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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 03/07/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 498/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Sciacca
VERBALE DI UDIENZA DEL 03/07/2025
All'udienza del 03/07/2025, nella sede del suddetto Tribunale avanti al Giudice Dott. Filippo
Barba, designato con decreto del Presidente per l'istruzione della causa civile portante il n°
498/2024 R.G. promossa da:
IN CP_1 Parte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: P.IVA_1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. SAMMARTANO FRANCESCO
PARTE RICORRENTE
CONTRO
IN PERSONA DEL L.R.P.T., Controparte_2
C.F.: P.IVA_2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. SANTANGELO CALOGERO
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: Affitto di azienda
All'odierna udienza sono presenti:
l'Avv. SAMMARTANO FRANCESCO per parte ricorrente
[...]
Parte_2
l'Avv. SANTANGELO CALOGERO, per parte resistente Controparte_2
[...]
Sono altresì presenti la sig.ra , l.r.p.t. della società ricorrente, CP_3 Parte_3 la sig.ra , l.r.p.t. della società resistente. Parte_4
E' presente ai fini della pratica forense il Dott. . Persona_1
L'Avv. SAMMARTANO FRANCESCO conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno all'atto introduttivo del presente giudizio;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa. Insiste, in ogni caso e subordinatamente all'eventuale rimessione della causa sul ruolo, per l'ammissione di tutti i propri mezzi istruttori, opponendosi alla reiterata richiesta di ammissione delle prove siccome spiegata da parte resistente.
L'Avv. SANTANGELO CALOGERO, preliminarmente, insiste per l'ammissione dei propri mezzi di prova già dedotti ed articolati nei propri scritti difensivi;
reitera l'eccezione di inammissibilità del presente procedimento;
nel merito e in subordine conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno alla propria memoria di costituzione e risposta;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da seguente sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo viene letto a fine udienza.
Sciacca 03/07/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IL G.O.T.
Rientrato dalla camera di consiglio che precede, ha emesso la seguente sentenza con contestuale motivazione.
498/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
03/07/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 498/2024 DEL RUOLO GENERALE AFFARI
CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
IN CP_1 Parte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: P.IVA_1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. SAMMARTANO FRANCESCO
PARTE RICORRENTE
CONTRO IN PERSONA DEL L.R.P.T., Controparte_2
C.F.: P.IVA_2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. SANTANGELO CALOGERO
PARTE RESISTENTE
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Affitto di azienda
Conclusioni di parte ricorrente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
Conclusioni di parte resistente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., la società
[...] in persona del l.r.p.t., adiva l'intestato Tribunale Parte_2 per ivi sentir accogliere le seguenti domande:
“1) Ritenere e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto ex art.1454 comma III C.C. del
Contratto di Affitto di Azienda con Opzione di Futura Vendita del 06/12/2022, con Autentica di firme di pari data in Not. F. Di di Trapani, Repertorio nr.28.054 e Raccolta Per_2 nr.17.048, che era stato stipulato tra la società ricorrente e la società convenuta e relativo al complesso aziendale ubicato nei locali siti nel Comune di Menfi alla Contrada Gurra
Soprana, riguardante l'attività di trasformazione delle uve, vinicola di cantina e di imbottigliamento stoccaggio, per come compiutamente descritto all'Art.2 Oggetto – pag.4 del richiamato Contratto di Affitto del 06/12/2022;
2) Per l'effetto, stante la mancanza di qualunque titolo per il mantenimento della detenzione da parte della convenuta e considerato l'uso improprio ed illegittimo del complesso aziendale che è stato effettuato dalla medesima, condannare l'ex affittuaria Società Agricola
Tenute Rampingallo Srl Semplificata alla restituzione immediata alla ex locatrice / ricorrente del complesso aziendale oggetto del Contratto di Affitto del 06/12/2022 che si è risolto di diritto ex art.1454 comma III C.C.;
3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, comprese le spese sostenute per la
Procedura di mediazione obbligatoria per €.224,48.”
A sostegno delle spiegate domande, parte ricorrente rappresentava e deduceva di aver stipulato un contratto di affitto d'azienda con opzione di futura vendita con la resistente in persona del l.r.p.t., e che Controparte_2 stante l'inadempimento contrattuale della stessa, consistente nel mancato versamento dei canoni pattuiti ex art. 4 nonché nella mancata attivazione della polizza assicurativa ex art. 14 del negozio giuridico concluso, si era verificata la risoluzione contrattuale ex art. 1456 cod. civ. nonché conseguente al mancato adempimento post diffida ex art. 1454 cod. civ..
Risoluzione ex lege in forza della quale, mediante apposita diffida, chiedeva la restituzione dell'azienda concessa in affitto.
Restituzione non avvenuta nonostante l'attivazione della mediazione obbligatoria ex D. Lgs.
28/2010 conclusasi con verbale negativo.
Costituitasi in giudizio, la resistente Controparte_2
in persona del l.r.p.t., a ministero del proprio difensore, eccepiva preliminarmente il
[...] difetto di competenza stante la clausola compromissoria di cui all'art. 18 del contratto di affitto, nonché l'inammissibilità delle domande per errata individuazione del rito applicabile al caso specifico da trattarsi ex art. 447 bis c.p.c., e nel contestare nel merito l'assunto di parte ricorrente, chiedeva accogliersi le seguenti domande:
“Ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità del ricorso proposto dalla società ricorrente per i motivi sopra dedotti;
Più subordinatamente, nel merito, rigettare le richieste tutte contenute nel ricorso perchè manifestamente infondate sia in fatto che in diritto.
Come mezzo al fine si chiede sin da ora ammettere apposita consulenza tecnica al fine di accertare tutte i vizi già denunciati in sede di richiesta di accertamento tecnico preventivo e documentati dagli atti e documenti ivi allegati ed oggi prodotti nel presente giudizio ed in caso di contestazione concedere termine per articolare apposite richieste istruttorie.
In ogni caso, col favore delle spese e con riserva dei danni subiti”.
Rigettata la richiesta di applicazione della clausola compromissoria e disposto il mutamento del rito da semplificato di cognizione a speciale locatizio ex art. 447 bis c.p.c., nella irrilevanza ai fini del decidere della dedotta prova testimoniale, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione alla data odierna, ove veniva deciso con la presente sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo veniva letto a fine udienza.
MOTIVI
Le domande di parte ricorrente, per quanto infra motivato, appaiono fondate e devono trovare accoglimento per quanto di seguito riportato.
Il negozio giuridico concluso tra le parti, nel momento in cui v'è precisa concordanza della duplice volontà contrattuale, è valido ed efficace fintanto che lo stesso, una volta verificatosi l'adempimento delle reciproche obbligazioni assunte, possa ritenersi vigente nel tempo.
Allorché vi sia l'inadempimento contrattuale da parte di una, o ambedue, parte processuale il negozio giuridico può essere dichiarato risolto o per statuizione positiva da parte dell'autorità giudiziaria, previa espressa richiesta della parte non inadempiente, ovvero può ritenersi risolto di diritto nella duplice ipotesi di mancato adempimento nonostante l'avvenuta diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ., ovvero nel momento in cui le parti contraenti abbiamo preventivamente ed espressamente convenuto la risoluzione del contratto, con inserimento della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ., nel caso in cui una determinata obbligazione non sia stata adempiuta.
La prima delle due ipotesi di risoluzione contrattuale ex lege è conseguente al reiterato inadempimento del contraente che, divenuto destinatario della specifica diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a giorni quindici, non abbia adempiuto l'obbligazione assunta.
In tale caso, rivendicato dalla parte ricorrente per il tramite del ricorso introduttivo del presente giudizio, l'inadempimento contrattuale è fonte della risoluzione di diritto per come sancito dalla norma di cui all'art. 1454, comma 3, cod. civ..
In merito a tale ipotesi di risoluzione contrattuale di diritto, per come dedotta dalla ricorrente, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “Ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento
e, pertanto, deve escludersi che essa possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice” (Cass. n° 361/2025); così come ha statuito che “La diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante, non solo di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, avvertendo la parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine, non potendo tale manifestazione sopraggiungere in un momento successivo alla diffida” (Cass. n° 32821/2023).
Orbene, nella fattispecie per cui oggi è sentenza, giusta la produzione in atti della diffida ad adempiere inviata a mezzo PEC in data 08.11.2023 e a mezzo racc. a.r. del 03.11.2023, la società ricorrente ha dedotto lo specifico inadempimento contrattuale imputabile alla società resistente, inerente il mancato adempimento delle obbligazioni assunte in forza degli art. 4
e 14 del contratto, e conseguentemente ha espressamente invitato e diffidato la stessa ad adempiere alle proprie obbligazioni nel termine di legge prefissato dall'art. 1454 cod. civ..
Termine di giorni quindici entro il quale, però, la società resistente non ha dato dimostrazione di aver adempiuto alle obbligazioni assunte e specificamente indicate nella diffida fattale pervenire a mezzo la PEC e a mezzo la racc. a.r. sopra indicate.
Termine decorso il quale la società ricorrente ha reiterato la manifestazione di volontà della risoluzione di diritto del contratto, per inadempimento imputabile alla stessa società resistente, di cui ha affermato l'avvenuta verificazione per il tramite della ulteriore comunicazione PEC del 08.12.2023 con cui ha dato atto della intervenuta risoluzione.
Ora è bene puntualizzare che, anche nella ipotesi in cui il giudice adito abbia a valutare la sussistenza del dedotto inadempimento contrattuale, è indubbia la necessità dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento, per come cristallizzato dalla
Corte di legittimità allorché ha affermato che “L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per
l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento” (Cass. n° 25703/2023).
Stante che l'inadempimento contrattuale imputabile alla società resistente è riferibile all'obbligazione primaria consistente nel pagamento del canone pattuito, la cui mancata corresponsione si è procrastinata nel tempo, e stante che l'eventuale inadempimento contrattuale imputabile alla parte concedente non è idoneo, salva specifico accertamento,
a giustificare integralmente l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. e, quindi,
l'integrale omissione del versamento del canone pattuito, non può che addivenirsi alla conclusione del grave inadempimento contrattuale, imputabile alla società resistente/affittuaria, siccome ritenuto essere sussistente e costituente la risoluzione contrattuale di diritto ex art. 1454, comma 3, cod. civ. dedotta dalla società ricorrente.
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che si liquidano in complessivi €
6.769,48, di cui € 769,48 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge ove dovute.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- DICHIARA, ex art. 1454 comma 3 cod. civ., l'intervenuta risoluzione del contratto di affitto con opzione di futura vendita stipulato il 06/12/2022, per inadempimento contrattuale imputabile alla resistente in Controparte_2 persona del l.r.p.t.; - CONDANNA la resistente in Controparte_2 persona del l.r.p.t. alla restituzione immediata del complesso aziendale oggetto del
Contratto di Affitto del 06/12/2022, sito in Menfi alla Contrada Gurra Soprana;
- CONDANNA la resistente in Controparte_2 persona del l.r.p.t. alla refusione, in favore della società ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 6.769,48, di cui € 769,48 per spese, oltre rimborso spese generali
15%, IVA e CPA come per legge ove dovute.
Sciacca, 03/07/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale Ordinario di Sciacca
VERBALE DI UDIENZA DEL 03/07/2025
All'udienza del 03/07/2025, nella sede del suddetto Tribunale avanti al Giudice Dott. Filippo
Barba, designato con decreto del Presidente per l'istruzione della causa civile portante il n°
498/2024 R.G. promossa da:
IN CP_1 Parte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: P.IVA_1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. SAMMARTANO FRANCESCO
PARTE RICORRENTE
CONTRO
IN PERSONA DEL L.R.P.T., Controparte_2
C.F.: P.IVA_2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. SANTANGELO CALOGERO
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: Affitto di azienda
All'odierna udienza sono presenti:
l'Avv. SAMMARTANO FRANCESCO per parte ricorrente
[...]
Parte_2
l'Avv. SANTANGELO CALOGERO, per parte resistente Controparte_2
[...]
Sono altresì presenti la sig.ra , l.r.p.t. della società ricorrente, CP_3 Parte_3 la sig.ra , l.r.p.t. della società resistente. Parte_4
E' presente ai fini della pratica forense il Dott. . Persona_1
L'Avv. SAMMARTANO FRANCESCO conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno all'atto introduttivo del presente giudizio;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa. Insiste, in ogni caso e subordinatamente all'eventuale rimessione della causa sul ruolo, per l'ammissione di tutti i propri mezzi istruttori, opponendosi alla reiterata richiesta di ammissione delle prove siccome spiegata da parte resistente.
L'Avv. SANTANGELO CALOGERO, preliminarmente, insiste per l'ammissione dei propri mezzi di prova già dedotti ed articolati nei propri scritti difensivi;
reitera l'eccezione di inammissibilità del presente procedimento;
nel merito e in subordine conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno alla propria memoria di costituzione e risposta;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da seguente sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo viene letto a fine udienza.
Sciacca 03/07/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IL G.O.T.
Rientrato dalla camera di consiglio che precede, ha emesso la seguente sentenza con contestuale motivazione.
498/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
03/07/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 498/2024 DEL RUOLO GENERALE AFFARI
CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
IN CP_1 Parte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: P.IVA_1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. SAMMARTANO FRANCESCO
PARTE RICORRENTE
CONTRO IN PERSONA DEL L.R.P.T., Controparte_2
C.F.: P.IVA_2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. SANTANGELO CALOGERO
PARTE RESISTENTE
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Affitto di azienda
Conclusioni di parte ricorrente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
Conclusioni di parte resistente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., la società
[...] in persona del l.r.p.t., adiva l'intestato Tribunale Parte_2 per ivi sentir accogliere le seguenti domande:
“1) Ritenere e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto ex art.1454 comma III C.C. del
Contratto di Affitto di Azienda con Opzione di Futura Vendita del 06/12/2022, con Autentica di firme di pari data in Not. F. Di di Trapani, Repertorio nr.28.054 e Raccolta Per_2 nr.17.048, che era stato stipulato tra la società ricorrente e la società convenuta e relativo al complesso aziendale ubicato nei locali siti nel Comune di Menfi alla Contrada Gurra
Soprana, riguardante l'attività di trasformazione delle uve, vinicola di cantina e di imbottigliamento stoccaggio, per come compiutamente descritto all'Art.2 Oggetto – pag.4 del richiamato Contratto di Affitto del 06/12/2022;
2) Per l'effetto, stante la mancanza di qualunque titolo per il mantenimento della detenzione da parte della convenuta e considerato l'uso improprio ed illegittimo del complesso aziendale che è stato effettuato dalla medesima, condannare l'ex affittuaria Società Agricola
Tenute Rampingallo Srl Semplificata alla restituzione immediata alla ex locatrice / ricorrente del complesso aziendale oggetto del Contratto di Affitto del 06/12/2022 che si è risolto di diritto ex art.1454 comma III C.C.;
3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, comprese le spese sostenute per la
Procedura di mediazione obbligatoria per €.224,48.”
A sostegno delle spiegate domande, parte ricorrente rappresentava e deduceva di aver stipulato un contratto di affitto d'azienda con opzione di futura vendita con la resistente in persona del l.r.p.t., e che Controparte_2 stante l'inadempimento contrattuale della stessa, consistente nel mancato versamento dei canoni pattuiti ex art. 4 nonché nella mancata attivazione della polizza assicurativa ex art. 14 del negozio giuridico concluso, si era verificata la risoluzione contrattuale ex art. 1456 cod. civ. nonché conseguente al mancato adempimento post diffida ex art. 1454 cod. civ..
Risoluzione ex lege in forza della quale, mediante apposita diffida, chiedeva la restituzione dell'azienda concessa in affitto.
Restituzione non avvenuta nonostante l'attivazione della mediazione obbligatoria ex D. Lgs.
28/2010 conclusasi con verbale negativo.
Costituitasi in giudizio, la resistente Controparte_2
in persona del l.r.p.t., a ministero del proprio difensore, eccepiva preliminarmente il
[...] difetto di competenza stante la clausola compromissoria di cui all'art. 18 del contratto di affitto, nonché l'inammissibilità delle domande per errata individuazione del rito applicabile al caso specifico da trattarsi ex art. 447 bis c.p.c., e nel contestare nel merito l'assunto di parte ricorrente, chiedeva accogliersi le seguenti domande:
“Ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità del ricorso proposto dalla società ricorrente per i motivi sopra dedotti;
Più subordinatamente, nel merito, rigettare le richieste tutte contenute nel ricorso perchè manifestamente infondate sia in fatto che in diritto.
Come mezzo al fine si chiede sin da ora ammettere apposita consulenza tecnica al fine di accertare tutte i vizi già denunciati in sede di richiesta di accertamento tecnico preventivo e documentati dagli atti e documenti ivi allegati ed oggi prodotti nel presente giudizio ed in caso di contestazione concedere termine per articolare apposite richieste istruttorie.
In ogni caso, col favore delle spese e con riserva dei danni subiti”.
Rigettata la richiesta di applicazione della clausola compromissoria e disposto il mutamento del rito da semplificato di cognizione a speciale locatizio ex art. 447 bis c.p.c., nella irrilevanza ai fini del decidere della dedotta prova testimoniale, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione alla data odierna, ove veniva deciso con la presente sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo veniva letto a fine udienza.
MOTIVI
Le domande di parte ricorrente, per quanto infra motivato, appaiono fondate e devono trovare accoglimento per quanto di seguito riportato.
Il negozio giuridico concluso tra le parti, nel momento in cui v'è precisa concordanza della duplice volontà contrattuale, è valido ed efficace fintanto che lo stesso, una volta verificatosi l'adempimento delle reciproche obbligazioni assunte, possa ritenersi vigente nel tempo.
Allorché vi sia l'inadempimento contrattuale da parte di una, o ambedue, parte processuale il negozio giuridico può essere dichiarato risolto o per statuizione positiva da parte dell'autorità giudiziaria, previa espressa richiesta della parte non inadempiente, ovvero può ritenersi risolto di diritto nella duplice ipotesi di mancato adempimento nonostante l'avvenuta diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ., ovvero nel momento in cui le parti contraenti abbiamo preventivamente ed espressamente convenuto la risoluzione del contratto, con inserimento della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ., nel caso in cui una determinata obbligazione non sia stata adempiuta.
La prima delle due ipotesi di risoluzione contrattuale ex lege è conseguente al reiterato inadempimento del contraente che, divenuto destinatario della specifica diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a giorni quindici, non abbia adempiuto l'obbligazione assunta.
In tale caso, rivendicato dalla parte ricorrente per il tramite del ricorso introduttivo del presente giudizio, l'inadempimento contrattuale è fonte della risoluzione di diritto per come sancito dalla norma di cui all'art. 1454, comma 3, cod. civ..
In merito a tale ipotesi di risoluzione contrattuale di diritto, per come dedotta dalla ricorrente, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “Ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento
e, pertanto, deve escludersi che essa possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice” (Cass. n° 361/2025); così come ha statuito che “La diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante, non solo di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, avvertendo la parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine, non potendo tale manifestazione sopraggiungere in un momento successivo alla diffida” (Cass. n° 32821/2023).
Orbene, nella fattispecie per cui oggi è sentenza, giusta la produzione in atti della diffida ad adempiere inviata a mezzo PEC in data 08.11.2023 e a mezzo racc. a.r. del 03.11.2023, la società ricorrente ha dedotto lo specifico inadempimento contrattuale imputabile alla società resistente, inerente il mancato adempimento delle obbligazioni assunte in forza degli art. 4
e 14 del contratto, e conseguentemente ha espressamente invitato e diffidato la stessa ad adempiere alle proprie obbligazioni nel termine di legge prefissato dall'art. 1454 cod. civ..
Termine di giorni quindici entro il quale, però, la società resistente non ha dato dimostrazione di aver adempiuto alle obbligazioni assunte e specificamente indicate nella diffida fattale pervenire a mezzo la PEC e a mezzo la racc. a.r. sopra indicate.
Termine decorso il quale la società ricorrente ha reiterato la manifestazione di volontà della risoluzione di diritto del contratto, per inadempimento imputabile alla stessa società resistente, di cui ha affermato l'avvenuta verificazione per il tramite della ulteriore comunicazione PEC del 08.12.2023 con cui ha dato atto della intervenuta risoluzione.
Ora è bene puntualizzare che, anche nella ipotesi in cui il giudice adito abbia a valutare la sussistenza del dedotto inadempimento contrattuale, è indubbia la necessità dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento, per come cristallizzato dalla
Corte di legittimità allorché ha affermato che “L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per
l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento” (Cass. n° 25703/2023).
Stante che l'inadempimento contrattuale imputabile alla società resistente è riferibile all'obbligazione primaria consistente nel pagamento del canone pattuito, la cui mancata corresponsione si è procrastinata nel tempo, e stante che l'eventuale inadempimento contrattuale imputabile alla parte concedente non è idoneo, salva specifico accertamento,
a giustificare integralmente l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. e, quindi,
l'integrale omissione del versamento del canone pattuito, non può che addivenirsi alla conclusione del grave inadempimento contrattuale, imputabile alla società resistente/affittuaria, siccome ritenuto essere sussistente e costituente la risoluzione contrattuale di diritto ex art. 1454, comma 3, cod. civ. dedotta dalla società ricorrente.
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che si liquidano in complessivi €
6.769,48, di cui € 769,48 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge ove dovute.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- DICHIARA, ex art. 1454 comma 3 cod. civ., l'intervenuta risoluzione del contratto di affitto con opzione di futura vendita stipulato il 06/12/2022, per inadempimento contrattuale imputabile alla resistente in Controparte_2 persona del l.r.p.t.; - CONDANNA la resistente in Controparte_2 persona del l.r.p.t. alla restituzione immediata del complesso aziendale oggetto del
Contratto di Affitto del 06/12/2022, sito in Menfi alla Contrada Gurra Soprana;
- CONDANNA la resistente in Controparte_2 persona del l.r.p.t. alla refusione, in favore della società ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 6.769,48, di cui € 769,48 per spese, oltre rimborso spese generali
15%, IVA e CPA come per legge ove dovute.
Sciacca, 03/07/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.