile di interruzione (art. 2964 c.c.), sia perché, pur volendo qualificarle come ricorsi amministrativi tardivi, esse non possono spostare in avanti il dies a quo del termine annuale, in linea con quanto sancito dalla Suprema Corte nelle succitate pronunce, nonché ribadito in ulteriori occasioni (Cassazione civile, sez. lav., n. 23399, 30.8.2024:
“In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art.
7 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 individua – nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art.
7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della legge n.
88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno)”; Cassazione civile, sez. lav.,
14/09/2016, n. 18097: “L'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 individua nella scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo il limite oltre il quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando irrilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Da detto principio generale deriva che, in ragione della natura pubblicistica della decadenza, il termine decorre in ogni caso dalla data sopra indicata sicché non rilevano né la mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, né l'omissione delle indicazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 47”).
In altri termini, la decadenza dall'azione giudiziaria, indisponibile alle parti e sempre operante poiché rispondente ad un generale interesse di natura pubblicistica, senza alcun differimento, neppure in assenza di provvedimento espresso o in presenza di un ricorso tardivo, soggiace ad un unico atto impeditivo della decadenza previdenziale, ossia il ricorso giudiziario stesso, la cui proposizione oltre il termine massimo di un anno e 300 giorni dopo la domanda amministrativa è tardiva.
In conclusione, la domanda giudiziaria deve ritenersi inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione.
3. Per tuziorismo, si osserva che il diritto in contesa risulta precluso anche alla luce della tardività della stessa domanda amministrativa, come dedotto dall'I.N.P.S.
Sul punto, si rileva che l'assegno di natalità, introdotto dalla L. 190/2014 per eventi quali nascite, adozioni e affidamenti preadottivi verificatisi nel triennio 2o15-2017, è costituita da un beneficio economico erogato mensilmente fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso del minore nella famiglia.
Per le successive annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, la prestazione veniva rispettivamente confermata dalla L. 205/2017, dal D.L. 119/2018, conv. da L.
136/2018, dalla L. 160/2019 e dalla L. 178/2020, sebbene con la previsione di un beneficio economico limitato fino al compimento del primo anno di età o del primo ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione.
Dall'annualità 2022, il D.L. 230/2021 ha previsto l'introduzione di una nuova misura a sostegno delle famiglie con figli a carico, denominata Assegno Unico Universale, che
8 ha sostituito l'assegno di natalità.
L'Istituto di previdenza, con le circolari n. 93/2015 e n. 50/2018, ha chiarito che la domanda per il riconoscimento dell'assegno di natalità poteva essere presentata entro
90 giorni dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, secondo quanto stabilito dall'art. 4 D.P.C.M. 27.2.2015 (contenente regolamento di attuazione delle norme di legge suindicate), e che il beneficio spettava, per il triennio
2015/2017, fino al compimento del terzo anno di età del minore, mentre, per l'annualità 2018, l'assegno spettava solo per la durata di un anno, e precisamente fino al compimento del primo anno di età del minore.
Nella fattispecie de qua, la ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento dell'assegno di natalità per il figlio TV DU, nato in [...] il [...], e per la figlia DU NA, nata in [...] il [...], dichiarando di risiedere stabilmente in Italia dal 2019 e di essere sin da allora in possesso del permesso di soggiorno per assistenza ai minori.
Ciò detto, l'esame della documentazione affoliata rivela che la domanda amministrativa, come sopra osservato risalente al 19.10.2020, è intercorsa oltre i termini di legge stabiliti per la sua presentazione, ossia oltre il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di nascita del primo dei due minori suindicati (2.9.2015) ed altresì oltre il compimento del terzo anno di età dello stesso (2.9.2018), nonché oltre il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di nascita della secondogenita (per la quale, peraltro, il godimento della prestazione sarebbe spettato fino al compimento di un anno di età, e segnatamente sino al 10.1.2019).
Né rileva la natura “mobile” di siffatto termine decadenziale, come prevista dal succitato art. 4, che, al co. 2, così recita: “Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda”.
Tale disposizione consente solo la corresponsione dell'assegno in misura parziale, ossia nella misura che dovesse residuare dalla presentazione di una domanda tardiva e sino alla soglia temporale massima stabilita dalla legge (tre anni o un anno di età del minore), ma non può essere interpretata nel senso di differire la durata del beneficio oltre tali momenti.
Superata la soglia cronologica, il diritto alla percezione della provvidenza deve ritenersi cessato ex lege, senza potersene affermare la persistenza ulteriore per il solo fatto che la domanda sia stata presentata dopo il 90° giorno successivo all'evento.
9 Né vale osservare che la ricorrente non fosse ancora in possesso del permesso di soggiorno entro detti termini, permesso che essa ha ottenuto addì 8.5.2019.
Difatti, ciò non toglie che la domanda amministrativa sia stata presentata oltre i termini massimi di durata dei due benefici in contesa, ossia in un momento in cui il relativo diritto, di natura pacificamente temporanea, erano già estinti.
Anche sotto tale versante, dunque, il ricorso si presenta inammissibile.
Assorbito o irrilevante ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'oggetto della controversia e l'incertezza interpretativa circa la disciplina della fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 20.3.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3879/2022, introdotta
DA
RE IA (c.f.: [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Ersilia Pisa, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S. (c.f.: 80078750587), in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto al riconoscimento dell'assegno di maternità per i figli DU TV e DU NA, ex art. 34 Reg. CE n. 883/2004 ed art. 12
Dir. 2011/98/UE, a far data dal giorno di nascita fino al compimento del terzo anno di età; per l'effetto, condannare l'I.N.P.S. al pagamento del relativo beneficio economico, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 22.12.2022, la sig.ra EK YU esponeva di aver presentato all'I.N.P.S., in data 19.10.2020, domanda per il
1 riconoscimento del contributo di maternità e degli arretrati conseguenti alla nascita, sul territorio nazionale, dei figli DU TV e DU NA, avvenuta rispettivamente in data 2.9.2015 e in data 10.1.2018.
Precisava di essere coniugata con DU TR, dalla cui unione, in data 10.9.2022, era altresì nata DU RE.
Rappresentava di possedere regolare permesso di soggiorno e di avere stabile residenza in Italia sin dal 2019.
Affermava di aver diritto al riconoscimento del contributo di maternità e degli arretrati per i primi due figli, ai sensi della direttiva Europea 2011/98.
Riferiva che la domanda in sede amministrativa era stata inoltrata in data 19.10.2020, con attestazione di accettazione e consegna e che l'Istituto aveva dichiarato di non aver ricevuto alcunché.
Precisava di aver reiterato le predette richieste con domande del 30.4.2021 e del
26.7.2021, disattese dall'Istituto di previdenza per intervenuta prescrizione.
Eccepiva la violazione dell'art. 34 Reg. CE n. 883/2004 e dell'art. 12 Dir. 2011/98/UE in ordine all'omesso recepimento nello Stato italiano.
Evocava la violazione del principio di parità di trattamento sancito dalla Dir.
2003/2019, allegando giurisprudenza favorevole.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l'I.N.P.S. innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Istituto previdenziale si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Eccepiva, preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per difetto dei presupposti di legge.
Rilevava la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 n. 4 e 5 c.p.c. per indeterminatezza del petitum e per la carenza di esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni.
Sosteneva l'inammissibilità del ricorso per l'assenza di idonea domanda amministrativa, ex art. 443 c.p.c., oltre che per la mancata presentazione della domanda con le modalità obbligatoriamente previste.
Eccepiva la decadenza dal diritto e dall'azione giudiziaria per decorso del termine annuale ex art. 47 D.P.R. 639/1970, nonché la decadenza dalla domanda amministrativa ex D.P.C.M. 27.2.2015, attuativo dell'art. 1 co. 126 L. 190/2014, oltre che la prescrizione di legge del diritto azionato e dei relativi crediti rivendicati.
2 Richiamava la scheda istruttoria redatta dalla responsabile del procedimento.
Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, con provvedimento del 28.3.2024, il giudice designato disponeva il mutamento del rito in ragione del tenore della domanda introduttiva, che ne imponeva la qualificazione come azione ordinaria ex art. 442 c.p.c., tesa al conseguimento della prestazione d'assistenza, non potendo sussumersi in un'azione antidiscriminatoria, anche perché priva di istanza risarcitoria, proponibile ex art. 702 bis c.p.c.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Deve, infatti, rilevarsi, in via d'assorbimento di ogni altro profilo, l'avveramento del termine di decadenza annuale per la proposizione del ricorso giudiziario, come stabilito ex art. 47 D.P.R. 639/1970, con conseguente fondatezza dell'eccezione sollevata dal resistente Istituto.
Va premesso che i termini decadenziali, in ambito previdenziale, sono irrinunciabili e rilevabili d'ufficio, anche in assenza di eccezione della parte interessata (sebbene, nella fattispecie, l'I.N.P.S. ne abbia comunque eccepito la maturazione), e ciò in ragione della sussistenza di interessi sottratti alla disponibilità delle parti ex art. 2969 c.c.
(Cassazione civile, sez. VI, n. 28639 del 09/11/2018: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, la disposizione contenuta nell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., in l. n. 438 del 1992) disciplina una decadenza sostanziale "di ordine pubblico" in quanto annoverabile tra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici e, pertanto, essa è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto”; Cassazione civile, sez. lav., 19/03/2014, n. 6331: “In tema di prestazioni previdenziali, la decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziaria, prevista dall'art.
47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438, è un istituto di ordine pubblico dettato a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto”).
3 La richiamata disposizione normativa di cui all'art. 47 dispone che l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza sostanziale, entro tre anni per le prestazioni pensionistiche ed entro un anno per le prestazioni temporanee, termini che decorrono dalla data di esaurimento del procedimento amministrativo (art. 47 D.P.R. 639/1970:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 459 c.p.c. e ss. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute”).
La provvidenza economica invocata dalla ricorrente è certamente soggetta al termine decadenziale annuale trattandosi di assegno di natalità, ossia di prestazione a carattere temporaneo, erogata mensilmente dall'I.N.P.S. per la durata di un anno, con importo variabile a seconda del reddito I.S.E.E. del nucleo familiare, regolata ratione temporis dall'art. 1 co. 125 L. 190/2014 e dall'art. 1 co. 248 e 249 L. 205/2017.
Nel caso di specie, quindi, trova applicazione il termine annuale di cui al co. 1 del succitato art. 47, la cui decorrenza resta quella stabilita dal co. 2, che postula l'esaurimento dei ricorsi amministrativi ovvero la scadenza dei relativi termini.
Difatti, secondo la norma prefata, il termine in questione decorre dalla data di comunicazione della decisione del ricorso, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia di detta decisione, oppure dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Occorre individuare anzitutto il dies a quo del termine in parola, il quale non può che essere individuato nella data del 19.10.2020, che coincide con la data della domanda amministrativa.
La missiva a mezzo P.E.C. trasmessa in tale data dal procuratore di parte ricorrente contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti (tra cui l'apposito modulo predisposto dall'I.N.P.S., debitamente compilato) ad integrare una domanda amministrativa perfetta, da essa emergendo inequivocabilmente la prestazione aspirata.
A tal fine, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il beneficiario debba ricorrere
4 a moduli o formulari (Cassazione civile, sez. lav., n. 24896 del 04/10/2019: “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente”).
Parimenti è da escludere che l'utilizzo delle piattaforme telematiche predisposte dall'I.N.P.S. sia vincolante, potendo l'assistito ricorrere a qualunque mezzo di trasmissione della domanda idoneo ad assolvere alla natura recettizia dell'atto ed alla compiuta identificazione della prestazione richiesta (Cassazione civile, sez. lav., n.
17159 del 21/06/2024: “In tema di controversie previdenziali, la presentazione dell'istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dall'INPS non determina l'improponibilità della domanda giudiziale - che, secondo il sistema delineato dall'art. 443 c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo all'omessa presentazione della predetta istanza -, determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost. e la violazione della ratio della disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti”).
Ancora, il potere di rappresentanza conferito all'avv. Pisa per la presentazione della domanda risulta validamente conferito, anche sulla scorta di un mero incarico verbale, non essendone prescrivibile il conferimento attraverso un negozio scritto di procura
(Cassazione civile, sez. VI, n. 4280 del 20.2.2020: “La domanda di prestazione all'INPS è atto giuridico in senso stretto, giacché la legge ne predetermina gli effetti: non occorre che la procura al legale sia rilasciata in forma scritta, potendo il mandatario dimostrare con ogni mezzo di prova – comprese le presunzioni – di essere stato investito del potere di rappresentanza”).
Va perciò ribadito che la domanda amministrativa del 19.10.2020 è pienamente valida ed efficace.
2. Proprio per tale ragione, l'inerzia dell'ente previdenziale rispetto alla domanda detta configura un silenzio significativo, valevole quale rigetto alla scadenza del termine a provvedere.
Ciò rileva ai fini del computo del termine decadenziale ex art. 47, che deve essere effettuato a far data dal giorno in cui la reiezione della domanda diventa definitiva, senza che rilevi l'assenza di un espresso provvedimento di rigetto dell'I.N.P.S.
(Cassazione civile, sez. un., n. 12718 del 29/05/2009: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali , l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
(nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso
5 amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge
11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per
l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47”; Cassazione civile, sez. lav., n. 28671 del 07/11/2024: “La decadenza prevista dall'art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 639 del 1970, nel caso in cui non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo da parte dell'assicurato (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell'INPS in risposta alla sua domanda iniziale, o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell'INPS,
l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso), decorre dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”; conforme: Cassazione civile, sez. lav., n. 23484 del 2.9.2024: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile
1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge
11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per
l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47” (Cass. sez. un. 12718/09 e successive)”; conforme: Cassazione civile, n.
27476, 27.9.2023).
Difatti, nei casi di silenzio rifiuto o di ricorsi proposti oltre il termine fissato ovvero di provvedimenti amministrativi di rigetto, il termine di decadenza deve essere calcolato dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
6 amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Più precisamente, in materia previdenziale la richiesta, che costituisce condizione di procedibilità dell'azione, si intende respinta qualora siano decorsi 120 giorni dalla data di presentazione, senza che l'ente si sia pronunciato (art. 7 L. 533/1973).
Avverso la reiezione, la legge consente l'esperimento del ricorso amministrativo oppure il ricorso giudiziario, ma a condizione che siano decorsi i termini fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo (art. 443 c.p.c.).
Difatti, la L. 88/1989. all'art. 46 co. 5 e 6, assegna al richiedente un termine di 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo, anche avverso il silenzio rigetto, e prevede ulteriori 90 giorni per consentire all'organo amministrativo la decisione sul ricorso.
Trascorso anche quest'ultimo termine, il procedimento amministrativo deve intendersi concluso e l'interessato potrà adire l'autorità giudiziaria.
In sintesi, il termine annuale in questione va maggiorato, ex art. 47 co. 2, di ulteriori
300 giorni, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (data della domanda + 120 gg + 90 gg + 90 gg = 300 gg), configurandosi tale disposizione come norma di chiusura, volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di decadenza, avente carattere pubblicistico.
Pertanto, giacché l'odierna ricorrente aveva presentato una valida domanda amministrativa in data 19.10.2020, si rileva che il ricorso giudiziario è intervenuto oltre il termine annuale di cui all'art. 47 D.P.R. 639/1970, in quanto, alla data del
22.12.2022, il suddetto termine risultava già spirato poiché caduto addì 16.8.2022, e ciò considerando i 300 giorni stabiliti per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
Né possono assumere rilevanza le successive istanze amministrative del 30.4.2021 e del 27.7.2021, sia in quanto, come noto, la decadenza di legge può essere impedita solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria (art. 2966 c.c.) e non è suscettibile di interruzione (art. 2964 c.c.), sia perché, pur volendo qualificarle come ricorsi amministrativi tardivi, esse non possono spostare in avanti il dies a quo del termine annuale, in linea con quanto sancito dalla Suprema Corte nelle succitate pronunce, nonché ribadito in ulteriori occasioni (Cassazione civile, sez. lav., n. 23399, 30.8.2024:
“In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art.
7 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 individua – nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art.
7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della legge n.
88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno)”; Cassazione civile, sez. lav.,
14/09/2016, n. 18097: “L'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 individua nella scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo il limite oltre il quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando irrilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Da detto principio generale deriva che, in ragione della natura pubblicistica della decadenza, il termine decorre in ogni caso dalla data sopra indicata sicché non rilevano né la mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, né l'omissione delle indicazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 47”).
In altri termini, la decadenza dall'azione giudiziaria, indisponibile alle parti e sempre operante poiché rispondente ad un generale interesse di natura pubblicistica, senza alcun differimento, neppure in assenza di provvedimento espresso o in presenza di un ricorso tardivo, soggiace ad un unico atto impeditivo della decadenza previdenziale, ossia il ricorso giudiziario stesso, la cui proposizione oltre il termine massimo di un anno e 300 giorni dopo la domanda amministrativa è tardiva.
In conclusione, la domanda giudiziaria deve ritenersi inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione.
3. Per tuziorismo, si osserva che il diritto in contesa risulta precluso anche alla luce della tardività della stessa domanda amministrativa, come dedotto dall'I.N.P.S.
Sul punto, si rileva che l'assegno di natalità, introdotto dalla L. 190/2014 per eventi quali nascite, adozioni e affidamenti preadottivi verificatisi nel triennio 2o15-2017, è costituita da un beneficio economico erogato mensilmente fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso del minore nella famiglia.
Per le successive annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, la prestazione veniva rispettivamente confermata dalla L. 205/2017, dal D.L. 119/2018, conv. da L.
136/2018, dalla L. 160/2019 e dalla L. 178/2020, sebbene con la previsione di un beneficio economico limitato fino al compimento del primo anno di età o del primo ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione.
Dall'annualità 2022, il D.L. 230/2021 ha previsto l'introduzione di una nuova misura a sostegno delle famiglie con figli a carico, denominata Assegno Unico Universale, che
8 ha sostituito l'assegno di natalità.
L'Istituto di previdenza, con le circolari n. 93/2015 e n. 50/2018, ha chiarito che la domanda per il riconoscimento dell'assegno di natalità poteva essere presentata entro
90 giorni dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, secondo quanto stabilito dall'art. 4 D.P.C.M. 27.2.2015 (contenente regolamento di attuazione delle norme di legge suindicate), e che il beneficio spettava, per il triennio
2015/2017, fino al compimento del terzo anno di età del minore, mentre, per l'annualità 2018, l'assegno spettava solo per la durata di un anno, e precisamente fino al compimento del primo anno di età del minore.
Nella fattispecie de qua, la ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento dell'assegno di natalità per il figlio TV DU, nato in [...] il [...], e per la figlia DU NA, nata in [...] il [...], dichiarando di risiedere stabilmente in Italia dal 2019 e di essere sin da allora in possesso del permesso di soggiorno per assistenza ai minori.
Ciò detto, l'esame della documentazione affoliata rivela che la domanda amministrativa, come sopra osservato risalente al 19.10.2020, è intercorsa oltre i termini di legge stabiliti per la sua presentazione, ossia oltre il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di nascita del primo dei due minori suindicati (2.9.2015) ed altresì oltre il compimento del terzo anno di età dello stesso (2.9.2018), nonché oltre il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di nascita della secondogenita (per la quale, peraltro, il godimento della prestazione sarebbe spettato fino al compimento di un anno di età, e segnatamente sino al 10.1.2019).
Né rileva la natura “mobile” di siffatto termine decadenziale, come prevista dal succitato art. 4, che, al co. 2, così recita: “Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda”.
Tale disposizione consente solo la corresponsione dell'assegno in misura parziale, ossia nella misura che dovesse residuare dalla presentazione di una domanda tardiva e sino alla soglia temporale massima stabilita dalla legge (tre anni o un anno di età del minore), ma non può essere interpretata nel senso di differire la durata del beneficio oltre tali momenti.
Superata la soglia cronologica, il diritto alla percezione della provvidenza deve ritenersi cessato ex lege, senza potersene affermare la persistenza ulteriore per il solo fatto che la domanda sia stata presentata dopo il 90° giorno successivo all'evento.
9 Né vale osservare che la ricorrente non fosse ancora in possesso del permesso di soggiorno entro detti termini, permesso che essa ha ottenuto addì 8.5.2019.
Difatti, ciò non toglie che la domanda amministrativa sia stata presentata oltre i termini massimi di durata dei due benefici in contesa, ossia in un momento in cui il relativo diritto, di natura pacificamente temporanea, erano già estinti.
Anche sotto tale versante, dunque, il ricorso si presenta inammissibile.
Assorbito o irrilevante ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'oggetto della controversia e l'incertezza interpretativa circa la disciplina della fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 20.3.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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