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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2025, n. 5570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5570 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11974/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa AB AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 12/12/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 11974/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CIMINO GIUSEPPE e dell'avv. CIMINO CHIARA ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO CP_1 P.IVA_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro, rilevato che:
- con ricorso depositato in data 8/10/2025 è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002210562 (Prot. 4902.02/2025.0370206/) emessa dall' e CP_1 CP_1
notificata in data 16/09/2025, con cui era stato intimato a parte ricorrente il pagamento della somma di € 9.634,82 a titolo di sanzioni amministrative oltre spese, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla pagina 1 di 3 legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente all'anno 2019;
- si è costituito in giudizio l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, CP_1 avendo l' provveduto, in via di autotutela, alla archiviazione dell'ordinanza CP_2
ingiunzione impugnata, come risulta dal provvedimento prodotto in giudizio dall' in CP_1
data 22/10/2025;
- all'odierna udienza le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere senza accordo sulle spese;
ritenuto che:
- alla luce della archiviazione del provvedimento sanzionatorio emesso dall' la concorde CP_1
domanda delle parti di dichiararsi cessata la materia del contendere va senz'altro accolta, essendo venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio;
- tanto premesso, le spese di lite – in assenza di diversa volontà delle parti - vanno liquidate sulla scorta del principio della soccombenza virtuale, individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (in questi termini si è espressa Cass. civ., sez. II, 29/11/2016, n. 24234);
- nel caso di specie, il principio anzidetto e quello di causalità della lite inducono a porre a carico della convenuta le spese di lite sostenute dalla ricorrente, in forza dell'emissione CP_1
del provvedimento di archiviazione solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso e proprio per le ragioni poste dalla ricorrente a fondamento della sua opposizione (violazione art. 14 l. 689/1981);
- la liquidazione delle spese è compiuta, nella misura indicata in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000 tenuto conto del modesto grado di complessità delle questioni trattate;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte,
• dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 2 di 3 • condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite nell'importo di CP_1
€ 1.865,00 oltre € 118,50 per esborsi e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
IL GIUDICE
AB AN
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa AB AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 12/12/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 11974/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CIMINO GIUSEPPE e dell'avv. CIMINO CHIARA ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO CP_1 P.IVA_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro, rilevato che:
- con ricorso depositato in data 8/10/2025 è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002210562 (Prot. 4902.02/2025.0370206/) emessa dall' e CP_1 CP_1
notificata in data 16/09/2025, con cui era stato intimato a parte ricorrente il pagamento della somma di € 9.634,82 a titolo di sanzioni amministrative oltre spese, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla pagina 1 di 3 legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente all'anno 2019;
- si è costituito in giudizio l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, CP_1 avendo l' provveduto, in via di autotutela, alla archiviazione dell'ordinanza CP_2
ingiunzione impugnata, come risulta dal provvedimento prodotto in giudizio dall' in CP_1
data 22/10/2025;
- all'odierna udienza le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere senza accordo sulle spese;
ritenuto che:
- alla luce della archiviazione del provvedimento sanzionatorio emesso dall' la concorde CP_1
domanda delle parti di dichiararsi cessata la materia del contendere va senz'altro accolta, essendo venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio;
- tanto premesso, le spese di lite – in assenza di diversa volontà delle parti - vanno liquidate sulla scorta del principio della soccombenza virtuale, individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (in questi termini si è espressa Cass. civ., sez. II, 29/11/2016, n. 24234);
- nel caso di specie, il principio anzidetto e quello di causalità della lite inducono a porre a carico della convenuta le spese di lite sostenute dalla ricorrente, in forza dell'emissione CP_1
del provvedimento di archiviazione solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso e proprio per le ragioni poste dalla ricorrente a fondamento della sua opposizione (violazione art. 14 l. 689/1981);
- la liquidazione delle spese è compiuta, nella misura indicata in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000 tenuto conto del modesto grado di complessità delle questioni trattate;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte,
• dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 2 di 3 • condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite nell'importo di CP_1
€ 1.865,00 oltre € 118,50 per esborsi e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
IL GIUDICE
AB AN
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