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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/12/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3759/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3759/2025, promossa con ricorso depositato il 23.09.2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] sub. C con gli Avv.ti Salvina Milone e Giuseppe Coviello
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...]1 con gli Avv.ti Salvina Milone e Giuseppe Coviello
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lavello (PZ), in data 7 marzo
2011 (anno 2011 atto n. 4 parte II serie A) separati con sentenza n. 443/2024 del 16/12/2024 (passata in giudicato il 16/01/2025, v. documenti in atti). con i seguenti figli minorenni:
, nato a [...], l'[...]; Persona_1
, nata a [...], il [...]. Persona_2
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23.09.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
prevalente e mantenimento della residenza anagrafica presso il padre nella casa di via Rigoni
n. 9/1 a Marchirolo (VA).
2) Salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, i figli staranno con i genitori secondo il seguente calendario:
- nella settimana in cui il padre lavorerà nel pomeriggio (turno dalle ore 13.30 alle ore
21.45), i figli staranno con la madre fino al rientro dal lavoro del padre presso il quale pernotteranno;
- nella settimana in cui il padre lavorerà il mattino (turno dalle ore 5.00 alle ore 13.30), i figli staranno con il padre dalle ore 14.00 fino alle ore 21.00 quando verranno riaccompagnati a casa della madre dove pernotteranno;
- un week-end alternato, dal Venerdì alle ore 20.00 fino alla Domenica alle ore 22.00, compatibilmente con i turni lavorativi della madre.
Per quanto riguarda le festività, le stesse verranno equamente suddivise ad anni alternati secondo gli accordi che, di volta in volta, verranno presi dai coniugi.
In caso di disaccordo, i figli staranno, ad anni alterni, con la madre dal 23 Dicembre al 31
Dicembre e dal 01 Gennaio al 07 Gennaio con il padre;
lo stesso dicasi per le festività pasquali, che saranno trascorse dai figli ad anni alterni con la madre dal giovedì al giorno di
Pasqua compreso e dal lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo con il padre.
Per le vacanze estive, i figli trascorreranno 15 giorni - anche non consecutivi - con ciascuno dei genitori, i quali si impegnano a comunicarsi reciprocamente il periodo scelto entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno.
3) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, la complessiva somma mensile di Euro 800,00 (Euro ottocento/00), e quindi € 400,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente ISTAT come per legge a decorrere dalla data della sentenza di divorzio, entro il giorno 1 di ogni mese, a decorrere dalla data della sentenza di separazione oltre all'importo degli assegni familiari svizzeri dallo stesso percepiti per figli . Alla signora spetterà inoltre Parte_1
l'intero importo dell'assegno unico universale dei figli.
pagina 2 di 4 4) Il padre, altresì, contribuirà nella misura del 50% al pagamento di tutte le spese straordinarie per i figli minori, conformemente alle Linee Guida approvate dal Tribunale di
Varese da intendersi qui integralmente richiamate e che le parti dichiarano di conoscere e di accettare con la sottoscrizione del presente ricorso.
5) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo, per sé stessi e per i figli minori, dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio.
6) ) Il sig. riconosce espressamente alla sig.ra il diritto di Parte_2 Parte_1 percepire la quota parte ad essa spettante, pari al 50% o a quell'altra percentuale che dovesse risultare al momento dell'effettiva riscossione, delle somme dallo stesso accumulate a titolo di c.d. Secondo AS in ragione dell'attività lavorativa svolta in Svizzera, maturate a far tempo dalla data del matrimonio fino al divorzio, legittimando sin d'ora la sig.ra Parte_1
a richiedere al competente Istituto di Previdenza la liquidazione in proprio favore
[...]
delle somme alla medesima spettanti secondo la vigente normativa svizzera, in ragione del rapporto matrimoniale intercorso con il sig. . Parte_2
7) I coniugi dichiarano di avere già provveduto a definire e regolare tra loro ogni altro rapporto economico/patrimoniale in esecuzione dei relativi accordi contenuti nelle omologate condizioni della separazione consensuale.
8) I coniugi si dichiarano infine autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, allo stato nessun assegno divorzile è dovuto dall'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 3 di 4 il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
07/03/2011, in Lavello (PZ), con atto trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del
Comune di Lavello (anno 2011, atto n. 4, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3759/2025, promossa con ricorso depositato il 23.09.2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] sub. C con gli Avv.ti Salvina Milone e Giuseppe Coviello
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...]1 con gli Avv.ti Salvina Milone e Giuseppe Coviello
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lavello (PZ), in data 7 marzo
2011 (anno 2011 atto n. 4 parte II serie A) separati con sentenza n. 443/2024 del 16/12/2024 (passata in giudicato il 16/01/2025, v. documenti in atti). con i seguenti figli minorenni:
, nato a [...], l'[...]; Persona_1
, nata a [...], il [...]. Persona_2
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23.09.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
prevalente e mantenimento della residenza anagrafica presso il padre nella casa di via Rigoni
n. 9/1 a Marchirolo (VA).
2) Salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, i figli staranno con i genitori secondo il seguente calendario:
- nella settimana in cui il padre lavorerà nel pomeriggio (turno dalle ore 13.30 alle ore
21.45), i figli staranno con la madre fino al rientro dal lavoro del padre presso il quale pernotteranno;
- nella settimana in cui il padre lavorerà il mattino (turno dalle ore 5.00 alle ore 13.30), i figli staranno con il padre dalle ore 14.00 fino alle ore 21.00 quando verranno riaccompagnati a casa della madre dove pernotteranno;
- un week-end alternato, dal Venerdì alle ore 20.00 fino alla Domenica alle ore 22.00, compatibilmente con i turni lavorativi della madre.
Per quanto riguarda le festività, le stesse verranno equamente suddivise ad anni alternati secondo gli accordi che, di volta in volta, verranno presi dai coniugi.
In caso di disaccordo, i figli staranno, ad anni alterni, con la madre dal 23 Dicembre al 31
Dicembre e dal 01 Gennaio al 07 Gennaio con il padre;
lo stesso dicasi per le festività pasquali, che saranno trascorse dai figli ad anni alterni con la madre dal giovedì al giorno di
Pasqua compreso e dal lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo con il padre.
Per le vacanze estive, i figli trascorreranno 15 giorni - anche non consecutivi - con ciascuno dei genitori, i quali si impegnano a comunicarsi reciprocamente il periodo scelto entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno.
3) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, la complessiva somma mensile di Euro 800,00 (Euro ottocento/00), e quindi € 400,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente ISTAT come per legge a decorrere dalla data della sentenza di divorzio, entro il giorno 1 di ogni mese, a decorrere dalla data della sentenza di separazione oltre all'importo degli assegni familiari svizzeri dallo stesso percepiti per figli . Alla signora spetterà inoltre Parte_1
l'intero importo dell'assegno unico universale dei figli.
pagina 2 di 4 4) Il padre, altresì, contribuirà nella misura del 50% al pagamento di tutte le spese straordinarie per i figli minori, conformemente alle Linee Guida approvate dal Tribunale di
Varese da intendersi qui integralmente richiamate e che le parti dichiarano di conoscere e di accettare con la sottoscrizione del presente ricorso.
5) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo, per sé stessi e per i figli minori, dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio.
6) ) Il sig. riconosce espressamente alla sig.ra il diritto di Parte_2 Parte_1 percepire la quota parte ad essa spettante, pari al 50% o a quell'altra percentuale che dovesse risultare al momento dell'effettiva riscossione, delle somme dallo stesso accumulate a titolo di c.d. Secondo AS in ragione dell'attività lavorativa svolta in Svizzera, maturate a far tempo dalla data del matrimonio fino al divorzio, legittimando sin d'ora la sig.ra Parte_1
a richiedere al competente Istituto di Previdenza la liquidazione in proprio favore
[...]
delle somme alla medesima spettanti secondo la vigente normativa svizzera, in ragione del rapporto matrimoniale intercorso con il sig. . Parte_2
7) I coniugi dichiarano di avere già provveduto a definire e regolare tra loro ogni altro rapporto economico/patrimoniale in esecuzione dei relativi accordi contenuti nelle omologate condizioni della separazione consensuale.
8) I coniugi si dichiarano infine autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, allo stato nessun assegno divorzile è dovuto dall'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 3 di 4 il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
07/03/2011, in Lavello (PZ), con atto trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del
Comune di Lavello (anno 2011, atto n. 4, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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