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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/12/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa decisa in data 4.12.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti V. Gaudio e I. Parte_1
Crescenzo
Ricorrente
CONTRO
CP_1
contumace
Oggetto: indennità disoccupazione agricola 2021
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.7.2023, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 28.2.2022, domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola relativamente all'anno 2021 e di aver ricevuto nota del 20.6.2022 con la quale aveva respinto la domanda in CP_1 quanto “il rapporto di lavoro si è concluso per dimissioni”.
Rimasto privo di esito il ricorso amministrativo e ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione con condanna al pagamento di quanto dovuto.
Nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal ricorrente in conformità ai propri scritti difensivi.
***
La domanda può essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Come noto, secondo quanto previsto dall'art. 1 DPR 1049/1970, “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e bracciali fissi, giornalieri di campagna (…) spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
I fatti costitutivi della domanda sono dunque: 1) l'essere operai agricoli subordinati;
2) l'essere iscritti negli elenchi anagrafici (di cui all'art. 12 r.d. n. 1949/40) dell'anno cui si riferisce la domanda per il numero minimo di giornate richiesto per legge;
3) l'aver maturato i requisiti di legge per l'accesso alle prestazioni di disoccupazione, cioè un'anzianità d'iscrizione nei suddetti elenchi di almeno due anni ed un accredito contributivo di almeno 102 contributi giornalieri complessivi nell'anno cui si riferisce la domanda ed in quello precedente.
Tali presupposti, nel caso di specie, risultano dalla documentazione in atti.
ha tuttavia rigettato la domanda stante la risoluzione del rapporto per dimissioni. CP_1
L'art. 34 co. 5° L. 23.12.1998 n. 448 esclude l'indennità di disoccupazione in caso di dimissioni del lavoratore (così dispone la norma: "la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto - legge
4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al decreto - legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni").
La Corte Cost., con sentenza 24.6.2002 n. 269, ha affermato che "ancorché l'art. 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non contempli espressamente l'ipotesi di dimissioni per giusta causa, una lettura di tale disposizione che voglia dirsi conforme a Costituzione, induce a ritenere che la sua formulazione non possa escludere la corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione nelle ipotesi in cui le dimissioni del lavoratore non siano riconducibili alla sua libera scelta, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei a integrare la condizione della improseguibilità del rapporto - come detta l'art. 2119 cod. civ. -, con conseguente stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell'art.
38 della Costituzione. Intesa la disposizione predetta della legge n. 448, in questi sensi, non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata nei suoi confronti, in riferimento agli artt. 3
e 38 della Costituzione, sulla premessa, che essa, nell'escludere il titolo all'indennità di disoccupazione in caso di dimissioni, non distingua tra dimissioni per giusta causa ed altre forme di recesso del prestatore".
È pertanto onere del lavoratore provare l'esistenza dell'atto di dimissioni fondato sulla giusta causa.
Ebbene, nel caso di specie, a fronte dell'esistenza di distinti rapporti di lavoro (come emerge dalle buste paga e dagli unilav prodotti), aventi decorrenza dall'01.01.2021 al 31.03.2021, da aprile 2021 al 30 giugno, solo l'ultimo è terminato anticipatamente rispetto alla natura scadenza. Incontestata la causa di risoluzione del rapporto ed in assenza di allegazioni in ordine all'eventuale sussistenza di una giusta causa, la determinazione dell'Istituto può essere condivisa in relazione alle giornate espletate nell'ambito del rapporto di lavoro cessato per dimissioni.
Viceversa, non vi sono ragioni – non emerse neppure in corso di causa, stante la contumacia dell' che inducano ad escludere il diritto alla liquidazione della prestazione dedotta in giudizio CP_2 con riferimento alle 82 giornate prestate in esecuzione dei contratti di gennaio ed aprile 2021 (numero risultante dai prospetti paga in atti), in presenza comunque dei presupposti di legge per il riconoscimento del relativo diritto.
Entro i suindicati limiti il ricorso può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale e di questioni giuridiche complesse- segue la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 in relazione a 82 giornate e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento di quanto dovuto, nella misura di legge ed oltre accessori sino al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 880,00 oltre rimborso forfettario, iva e CP_1 cap come per legge con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 4.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa decisa in data 4.12.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti V. Gaudio e I. Parte_1
Crescenzo
Ricorrente
CONTRO
CP_1
contumace
Oggetto: indennità disoccupazione agricola 2021
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.7.2023, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 28.2.2022, domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola relativamente all'anno 2021 e di aver ricevuto nota del 20.6.2022 con la quale aveva respinto la domanda in CP_1 quanto “il rapporto di lavoro si è concluso per dimissioni”.
Rimasto privo di esito il ricorso amministrativo e ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione con condanna al pagamento di quanto dovuto.
Nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal ricorrente in conformità ai propri scritti difensivi.
***
La domanda può essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Come noto, secondo quanto previsto dall'art. 1 DPR 1049/1970, “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e bracciali fissi, giornalieri di campagna (…) spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
I fatti costitutivi della domanda sono dunque: 1) l'essere operai agricoli subordinati;
2) l'essere iscritti negli elenchi anagrafici (di cui all'art. 12 r.d. n. 1949/40) dell'anno cui si riferisce la domanda per il numero minimo di giornate richiesto per legge;
3) l'aver maturato i requisiti di legge per l'accesso alle prestazioni di disoccupazione, cioè un'anzianità d'iscrizione nei suddetti elenchi di almeno due anni ed un accredito contributivo di almeno 102 contributi giornalieri complessivi nell'anno cui si riferisce la domanda ed in quello precedente.
Tali presupposti, nel caso di specie, risultano dalla documentazione in atti.
ha tuttavia rigettato la domanda stante la risoluzione del rapporto per dimissioni. CP_1
L'art. 34 co. 5° L. 23.12.1998 n. 448 esclude l'indennità di disoccupazione in caso di dimissioni del lavoratore (così dispone la norma: "la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto - legge
4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al decreto - legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni").
La Corte Cost., con sentenza 24.6.2002 n. 269, ha affermato che "ancorché l'art. 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non contempli espressamente l'ipotesi di dimissioni per giusta causa, una lettura di tale disposizione che voglia dirsi conforme a Costituzione, induce a ritenere che la sua formulazione non possa escludere la corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione nelle ipotesi in cui le dimissioni del lavoratore non siano riconducibili alla sua libera scelta, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei a integrare la condizione della improseguibilità del rapporto - come detta l'art. 2119 cod. civ. -, con conseguente stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell'art.
38 della Costituzione. Intesa la disposizione predetta della legge n. 448, in questi sensi, non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata nei suoi confronti, in riferimento agli artt. 3
e 38 della Costituzione, sulla premessa, che essa, nell'escludere il titolo all'indennità di disoccupazione in caso di dimissioni, non distingua tra dimissioni per giusta causa ed altre forme di recesso del prestatore".
È pertanto onere del lavoratore provare l'esistenza dell'atto di dimissioni fondato sulla giusta causa.
Ebbene, nel caso di specie, a fronte dell'esistenza di distinti rapporti di lavoro (come emerge dalle buste paga e dagli unilav prodotti), aventi decorrenza dall'01.01.2021 al 31.03.2021, da aprile 2021 al 30 giugno, solo l'ultimo è terminato anticipatamente rispetto alla natura scadenza. Incontestata la causa di risoluzione del rapporto ed in assenza di allegazioni in ordine all'eventuale sussistenza di una giusta causa, la determinazione dell'Istituto può essere condivisa in relazione alle giornate espletate nell'ambito del rapporto di lavoro cessato per dimissioni.
Viceversa, non vi sono ragioni – non emerse neppure in corso di causa, stante la contumacia dell' che inducano ad escludere il diritto alla liquidazione della prestazione dedotta in giudizio CP_2 con riferimento alle 82 giornate prestate in esecuzione dei contratti di gennaio ed aprile 2021 (numero risultante dai prospetti paga in atti), in presenza comunque dei presupposti di legge per il riconoscimento del relativo diritto.
Entro i suindicati limiti il ricorso può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale e di questioni giuridiche complesse- segue la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 in relazione a 82 giornate e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento di quanto dovuto, nella misura di legge ed oltre accessori sino al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 880,00 oltre rimborso forfettario, iva e CP_1 cap come per legge con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 4.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere