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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5477/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA VAL DI MAZZARA n. 27, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. DI GIOVANNI GIROLAMA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA BRUNETTO LATINI n. 11, presso lo studio dell'Avv. CALI' ROBERTO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Terrasini (PA) il
01/09/2004 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. n. 363/2025 emessa dal Tribunale di
Palermo pubblicata in data 20.03.2025, passata in giudicato.
La causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
La separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
I coniugi, infine, non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
In data 3/11/2025 le parti hanno depositato l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e con note depositate il
19/11/2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimoni , mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri del lo Stato
Civile del Comune di al n. 61 parte seconda serie B anno 2004 Pt_2
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di via Salice n.23 Pt_2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al marito che continuerà ad abitarvi.
3. Il IO maggiorenne IE continuerà ad abitare con la mad re in
Palermo via Plauto n.1 ed il padre potrà vederlo previo accordo con lo stesso anche durante le festività;
4. Il sig. si obbliga a versare alla madre, sig.ra , la CP_1 Parte_1 somma di €.270 ,00 mensili tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno
2 quindici di ogni mese, quale assegno di contributo al mantenimento del figlio
IE, assegno che sarà aggiornato automati camente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Il marito acconsente espressamente che l'assegno unico a favore del figlio IE sia percepito esclusivamente dalla moglie, sig.ra . Pt_1
5. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore secondo il protocollo del Tribunale di Palermo;
6. La moglie si obbliga a trasferire al marito il 50% indiviso della ca s a familiare sita in (contrada Piraineto) via Salice n.23, iscritta al catasto Pt_2 al foglio 4, part. n.1246, piano T 1, cat. A/7, classe 7 n. vani /mq 6,00 vani/ rend. cat. in €.464,81 , per il corrispettivo di € 10,000,00 che saranno versate all'atto della stipula dell'atto pubblico di tra sferime nto la cui data del rogito verrà concordata tra le parti immediatamente dopo l'omologa del presente ricorso.
Il marito si obbliga a pagare tutte le rate residu e di mutuo gravante sulla casa familiare, accollandosi per intero il debito residuo, e dichiara di liberare la sig.ra da qualasiasi obbligo di pagamento, impegnadosi Parte_1 anche nei confronti della Banca.
Si precisa che il mutuo residuo ammonta ad €. 121.448,63 , come da copia piano di ammortamento che si allega .
7. I coniugi dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi azione e/o ragione.
8 . Le spese di giudizio sono int eramente compensate tra le parti”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Terrasini (PA), in data 01/09/2004, da
, nata a [...] in data [...] e da Parte_1
, nato a [...] in data [...], trascritto nei CP_1 registri dello Stato civile di detto Comune al n. 44 p. 2, serie A, dell'anno 2004,
3 alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5477/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA VAL DI MAZZARA n. 27, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. DI GIOVANNI GIROLAMA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA BRUNETTO LATINI n. 11, presso lo studio dell'Avv. CALI' ROBERTO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Terrasini (PA) il
01/09/2004 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. n. 363/2025 emessa dal Tribunale di
Palermo pubblicata in data 20.03.2025, passata in giudicato.
La causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
La separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
I coniugi, infine, non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
In data 3/11/2025 le parti hanno depositato l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e con note depositate il
19/11/2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimoni , mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri del lo Stato
Civile del Comune di al n. 61 parte seconda serie B anno 2004 Pt_2
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di via Salice n.23 Pt_2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al marito che continuerà ad abitarvi.
3. Il IO maggiorenne IE continuerà ad abitare con la mad re in
Palermo via Plauto n.1 ed il padre potrà vederlo previo accordo con lo stesso anche durante le festività;
4. Il sig. si obbliga a versare alla madre, sig.ra , la CP_1 Parte_1 somma di €.270 ,00 mensili tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno
2 quindici di ogni mese, quale assegno di contributo al mantenimento del figlio
IE, assegno che sarà aggiornato automati camente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Il marito acconsente espressamente che l'assegno unico a favore del figlio IE sia percepito esclusivamente dalla moglie, sig.ra . Pt_1
5. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore secondo il protocollo del Tribunale di Palermo;
6. La moglie si obbliga a trasferire al marito il 50% indiviso della ca s a familiare sita in (contrada Piraineto) via Salice n.23, iscritta al catasto Pt_2 al foglio 4, part. n.1246, piano T 1, cat. A/7, classe 7 n. vani /mq 6,00 vani/ rend. cat. in €.464,81 , per il corrispettivo di € 10,000,00 che saranno versate all'atto della stipula dell'atto pubblico di tra sferime nto la cui data del rogito verrà concordata tra le parti immediatamente dopo l'omologa del presente ricorso.
Il marito si obbliga a pagare tutte le rate residu e di mutuo gravante sulla casa familiare, accollandosi per intero il debito residuo, e dichiara di liberare la sig.ra da qualasiasi obbligo di pagamento, impegnadosi Parte_1 anche nei confronti della Banca.
Si precisa che il mutuo residuo ammonta ad €. 121.448,63 , come da copia piano di ammortamento che si allega .
7. I coniugi dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi azione e/o ragione.
8 . Le spese di giudizio sono int eramente compensate tra le parti”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Terrasini (PA), in data 01/09/2004, da
, nata a [...] in data [...] e da Parte_1
, nato a [...] in data [...], trascritto nei CP_1 registri dello Stato civile di detto Comune al n. 44 p. 2, serie A, dell'anno 2004,
3 alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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