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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/11/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3623/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In composizione monocratica nella persona del giudice AN IO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3623/2023 r.g. avente ad oggetto ricorso per l'accertamento della cittadinanza “ iure sanguinis” promossa
DA
1. carta d'identità n. nata il [...] nella Parte_1 NumeroD_1 città di Buenos Aires, NTna, residente in [...]2475 4 Salta, NTna;
2. carta d'identità n. , nato il [...] nella Parte_2 NumeroD_2 ci dente in NT Fé , città di Buenos Aires, NTna;
3. carta d'identità n. , nata il [...] nella città di Parte_3 NumeroD_3
B nte in Liberdad 67 uenos Aires, NTna;
4. , carta d'identità n. , minore rappresentato dai Parte_4 NumeroD_4
g E , nato il [...] nella Parte_3 Persona_1 città di Buenos Aires, NTna, residente in [...]. Adolfo Dickman 1006, città di Buenos Aires, NTna;
5. carta d'identità n. , nato il [...] nella Parte_5 NumeroD_5 città di Buenos Aires, NTna, residente in [...]67 Martinez, Buenos Aires, NTna;
6. carta d'identità n. , nato il [...] Parte_6 NumeroD_6
n esidente in Liberd inez, Buenos Aires, NTna;
rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Annamaria Zarrelli, C.F. , e Simona Sanvitale, C.F. , entrambe del C.F._1 C.F._2
Foro nte domiciliati presso lo in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31 (cap. 00153). RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
'Avvo tuale dello Stato di Perugia (C.F. pagina 1 di 6 ) e ope legis domiciliato presso i suoi uffici in VIA DEGLI OFFICI 14 06123 P.IVA_2
PERUGIA
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del pubblico ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 18.11.2025
Concisa esposizione ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Con ricorso ex 281 duodecies c.p.c., depositato il 07.09.2023, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis con conseguente ordine all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici.A sostegno della propria domanda hanno asserito di essere discendenti in linea retta del cittadino italiano (denominato Controparte_2 in taluni atti anche come o o o o CP_2 Per_2 Parte_3 Pt_3 CP_2
nato il [...] n di a di CP_2
Perugia) dal sig. e dalla sig.ra e successivamente Persona_3 Persona_4 emigrato in Arg i rinunciare aliana e senza mai naturalizzarsi come cittadino argentino. Hanno in particolare dedotto che :
- in data 16.10.1909 il sig. ha contratto matrimonio con la signora Controparte_2
a NC (provincia di Buenos Aires), NTna;
Persona_5
- dall'unione coniugale tra il sig. e la signora ( Controparte_2 Persona_5 indicata nel certificato di nascita di . Per_6 Persona_7
(in data 12.12.1913, a NC, provincia di Buenos Aires, Persona_8
- in data 24.05.1939 il sig. ha contratto matrimonio con la signora Persona_8
a Buenos Aires, NTna;
Controparte_3
il sig. e la signora Persona_8 Controparte_3
è nato il sig. (in data 24.06.1941 a Buenos Aires,
[...] Persona_9
NTna);
-in data 17.12.1970 il sig. contraeva matrimonio con la signora Persona_9
a Buenos Aires, NTna;
Persona_10 ugale tra il sig. e la signora Persona_9 Persona_10 sono nati : la signora (in data 31.05.1973 nella città di Parte_1
Buenos Aires, NTna), attuale ricorrente, il sig. (in Parte_2 data 21.01.1975 nella città di Buenos Aires, NT ra (in data 05.10.1976 nella città di Buenos Aires, NTna), Parte_3 attuale ricorrente, e il sig. (in data 16.05.1978 nella città di Parte_5
Buenos Aires, NTna), (in Parte_6 data 10.07.1986 nella città di Buenos Aires, NTna), attuale ricorrente;
- dall'unione more uxorio tra la signora e il sig. Parte_3 Persona_1
è nato (in data 30.10.2008 nella città di Buenos
[...] Parte_4
Aires, NTna), attuale ricorrente.
pagina 2 di 6 Hanno quindi dedotto di avere diritto al riconoscimento della. cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti legittimi, in linea retta, di cittadino italiano (ex art. 1 co.1 lett. a) l. 91/1992); hanno inoltre rappresentato di avere inutilmente tentato di effettuare la prenotazione per ottenere appuntamento dinnanzi all'autorità amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza italiana secondo quanto indicato nel sito istituzionale del a Buenos Aires - Parte_7
NTna, e che la domanda di rico cittadinanza italiana iure sanguinis, presentata al a Buenos Aires, non ha Parte_7 determinato nemmeno la convocazione dei ricorrenti stessi da parte della autorità consolare finalizzata alla consegna della documentazione comprovante la loro cittadinanza iure sanguinis; deducono inoltre l'insussistenza di qualsivoglia obbligo giuridico impositivo della instaurazione di un procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 1 lett. a) Legge 91/1992, come preliminare condizione di ammissibilità e / o procedibilità della azione giudiziale di status.
Instaurato il contraddittorio si è costituito il , per mezzo Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perug ervato che i ricorrenti hanno inoltravo al domanda in via amministrativa solo nel 2023 e Parte_7 che, pertanto, non sarebbe d rmine di 730 gg. per l'esame della domanda in via amministrativa con conseguente insussistenza dell'interesse ad agire in giudizio, costituente condizione dell'azione. Ha chiesto l'acquisizione, ex art. 213 c.p.c., di informazioni presso le autorità consolari sull'eventuale sussistenza di fatti interruttivi della linea di discendenza.
In corso di giudizio è stato adottato provvedimento ex art. 213 c.p.c. diretto ad acquisire informazioni su eventuali fatti interruttivi della linea di discendenza ( ancorchè in verità non specificamente eccepiti dal resistente) onerando il
[...]
di provvedere alla trasmissione alla richiesta alle competenti autorità CP_1 consolari. Tali informazioni non sono state fornite e la causa, sulle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione, istruita in via documentale è stata trattenuta in decisione.
2.La presente controversia, avendo ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza, è disciplinata dal rito semplificato di cognizione e rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis, comma 1, del d.lgs. 150/2011 e successive modificazioni che prescrive:
“Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione”, e dall'art. 3 comma 4, del D.L. n. 13/2017, convertito in L. n. 46/2017.La competenza per territorio è fissata sulla scorta dei criteri individuati nell'art. 4, comma 5, della L. n.46/2017, ovverosia in base
“al luogo in cui l'attore ha la dimora”, con la precisazione che “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (art.4 comma 5, seconda parte, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 36, della Legge 26 novembre 2021, n.206).
Nel caso di specie sussiste dunque la competenza di questa sezione specializzata, atteso che l'avo dei ricorrenti, era nato a [...] Controparte_2
pagina 3 di 6 Perugia), comune ricompreso nella circoscrizione della sezione specializzata del Tribunale di Perugia.
3.Con riguardo all'interesse ad agire delle parti – condizione dell'azione, necessaria ai fini dell'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c. – si rileva la necessità dell'intervento del giudice per il superamento della situazione di incertezza determinata dal mancato esame - nel termine di legge (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994) e comunque in tempi ragionevoli (vedasi art. 111 Cost) – della domanda amministrativa intentata dai ricorrenti e rimasta del tutto inevasa. Nel caso di specie, la prova dell'impossibilità di fatto di ottenere il provvedimento in sede amministrativa è da ritenersi acquisita sulla base delle produzioni dei ricorrenti indicanti l'avvenuta ricezione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza per discendenza, effettuata alla autorità consolare competente. I ricorrenti hanno infatti dimostrato, mediante la documentazione allegata al ricorso, di avere adito il Consolato di Buenos Aires, con inoltro di apposita richiesta, secondo le modalità prescritte nel sito web istituzionale, e ciò malgrado di non avere ottenuto a tutt'oggi dalla pubblica amministrazione adita alcuna convocazione. A tale proposito si richiama la sentenza del Tribunale di Roma 29/01/2019 n. 2055 che, con riferimento al fatto notorio delle lunghissime liste di attesa in via amministrativa osserva “si può affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale”. Si sottolinea che, nel caso di specie, sono stati fatti plurimi tentativi di avviare la procedura in sede amministrativa, secondo quanto si evince dalle ricevute delle richieste di inserimento in lista d'attesa da parte dei vari ricorrenti (cfr. allegato 15-16 del ricorso).In ultimo, in diritto, si osserva che la legge non prevede la previa proposizione della domanda amministrativa quale condizione di procedibilità dell'azione di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana.
4. La presente controversia è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del DL 36/2025 (e successiva legge di conversione) che, ha parzialmente, modificato la disciplina della cittadinanza iure sanguinis introducendo criteri più restrittivi e disciplinato diversamente il regime degli oneri probatori. Ai fini della decisione deve trovare applicazione la disciplina normativa “vigente” sino al 27.3.2025 (cfr. art. 1 lett.b DL 36/2025) e l'interpretazione che ne hanno dato la giurisprudenza di legittimità e di merito. Tanto premesso si ricorda, in via generale, che, sino al recente intervento normativo, l'ordinamento giuridico italiano ha previsto quale criterio di acquisizione della cittadinanza quello della nascita da cittadino italiano (cd. acquisto iure sanguinis), secondo una previsione risalente alla codificazione del 1865 (art. 4 e 7) e successivamente recepito dalla legge n. 555 del 1912 e quindi dalla l. n. 91 del 1992. Si osserva ancora che con la sentenza n. 87/1975 della C. Cost. era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero e che con sentenza nr. 30/1983 la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,n. 1 e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli. La riforma del 1992 aveva, sulla scorta di tali pronunce, equiparato, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, la discendenza per linea paterna o materna. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha infine risolto anche pagina 4 di 6 l'annoso contrasto giurisprudenziale dichiarando l'effetto retroattivo nel tempo delle citate sentenze della Corte Costituzionale sicché, ad oggi, non è rilevante accertare se l'invocata cittadinanza discenda da linea di trasmissione maschile o femminile né se in tale caso sia avvenuta prima o dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario per “diritto di sangue” e lo status di cittadino una volta acquisito è imprescrittibile, permanente e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della nascita da cittadino italiano, indipendentemente dal sesso di questi (Cass. civ. sez. un. 2022/25317) e purché non vi siano fatti interruttivi. Nel sistema vigente sino al recente intervento legislativo del mese di marzo del 2025, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, spetta a chi chiede l'accertamento della cittadinanza in forza di discendenza da avo italiano fornire tale prova mentre grava sulla controparte l'onere di eccepire e fornire prova di eventuali fatti interruttivi (cfr. Cass. S.U. n. 2531/2022).
5. Applicando i ricordati principi al caso in esame deve darsi atto che la linea di discendenza paterna riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Al riguardo è bene osservare che le leggere immutazioni dei nominativi contenuti negli atti anagrafici non producono incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti, che resta chiaramente determinata sulla base delle date di nascita, nonché della paternità e maternità degli stessi.
Risulta, dunque, dalla documentazione in atti - della cui autenticità non vi è motivo di dubitare - che l'avo italiano, sig. ha trasmesso la cittadinanza Controparte_2 italiana iure sanguinis a tutti i suoi discendenti e segnatamente al figlio
[...] che a sua volta l'ha trasmessa a Per_8 Persona_11 Persona_11 ha trasmesso, a sua volta, la cittadinanza italiana iure sanguinis a
[...] [...]
(attuale ricorrente), a Persona_12 Parte_2 ricorrente), a (attuale ricorrente), a Parte_3 Parte_5
(attuale ricorrente) e a (attuale ricorrente); Parte_6 Parte_3 ha trasmesso, iana iure sanguinis
[...] [...]
(attuale ricorrente).Si considera provata la discendenza diretta per linea Parte_4 paterna dei ricorrenti da cittadino italiano. Deve darsi atto che non sono stati dedotti, da parte del resistente, specifici eventi interruttivi. Gli specifici eventi CP_1 interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza avrebbero dovuto essere provati dal , che però non ha documentato alcun riscontro dell'autorità CP_1 consolare competente, neppure all'esito della richiesta istruttoria di cui all'ordinanza del 18.06.2024, che poneva proprio a carico del l'acquisizione delle CP_1 informazioni circa la sussistenza di fatti interruttivi adinanza.Il mancato riscontro dell'ordine di esibizione, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, è peraltro ogni probabilità da imputare allo spropositato numero di richieste di cittadinanza pervenute alle autorità consolari che non consentono di evadere le stesse in tempi ragionevoli, sicché deve ritenersi superfluo un ulteriore rinvio in attesa del deposito della documentazione richiesta, dovendosi piuttosto prendere atto che l'attività istruttoria de qua risulta incompatibile con il rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo e, comunque, non necessaria a fronte dell'onere gravante sul di eccepire specifici fatti interruttivi e di CP_1 provvedere alla relativa prova.
Il ricorso, conclusivamente, deve essere accolto. pagina 5 di 6 Le spese devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento processuale del resistente - che non si è opposto all'accoglimento della domanda - e considerato che la mancata tempestiva evasione delle richieste amministrative è imputabile non a un'inerzia dell'amministrazione, quanto piuttosto al numero incredibilmente elevato delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti :
1. carta d'identità n. nata il [...] nella Parte_1 NumeroD_1 città di Buenos Aires, NTna;
2. carta d'identità n. , nato il [...] nella Parte_2 NumeroD_2 città di Buenos Aires, NTna;
3. carta d'identità n. , nata il [...] nella città di Parte_3 NumeroD_3
B 4. , carta d'identità n. , nato il [...] nella città di Parte_4 NumeroD_4
Buenos Aires, NTna;
5. carta d'identità n. , nato il [...] nella Parte_5 NumeroD_5 città di Buenos Aires, NTna;
6. carta d'identità n. , nato il [...] Parte_6 NumeroD_6 nella città di Buenos Aires, NTna;
sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 21 novembre 2025
Il Giudice
AN IO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In composizione monocratica nella persona del giudice AN IO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3623/2023 r.g. avente ad oggetto ricorso per l'accertamento della cittadinanza “ iure sanguinis” promossa
DA
1. carta d'identità n. nata il [...] nella Parte_1 NumeroD_1 città di Buenos Aires, NTna, residente in [...]2475 4 Salta, NTna;
2. carta d'identità n. , nato il [...] nella Parte_2 NumeroD_2 ci dente in NT Fé , città di Buenos Aires, NTna;
3. carta d'identità n. , nata il [...] nella città di Parte_3 NumeroD_3
B nte in Liberdad 67 uenos Aires, NTna;
4. , carta d'identità n. , minore rappresentato dai Parte_4 NumeroD_4
g E , nato il [...] nella Parte_3 Persona_1 città di Buenos Aires, NTna, residente in [...]. Adolfo Dickman 1006, città di Buenos Aires, NTna;
5. carta d'identità n. , nato il [...] nella Parte_5 NumeroD_5 città di Buenos Aires, NTna, residente in [...]67 Martinez, Buenos Aires, NTna;
6. carta d'identità n. , nato il [...] Parte_6 NumeroD_6
n esidente in Liberd inez, Buenos Aires, NTna;
rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Annamaria Zarrelli, C.F. , e Simona Sanvitale, C.F. , entrambe del C.F._1 C.F._2
Foro nte domiciliati presso lo in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31 (cap. 00153). RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
'Avvo tuale dello Stato di Perugia (C.F. pagina 1 di 6 ) e ope legis domiciliato presso i suoi uffici in VIA DEGLI OFFICI 14 06123 P.IVA_2
PERUGIA
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del pubblico ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 18.11.2025
Concisa esposizione ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Con ricorso ex 281 duodecies c.p.c., depositato il 07.09.2023, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis con conseguente ordine all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici.A sostegno della propria domanda hanno asserito di essere discendenti in linea retta del cittadino italiano (denominato Controparte_2 in taluni atti anche come o o o o CP_2 Per_2 Parte_3 Pt_3 CP_2
nato il [...] n di a di CP_2
Perugia) dal sig. e dalla sig.ra e successivamente Persona_3 Persona_4 emigrato in Arg i rinunciare aliana e senza mai naturalizzarsi come cittadino argentino. Hanno in particolare dedotto che :
- in data 16.10.1909 il sig. ha contratto matrimonio con la signora Controparte_2
a NC (provincia di Buenos Aires), NTna;
Persona_5
- dall'unione coniugale tra il sig. e la signora ( Controparte_2 Persona_5 indicata nel certificato di nascita di . Per_6 Persona_7
(in data 12.12.1913, a NC, provincia di Buenos Aires, Persona_8
- in data 24.05.1939 il sig. ha contratto matrimonio con la signora Persona_8
a Buenos Aires, NTna;
Controparte_3
il sig. e la signora Persona_8 Controparte_3
è nato il sig. (in data 24.06.1941 a Buenos Aires,
[...] Persona_9
NTna);
-in data 17.12.1970 il sig. contraeva matrimonio con la signora Persona_9
a Buenos Aires, NTna;
Persona_10 ugale tra il sig. e la signora Persona_9 Persona_10 sono nati : la signora (in data 31.05.1973 nella città di Parte_1
Buenos Aires, NTna), attuale ricorrente, il sig. (in Parte_2 data 21.01.1975 nella città di Buenos Aires, NT ra (in data 05.10.1976 nella città di Buenos Aires, NTna), Parte_3 attuale ricorrente, e il sig. (in data 16.05.1978 nella città di Parte_5
Buenos Aires, NTna), (in Parte_6 data 10.07.1986 nella città di Buenos Aires, NTna), attuale ricorrente;
- dall'unione more uxorio tra la signora e il sig. Parte_3 Persona_1
è nato (in data 30.10.2008 nella città di Buenos
[...] Parte_4
Aires, NTna), attuale ricorrente.
pagina 2 di 6 Hanno quindi dedotto di avere diritto al riconoscimento della. cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti legittimi, in linea retta, di cittadino italiano (ex art. 1 co.1 lett. a) l. 91/1992); hanno inoltre rappresentato di avere inutilmente tentato di effettuare la prenotazione per ottenere appuntamento dinnanzi all'autorità amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza italiana secondo quanto indicato nel sito istituzionale del a Buenos Aires - Parte_7
NTna, e che la domanda di rico cittadinanza italiana iure sanguinis, presentata al a Buenos Aires, non ha Parte_7 determinato nemmeno la convocazione dei ricorrenti stessi da parte della autorità consolare finalizzata alla consegna della documentazione comprovante la loro cittadinanza iure sanguinis; deducono inoltre l'insussistenza di qualsivoglia obbligo giuridico impositivo della instaurazione di un procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 1 lett. a) Legge 91/1992, come preliminare condizione di ammissibilità e / o procedibilità della azione giudiziale di status.
Instaurato il contraddittorio si è costituito il , per mezzo Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perug ervato che i ricorrenti hanno inoltravo al domanda in via amministrativa solo nel 2023 e Parte_7 che, pertanto, non sarebbe d rmine di 730 gg. per l'esame della domanda in via amministrativa con conseguente insussistenza dell'interesse ad agire in giudizio, costituente condizione dell'azione. Ha chiesto l'acquisizione, ex art. 213 c.p.c., di informazioni presso le autorità consolari sull'eventuale sussistenza di fatti interruttivi della linea di discendenza.
In corso di giudizio è stato adottato provvedimento ex art. 213 c.p.c. diretto ad acquisire informazioni su eventuali fatti interruttivi della linea di discendenza ( ancorchè in verità non specificamente eccepiti dal resistente) onerando il
[...]
di provvedere alla trasmissione alla richiesta alle competenti autorità CP_1 consolari. Tali informazioni non sono state fornite e la causa, sulle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione, istruita in via documentale è stata trattenuta in decisione.
2.La presente controversia, avendo ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza, è disciplinata dal rito semplificato di cognizione e rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis, comma 1, del d.lgs. 150/2011 e successive modificazioni che prescrive:
“Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione”, e dall'art. 3 comma 4, del D.L. n. 13/2017, convertito in L. n. 46/2017.La competenza per territorio è fissata sulla scorta dei criteri individuati nell'art. 4, comma 5, della L. n.46/2017, ovverosia in base
“al luogo in cui l'attore ha la dimora”, con la precisazione che “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (art.4 comma 5, seconda parte, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 36, della Legge 26 novembre 2021, n.206).
Nel caso di specie sussiste dunque la competenza di questa sezione specializzata, atteso che l'avo dei ricorrenti, era nato a [...] Controparte_2
pagina 3 di 6 Perugia), comune ricompreso nella circoscrizione della sezione specializzata del Tribunale di Perugia.
3.Con riguardo all'interesse ad agire delle parti – condizione dell'azione, necessaria ai fini dell'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c. – si rileva la necessità dell'intervento del giudice per il superamento della situazione di incertezza determinata dal mancato esame - nel termine di legge (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994) e comunque in tempi ragionevoli (vedasi art. 111 Cost) – della domanda amministrativa intentata dai ricorrenti e rimasta del tutto inevasa. Nel caso di specie, la prova dell'impossibilità di fatto di ottenere il provvedimento in sede amministrativa è da ritenersi acquisita sulla base delle produzioni dei ricorrenti indicanti l'avvenuta ricezione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza per discendenza, effettuata alla autorità consolare competente. I ricorrenti hanno infatti dimostrato, mediante la documentazione allegata al ricorso, di avere adito il Consolato di Buenos Aires, con inoltro di apposita richiesta, secondo le modalità prescritte nel sito web istituzionale, e ciò malgrado di non avere ottenuto a tutt'oggi dalla pubblica amministrazione adita alcuna convocazione. A tale proposito si richiama la sentenza del Tribunale di Roma 29/01/2019 n. 2055 che, con riferimento al fatto notorio delle lunghissime liste di attesa in via amministrativa osserva “si può affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale”. Si sottolinea che, nel caso di specie, sono stati fatti plurimi tentativi di avviare la procedura in sede amministrativa, secondo quanto si evince dalle ricevute delle richieste di inserimento in lista d'attesa da parte dei vari ricorrenti (cfr. allegato 15-16 del ricorso).In ultimo, in diritto, si osserva che la legge non prevede la previa proposizione della domanda amministrativa quale condizione di procedibilità dell'azione di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana.
4. La presente controversia è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del DL 36/2025 (e successiva legge di conversione) che, ha parzialmente, modificato la disciplina della cittadinanza iure sanguinis introducendo criteri più restrittivi e disciplinato diversamente il regime degli oneri probatori. Ai fini della decisione deve trovare applicazione la disciplina normativa “vigente” sino al 27.3.2025 (cfr. art. 1 lett.b DL 36/2025) e l'interpretazione che ne hanno dato la giurisprudenza di legittimità e di merito. Tanto premesso si ricorda, in via generale, che, sino al recente intervento normativo, l'ordinamento giuridico italiano ha previsto quale criterio di acquisizione della cittadinanza quello della nascita da cittadino italiano (cd. acquisto iure sanguinis), secondo una previsione risalente alla codificazione del 1865 (art. 4 e 7) e successivamente recepito dalla legge n. 555 del 1912 e quindi dalla l. n. 91 del 1992. Si osserva ancora che con la sentenza n. 87/1975 della C. Cost. era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero e che con sentenza nr. 30/1983 la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,n. 1 e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli. La riforma del 1992 aveva, sulla scorta di tali pronunce, equiparato, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, la discendenza per linea paterna o materna. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha infine risolto anche pagina 4 di 6 l'annoso contrasto giurisprudenziale dichiarando l'effetto retroattivo nel tempo delle citate sentenze della Corte Costituzionale sicché, ad oggi, non è rilevante accertare se l'invocata cittadinanza discenda da linea di trasmissione maschile o femminile né se in tale caso sia avvenuta prima o dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario per “diritto di sangue” e lo status di cittadino una volta acquisito è imprescrittibile, permanente e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della nascita da cittadino italiano, indipendentemente dal sesso di questi (Cass. civ. sez. un. 2022/25317) e purché non vi siano fatti interruttivi. Nel sistema vigente sino al recente intervento legislativo del mese di marzo del 2025, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, spetta a chi chiede l'accertamento della cittadinanza in forza di discendenza da avo italiano fornire tale prova mentre grava sulla controparte l'onere di eccepire e fornire prova di eventuali fatti interruttivi (cfr. Cass. S.U. n. 2531/2022).
5. Applicando i ricordati principi al caso in esame deve darsi atto che la linea di discendenza paterna riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Al riguardo è bene osservare che le leggere immutazioni dei nominativi contenuti negli atti anagrafici non producono incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti, che resta chiaramente determinata sulla base delle date di nascita, nonché della paternità e maternità degli stessi.
Risulta, dunque, dalla documentazione in atti - della cui autenticità non vi è motivo di dubitare - che l'avo italiano, sig. ha trasmesso la cittadinanza Controparte_2 italiana iure sanguinis a tutti i suoi discendenti e segnatamente al figlio
[...] che a sua volta l'ha trasmessa a Per_8 Persona_11 Persona_11 ha trasmesso, a sua volta, la cittadinanza italiana iure sanguinis a
[...] [...]
(attuale ricorrente), a Persona_12 Parte_2 ricorrente), a (attuale ricorrente), a Parte_3 Parte_5
(attuale ricorrente) e a (attuale ricorrente); Parte_6 Parte_3 ha trasmesso, iana iure sanguinis
[...] [...]
(attuale ricorrente).Si considera provata la discendenza diretta per linea Parte_4 paterna dei ricorrenti da cittadino italiano. Deve darsi atto che non sono stati dedotti, da parte del resistente, specifici eventi interruttivi. Gli specifici eventi CP_1 interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza avrebbero dovuto essere provati dal , che però non ha documentato alcun riscontro dell'autorità CP_1 consolare competente, neppure all'esito della richiesta istruttoria di cui all'ordinanza del 18.06.2024, che poneva proprio a carico del l'acquisizione delle CP_1 informazioni circa la sussistenza di fatti interruttivi adinanza.Il mancato riscontro dell'ordine di esibizione, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, è peraltro ogni probabilità da imputare allo spropositato numero di richieste di cittadinanza pervenute alle autorità consolari che non consentono di evadere le stesse in tempi ragionevoli, sicché deve ritenersi superfluo un ulteriore rinvio in attesa del deposito della documentazione richiesta, dovendosi piuttosto prendere atto che l'attività istruttoria de qua risulta incompatibile con il rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo e, comunque, non necessaria a fronte dell'onere gravante sul di eccepire specifici fatti interruttivi e di CP_1 provvedere alla relativa prova.
Il ricorso, conclusivamente, deve essere accolto. pagina 5 di 6 Le spese devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento processuale del resistente - che non si è opposto all'accoglimento della domanda - e considerato che la mancata tempestiva evasione delle richieste amministrative è imputabile non a un'inerzia dell'amministrazione, quanto piuttosto al numero incredibilmente elevato delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti :
1. carta d'identità n. nata il [...] nella Parte_1 NumeroD_1 città di Buenos Aires, NTna;
2. carta d'identità n. , nato il [...] nella Parte_2 NumeroD_2 città di Buenos Aires, NTna;
3. carta d'identità n. , nata il [...] nella città di Parte_3 NumeroD_3
B 4. , carta d'identità n. , nato il [...] nella città di Parte_4 NumeroD_4
Buenos Aires, NTna;
5. carta d'identità n. , nato il [...] nella Parte_5 NumeroD_5 città di Buenos Aires, NTna;
6. carta d'identità n. , nato il [...] Parte_6 NumeroD_6 nella città di Buenos Aires, NTna;
sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 21 novembre 2025
Il Giudice
AN IO
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