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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COLLU LUISELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1263/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012200932-2025 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino per l'impugnazione dell'avviso di Accertamento n. T7E012200932-2025 relativo al periodo d'imposta 2017 e con il quale l'Agenzia accerta un reddito in capo all'attuale ricorrente di euro 18.107,00 recuperando le imposte dirette dovute. In particolare, emergevano movimentazioni in entrata su un rapporto di conto corrente intestato unicamente al contribuente per € 65.810,00 ma ciononostante il ricorrente - socio e amministratore unico della società Società_1 SRL - ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2017. L'ufficio invitava la parte a presentare documentazione ed il ricorrente produceva l'estratto conto relativo al rapporto di conto corrente bancario n°Conto_Corrente_1 acceso presso la Banca_1 S.p.a., da cui risultavano movimenti in entrata con le seguenti causali: Rimborsi kilometrici da società Società_1 S.R.L. per € 18.106,78; Rimborso finanziamento soci da società Società_1 S.R.L. per
€ 42.300,00; Ulteriori entrate finanziarie per € 5.403,12.Veniva quindi predisposto e notificato lo schema d'atto con cui veniva contestato un reddito accertabile di € 60.406,78, pari alla somma degli asseriti rimborsi kilometrici per € 18.106,78 e del rimborso finanziamento soci per € 42.300,00, considerando giustificate e non imponibili le ulteriori entrate finanziarie. Il contribuente presentava le proprie osservazioni con le quali, per quanto riguardava il rilievo relativo all'importo di € 42.300,00 per rimborso finanziamento soci, evidenziava come l'erogazione del finanziamento emergesse dall'esame della nota integrativa al bilancio 2013 della Società_1 S.R.L., mentre la restituzione dell'ultima tranche del predetto finanziamento si evincesse dall'esame del bilancio 2017. Per quanto riguardava, invece, il rilievo relativo all'importo di € 18.106,78 per rimborsi kilometrici il contribuente produceva un foglio di calcolo excel contenente il riepilogo delle trasferte mensili con annotazione della data della missione, del nominativo del cliente, del luogo della trasferta, dei km. percorsi in Andata e Ritorno e del mezzo utilizzato (TOYOTA YARIS tg. Targa_1, di proprietà dello stesso Ricorrente_1).L'Ufficio controlli, in parziale accoglimento delle eccezioni contenute nella memoria del contribuente, abbandonava il rilievo relativo all'importo di € 42.300,00 per rimborso finanziamento soci, mentre, in riferimento alle somme accreditate a titolo di rimborsi kilometrici per € 18.106,78, riteneva inidonee le giustificazioni addotte per dimostrare che si trattasse di somme non imponibili. L'Ufficio Controlli, pertanto, in data 08.07.2025 notificava l'Avviso d'Accertamento qui impugnato, con cui veniva accertato per l'anno d'imposta 2017, ai sensi dell'articolo 41-bis del DPR 600/1973, un reddito imponibile pari ad € 18.106,78
(arrotondato ad € 18.107,00), recuperando l'IRPEF dovuta nella misura di € 4.289,00 e le relative Addizionali
Regionale per € 309,00 e Comunale per € 93,00, con irrogazione di una sanzione pecuniaria unica pari ad
€ 5.767,60.Avverso l'avviso di accertamento, ha proposto ricorso il contribuente chiedendone l'annullamento sulla scorta delle seguenti eccezioni e motivi: illegittimità dell'atto per non avere l'ufficio tenuto in debito conto le osservazioni della parte allo schema d'atto sulle trasferte e insufficientemente motivato il rigetto di dette osservazioni;
illegittimità dell'atto per avere l'Ufficio modificato le motivazioni contenute nell'avviso di accertamento rispetto a quelle contenute nello schema d'atto; infondatezza nel merito.Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha contestato il fondamento dei motivi di ricorso e ne ha chiesto la reiezione. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa.
All'udienza del 27.1.2026, il giudice monocratico ha riservato la decisione. A scioglimento della riserva, in data 28.11.2026, il Giudice ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre precisare che l'importo bonificato al ricorrente dalla società Società_1 S.R.L., della quale lo stesso è unico socio e unico amministratore dal 25.06.2013, indicava, quale causale, “rimborso chilometrico”.
La fattispecie non attiene, quindi, ad ipotesi di disconoscimento di costi detratti dalla società bensì a rimborsi chilometrici conseguenti a trasferte, in Italia ed all'estero, che il ricorrente – in qualità di socio ed amministratore unico- afferma aver fatto, con la propria autovettura Toyota Yaris, presso i clienti della società per reperire commesse. Il ricorrente, quale amministratore, non ha incassato alcuna indennità. Pertanto, poiché i rimborsi non entrano a far parte del reddito imponibile, il contribuente, nell'anno 2017, non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi. L'Ufficio ha, per contro, ripreso a tassazione i predetti rimborsi ritenendo che la documentazione prodotta dal ricorrente, sin dalla fase endoprocedimentale, non siano idonei a dimostrare l'effettività delle trasferte, l'inerenza e i reali chilometri percorsi. In particolare, la mancata prova dell'effettività e dell'inerenza è stata contestata solo con l'avviso di accertamento e non con lo schema d'atto, dove l'ufficio ha contestato solo che non ci fossero le note spesa e che i documenti fossero autoprodotti.
Il trattamento fiscale degli amministratori di società è assimilato a quello dei lavoratori dipendenti (art. 50
TUIR). Diretta conseguenza è l'applicazione del comma 5 dell'art. 51 TUIR che recita: “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero”. Pertanto, l'amministratore della società (come un dipendente) ha diritto ad una indennità di trasferta, che non concorre a formare il reddito del percipiente, entro i limiti indicati dalla legge. La fattispecie concreta attiene, però, esclusivamente, al rimborso dei costi chilometrici. L'Ufficio ha contestato, nello schema d'atto, che le schede giustificative dei rimborsi chilometrici – prodotte tempestivamente dal contribuente - risulterebbero non adeguatamente documentate perché è indicato solo il cliente e i chilometri percorsi, senza indicazione dei costi effettivamente sostenuti (benzina, pedaggio, vitto e alloggio). Con le osservazioni allo schema d'atto, però - la cui memoria
è versata in atti - il contribuente ha illustrato le modalità di determinazione delle “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI” adottate proprio dall'Agenzia delle
Entrate. Nell'avviso di accertamento viene richiesta, altresì, la produzione di documentazione che attesti l'effettività della trasferta. Pur ritenendo che la motivazione dell'avviso di accertamento sia un'integrazione di quella dello schema d'atto e non una nuova motivazione, nel merito, questo giudice ritiene che le contestazioni dell'Ufficio non possono essere condivise. Ed invero, è circostanza pacifica – perché non contestata dall'ufficio – che l'attività svolta dalla società – ossia la produzione di nuovi “macchinari e/o personalizzazioni di soluzioni già esistenti secondo le specifiche richieste dei clienti, fornendo così, dall'esterno, il supporto ingegneristico necessario alla evoluzione dei metodi di lavoro tradizionali ed accompagnando i clienti nella transizione verso la piena automazione della produzione.”- non è attuata in serie ma richiede specifiche da parte di ciascun cliente e che ciò comporta periodici incontri con gli stessi.
Attesa le dimensioni organizzative della società – che in allora, pacificamente, aveva solo cinque dipendenti –
è del tutto naturale e, comunque, è dato di comune esperienza, che l'amministratore si occupasse in prima persona dei contatti con i clienti per l'acquisizione delle commesse. Il ricorrente ha indicato – con la produzione delle relative schede contabili del 2017 e 2018 – i nominativi dei clienti con i quali ha avuto incontri nel 2017
(che, peraltro, hanno prodotto un totale ricavi di € 3.183.855) tutti con sede in Italia ma fuori dalla sede della società e due con sede in Francia. Che sia legittimo l'uso della propria autovettura da parte dell'amministratore
è, altresì, non contestato, atteso che l'autovettura utilizzata non supera la potenza consentita dalla legge e che, essendo il ricorrente unico socio ed unico amministratore, non può essere richiesta la preventiva autorizzazione da parte della società per l'utilizzo dell'autovettura. Contrariamente a quanto asserito dall'Agenzia, questo giudice ritiene che la documentazione prodotta dal contribuente – schede contabili clienti fuori sede, e-mail con clienti, fatture clienti, ricevute autostradali e schede nelle quali sono indicate le date delle trasferte, il nome del cliente, la destinazione ed il numero di chilometri percorsi, – è idonea e sufficiente a dimostrare l'effettività delle trasferte, la loro inerenza e l'effettività dei costi, anche considerati unitamente agli altri elementi versati in atti e non contestati. Il ricorrente, pertanto, ha diritto di vedersi rimborsare detti costi, a nulla rilevando che lo stesso sia socio ed amministratore unico della società, non essendo necessaria, come ha affermato l'Agenzia “una alterità fra il collaboratore e l'impresa che, nel caso di specie, non può sussistere, e che non rende equiparabili le due figure.” Sarebbe illogico e non aderente ad alcuna finalità giuridicamente rilevante affermare che l'amministratore unico e socio unico di una società non possa essere rimborsato per costi effettivamente dal medesimo sostenuti nell'interesse della società mentre gli stessi costi sarebbero rimborsabili ad un dipendente e/o collaboratore della società, tenuto conto che anche nel caso di socio unico la società mantiene la sua perfetta autonomia patrimoniale. Per i suddetti motivi, il ricorso viene accolto con conseguente annullamento dell'avviso impugnato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino alla refusione delle spese di lite a favore del ricorrente che liquida in euro 3.000 oltre agli accessori di legge, se dovuti, ed al rimborso C.U.T.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COLLU LUISELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1263/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012200932-2025 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino per l'impugnazione dell'avviso di Accertamento n. T7E012200932-2025 relativo al periodo d'imposta 2017 e con il quale l'Agenzia accerta un reddito in capo all'attuale ricorrente di euro 18.107,00 recuperando le imposte dirette dovute. In particolare, emergevano movimentazioni in entrata su un rapporto di conto corrente intestato unicamente al contribuente per € 65.810,00 ma ciononostante il ricorrente - socio e amministratore unico della società Società_1 SRL - ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2017. L'ufficio invitava la parte a presentare documentazione ed il ricorrente produceva l'estratto conto relativo al rapporto di conto corrente bancario n°Conto_Corrente_1 acceso presso la Banca_1 S.p.a., da cui risultavano movimenti in entrata con le seguenti causali: Rimborsi kilometrici da società Società_1 S.R.L. per € 18.106,78; Rimborso finanziamento soci da società Società_1 S.R.L. per
€ 42.300,00; Ulteriori entrate finanziarie per € 5.403,12.Veniva quindi predisposto e notificato lo schema d'atto con cui veniva contestato un reddito accertabile di € 60.406,78, pari alla somma degli asseriti rimborsi kilometrici per € 18.106,78 e del rimborso finanziamento soci per € 42.300,00, considerando giustificate e non imponibili le ulteriori entrate finanziarie. Il contribuente presentava le proprie osservazioni con le quali, per quanto riguardava il rilievo relativo all'importo di € 42.300,00 per rimborso finanziamento soci, evidenziava come l'erogazione del finanziamento emergesse dall'esame della nota integrativa al bilancio 2013 della Società_1 S.R.L., mentre la restituzione dell'ultima tranche del predetto finanziamento si evincesse dall'esame del bilancio 2017. Per quanto riguardava, invece, il rilievo relativo all'importo di € 18.106,78 per rimborsi kilometrici il contribuente produceva un foglio di calcolo excel contenente il riepilogo delle trasferte mensili con annotazione della data della missione, del nominativo del cliente, del luogo della trasferta, dei km. percorsi in Andata e Ritorno e del mezzo utilizzato (TOYOTA YARIS tg. Targa_1, di proprietà dello stesso Ricorrente_1).L'Ufficio controlli, in parziale accoglimento delle eccezioni contenute nella memoria del contribuente, abbandonava il rilievo relativo all'importo di € 42.300,00 per rimborso finanziamento soci, mentre, in riferimento alle somme accreditate a titolo di rimborsi kilometrici per € 18.106,78, riteneva inidonee le giustificazioni addotte per dimostrare che si trattasse di somme non imponibili. L'Ufficio Controlli, pertanto, in data 08.07.2025 notificava l'Avviso d'Accertamento qui impugnato, con cui veniva accertato per l'anno d'imposta 2017, ai sensi dell'articolo 41-bis del DPR 600/1973, un reddito imponibile pari ad € 18.106,78
(arrotondato ad € 18.107,00), recuperando l'IRPEF dovuta nella misura di € 4.289,00 e le relative Addizionali
Regionale per € 309,00 e Comunale per € 93,00, con irrogazione di una sanzione pecuniaria unica pari ad
€ 5.767,60.Avverso l'avviso di accertamento, ha proposto ricorso il contribuente chiedendone l'annullamento sulla scorta delle seguenti eccezioni e motivi: illegittimità dell'atto per non avere l'ufficio tenuto in debito conto le osservazioni della parte allo schema d'atto sulle trasferte e insufficientemente motivato il rigetto di dette osservazioni;
illegittimità dell'atto per avere l'Ufficio modificato le motivazioni contenute nell'avviso di accertamento rispetto a quelle contenute nello schema d'atto; infondatezza nel merito.Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha contestato il fondamento dei motivi di ricorso e ne ha chiesto la reiezione. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa.
All'udienza del 27.1.2026, il giudice monocratico ha riservato la decisione. A scioglimento della riserva, in data 28.11.2026, il Giudice ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre precisare che l'importo bonificato al ricorrente dalla società Società_1 S.R.L., della quale lo stesso è unico socio e unico amministratore dal 25.06.2013, indicava, quale causale, “rimborso chilometrico”.
La fattispecie non attiene, quindi, ad ipotesi di disconoscimento di costi detratti dalla società bensì a rimborsi chilometrici conseguenti a trasferte, in Italia ed all'estero, che il ricorrente – in qualità di socio ed amministratore unico- afferma aver fatto, con la propria autovettura Toyota Yaris, presso i clienti della società per reperire commesse. Il ricorrente, quale amministratore, non ha incassato alcuna indennità. Pertanto, poiché i rimborsi non entrano a far parte del reddito imponibile, il contribuente, nell'anno 2017, non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi. L'Ufficio ha, per contro, ripreso a tassazione i predetti rimborsi ritenendo che la documentazione prodotta dal ricorrente, sin dalla fase endoprocedimentale, non siano idonei a dimostrare l'effettività delle trasferte, l'inerenza e i reali chilometri percorsi. In particolare, la mancata prova dell'effettività e dell'inerenza è stata contestata solo con l'avviso di accertamento e non con lo schema d'atto, dove l'ufficio ha contestato solo che non ci fossero le note spesa e che i documenti fossero autoprodotti.
Il trattamento fiscale degli amministratori di società è assimilato a quello dei lavoratori dipendenti (art. 50
TUIR). Diretta conseguenza è l'applicazione del comma 5 dell'art. 51 TUIR che recita: “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero”. Pertanto, l'amministratore della società (come un dipendente) ha diritto ad una indennità di trasferta, che non concorre a formare il reddito del percipiente, entro i limiti indicati dalla legge. La fattispecie concreta attiene, però, esclusivamente, al rimborso dei costi chilometrici. L'Ufficio ha contestato, nello schema d'atto, che le schede giustificative dei rimborsi chilometrici – prodotte tempestivamente dal contribuente - risulterebbero non adeguatamente documentate perché è indicato solo il cliente e i chilometri percorsi, senza indicazione dei costi effettivamente sostenuti (benzina, pedaggio, vitto e alloggio). Con le osservazioni allo schema d'atto, però - la cui memoria
è versata in atti - il contribuente ha illustrato le modalità di determinazione delle “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI” adottate proprio dall'Agenzia delle
Entrate. Nell'avviso di accertamento viene richiesta, altresì, la produzione di documentazione che attesti l'effettività della trasferta. Pur ritenendo che la motivazione dell'avviso di accertamento sia un'integrazione di quella dello schema d'atto e non una nuova motivazione, nel merito, questo giudice ritiene che le contestazioni dell'Ufficio non possono essere condivise. Ed invero, è circostanza pacifica – perché non contestata dall'ufficio – che l'attività svolta dalla società – ossia la produzione di nuovi “macchinari e/o personalizzazioni di soluzioni già esistenti secondo le specifiche richieste dei clienti, fornendo così, dall'esterno, il supporto ingegneristico necessario alla evoluzione dei metodi di lavoro tradizionali ed accompagnando i clienti nella transizione verso la piena automazione della produzione.”- non è attuata in serie ma richiede specifiche da parte di ciascun cliente e che ciò comporta periodici incontri con gli stessi.
Attesa le dimensioni organizzative della società – che in allora, pacificamente, aveva solo cinque dipendenti –
è del tutto naturale e, comunque, è dato di comune esperienza, che l'amministratore si occupasse in prima persona dei contatti con i clienti per l'acquisizione delle commesse. Il ricorrente ha indicato – con la produzione delle relative schede contabili del 2017 e 2018 – i nominativi dei clienti con i quali ha avuto incontri nel 2017
(che, peraltro, hanno prodotto un totale ricavi di € 3.183.855) tutti con sede in Italia ma fuori dalla sede della società e due con sede in Francia. Che sia legittimo l'uso della propria autovettura da parte dell'amministratore
è, altresì, non contestato, atteso che l'autovettura utilizzata non supera la potenza consentita dalla legge e che, essendo il ricorrente unico socio ed unico amministratore, non può essere richiesta la preventiva autorizzazione da parte della società per l'utilizzo dell'autovettura. Contrariamente a quanto asserito dall'Agenzia, questo giudice ritiene che la documentazione prodotta dal contribuente – schede contabili clienti fuori sede, e-mail con clienti, fatture clienti, ricevute autostradali e schede nelle quali sono indicate le date delle trasferte, il nome del cliente, la destinazione ed il numero di chilometri percorsi, – è idonea e sufficiente a dimostrare l'effettività delle trasferte, la loro inerenza e l'effettività dei costi, anche considerati unitamente agli altri elementi versati in atti e non contestati. Il ricorrente, pertanto, ha diritto di vedersi rimborsare detti costi, a nulla rilevando che lo stesso sia socio ed amministratore unico della società, non essendo necessaria, come ha affermato l'Agenzia “una alterità fra il collaboratore e l'impresa che, nel caso di specie, non può sussistere, e che non rende equiparabili le due figure.” Sarebbe illogico e non aderente ad alcuna finalità giuridicamente rilevante affermare che l'amministratore unico e socio unico di una società non possa essere rimborsato per costi effettivamente dal medesimo sostenuti nell'interesse della società mentre gli stessi costi sarebbero rimborsabili ad un dipendente e/o collaboratore della società, tenuto conto che anche nel caso di socio unico la società mantiene la sua perfetta autonomia patrimoniale. Per i suddetti motivi, il ricorso viene accolto con conseguente annullamento dell'avviso impugnato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino alla refusione delle spese di lite a favore del ricorrente che liquida in euro 3.000 oltre agli accessori di legge, se dovuti, ed al rimborso C.U.T.