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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 09/10/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 9.10.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 287 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Ilaria Sgariboldi, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona, in virtù di mandato generale alle liti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.5.2025 (d'ora in poi la ricorrente Parte_1 per brevità) ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona l' contestando il CP_1 provvedimento d'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti e opponendo la conseguente comunicazione di debito n. 260025738773K4202594, notificata il 15.4.2025 e relativa ai contributi asseritamente dovuti per l'anno 2020, per complessivi euro 7.505,04 (vd. doc. 10 fasc. ric.).
A fondamento della domanda, la ricorrente ha premesso di essere stata socia amministratrice della
AP NN e C. S.n.c.” unitamente al padre NN CA - deceduto nell'aprile 2023 - fino al 23 giugno 2023, esponendo che in tale data aveva trasformato la società nella AP NN S.a.s. di CA EP e C.”, assumendo il ruolo di socia accomandataria e lasciando al marito la carica di socio accomandante. Controparte_2
Ha affermato, tuttavia, di non avere mai svolto direttamente attività commerciale o gestoria- imprenditoriale, ritenendo, pertanto, di non essere soggetta all'obbligo di iscrizione presso la
Gestione Commercianti.
Ha dedotto, infatti, che la società aveva sempre avuto per oggetto l'attività di distribuzione di carburante e lubrificante “effettuata da terzi” e che, in particolare, sia la S.n.c. che la S.a.s. si sarebbero limitate a concedere al marito in comodato gratuito, l'area di esercizio Controparte_2 dell'attività di distribuzione1 e le relative autorizzazioni e attrezzature;
il coniuge, del resto, era titolare di autonoma impresa individuale dedita alla vendita dei carburanti su strada, per la quale aveva conseguito l'apposita licenza rilasciata dall' L'attività d'impresa della Controparte_3
Società, in definitiva, non rileverebbe ai fini previdenziali in quanto l'attività commerciale di distribuzione del carburante – a partire dall'acquisto presso la IL e sino alla rivendita al dettaglio - sarebbe stata svolta in via esclusiva dal coniuge, quale soggetto terzo e gestore comodatario delle licenze;
in tal senso, d'altronde, la ricorrente ha evidenziato che i proventi della
S.n.c. sarebbero limitati al “compenso di convenzione” erogato dal fornitore IL per la mera titolarità dell'impianto e delle autorizzazioni prefettizie, cosicché, in assenza di una propria partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale e alla vendita, sarebbe illegittima CP_ l'iscrizione d'ufficio operata dall' e la conseguente pretesa contributiva oggetto degli avvisi di addebito (rectius, comunicazioni di debito) impugnati.
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso chiedendone CP_1
l'integrale rigetto.
**********
La questione oggetto di causa è già stata affrontata da altro Giudice di questo Tribunale
(Dott. Marciante) nella sentenza n. 210 del 21.7.2025. Si trascrive di seguito, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il condivisibile percorso logico-argomentativo della citata sentenza.
Al fine di esaminare la fondatezza della pretesa contributiva derivante dall'iscrizione d'ufficio di alla Gestione Commercianti, appare preliminarmente opportuno Parte_1 rammentare, sotto un profilo di ordine generale, che, per effetto dell'art. 1, co. 202-208, della Legge
n. 662/1996, che ha riformulato l'art. 29, co. 1, della Legge n. 160/1975, sono soggetti all'obbligo di iscrizione di cui alla Legge n. 613/1966 “i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
In merito alla consistenza dei suddetti requisiti, la Suprema Corte ha già chiarito che “il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria”, altresì precisando che “l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass.
26/02/2016, n. 3835; Cass. 28/02/2017, n. 5210) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente e abituale all'interno della società, rispetto alla quale la mera posizione di socio amministratore o le indicazioni dell'atto costitutivo della società o ancora le dichiarazioni reddituali possono solo svolgere una funzione probatoria a condizione che gli stessi offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato” (Così Cass. lav., n. 29913/2021).
In particolare, si è precisato che l'onere probatorio non può ritenersi assolto con la mera esibizione di dati formali – di carattere puramente indiziario - che non siano anche accompagnati da concreti riscontri fattuali, discendendo dallo stesso tenore della disposizione normativa che l'iscrizione non possa avvenire “esclusivamente sulla base dell'oggetto sociale della società e sulla presunzione, in forza della quale, attesa l'entità dei redditi, l'assenza di dipendenti … essi non potevano che essere stati prodotti dall'apporto della socia, senza tuttavia accertare se si sia trattato di un effettivo svolgimento di attività commerciale, … nonché se vi sia stata l'effettiva partecipazione personale, da parte dell'odierna ricorrente, al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” (Cass.
n. 25192/2019).
Non è superfluo precisare, poi, che i suesposti principi, validi in generale anche per le società di persone, sono stati espressamente estesi alla peculiare distribuzione dei compiti gestori all'interno delle S.a.s. – nel caso di specie, succeduta alla S.n.c. nel giugno 2023 – con l'affermazione che “in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 (che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del
1975) e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore” (Cass. lav., ord. n. 2665/2021).
Quanto, infine, al contenuto della prestazione, si è chiarito che “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma
203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi
(naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Cass. lav., ord. n. 19273/2018).
Ebbene, se questi sono i principi di riferimento, deve osservarsi che, nel caso di specie, con provvedimento del 2 agosto 2023 l' ha comunicato a l'iscrizione d'ufficio CP_1 Parte_1 alla Gestione Commercianti in ragione della qualità di “titolare dell'azienda indicata in oggetto, con inizio dell'attività dal 01.01.2018 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.01.2018” (doc.
1, ric.), successivamente rideterminata in autotutela con decorrenza dal 1.7.2017 (doc. 2, ric.).
A fronte del ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente, inoltre, il Comitato Esecutivo ha rigettato l'opposizione con delibera n. 1578 del 28.11.2023, facendo esclusivamente leva sull'assunzione della “qualifica di socia amministratrice della PR GI & C. S.N.C.” dal 21/06/1997 e di socia accomandataria dal 23/06/2023, a seguito di atto di trasformazione della predetta società da S.N.C. a S.A.S. e assunzione della nuova ragione sociale di PR
GI S.A.S. DI PR PI & C.”, ritenendo decisiva l'assunzione della carica, in quanto idonea a fare sorgere la piena titolarità e responsabilità dell'impresa a carico della socia.
A supporto della conclusione, inoltre, ha affermato che “dall'esame degli atti e dagli accertamenti esperiti” – neppure indicati e rimasti totalmente vaghi e indeterminati – “si è rilevato che quella svolta dalla ricorrente in favore della società PR GI S.A.S. DI PR PI
& C.” (già PR GI & C. S.N.C.”), è un'attività utile a perseguire lo scopo societario, pertanto ella è soggetta all'obbligo d'iscrizione alla gestione commercianti, ai sensi della legge
662/96”; ha negato, poi, l'esistenza di un contratto di affitto a terzi dell'attività societaria e ha valorizzato la circostanza che la distribuzione del carburante fosse affidata all'impresa individuale marito della ricorrente e socio accomandante della S.a.s.. Controparte_2
Sennonché, per quanto sopra osservato in termini generali, i rilievi formulati dall' nella CP_1 memoria di costituzione, oltre che in sede di rigetto del ricorso amministrativo, risultano chiaramente insufficienti a sorreggere l'obbligo di iscrizione di alla Gestione Parte_1
Commercianti. A fronte del riparto degli oneri probatori delineato, infatti, deve ritenersi già decisiva e assorbente la circostanza che l' si sia limitato, con la costituzione in giudizio, a produrre il Controparte_4 dettaglio dell'anagrafica aziendale e chiedere, in via istruttoria, la prova per testi con il funzionario responsabile dell' senza depositare altra documentazione a supporto della Parte_2 propria pretesa né introdurre argomenti concreti da cui desumere la legittimità dell'iscrizione.
La ricorrente, invece, ha fornito una serie di elementi che, in assenza di differenti e circostanziate deduzioni avversarie, suffragano la propria prospettazione difensiva.
In primo luogo, infatti, risulta documentalmente che la visura camera della S.n.c. e della S.a.s., pur contenendo una descrizione ampia dell'oggetto sociale, rechi quale attività esercitata la
“distribuzione stradale di carburante e lubrificanti effettuata da terzi”.
Ha prodotto, inoltre, il contratto di locazione dell'area adibita al commercio di carburante, stipulato Contr da NN CA con la S.n.c. con tacito rinnovo, nonché la licenza fiscale rilasciata da al marito finalizzata all'esercizio dell'attività di “distribuzione anche al minuto – Controparte_2 impianto di distribuzione stradale di carburanti” nella medesima area (docc. 13 e 14, ric.), unitamente al contratto di fornitura in esclusiva al gestore comodatario “ Parte_3
”, con divieto di cessione o affidamento a terzi (doc. 15, ric.).
[...]
Vi è, inoltre, il testo della convenzione tra la IL e la AP NN & C. S.n.c.”, recante la firma dalla ricorrente, che regola espressamente i rapporti e gli obblighi nei confronti e a carico dei
“terzi gestori” (art. 7) e individua il corrispettivo derivante dalla “Gestione affidata a terzi” (art. 6, doc. 16).
Da ultimo, sono stati prodotti i modelli SP e i registri IVA relativi alle annualità interessate dall'iscrizione, dai quali risultano effettivamente redditi contenuti difficilmente compatibili con l'esercizio diretto di attività di commercializzazione dei carburanti (doc. 19-20, ric.).
Tali elementi, da un lato, risultano compatibili con l'affermazione di parte attrice, secondo cui la società si sarebbe limitata alla concessione in comodato dell'area e degli impianti in favore dell'impresa del marito, unico esercente l'attività di vendita di carburanti, e, dall'altro, contrastano ulteriormente la tesi del resistente in merito allo svolgimento effettivo dell'attività d'impresa commerciale da parte di , che non può essere affermato in difetto di un diverso Parte_1 accertamento in concreto, che l' non ha effettuato ante causam e non ha chiesto Controparte_4 di svolgere in giudizio.
Del resto, a dispetto degli invocati elementi presuntivi, non può trascurarsi che la ricorrente, sia nella S.n.c. che nella S.a.s., formalmente ha sempre affiancato, rispettivamente, il padre NN
CA e il marito e che, al di là della mera sottoscrizione della Convenzione Controparte_2
TAMOIL, non vi è prova di alcun concreto atto gestorio alla stessa riferibile. Nessuna inferenza, quindi, può trarsi dall'assenza di dipendenti nella società – che, peraltro, è compatibile con la dedotta qualità di impresa meramente strumentale alla concessione in comodato dei beni – né dalla sola qualifica formale di socia amministratrice o – a decorrere dal giugno 2023 - di accomandataria in società con il coniuge e accomandante2 .
La conclusione, peraltro, è in linea con l'orientamento della Suprema Corte, qui richiamato per identità di ratio, per cui “in tema di iscrizione alla gestione commercianti a fini previdenziali, va escluso che ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione” (in termini, cfr. Cass. lav., ord. n. 12981/2018).
Per tutte le ragioni esposte, in definitiva, deve essere affermata l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio di alla Gestione Commercianti e del conseguente avviso di addebito Parte_1
(rectius, comunicazione di debito) impugnato, integralmente fondato sul suddetto provvedimento, nulla dovendo la ricorrente per i titoli dedotti in giudizio.
Le spese processuali, liquidate nel dispositivo, vengono poste a carico dell' in CP_1 applicazione del principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua bassa complessità (legata alla serialità delle questioni poste) e dell'attività processuale effettivamente svolta (che non ha contemplato alcuna fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) accerta e dichiara che non è soggetta all'obbligo di iscrizione nella Parte_1
Gestione Commercianti a far data dal 1° luglio 2017, nulla dovendo la ricorrente a tale titolo;
2) condanna l' a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in CP_1 Parte_1 complessivi euro 1.865,00, oltre spese di contributo unificato, spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 9.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Area di proprietà esclusiva di NN CA prima e di poi, locata alla Società. Parte_1 2 Al riguardo, invero, deve osservarsi che, anche qualora emergesse l'esercizio diretto di attività commerciale da parte CP_ della società, l' avrebbe dovuto dimostrare il concreto apporto gestorio – e non meramente amministrativo – della ricorrente;
quanto alla trasformazione in S.n.c., poi, non può essere valorizzata l'eventuale esperienza del coniuge né l'assunzione del ruolo di accomandante, trattandosi di circostanze di per sé inidonee a fondare l'obbligazione contributiva individuale e personale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 9.10.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 287 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Ilaria Sgariboldi, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona, in virtù di mandato generale alle liti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.5.2025 (d'ora in poi la ricorrente Parte_1 per brevità) ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona l' contestando il CP_1 provvedimento d'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti e opponendo la conseguente comunicazione di debito n. 260025738773K4202594, notificata il 15.4.2025 e relativa ai contributi asseritamente dovuti per l'anno 2020, per complessivi euro 7.505,04 (vd. doc. 10 fasc. ric.).
A fondamento della domanda, la ricorrente ha premesso di essere stata socia amministratrice della
AP NN e C. S.n.c.” unitamente al padre NN CA - deceduto nell'aprile 2023 - fino al 23 giugno 2023, esponendo che in tale data aveva trasformato la società nella AP NN S.a.s. di CA EP e C.”, assumendo il ruolo di socia accomandataria e lasciando al marito la carica di socio accomandante. Controparte_2
Ha affermato, tuttavia, di non avere mai svolto direttamente attività commerciale o gestoria- imprenditoriale, ritenendo, pertanto, di non essere soggetta all'obbligo di iscrizione presso la
Gestione Commercianti.
Ha dedotto, infatti, che la società aveva sempre avuto per oggetto l'attività di distribuzione di carburante e lubrificante “effettuata da terzi” e che, in particolare, sia la S.n.c. che la S.a.s. si sarebbero limitate a concedere al marito in comodato gratuito, l'area di esercizio Controparte_2 dell'attività di distribuzione1 e le relative autorizzazioni e attrezzature;
il coniuge, del resto, era titolare di autonoma impresa individuale dedita alla vendita dei carburanti su strada, per la quale aveva conseguito l'apposita licenza rilasciata dall' L'attività d'impresa della Controparte_3
Società, in definitiva, non rileverebbe ai fini previdenziali in quanto l'attività commerciale di distribuzione del carburante – a partire dall'acquisto presso la IL e sino alla rivendita al dettaglio - sarebbe stata svolta in via esclusiva dal coniuge, quale soggetto terzo e gestore comodatario delle licenze;
in tal senso, d'altronde, la ricorrente ha evidenziato che i proventi della
S.n.c. sarebbero limitati al “compenso di convenzione” erogato dal fornitore IL per la mera titolarità dell'impianto e delle autorizzazioni prefettizie, cosicché, in assenza di una propria partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale e alla vendita, sarebbe illegittima CP_ l'iscrizione d'ufficio operata dall' e la conseguente pretesa contributiva oggetto degli avvisi di addebito (rectius, comunicazioni di debito) impugnati.
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso chiedendone CP_1
l'integrale rigetto.
**********
La questione oggetto di causa è già stata affrontata da altro Giudice di questo Tribunale
(Dott. Marciante) nella sentenza n. 210 del 21.7.2025. Si trascrive di seguito, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il condivisibile percorso logico-argomentativo della citata sentenza.
Al fine di esaminare la fondatezza della pretesa contributiva derivante dall'iscrizione d'ufficio di alla Gestione Commercianti, appare preliminarmente opportuno Parte_1 rammentare, sotto un profilo di ordine generale, che, per effetto dell'art. 1, co. 202-208, della Legge
n. 662/1996, che ha riformulato l'art. 29, co. 1, della Legge n. 160/1975, sono soggetti all'obbligo di iscrizione di cui alla Legge n. 613/1966 “i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
In merito alla consistenza dei suddetti requisiti, la Suprema Corte ha già chiarito che “il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria”, altresì precisando che “l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass.
26/02/2016, n. 3835; Cass. 28/02/2017, n. 5210) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente e abituale all'interno della società, rispetto alla quale la mera posizione di socio amministratore o le indicazioni dell'atto costitutivo della società o ancora le dichiarazioni reddituali possono solo svolgere una funzione probatoria a condizione che gli stessi offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato” (Così Cass. lav., n. 29913/2021).
In particolare, si è precisato che l'onere probatorio non può ritenersi assolto con la mera esibizione di dati formali – di carattere puramente indiziario - che non siano anche accompagnati da concreti riscontri fattuali, discendendo dallo stesso tenore della disposizione normativa che l'iscrizione non possa avvenire “esclusivamente sulla base dell'oggetto sociale della società e sulla presunzione, in forza della quale, attesa l'entità dei redditi, l'assenza di dipendenti … essi non potevano che essere stati prodotti dall'apporto della socia, senza tuttavia accertare se si sia trattato di un effettivo svolgimento di attività commerciale, … nonché se vi sia stata l'effettiva partecipazione personale, da parte dell'odierna ricorrente, al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” (Cass.
n. 25192/2019).
Non è superfluo precisare, poi, che i suesposti principi, validi in generale anche per le società di persone, sono stati espressamente estesi alla peculiare distribuzione dei compiti gestori all'interno delle S.a.s. – nel caso di specie, succeduta alla S.n.c. nel giugno 2023 – con l'affermazione che “in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 (che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del
1975) e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore” (Cass. lav., ord. n. 2665/2021).
Quanto, infine, al contenuto della prestazione, si è chiarito che “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma
203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi
(naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Cass. lav., ord. n. 19273/2018).
Ebbene, se questi sono i principi di riferimento, deve osservarsi che, nel caso di specie, con provvedimento del 2 agosto 2023 l' ha comunicato a l'iscrizione d'ufficio CP_1 Parte_1 alla Gestione Commercianti in ragione della qualità di “titolare dell'azienda indicata in oggetto, con inizio dell'attività dal 01.01.2018 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.01.2018” (doc.
1, ric.), successivamente rideterminata in autotutela con decorrenza dal 1.7.2017 (doc. 2, ric.).
A fronte del ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente, inoltre, il Comitato Esecutivo ha rigettato l'opposizione con delibera n. 1578 del 28.11.2023, facendo esclusivamente leva sull'assunzione della “qualifica di socia amministratrice della PR GI & C. S.N.C.” dal 21/06/1997 e di socia accomandataria dal 23/06/2023, a seguito di atto di trasformazione della predetta società da S.N.C. a S.A.S. e assunzione della nuova ragione sociale di PR
GI S.A.S. DI PR PI & C.”, ritenendo decisiva l'assunzione della carica, in quanto idonea a fare sorgere la piena titolarità e responsabilità dell'impresa a carico della socia.
A supporto della conclusione, inoltre, ha affermato che “dall'esame degli atti e dagli accertamenti esperiti” – neppure indicati e rimasti totalmente vaghi e indeterminati – “si è rilevato che quella svolta dalla ricorrente in favore della società PR GI S.A.S. DI PR PI
& C.” (già PR GI & C. S.N.C.”), è un'attività utile a perseguire lo scopo societario, pertanto ella è soggetta all'obbligo d'iscrizione alla gestione commercianti, ai sensi della legge
662/96”; ha negato, poi, l'esistenza di un contratto di affitto a terzi dell'attività societaria e ha valorizzato la circostanza che la distribuzione del carburante fosse affidata all'impresa individuale marito della ricorrente e socio accomandante della S.a.s.. Controparte_2
Sennonché, per quanto sopra osservato in termini generali, i rilievi formulati dall' nella CP_1 memoria di costituzione, oltre che in sede di rigetto del ricorso amministrativo, risultano chiaramente insufficienti a sorreggere l'obbligo di iscrizione di alla Gestione Parte_1
Commercianti. A fronte del riparto degli oneri probatori delineato, infatti, deve ritenersi già decisiva e assorbente la circostanza che l' si sia limitato, con la costituzione in giudizio, a produrre il Controparte_4 dettaglio dell'anagrafica aziendale e chiedere, in via istruttoria, la prova per testi con il funzionario responsabile dell' senza depositare altra documentazione a supporto della Parte_2 propria pretesa né introdurre argomenti concreti da cui desumere la legittimità dell'iscrizione.
La ricorrente, invece, ha fornito una serie di elementi che, in assenza di differenti e circostanziate deduzioni avversarie, suffragano la propria prospettazione difensiva.
In primo luogo, infatti, risulta documentalmente che la visura camera della S.n.c. e della S.a.s., pur contenendo una descrizione ampia dell'oggetto sociale, rechi quale attività esercitata la
“distribuzione stradale di carburante e lubrificanti effettuata da terzi”.
Ha prodotto, inoltre, il contratto di locazione dell'area adibita al commercio di carburante, stipulato Contr da NN CA con la S.n.c. con tacito rinnovo, nonché la licenza fiscale rilasciata da al marito finalizzata all'esercizio dell'attività di “distribuzione anche al minuto – Controparte_2 impianto di distribuzione stradale di carburanti” nella medesima area (docc. 13 e 14, ric.), unitamente al contratto di fornitura in esclusiva al gestore comodatario “ Parte_3
”, con divieto di cessione o affidamento a terzi (doc. 15, ric.).
[...]
Vi è, inoltre, il testo della convenzione tra la IL e la AP NN & C. S.n.c.”, recante la firma dalla ricorrente, che regola espressamente i rapporti e gli obblighi nei confronti e a carico dei
“terzi gestori” (art. 7) e individua il corrispettivo derivante dalla “Gestione affidata a terzi” (art. 6, doc. 16).
Da ultimo, sono stati prodotti i modelli SP e i registri IVA relativi alle annualità interessate dall'iscrizione, dai quali risultano effettivamente redditi contenuti difficilmente compatibili con l'esercizio diretto di attività di commercializzazione dei carburanti (doc. 19-20, ric.).
Tali elementi, da un lato, risultano compatibili con l'affermazione di parte attrice, secondo cui la società si sarebbe limitata alla concessione in comodato dell'area e degli impianti in favore dell'impresa del marito, unico esercente l'attività di vendita di carburanti, e, dall'altro, contrastano ulteriormente la tesi del resistente in merito allo svolgimento effettivo dell'attività d'impresa commerciale da parte di , che non può essere affermato in difetto di un diverso Parte_1 accertamento in concreto, che l' non ha effettuato ante causam e non ha chiesto Controparte_4 di svolgere in giudizio.
Del resto, a dispetto degli invocati elementi presuntivi, non può trascurarsi che la ricorrente, sia nella S.n.c. che nella S.a.s., formalmente ha sempre affiancato, rispettivamente, il padre NN
CA e il marito e che, al di là della mera sottoscrizione della Convenzione Controparte_2
TAMOIL, non vi è prova di alcun concreto atto gestorio alla stessa riferibile. Nessuna inferenza, quindi, può trarsi dall'assenza di dipendenti nella società – che, peraltro, è compatibile con la dedotta qualità di impresa meramente strumentale alla concessione in comodato dei beni – né dalla sola qualifica formale di socia amministratrice o – a decorrere dal giugno 2023 - di accomandataria in società con il coniuge e accomandante2 .
La conclusione, peraltro, è in linea con l'orientamento della Suprema Corte, qui richiamato per identità di ratio, per cui “in tema di iscrizione alla gestione commercianti a fini previdenziali, va escluso che ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione” (in termini, cfr. Cass. lav., ord. n. 12981/2018).
Per tutte le ragioni esposte, in definitiva, deve essere affermata l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio di alla Gestione Commercianti e del conseguente avviso di addebito Parte_1
(rectius, comunicazione di debito) impugnato, integralmente fondato sul suddetto provvedimento, nulla dovendo la ricorrente per i titoli dedotti in giudizio.
Le spese processuali, liquidate nel dispositivo, vengono poste a carico dell' in CP_1 applicazione del principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua bassa complessità (legata alla serialità delle questioni poste) e dell'attività processuale effettivamente svolta (che non ha contemplato alcuna fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) accerta e dichiara che non è soggetta all'obbligo di iscrizione nella Parte_1
Gestione Commercianti a far data dal 1° luglio 2017, nulla dovendo la ricorrente a tale titolo;
2) condanna l' a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in CP_1 Parte_1 complessivi euro 1.865,00, oltre spese di contributo unificato, spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 9.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Area di proprietà esclusiva di NN CA prima e di poi, locata alla Società. Parte_1 2 Al riguardo, invero, deve osservarsi che, anche qualora emergesse l'esercizio diretto di attività commerciale da parte CP_ della società, l' avrebbe dovuto dimostrare il concreto apporto gestorio – e non meramente amministrativo – della ricorrente;
quanto alla trasformazione in S.n.c., poi, non può essere valorizzata l'eventuale esperienza del coniuge né l'assunzione del ruolo di accomandante, trattandosi di circostanze di per sé inidonee a fondare l'obbligazione contributiva individuale e personale.