Art. 50. T i t o l i 1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;
b) qualita' delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta, fino a punti 8;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;
d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, alle abilitazioni professionali conseguite, fino a punti 4;
e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici attinenti ai servizi dell'Amministrazione, fino a punti 4;
f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;
g) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 10.
2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresi', in modo omogeneo i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.
3. Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia dello stato matricolare aggiornato, nonche' le domande di partecipazione corredate da una scheda informativa su modello predisposto dall'Amministrazione, contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.
4. Per ciascun candidato e' redatta una scheda su cui sono annotati i titoli valutati dalla commissione esaminatrice ed i relativi punteggi. Le schede sono sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
5. Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria dei titoli sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
6. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;
b) qualita' delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta, fino a punti 8;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;
d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, alle abilitazioni professionali conseguite, fino a punti 4;
e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici attinenti ai servizi dell'Amministrazione, fino a punti 4;
f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;
g) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 10.
2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresi', in modo omogeneo i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.
3. Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia dello stato matricolare aggiornato, nonche' le domande di partecipazione corredate da una scheda informativa su modello predisposto dall'Amministrazione, contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.
4. Per ciascun candidato e' redatta una scheda su cui sono annotati i titoli valutati dalla commissione esaminatrice ed i relativi punteggi. Le schede sono sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
5. Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria dei titoli sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
6. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.