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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/10/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
5209 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5209 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to TAFANELLI ROSANNA E., con elezione di Parte_1 domicilio presso il difensore;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.PAOLISSO GIOVANNA, con elezione di domicilio CP_1 presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 13 ottobre 2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 08/11/2024 , ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1 dal coniuge, , con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in CP_1 data19/06/2000 a FOGGIA, precisando che dalla detta unione era nato, in data 01/02/2005, il figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, e deducendo, a Persona_1 fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati. Parte ricorrente ha chiesto, dunque, dichiararsi la separazione dei coniugi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Con decreto ex art. 473 bis. 14 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha designato il Giudice relatore e ha fissato la prima udienza, assegnando i termini di legge per la notifica e per la costituzione della parte convenuta.
Con comparsa del 3.01.2025, si è costituita la resistente, chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito alle condizioni di cui alla propria memoria.
All'esito della prima udienza del 3.02.2025, il Giudice, sentiti i coniugi e tentata la conciliazione tra le parti, ha emesso, con ordinanza del 5.02.2025, i provvedimenti provvisori e urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fissato,
l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, al contempo invitando le parti a trasformare il giudizio in congiunto alle condizioni di cui alla predetta ordinanza.
Con atti di accettazione depositati il 21.02.2025 e il 24.09.2025, le parti dato atto di voler aderire alle condizioni di cui all'ordinanza emessa dal Giudice delegato, chiedendo la trasformazione del giudizio in consensuale.
All'udienza del 13.10.2025, il Giudice delegato, sulle conclusioni depositate dalle parti con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione.
Il PM ha reso parere favorevole il 23.10.2025.
Sulla domanda di separazione e sugli accordi raggiunti dalle parti.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Invero, l'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti sia alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato sia anche nel prosieguo del giudizio, dalle risultanze anagrafiche e dagli accordi raggiunti;
è pacifico inoltre che, in un periodo antecedente la proposizione del ricorso, i coniugi hanno interrotto la convivenza e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le condizioni di cui alla proposta conciliativa del 5.02.2025, accettate da entrambe le parti con dichiarazione sottoscritta depositata nel fascicolo telematico, sono conformi a diritto e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Trattandosi di pronuncia di separazione alle condizioni concordate tra le parti, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e , i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in data 19/06/2000 a FOGGIA (FG);
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Parte_2
(Atto N. 297 parte II serie A - anno 2000);
[...]
3. prende atto dell'accettazione delle parti della proposta conciliativa formulata dal Giudice
e dichiara efficaci le condizioni di cui all'ordinanza del 5.02.2025, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 23/10/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5209 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to TAFANELLI ROSANNA E., con elezione di Parte_1 domicilio presso il difensore;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.PAOLISSO GIOVANNA, con elezione di domicilio CP_1 presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 13 ottobre 2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 08/11/2024 , ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1 dal coniuge, , con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in CP_1 data19/06/2000 a FOGGIA, precisando che dalla detta unione era nato, in data 01/02/2005, il figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, e deducendo, a Persona_1 fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati. Parte ricorrente ha chiesto, dunque, dichiararsi la separazione dei coniugi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Con decreto ex art. 473 bis. 14 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha designato il Giudice relatore e ha fissato la prima udienza, assegnando i termini di legge per la notifica e per la costituzione della parte convenuta.
Con comparsa del 3.01.2025, si è costituita la resistente, chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito alle condizioni di cui alla propria memoria.
All'esito della prima udienza del 3.02.2025, il Giudice, sentiti i coniugi e tentata la conciliazione tra le parti, ha emesso, con ordinanza del 5.02.2025, i provvedimenti provvisori e urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fissato,
l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, al contempo invitando le parti a trasformare il giudizio in congiunto alle condizioni di cui alla predetta ordinanza.
Con atti di accettazione depositati il 21.02.2025 e il 24.09.2025, le parti dato atto di voler aderire alle condizioni di cui all'ordinanza emessa dal Giudice delegato, chiedendo la trasformazione del giudizio in consensuale.
All'udienza del 13.10.2025, il Giudice delegato, sulle conclusioni depositate dalle parti con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione.
Il PM ha reso parere favorevole il 23.10.2025.
Sulla domanda di separazione e sugli accordi raggiunti dalle parti.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Invero, l'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti sia alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato sia anche nel prosieguo del giudizio, dalle risultanze anagrafiche e dagli accordi raggiunti;
è pacifico inoltre che, in un periodo antecedente la proposizione del ricorso, i coniugi hanno interrotto la convivenza e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le condizioni di cui alla proposta conciliativa del 5.02.2025, accettate da entrambe le parti con dichiarazione sottoscritta depositata nel fascicolo telematico, sono conformi a diritto e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Trattandosi di pronuncia di separazione alle condizioni concordate tra le parti, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e , i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in data 19/06/2000 a FOGGIA (FG);
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Parte_2
(Atto N. 297 parte II serie A - anno 2000);
[...]
3. prende atto dell'accettazione delle parti della proposta conciliativa formulata dal Giudice
e dichiara efficaci le condizioni di cui all'ordinanza del 5.02.2025, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 23/10/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro