Rigetto
Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 18/02/2026, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01281/2026REG.PROV.COLL.
N. 07642/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 7642 del 2025, proposto da
VI SE, IA OB, IA OZ, ON IC, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Lorenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sandro Mainardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, piazza Galileo 4;
nei confronti
EV AN, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza TRGA Trento n. 96/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. OB CH AL e uditi per le parti l’avvocato Migliaccio, in sostituzione dell'avvocato Lorenzi, e l'avvocato Mainardi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le avvocate IA OB, VI SE, IA OZ e ON IC, in servizio presso l’Avvocatura della Provincia Autonoma di Trento, sono iscritte nell’elenco speciale annesso all'albo degli avvocati, e sono abilitate all’esercizio dell’attività difensiva avanti alle giurisdizioni superiori, essendo iscritte all’albo degli avvocati da più di quindici anni.
Con ricorso innanzi al TRGA Trento esse hanno impugnato la deliberazione della Giunta provinciale n. 1709 del 25 ottobre 2024, con la quale è stato conferito ad un terzo soggetto l’incarico di Dirigente generale dell’Avvocatura provinciale.
A sostegno del ricorso, esse ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Provincia Autonoma di Trento ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 96/25 il TRGA Trento ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
Avverso tale statuizione giudiziale le avvocate IA OB, VI SE, IA OZ e ON IC hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: error in iudicando ; violazione dell’art. 63 d. lgs. n. 165/01 e dell’art. 7 c.p.a.
Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Provincia Autonoma di Trento ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 22.1.2026, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. L’appello è infondato.
3. Le appellanti censurano il capo di sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’impugnativa della Delibera di Giunta Provinciale n. 1709/24.
Ad avviso delle appellanti, la gravata Delibera si inserirebbe nel novero degli atti di macro-organizzazione, la qual cosa radicherebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 63 d. lgs. n. 165/01.
L’assunto è infondato.
4. Ai sensi dell’art. 63 1° comma d. lgs. n. 165/01: “ Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale … ”.
Dispone poi il successivo 4° comma del medesimo art. 63 che: “ Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi ”.
5. Così definita la normativa di riferimento, occorre ora indagarne la portata.
Sul punto, la Corte regolatrice ha da tempo chiarito, e da ultimo ribadito, che: “ In tema di pubblico impiego, le controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali sono devolute alla giurisdizione del g.o. laddove esso consegua a procedure non concorsuali ex articolo 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - nelle quali l'interpello pubblico risponde ad una scelta di natura non autoritativa ma discrezionale-imprenditoriale, non caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito -, e non sia espressione di potestà pubblica ed autoritativa di macro-organizzazione interna (tale essendo quella con cui le pubbliche amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi) ” (Cass. civ, SS.UU, 25.7.2025, n. 21272).
6. Ciò chiarito, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che le appellanti hanno impugnato in primo grado – per la parte che rileva in questa sede – la Delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 1709/24, con la quale è stato conferito ad un terzo soggetto l’incarico di Dirigente Generale dell’Avvocatura.
All’evidenza, trattasi di incarico conferito al di fuori di una pubblica procedura concorsuale, quale terminale di un processo organizzativo che si è estrinsecato in una pluralità di atti (alcuni di macro-organizzazione) non espressamente impugnati dalle odierne appellanti.
7. Tale circostanza è riconosciuta dalle stesse appellanti, le quali hanno affermato che: “ il ricorso anzidetto non fosse strumentale alla censura dell’atto impugnato quale mero atto presupposto ”, e che invece: “ l’oggetto principale della controversia era ed è individuabile proprio nell’accertamento, in via principale, dell’illegittimità dell’atto discrezionale impugnato (nei limiti in cui il medesimo è stato censurato), a fronte dell’idoneità dello stesso a produrre a livello organizzativo un’incidenza riflessa estremamente negativa sull’espletamento dell’attività di avvocato all’interno dell’Avvocatura della P.A.T. ” (atto di appello, p. 16).
Dunque, è pacifico che le appellanti non hanno inteso impugnare gli eventuali atti organizzativi a monte della DGP n. 1709/24, ma unitamente quest’ultima, ritenuta espressione di potere “discrezionale”.
8. Così definito il thema decidendum oggetto del presente giudizio, è evidente che la posizione giuridica delle appellanti assume natura e consistenza di diritto soggettivo perfetto, venendo in rilievo una discrezionalità tipica del privato datore di lavoro, come tale non estrinsecantesi in atti autoritativi (i.e: procedure concorsuali di assunzione).
Ne consegue che l’odierna controversia, in quanto mirante a contestare in via diretta e immediata la legittimità del provvedimento di conferimento di incarico dirigenziale – senza l’intermediazione di atti amministrativi a monte di tale scelta – ricade nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. art. 63 comma 1 d. lgs. n. 165/01: “ conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali ”), quale giudice naturale in tema di diritti soggettivi, che potrà – all’occorrenza – disapplicare eventuali “ atti amministrativi presupposti (…) quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione ” (art. 63 comma 1 d. lgs. n. 165/01).
9. Per tali ragioni, il relativo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
10. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
11. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IE AB, Presidente
Giuseppina IAna Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
OB CH AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB CH AL | IE AB |
IL SEGRETARIO