Articolo 10 della Legge 30 aprile 1985, n. 163
Articolo 9Articolo 11
Versione
5 maggio 1985
Art. 10. Sanzioni

In caso di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti nell'ultimo comma degli articoli 7, 8 e 9 della presente legge, l'amministrazione finanziaria procede al recupero dell'imposta non pagata ed applica una soprattassa annua pari al 50 per cento dell'imposta non pagata.
Entrata in vigore il 5 maggio 1985