Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 14/07/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01226/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00539/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 539 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalaura Giannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per il riconoscimento
della causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo, previo annullamento dei seguenti provvedimenti: - decreto di diniego, n. -OMISSIS-; – parere del Comitato di verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-; - processo verbale n° -OMISSIS-, della Commissione Medica Ospedaliera di Messina; di ogni altro atto eventualmente presupposto o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
1. Il ricorrente ha proposto ricorso contro il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Direzione di Amministrazione, la Direzione Generale della Previdenza militare e della leva, il Comitato di verifica per le cause di servizio, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., per il riconoscimento della causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo, previo annullamento dei seguenti provvedimenti: - decreto di diniego, n. -OMISSIS-; – parere del Comitato di verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-; - processo verbale n° -OMISSIS-, della Commissione Medica Ospedaliera di Messina; di ogni altro atto eventualmente presupposto o comunque connesso.
1.1. A sostegno della domanda il ricorrente - già effettivo allo Sezione Operativa e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, indi effettivo al Reparto Comando della Legione Carabinieri “ Calabria ”-, ha dedotto che il -OMISSIS-, a seguito di un malore consistente in forte dolore toracico con sudorazione algica, veniva trasferito presso -OMISSIS- e dimesso, in data -OMISSIS-, con la diagnosi di “ Stemi inferiore in malattia coronarica multivascolare trattata con ptca primaria con impianto di stent a rilascio di farmaco di cdx e successiva ptca con impianto di stent a rilascio di cx. displipidemia ”; che, con processo verbale n° -OMISSIS-, la Commissione Medica Ospedaliera 2 presso il Dipartimento Militare di medicina Legale di Messina), a seguito di accertamenti sanitari finalizzati all’ “idoneità”, aveva emesso il giudizio diagnostico: “ Malattia coronarica multivasale in dislipidemico trattata con angioplastica e stent in sufficiente compenso emodinamico (fe 55%) ma con ipocinesia inferiore ecocardiograficamente conservata – cardiopatia ischemica cronica (i25) – discopatie cervicali in atto a lieve incidenza funzionale – disturbi dei dischi intervertebrali cervicali (m50) ”; che il Comitato di Verifica per le cause di servizio, con provvedimento n. -OMISSIS-, aveva formulato un parere negativo nei seguenti termini: “ Malattia coronarica multivasale in displipidemico trattata con angioplastica e stent in sufficiente compenso emodinamico fe 55% ma con ipocinesia inferiore ecocardiograficamente conservata, non dipendente da causa di servizio ”, non ravvisando una serie di rischi extraprofessionali cardiovascolari, caratterizzati da familiarità, sovrappeso e abitudine tabagica.
2. Nel costituirsi le amministrazioni resistenti hanno chiesto rigettarsi l’avversa domanda.
3. Con i due motivi del ricorso (rubricati il primo “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del DPR n. 461/2001. Difetto di motivazione e travisamento dei fatti ” e il secondo “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 D.P.R. n. 461/2001 – Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Difetto di istruttoria - Violazione dell’art. 6 Cedu e del principio della full jurisdiction. Violazione art. 1 Protocollo 1 Cedu. Violazione del principio di parità delle armi ”) il ricorrente ha denunciato che l’amministrazione avrebbe erroneamente individuato il termine iniziale di cui all’art. 2 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 per motivare l’intempestività della domanda di indennizzo; che il provvedimento dell’amministrazione si sarebbe limitato a recepire acriticamente il parere del Comitato di Verifica senza considerare le specificità dell’attività professionale svolta dal ricorrente e, quindi, la incidenza eziologica delle medesime nella causazione dell’evento lesivo potendo il Tribunale esercitare un sindacato sul merito della vicenda stessa.
3.1. Il primo motivo del ricorso è infondato.
3.2. Il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 contiene le disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonchè per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
3.2.1. L’art. 2 stabilisce il principio dell’iniziativa a domanda per l’accertamento dell’eventuale dipendenza da causa di servizio delle lesioni o infermità o aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti che il dipendente assume di avere riportato e, al comma 6, prevede che “ La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall'articolo 14, comma 4, deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell'infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio ”.
3.2.2. La giurisprudenza amministrativa – richiamata anche dalla difesa del ricorrente- nel pronunciarsi sulla individuazione del dies a quo delle disposizioni di cui agli artt. 36 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e 3 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 – oggi abrogate e sostituite dall’art. 2 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461-, ha concluso che “ Con riferimento alle disposizioni dell’art. 36 d.P.R. n. 686/1957 e a quelle identiche poi stabilite dall’art. 3 d.P.R. n. 349/1994, questo Consiglio ha sottolineato che “il termine semestrale entro il quale va presentata l’istanza di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio comincia a decorrere dalla data in cui il dipendente abbia avuto la percezione delle conseguenze della malattia sulla sua capacità di attendere alle normali occupazioni, ossia dal momento in cui abbia avuto precisa e sicura notizia della gravità e delle conseguenze invalidanti, cioè da quando l’infermità, nella sua oggettività in qualche modo accertabile, si sia manifestata (o abbia avuto un ulteriore aggravamento), e non dal momento, di per sé notevolmente difficile da determinare, nel quale sia successivamente sorto il dubbio o sia maturata la sicura conoscenza che l’infermità sia stata causata da motivi di servizio” (Cons. Stato Sez. V, 31 dicembre 1998, n. 1994). Perciò, deve considerarsi “il termine perentorio di sei mesi decorrente non dalla mera conoscenza della infermità, ma dal momento dell’esatta percezione della natura e della gravità dell’infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio ” (Cons. Stato, sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2677; cfr. Cons. Stato Sez. IV, n. 2321/2006). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 51 d.P.R. 3 n. 686/1957 poiché il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda “ non inizia a decorrere dal momento in cui il danno, conseguente alla lesione dell’integrità fisica o psichica, si è avverato ma da quello in cui lo stesso è divenuto, in base ad indici oggettivi, conoscibile dall’interessato alla luce delle nozioni comuni dell’uomo medio, eventualmente integrate da diagnosi mediche, dovendosi escludere che tale condizione equivalga alla conoscenza dell’esatta situazione clinica, idonea, in quanto tale, a protrarre a tempo indeterminato (ed anche a vanificare) il termine decadenziale, con conseguente menomazione del diritto di difesa, anche in giudizio, del titolare del debito indennitario ” (Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2020, n. 3703).” (Consiglio di Stato, Sez. II, 16 marzo 2022, n. 1901).
3.3. Per quanto di interesse la difesa del ricorrente ha rilevato che il dies iniziale non potrebbe individuarsi nella data del -OMISSIS- (data del ricovero) ma semmai alla data delle dimissioni avvenute il -OMISSIS-. Pertanto avendo il ricorrente formulato l’istanza in esame in data -OMISSIS- il termine decandenziale non sarebbe maturato.
3.4. Sul punto il collegio osserva che, pur ritenendo ragionevole che l’effettiva conoscibilità della patologia sarebbe decorso dalla data delle dimissioni (-OMISSIS-), il deposito della istanza – come emerge dalla timbratura di ricezione da parte del comandante della Stazione di -OMISSIS- con protocollo -OMISSIS- è avvenuto in data -OMISSIS- - e non già in data -OMISSIS- come affermato dal ricorrente-.
3.4.1. La veridicità dell’apposizione della data con questo timbro attribuisce alla stessa data una certezza quanto al deposito ossia a un presupposto la cui originalità è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico ai sensi dell’art. 479 c.p., riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione.
3.4.2. Conseguentemente al momento dell’effettivo deposito della istanza (-OMISSIS-), anche laddove di volesse computare il dies a quo a far data dal -OMISSIS-, era ormai decorso il termine di sei mesi di cui all’art. 2, comma 6, del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (scaduto in data -OMISSIS-).
3.5. Né diversamente può superarsi la maturata preclusione sostenendo che, comunque, il ricorrente avrebbe avuto effettiva percezione del proprio stato di salute solo con l’acquisizione della cartella clinica avvenuta successivamente in data -OMISSIS-.
3.5.1. Circostanza inammissibile in quanto smentita dalla stessa ricostruzione dei fatti come formulata dal ricorrente atteso che la prima istanza in cui aveva dimostrato di avere una effettiva e piena conoscibilità del suo stato di salute è databile al -OMISSIS-.
3.5.2. Pertanto la successiva acquisizione della cartella clinica avvenuta in data -OMISSIS- ha fornito al ricorrente ulteriori dettagli rispetto a un quadro clinico che era già conosciuto dal medesimo proprio tanto da avere proposto la prima istanza in data -OMISSIS-.
4. Il rigetto del primo motivo implica l’assorbimento del secondo che attiene a profili di fatto non valutabili stante l’accertata decadenza in cui è incorso l’istante- odierno ricorrente.
5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
6. La peculiarietà della vicenda (non immediata individuazione del dies a quo ai fini del computo del termine decadenziale) giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Arturo Levato, Presidente FF
Nicola Ciconte, Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Arturo Levato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.