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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/05/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 114/2024 R.G.
PROMOSSA DA
, con l'avv. Eugenio Antonio Muscia;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 31 gennaio 2024, parte attrice ha promosso il presente giudizio formulando le seguenti domande giudiziali “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente , n.q. di erede testamentario di a Parte_1 Persona_1
percepire i ratei maturati di reversibilità dalla data della domanda amministrativa del
23.09.2014, cosi come stabilito in sentenza n. 152/2016 r.g sez. lavoro del Tribunale di
CP_ Gela”; - Per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., a liquidare e corrispondere alla sig.ra , n.q. di erede universale del Parte_1 decuius , la prestazione di reversibilità̀ ratei maturati e non Persona_1
riscossi che sarebbe spettata al de cuius , dalla domanda Parte_2
amministrativa del 23.09.2014, fino alla morte del di avvenuta Persona_1
in data 16.01.2017 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Vittoria di spese,
1 compensi e onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”;
CP_
- si è costituita in giudizio, tempestivamente, l' “…che, la sede di Gela, ha CP_1 comunicato di avere iniziato il procedimento di “autotutela” per il riconoscimento di quanto richiesto dalla ricorrente” chiedendo, pertanto, l'emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
- l'udienza del 19 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
- nelle proprie note cartolari, parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- la cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia;
- la Suprema Corte (cfr. SS.UU. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
ritenuto che:
- a seguito del riconoscimento della prestazione richiesta, è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del presente giudizio, come anche da espressa dichiarazione delle stesse;
- le spese di lite seguono la soccombenza in quanto appare evidente come parte ricorrente abbia dovuto affrontare il giudizio de quo, affrontando le relative spese, e che solo successivamente l' ha provveduto ad annullare in autotutela il provvedimento di CP_1
restituzione;
- le stesse sono liquidate tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, del valore della controversia, della materia oggetto del contendere
(previdenziale) e delle fasi svolte (sole fasi di studio e introduttiva).
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 854,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gela, 26 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 114/2024 R.G.
PROMOSSA DA
, con l'avv. Eugenio Antonio Muscia;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 31 gennaio 2024, parte attrice ha promosso il presente giudizio formulando le seguenti domande giudiziali “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente , n.q. di erede testamentario di a Parte_1 Persona_1
percepire i ratei maturati di reversibilità dalla data della domanda amministrativa del
23.09.2014, cosi come stabilito in sentenza n. 152/2016 r.g sez. lavoro del Tribunale di
CP_ Gela”; - Per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., a liquidare e corrispondere alla sig.ra , n.q. di erede universale del Parte_1 decuius , la prestazione di reversibilità̀ ratei maturati e non Persona_1
riscossi che sarebbe spettata al de cuius , dalla domanda Parte_2
amministrativa del 23.09.2014, fino alla morte del di avvenuta Persona_1
in data 16.01.2017 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Vittoria di spese,
1 compensi e onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”;
CP_
- si è costituita in giudizio, tempestivamente, l' “…che, la sede di Gela, ha CP_1 comunicato di avere iniziato il procedimento di “autotutela” per il riconoscimento di quanto richiesto dalla ricorrente” chiedendo, pertanto, l'emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
- l'udienza del 19 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
- nelle proprie note cartolari, parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- la cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia;
- la Suprema Corte (cfr. SS.UU. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
ritenuto che:
- a seguito del riconoscimento della prestazione richiesta, è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del presente giudizio, come anche da espressa dichiarazione delle stesse;
- le spese di lite seguono la soccombenza in quanto appare evidente come parte ricorrente abbia dovuto affrontare il giudizio de quo, affrontando le relative spese, e che solo successivamente l' ha provveduto ad annullare in autotutela il provvedimento di CP_1
restituzione;
- le stesse sono liquidate tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, del valore della controversia, della materia oggetto del contendere
(previdenziale) e delle fasi svolte (sole fasi di studio e introduttiva).
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 854,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gela, 26 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
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