Art. 13.
I limiti di spesa di cui al quinto comma dell'articolo 16 e di cui al secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , sono elevati rispettivamente a lire 450 milioni e a lire 900 milioni.
I limiti di spesa di cui al quinto comma dell'articolo 16 e di cui al secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , sono elevati rispettivamente a lire 450 milioni e a lire 900 milioni.