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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 05.02.2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 362 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio Parte_1 P.IVA_1 con gli avv.ti Luigi Tinuzzo e Alessandro Barbaro
-parte attrice-
e
(C.F. CP_1 C.F._1
-parte convenuta contumace-
***
OGGETTO: Somministrazione.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale dichiarare il diritto di Parte_1 ad accedere al contatore gas matricola n. SMGR034118572361, ubicato presso l'immobile sito in Silvi (TE), Via
Del Popolo, 4, 64028, al fine di poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n.00882102691488, ed autorizzare la ricorrente ad eseguire tutte le operazioni che appariranno strumentali alla esecuzione delle operazioni di disalimentazione, autorizzando nel contempo l'esecuzione altresì nei confronti di eventuali terzi detentori del contatore medesimo, se necessario, delegando per l'esecuzione l'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente il quale potrà avvalersi anche dell'ausilio della forza pubblica e/o di eventuali ausiliari;
- Voglia l'Ill.mo Tribunale, ove ritenuto
pagina 1 di 4 necessario, nel caso di accoglimento del presente giudizio, individuare e determinare le modalità operative necessarie per mettere in esecuzione il provvedimento richiesto di Disalimentazione del Punto di Riconsegna;
- Voglia altresì
l'Illustrissimo Tribunale condannare controparte al pagamento di tutte le spese di lite diritti ed onorari oltre rimborso forfetario e accessori”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 19.02.2024, premessa la Parte_1 relativa qualità di società concessionaria del servizio di distribuzione di gas nel Comune di Silvi, ha chiesto di condannare l'odierno resistente a consentire l'accesso al contatore del gas sito all'interno dell'immobile ubicato in Silvi (TE) alla Via Del Popolo n. 4, al fine di procedere alla relativa disalimentazione, oltre che al fine di eseguire i lavori necessari per la sicurezza e il buon funzionamento dell'impianto.
1.1. In particolare, la società ricorrente a sostegno della propria pretesa ha dedotto che:
- il resistente è intestatario dell'utenza gas riferibile al contatore SMGR03411857236, PDR n.
00882102691488 sito in Silvi, Via Del Popolo n. 4, presso il proprio immobile;
- di avere ricevuto dalla società di vendita, a cagione della morosità del resistente, richiesta di chiusura per sospensione della somministrazione di gas in favore del punto di riconsegna del gas riferibile all'utenza de qua;
- che la società di vendita aveva chiesto ai sensi dell'art. 13 del T.I.M.G la cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione del punto di riconsegna;
- che alla suddetta richiesta di sospensione per morosità da parte della società di vendita (in conseguenza dell'impossibilità per la stessa di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna), aveva fatto seguito l'attivazione del c.d. servizio di default.
2. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 19.06.2024, nonostante la regolarità della notifica, per parte convenuta nessuno è comparso, con conseguente declaratoria della sua contumacia.
3. Con memoria depositata in data 25.09.2024 il procuratore di parte attrice ha reso noto che nelle more della pendenza del giudizio, è intervenuta, con delibera 379/2024/R/GAS del 24.09.2024, una modifica all'art. 13-bis del Testo Integrato Morosità Gas (T.I.G.M.) in forza della quale è stato aumentato il valore minimo, portato fino a 5.000 mc/anno, del consumo annuo di gas necessario per procedere con azioni giudiziarie. L'intervenuta modifica rende non più applicabile al caso di specie la pagina 2 di 4 disciplina originariamente applicabile, poiché il consumo annuo risulta essere inferiore a 5.000 mc/annuo (cfr. doc. n.
9 - parte attrice).
4. Alla luce di quanto si è osservato risulta essere venuto meno l'interesse della società ricorrente ad ottenere una pronuncia di merito, dovendosi per l'effetto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
5. Ai fini del governo delle spese deve farsi applicazione del c.d. principio della soccombenza virtuale.
Occorre a tal fine evidenziare che il principio della soccombenza costituisce, a sua volta, corollario del principio di causalità, secondo cui le spese del giudizio devono gravare sulla parte che ha dato causa alla crisi di cooperazione che ha condotto all'instaurazione del rapporto processuale.
5.1. In applicazione di siffatti pacifici principi, deve concludersi nel senso che il peso delle spese del giudizio debba gravare sulla parte resistente che, con la sua condotta ostruzionistica, ha impedito il disallineamento del contatore in un momento in cui, sulla base della normativa (anche secondaria) ratione temporis applicabile, era nel pieno diritto della ricorrente procedere in tal senso (cfr., in particolare, doc. nn. 8 e 9 allegati al ricorso).
Sul punto, alcun rilievo assume la sopravvenienza normativa, atteso che il principio di causalità impone di guardare alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione del giudizio.
Né può essere valorizzato, in ottica di una eventuale compensazione delle spese, la contumacia del resistente, la quale assume, dal punto di vista strutturale, la valenza di ficta litis contestatio. Diverso sarebbe stato il caso in cui il resistente, costituitosi, avesse aderito alla domanda.
6. Le spese di lite seguono dunque la soccombenza virtuale del resistente contumace e sono liquidate, come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia indeterminato, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 5.200,01
a euro 26.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia;
riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 in ragione della semplicità dell'affare, dell'attività in concreto svolta anche alla luce dell'esito del giudizio e della contumacia del resistente).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio promosso da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede:
- DICHIARA cessata la materia del contendere per le ragioni di cui in motivazione;
pagina 3 di 4 - CONDANNA alla refusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, CP_1 che si liquidano in euro 2.538,50 per compensi e in euro 545,00 per esborsi, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 5 febbraio 2025
IL GIUDICE
Luca Bordin
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 05.02.2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 362 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio Parte_1 P.IVA_1 con gli avv.ti Luigi Tinuzzo e Alessandro Barbaro
-parte attrice-
e
(C.F. CP_1 C.F._1
-parte convenuta contumace-
***
OGGETTO: Somministrazione.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale dichiarare il diritto di Parte_1 ad accedere al contatore gas matricola n. SMGR034118572361, ubicato presso l'immobile sito in Silvi (TE), Via
Del Popolo, 4, 64028, al fine di poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n.00882102691488, ed autorizzare la ricorrente ad eseguire tutte le operazioni che appariranno strumentali alla esecuzione delle operazioni di disalimentazione, autorizzando nel contempo l'esecuzione altresì nei confronti di eventuali terzi detentori del contatore medesimo, se necessario, delegando per l'esecuzione l'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente il quale potrà avvalersi anche dell'ausilio della forza pubblica e/o di eventuali ausiliari;
- Voglia l'Ill.mo Tribunale, ove ritenuto
pagina 1 di 4 necessario, nel caso di accoglimento del presente giudizio, individuare e determinare le modalità operative necessarie per mettere in esecuzione il provvedimento richiesto di Disalimentazione del Punto di Riconsegna;
- Voglia altresì
l'Illustrissimo Tribunale condannare controparte al pagamento di tutte le spese di lite diritti ed onorari oltre rimborso forfetario e accessori”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 19.02.2024, premessa la Parte_1 relativa qualità di società concessionaria del servizio di distribuzione di gas nel Comune di Silvi, ha chiesto di condannare l'odierno resistente a consentire l'accesso al contatore del gas sito all'interno dell'immobile ubicato in Silvi (TE) alla Via Del Popolo n. 4, al fine di procedere alla relativa disalimentazione, oltre che al fine di eseguire i lavori necessari per la sicurezza e il buon funzionamento dell'impianto.
1.1. In particolare, la società ricorrente a sostegno della propria pretesa ha dedotto che:
- il resistente è intestatario dell'utenza gas riferibile al contatore SMGR03411857236, PDR n.
00882102691488 sito in Silvi, Via Del Popolo n. 4, presso il proprio immobile;
- di avere ricevuto dalla società di vendita, a cagione della morosità del resistente, richiesta di chiusura per sospensione della somministrazione di gas in favore del punto di riconsegna del gas riferibile all'utenza de qua;
- che la società di vendita aveva chiesto ai sensi dell'art. 13 del T.I.M.G la cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione del punto di riconsegna;
- che alla suddetta richiesta di sospensione per morosità da parte della società di vendita (in conseguenza dell'impossibilità per la stessa di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna), aveva fatto seguito l'attivazione del c.d. servizio di default.
2. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 19.06.2024, nonostante la regolarità della notifica, per parte convenuta nessuno è comparso, con conseguente declaratoria della sua contumacia.
3. Con memoria depositata in data 25.09.2024 il procuratore di parte attrice ha reso noto che nelle more della pendenza del giudizio, è intervenuta, con delibera 379/2024/R/GAS del 24.09.2024, una modifica all'art. 13-bis del Testo Integrato Morosità Gas (T.I.G.M.) in forza della quale è stato aumentato il valore minimo, portato fino a 5.000 mc/anno, del consumo annuo di gas necessario per procedere con azioni giudiziarie. L'intervenuta modifica rende non più applicabile al caso di specie la pagina 2 di 4 disciplina originariamente applicabile, poiché il consumo annuo risulta essere inferiore a 5.000 mc/annuo (cfr. doc. n.
9 - parte attrice).
4. Alla luce di quanto si è osservato risulta essere venuto meno l'interesse della società ricorrente ad ottenere una pronuncia di merito, dovendosi per l'effetto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
5. Ai fini del governo delle spese deve farsi applicazione del c.d. principio della soccombenza virtuale.
Occorre a tal fine evidenziare che il principio della soccombenza costituisce, a sua volta, corollario del principio di causalità, secondo cui le spese del giudizio devono gravare sulla parte che ha dato causa alla crisi di cooperazione che ha condotto all'instaurazione del rapporto processuale.
5.1. In applicazione di siffatti pacifici principi, deve concludersi nel senso che il peso delle spese del giudizio debba gravare sulla parte resistente che, con la sua condotta ostruzionistica, ha impedito il disallineamento del contatore in un momento in cui, sulla base della normativa (anche secondaria) ratione temporis applicabile, era nel pieno diritto della ricorrente procedere in tal senso (cfr., in particolare, doc. nn. 8 e 9 allegati al ricorso).
Sul punto, alcun rilievo assume la sopravvenienza normativa, atteso che il principio di causalità impone di guardare alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione del giudizio.
Né può essere valorizzato, in ottica di una eventuale compensazione delle spese, la contumacia del resistente, la quale assume, dal punto di vista strutturale, la valenza di ficta litis contestatio. Diverso sarebbe stato il caso in cui il resistente, costituitosi, avesse aderito alla domanda.
6. Le spese di lite seguono dunque la soccombenza virtuale del resistente contumace e sono liquidate, come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia indeterminato, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 5.200,01
a euro 26.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia;
riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 in ragione della semplicità dell'affare, dell'attività in concreto svolta anche alla luce dell'esito del giudizio e della contumacia del resistente).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio promosso da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede:
- DICHIARA cessata la materia del contendere per le ragioni di cui in motivazione;
pagina 3 di 4 - CONDANNA alla refusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, CP_1 che si liquidano in euro 2.538,50 per compensi e in euro 545,00 per esborsi, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 5 febbraio 2025
IL GIUDICE
Luca Bordin
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