TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 17/12/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 494/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Elvira Buzzelli Presidente IO NA Giudice relatore Jolanda Di Rosa Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 494/2025, avente come oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
, n. a L'AQUILA (AQ), il 21/05/1973 (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MEOGROSSI LUCA RICORRENTE Contro
, n. a NAPOLI (NA), il 27/06/1971, rappresentato e difeso dall'Avv. SPOSATO CP_1 ANNA RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli, tra il Sig. e la Sig.ra , Parte_1 CP_1 in data 16 settembre 2015”; Per parte resistente: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Prezzo a Napoli il 16 settembre 2005 Atto n. 101, anno 2005, Parte_1 CP_1 p. II, s. A, Sez. C;
”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 16-9-2025, e addivengono a nozze con rito religioso Parte_1 CP_1 celebrato a Napoli (Atto n. 101, anno 2005, p. II, s. A, Sez. C). Dalla loro unione nasce il 18-9-2011, il minore Questo Tribunale, con sentenza del 12 giugno 2024, dispone la separazione dei Per_1 coniugi e delinea gli assetti di vita del minore. Il gravame promosso avverso la suindicata pronuncia non concerne lo status, ma solamente il regime di frequentazione e il mantenimento del figlio. Nell'ambito del presente giudizio, entrambe i coniugi chiedono che venga disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservandosi poi di agire per eventuali modifiche degli assetti di vita del minore alla luce anche degli esiti del giudizio di appello.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, giacché la sentenza di separazione giudiziale fra i coniugi è passata in giudicato nelle statuizioni che concernono lo status e la separazione si protrae ininterrottamente da ben oltre il termine previsto ex lege. Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa più essere ricostituita: essi, infatti, sono da tempo separati e non vi sono i presupposti per un ripristino della relazione affettiva e familiare. Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione dello status coniugale.
3. Ciò premesso, ritiene questo Collegio che non vi siano i presupposti per addivenire alla definizione del presente procedimento. Sul punto, parte ricorrente si limita a rappresentare il proprio interesse a che “nel presente giudizio, venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la Sig.ra , rimandando eventuali ulteriori decisioni riguardanti la prole e le CP_1 valutazioni economiche, ad altro e diverso giudizio”. Parte resistente, per converso, non si oppone alla “dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti se ritenuta ammissibile dall'On.le Giudicante e, vista la pendenza di un giudizio di appello in ordine alle condizioni di separazione in ordine al mantenimento del figlio minore dei diritti Per_1 di visita del padre e pernotto del minore presso il medesimo, nonché su altri aspetti patrimoniali, si riserva di procedere con successivo procedimento per la determinazione delle condizioni di divorzio in tema di assegnazione della casa familiare, affidamento e mantenimento della prole ed altre questioni patrimoniali, ritenendo sin d'ora conformi a diritto ed alle capacità economico patrimoniali di entrambe le parti, le condizioni tutte già determinate in sede di separazione dal Tribunale ordinario di L'Aquila nella sentenza n. 411/2024 oggetto di impugnazione e che manterranno la loro efficacia sino a diversa pronuncia del giudice del divorzio”.
4. Ragioni sistematiche, invero, impongono di richiamare la norma di cui all'art. 6, Legge 01/12/1970, n. 898, ove si demanda all'A.G., che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'applicazione, per quel che concerne i figli, delle disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile. L'art. 337 bis c.c. prevede che, in presenza di ogni vicenda sintomatica di una disgregazione dell'unità affettiva tra i genitori, il Giudice è chiamato (e non può esimersi da ciò) a rendere provvedimenti affinché il figlio possa veder preservato il proprio diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, e possa dunque ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, vedendo altresì tutelata la continuità delle trame familiari. Non è dunque configurabile una sentenza definitiva di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, priva di statuizioni a tutela del fanciullo. Non si può poi ritenere che gli assetti di vita del ragazzo rinvengano comunque la propria disciplina nella sentenza di separazione, dovendosi al riguardo richiamare, tra le altre, Cass. civ., Sez. II, Sent., 20/03/2025, n. 7425, ove si chiarisce che con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi, ivi compresi statuizioni chiaramente concernenti gli assetti di vita del minore.
5. Non si ritiene poi di poter accogliere le argomentazioni rese dalla difesa del ricorrente, allorquando viene sollevata la questione di ufficio in udienza. La parte, difatti, sostiene che statuizioni del Collegio, ulteriori rispetto a quelle sullo status, sarebbero inficiate da un vizio di ultrapetizione. A ben vedere, ove si aderisse a tale prospettazione, la soluzione da adottare, in virtù di quanto suindicato, sarebbe quella di addivenire ad una declaratoria di inammissibilità della domanda. Invero, occorre richiamare da un lato l'attribuzione, ex art. 473 bis.2 cpc, dei poteri officiosi al Giudice il quale, a tutela dei minori, può adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. D'altro canto, poiché le statuizioni della Corte di Appello nei riguardi del minore terranno conto della situazione di fatto al momento della decisione, eventuali sopravvenienze potranno essere addotte dalle parti nel rispetto della norma processuale di cui all'art. 473 bis.19 cpc (la menzionata disposizione prevede difatti che le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori). La declaratoria di inammissibilità, infine, sarebbe distonica rispetto agli approdi giurisprudenziali in materia, in quanto si risolverebbe in un inutile aggravio processuale (le parti sarebbero costrette all'instaurazione di un nuovo giudizio) quando invece norme di dirimente rilievo sul piano sistematico valorizzano nella presente materia l'economia processuale. Il riferimento è all'art. 473 bis.49 cpc, ove si prevede la possibilità di formulare congiuntamente domande di separazione e divorzio, anche nell'ambito di un giudizio contenzioso, purché venga rispettato il principio di concentrazione delle tutele (si prevede espressamente l'operatività dei meccanismi di cui agli artt. 40 e 274 cpc, chiaramente non applicabili al caso di specie, in ragione del diverso grado in cui pendono il giudizio di separazione e quello di divorzio). Come noto, Cass. civ., Sez. I, Sent., 16/10/2023, n. 28727 estende detta possibilità di cumulo anche in ipotesi di procedimenti instauratisi su domanda congiunta, valorizzando proprio la norma di cui al menzionato art. 473 bis.19 cpc. Per i motivi ora indicati, si ritiene di dover pronunciare, in tale sede, sentenza non definitiva sullo status, dovendosi poi con separata ordinanza disciplinare il prosieguo del giudizio, ad esito del quale potranno trovare compiuta definizione gli assetti di vita del minore. La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva. Tutto ciò premesso e considerato
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
e a Napoli, in data 16-9-2025 (Atto n. 101, anno 2005, p. II, s. A, Pt_1 CP_1 Sez. C);
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu trascritto (se concordatario) di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo. Così deciso a L'Aquila, all'esito della camera di consiglio del giorno 22-10-2025
Il Presidente
Elvira Buzzelli Il Giudice estensore
IO NA
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Elvira Buzzelli Presidente IO NA Giudice relatore Jolanda Di Rosa Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 494/2025, avente come oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
, n. a L'AQUILA (AQ), il 21/05/1973 (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MEOGROSSI LUCA RICORRENTE Contro
, n. a NAPOLI (NA), il 27/06/1971, rappresentato e difeso dall'Avv. SPOSATO CP_1 ANNA RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli, tra il Sig. e la Sig.ra , Parte_1 CP_1 in data 16 settembre 2015”; Per parte resistente: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Prezzo a Napoli il 16 settembre 2005 Atto n. 101, anno 2005, Parte_1 CP_1 p. II, s. A, Sez. C;
”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 16-9-2025, e addivengono a nozze con rito religioso Parte_1 CP_1 celebrato a Napoli (Atto n. 101, anno 2005, p. II, s. A, Sez. C). Dalla loro unione nasce il 18-9-2011, il minore Questo Tribunale, con sentenza del 12 giugno 2024, dispone la separazione dei Per_1 coniugi e delinea gli assetti di vita del minore. Il gravame promosso avverso la suindicata pronuncia non concerne lo status, ma solamente il regime di frequentazione e il mantenimento del figlio. Nell'ambito del presente giudizio, entrambe i coniugi chiedono che venga disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservandosi poi di agire per eventuali modifiche degli assetti di vita del minore alla luce anche degli esiti del giudizio di appello.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, giacché la sentenza di separazione giudiziale fra i coniugi è passata in giudicato nelle statuizioni che concernono lo status e la separazione si protrae ininterrottamente da ben oltre il termine previsto ex lege. Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa più essere ricostituita: essi, infatti, sono da tempo separati e non vi sono i presupposti per un ripristino della relazione affettiva e familiare. Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione dello status coniugale.
3. Ciò premesso, ritiene questo Collegio che non vi siano i presupposti per addivenire alla definizione del presente procedimento. Sul punto, parte ricorrente si limita a rappresentare il proprio interesse a che “nel presente giudizio, venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la Sig.ra , rimandando eventuali ulteriori decisioni riguardanti la prole e le CP_1 valutazioni economiche, ad altro e diverso giudizio”. Parte resistente, per converso, non si oppone alla “dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti se ritenuta ammissibile dall'On.le Giudicante e, vista la pendenza di un giudizio di appello in ordine alle condizioni di separazione in ordine al mantenimento del figlio minore dei diritti Per_1 di visita del padre e pernotto del minore presso il medesimo, nonché su altri aspetti patrimoniali, si riserva di procedere con successivo procedimento per la determinazione delle condizioni di divorzio in tema di assegnazione della casa familiare, affidamento e mantenimento della prole ed altre questioni patrimoniali, ritenendo sin d'ora conformi a diritto ed alle capacità economico patrimoniali di entrambe le parti, le condizioni tutte già determinate in sede di separazione dal Tribunale ordinario di L'Aquila nella sentenza n. 411/2024 oggetto di impugnazione e che manterranno la loro efficacia sino a diversa pronuncia del giudice del divorzio”.
4. Ragioni sistematiche, invero, impongono di richiamare la norma di cui all'art. 6, Legge 01/12/1970, n. 898, ove si demanda all'A.G., che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'applicazione, per quel che concerne i figli, delle disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile. L'art. 337 bis c.c. prevede che, in presenza di ogni vicenda sintomatica di una disgregazione dell'unità affettiva tra i genitori, il Giudice è chiamato (e non può esimersi da ciò) a rendere provvedimenti affinché il figlio possa veder preservato il proprio diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, e possa dunque ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, vedendo altresì tutelata la continuità delle trame familiari. Non è dunque configurabile una sentenza definitiva di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, priva di statuizioni a tutela del fanciullo. Non si può poi ritenere che gli assetti di vita del ragazzo rinvengano comunque la propria disciplina nella sentenza di separazione, dovendosi al riguardo richiamare, tra le altre, Cass. civ., Sez. II, Sent., 20/03/2025, n. 7425, ove si chiarisce che con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi, ivi compresi statuizioni chiaramente concernenti gli assetti di vita del minore.
5. Non si ritiene poi di poter accogliere le argomentazioni rese dalla difesa del ricorrente, allorquando viene sollevata la questione di ufficio in udienza. La parte, difatti, sostiene che statuizioni del Collegio, ulteriori rispetto a quelle sullo status, sarebbero inficiate da un vizio di ultrapetizione. A ben vedere, ove si aderisse a tale prospettazione, la soluzione da adottare, in virtù di quanto suindicato, sarebbe quella di addivenire ad una declaratoria di inammissibilità della domanda. Invero, occorre richiamare da un lato l'attribuzione, ex art. 473 bis.2 cpc, dei poteri officiosi al Giudice il quale, a tutela dei minori, può adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. D'altro canto, poiché le statuizioni della Corte di Appello nei riguardi del minore terranno conto della situazione di fatto al momento della decisione, eventuali sopravvenienze potranno essere addotte dalle parti nel rispetto della norma processuale di cui all'art. 473 bis.19 cpc (la menzionata disposizione prevede difatti che le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori). La declaratoria di inammissibilità, infine, sarebbe distonica rispetto agli approdi giurisprudenziali in materia, in quanto si risolverebbe in un inutile aggravio processuale (le parti sarebbero costrette all'instaurazione di un nuovo giudizio) quando invece norme di dirimente rilievo sul piano sistematico valorizzano nella presente materia l'economia processuale. Il riferimento è all'art. 473 bis.49 cpc, ove si prevede la possibilità di formulare congiuntamente domande di separazione e divorzio, anche nell'ambito di un giudizio contenzioso, purché venga rispettato il principio di concentrazione delle tutele (si prevede espressamente l'operatività dei meccanismi di cui agli artt. 40 e 274 cpc, chiaramente non applicabili al caso di specie, in ragione del diverso grado in cui pendono il giudizio di separazione e quello di divorzio). Come noto, Cass. civ., Sez. I, Sent., 16/10/2023, n. 28727 estende detta possibilità di cumulo anche in ipotesi di procedimenti instauratisi su domanda congiunta, valorizzando proprio la norma di cui al menzionato art. 473 bis.19 cpc. Per i motivi ora indicati, si ritiene di dover pronunciare, in tale sede, sentenza non definitiva sullo status, dovendosi poi con separata ordinanza disciplinare il prosieguo del giudizio, ad esito del quale potranno trovare compiuta definizione gli assetti di vita del minore. La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva. Tutto ciò premesso e considerato
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
e a Napoli, in data 16-9-2025 (Atto n. 101, anno 2005, p. II, s. A, Pt_1 CP_1 Sez. C);
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu trascritto (se concordatario) di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo. Così deciso a L'Aquila, all'esito della camera di consiglio del giorno 22-10-2025
Il Presidente
Elvira Buzzelli Il Giudice estensore
IO NA