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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4237/2021 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 16.03.2021 n. 2570), vertente tra
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Pezzella, Parte_1 C.F._1
c.f. , domicilio digitale C.F._2 Email_1
appellante e
in persona del sindaco in carica , rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2
dalle avv.te Irene Coppola e Rosanna Russo, c.f. , domicili digitali C.F._3 [...]
e appellato Email_2 Email_3
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.04.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 15.04.2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di trenta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le me- morie di replica, la Corte osserva quanto segue.
Fatti di causa
1. convenne in giudizio il dinanzi al Tribunale di Napoli Parte_1 Controparte_1
1 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorsole il 17.04.2013, alle ore 21.00 circa, all'uscita dal teatro comunale “I De Filippo”, sito in CP_1
al Corso Umberto I. Dedusse in particolare che, nelle predette circostanze di tempo e di luo- go, era finita con il piede in una cavità piccola e profonda posta all'angolo di una mattonella di tufo della pavimentazione antistante il teatro, non visibile e non segnalata;
e che, a causa di ciò, aveva perso l'equilibrio ed era caduta, urtando con il lato destro del corpo. A seguito della caduta, l'attrice era stata trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso ASL CP_3
di Boscotrecase, ove, ricevuta la diagnosi di frattura mediale del collo femorale destro
[...]
con necessità di intervento chirurgico di astroplastica con protesi non cementata, era stata ricoverata e operata, per poi essere trasferita presso la Casa di Cura Stazione Climatica Bian- chi fino al 24.05.2013. L'attrice dedusse infine che, il giorno successivo al sinistro, era inter- venuta la Polizia Municipale di la quale aveva redatto verbale dello stato dei luoghi. CP_1
Invocata l'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'appel- lante chiese il ristoro dei danni patiti (ITT 27 giorni, ITP 54 giorni e danno biologico al 20%), comprensivi delle spese mediche sopportate. Queste le formali conclusioni: “1) Accertare e dichiarare unico responsabile per il sinistro per cui è causa il di (…); 2) per CP_1 CP_1
l'effetto condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti e spese sostenute CP_1
dalla sig.ra e al pagamento della somma che sarà accertata in corso di causa Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per un importo pari ad € 52.000,00 e comun- que non superiore a tale somma in ogni caso entro i limiti di competenze per valore del giu- dice adito;
3) condannare inoltre il convenuto alla rifusione del compenso Controparte_1
e spese del giudizio oltre accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procura- tore antistatario;
4) munire la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione”.
2. Si era costituito in giudizio il contestando la fondatezza della doman- Controparte_1
da e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
3. Con sentenza 16.03.2021 n. 2570, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda, com- pensando integralmente le spese di lite.
In motivazione, Il tribunale ha rilevato la mancata prova, da parte della danneggiata, del nesso causale tra le lesioni patite e l'anomalia stradale, non reputando a tal fine sufficienti le dichiarazioni rese dai testi , e , tra loro Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
contrastanti.
4. ha proposto appello. Con unico articolato motivo, afferma di aver fornito Parte_1
2 piena prova del fatto e del nesso eziologico tra questo e le lesioni riportate. In particolare, ribadisce l'efficacia probatoria della prova testimoniale espletata, evidenziando come i tre testi escussi (indifferenti), lungi dal rendere dichiarazioni contraddittorie come ritenuto dal
Tribunale, abbiano – al contrario – descritto chiaramente la dinamica del sinistro, confortan- do quanto narrato da essa danneggiata in citazione e confermando la pericolosità e l'inevita- bilità dell'insidia, non visibile. Ribadita la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c. per non aver eliminato il pericolo (buca piccola, profonda e insidiosa, non segnalata), pe- raltro in un'area di frequente transito, chiede il ristoro dei danni patiti, co- Parte_1
me descritti anche dalla esperita consulenza tecnica d'ufficio. Insiste perciò nelle conclusioni come rassegnate in primo grado
5. Si è costituito in giudizio il concludendo per il rigetto dell'appello, con Controparte_1
vittoria di spese.
6. È infondata l'eccezione di inammissibilità ex sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dal Co- mune di Infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con assoluta CP_1
chiarezza – come potrà constatarsi di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dall'appellante – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. ord. n. 40560/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di rife- rimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. ord. n. 7675/2019).
Al riguardo va anche detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione del- le questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative do- glianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ra- gioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'uso di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. SSUU
n. 27199/2017).
3 7. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., diretta alla de- claratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, la cui sede pro- pria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto il processo ed è ora destinata ad essere assorbita dalla deci- sione di merito.
8. L'appello è infondato. La sentenza di primo grado deve essere confermata, sebbene sulla base di una motivazione parzialmente diversa.
A norma dell'art. 2051 c.c., il custode della cosa che si assume abbia cagionato il danno è considerato responsabile dello stesso in via oggettiva, in ragione del particolare rapporto che questi ha con la cosa stessa, da cui derivano disponibilità e poteri di controllo.
Al fine, dunque, di vedere accolta la propria pretesa risarcitoria, il danneggiato ha soltanto l'onere di dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il rapporto eziologico tra questo e la cosa in custodia. Non è, invece, tenuto a provare l'eventuale presenza di un'insidia o di un trabocchetto ovvero della sussistenza di una condotta colposa imputabile al custode.
Ciò nonostante, ove si tratti di una cosa inerte, priva di un dinamismo intrinseco, affinché un processo causale sia attivato, è necessario che subentri un fattore esterno, naturale o da- to dalla condotta del danneggiato, a interagire con la cosa stessa. In simili ipotesi, allora, af- finché possa ritenersi dimostrato il nesso causale, è altresì necessaria la prova del carattere di obiettiva pericolosità della cosa, tale da rendere molto probabile o, addirittura, inevitabi- le il danno. Sebbene, infatti, l'art. 2051 c.c. individui un criterio di imputazione della respon- sabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'o- nere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendente- mente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res, nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo de- ve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino a interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e a escludere, dunque, la responsabilità del custode.
Grava sul custode della cosa l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che, alla luce dei principi di adeguatezza causale, esclude il nesso causale tra la cosa e il danno. Il caso fortuito, peraltro, ben può essere integrato dalla stessa condotta incauta
4 della vittima laddove essa interagisca con la cosa fino a farla recedere a mera occasione della vicenda lesiva, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione del danno ed escludendo la rilevanza di ogni situazione preesistente.
Tale ricostruzione dell'ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. trova conferma nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale in più occasio- ni ha evidenziato come la prevedibilità e l'evitabilità, per colui che interagisca con la co- sa, della situazione potenzialmente dannosa impongano di considerare in modo molto rigo- roso l'efficienza causale della condotta del soggetto, fino a poterla ritenere non riconducibile a un criterio probabilistico di regolarità causale e, come tale, idonea a recidere il nesso ezio- logico (cfr., ex multis, Cass. ord. 20.07.2023 n. 21675: “In tema di responsabilità ex art. 2051
c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (nella specie, la S.C. ha con- fermato la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società ge- strice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali)”; v. anche Cass.23.12.2020 n. 29465; Cass. ord. 23.05.2022 n. 16568).
E quindi, sebbene la responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni cagionati dalla condizione del manto stradale prescinda dalla prova della sussistenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, essa può comunque escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della ri- levanza causale, esclusiva o concorrente, nella produzione del danno delle condotte, anche colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo (Cass. 31.03.2025 n. 8450).
In conclusione, nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. – in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento – il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'e-
5 vento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res (Cass.
31.03.2025, n. 8449).
9. Facendo applicazione degli illustrati principi al caso in esame, questa Corte, condividen- do l'iter argomentativo seguito dal Tribunale, ritiene che l'evento lesivo lamentato dalla danneggiata debba in via esclusiva imputarsi alla sua stessa condotta.
10. In via preliminare, occorre chiarire che parte appellante non ha provveduto al deposito, nel presente grado di giudizio, del fascicolo di parte contenente, tra l'altro, le fotografie ri- traenti lo stato dei luoghi.
Il fascicolo di parte che attore e convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi inserito, tra l'altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi degli artt. 165
c.p.c., 1° comma, e 166 c.p.c., applicabili anche in appello a norma dell'art. 347 c.p.c., pur es- sendo custodito, a norma dell'art. 72 disp. att. c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 c.p.c.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione e una propria autonomia. Qualora l'appellante ometta di depositare il fascicolo di parte formato in primo grado entro il termine prescritto, il giudice d'appello deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove (Cass. n. 18287/2021) perché, nel giudizio di appello avverso sen- tenze definitive, la mancata produzione dei documenti è implicitamente riconducibile alla volontà della parte di non avvalersene, onde correttamente il giudice decide sul gravame in base ai soli atti a sua disposizione (Cass. n. 29716/2017; Cass. n. 2129/2022).
11. Nel merito, la Corte ritiene provata la dinamica del sinistro oggetto di causa. Diversa- mente da quanto ritenuto dal primo giudice, le dichiarazioni rese dai testimoni TE
, e sono coerenti e sufficientemente specifiche e
[...] Testimone_2 Testimone_3
risultano perciò idonee a provare che l'evento si sia verificato secondo le modalità descritte dall'appellante. I testi sono, infatti, concordi in merito alle circostanze di tempo e di luogo, alle modalità in cui la caduta avvenne, nonché alle caratteristiche della pavimentazione e della sconnessione che – in tesi – fu causa della caduta.
Tuttavia, dalle medesime dichiarazioni testimoniali e, invero, dalla stessa prospettazione attorea dei fatti, si evince che il nesso causale tra la buca e l'evento dannoso fu, in realtà, re- ciso dal caso fortuito rappresentato dalla condotta imprudente di Parte_1
La testimone ha affermato: “Preciso che la buca de qua era di piccole Testimone_1
dimensioni e mia cognata vi andò a finire con il tacco basso della scarpa. Preciso che la pavi-
6 mentazione è di tufo, non era liscia ma erano presenti degli avvallamenti ove su di uno di questi la signora cadeva (…)”. Pt_1
ha affermato: “(…) Preciso che la pavimentazione de qua è in quadretti Testimone_2
di tufo e a un angolo, la parte esterna ci mancava un pezzo dello stesso, ricordo che era pro- fonda abbastanza”.
ha affermato che: “Vi era una parte della pavimentazione fatta di mattonelle Testimone_3
di tufo, che mancava a un angolo di una di queste mattonella e la signora aveva mes- Pt_1
so il piede all'interno di tale buca, piccola, profonda e non visibile in quanto l'illuminazione era scarsa”.
Dalle dichiarazioni riportate e dai rilievi fotografici prodotti dal Comune di si evince CP_1
che tutta la zona antistante il teatro ove ebbe luogo l'evento era caratterizzata da una pavi- mentazione non liscia, composta da piastrelle rettangolari in tufo naturalmente irregolari ai bordi. In altre parole, proprio per le caratteristiche della pavimentazione, la presenza di pic- cole zone vuote tra le mattonelle e l'erosione dei bordi e degli angoli delle stesse non rap- presentava un'anomalia, bensì la normale conformazione della stessa.
Dato, quindi, il descritto stato dei luoghi (certamente percepibile anche in assenza di forte illuminazione), avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nel transitare Parte_1
in quella zona, soprattutto perché indossava delle scarpe con il tacco che, anche quando non molto alto, è suscettibile - com'è risaputo – di incastrarsi nelle cavità della pavimentazione.
Deve considerarsi, allora, assolutamente incauta e, come tale, idonea ad assurgere a causa esclusiva dell'evento, la condotta della danneggiata che, pur conscia della generale irregola- rità del rivestimento stradale e pur indossando calzature con il tacco, evidentemente non badò al percorso e inciampò in una piccola porzione angolare di mattonella mancante. Ben avrebbe potuto e dovuto la danneggiata neutralizzare la potenziale pericolosità della pavi- mentazione adottando un'andatura più attenta e prudente, evitando di poggiare il tacco sul margine della mattonella.
12. La sentenza di primo grado deve essere perciò integralmente confermata.
13. Le spese del grado sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche a ca- rico dell'appellante secondo soccombenza. In ragione del valore della causa, determinato in base alla somma oggetto di domanda (€ 52.000,00), deve applicarsi il corrispondente sca- glione.
14. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
7 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo uni- ficato da parte di Parte_1
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso la sentenza del Tri- Parte_1 Controparte_1
bunale di Torre Annunziata del 16.03.2021 n. 2570, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore del delle spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di Parte_1
Così deciso in Napoli il 17 giugno 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
8
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4237/2021 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 16.03.2021 n. 2570), vertente tra
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Pezzella, Parte_1 C.F._1
c.f. , domicilio digitale C.F._2 Email_1
appellante e
in persona del sindaco in carica , rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2
dalle avv.te Irene Coppola e Rosanna Russo, c.f. , domicili digitali C.F._3 [...]
e appellato Email_2 Email_3
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.04.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 15.04.2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di trenta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le me- morie di replica, la Corte osserva quanto segue.
Fatti di causa
1. convenne in giudizio il dinanzi al Tribunale di Napoli Parte_1 Controparte_1
1 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorsole il 17.04.2013, alle ore 21.00 circa, all'uscita dal teatro comunale “I De Filippo”, sito in CP_1
al Corso Umberto I. Dedusse in particolare che, nelle predette circostanze di tempo e di luo- go, era finita con il piede in una cavità piccola e profonda posta all'angolo di una mattonella di tufo della pavimentazione antistante il teatro, non visibile e non segnalata;
e che, a causa di ciò, aveva perso l'equilibrio ed era caduta, urtando con il lato destro del corpo. A seguito della caduta, l'attrice era stata trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso ASL CP_3
di Boscotrecase, ove, ricevuta la diagnosi di frattura mediale del collo femorale destro
[...]
con necessità di intervento chirurgico di astroplastica con protesi non cementata, era stata ricoverata e operata, per poi essere trasferita presso la Casa di Cura Stazione Climatica Bian- chi fino al 24.05.2013. L'attrice dedusse infine che, il giorno successivo al sinistro, era inter- venuta la Polizia Municipale di la quale aveva redatto verbale dello stato dei luoghi. CP_1
Invocata l'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'appel- lante chiese il ristoro dei danni patiti (ITT 27 giorni, ITP 54 giorni e danno biologico al 20%), comprensivi delle spese mediche sopportate. Queste le formali conclusioni: “1) Accertare e dichiarare unico responsabile per il sinistro per cui è causa il di (…); 2) per CP_1 CP_1
l'effetto condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti e spese sostenute CP_1
dalla sig.ra e al pagamento della somma che sarà accertata in corso di causa Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per un importo pari ad € 52.000,00 e comun- que non superiore a tale somma in ogni caso entro i limiti di competenze per valore del giu- dice adito;
3) condannare inoltre il convenuto alla rifusione del compenso Controparte_1
e spese del giudizio oltre accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procura- tore antistatario;
4) munire la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione”.
2. Si era costituito in giudizio il contestando la fondatezza della doman- Controparte_1
da e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
3. Con sentenza 16.03.2021 n. 2570, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda, com- pensando integralmente le spese di lite.
In motivazione, Il tribunale ha rilevato la mancata prova, da parte della danneggiata, del nesso causale tra le lesioni patite e l'anomalia stradale, non reputando a tal fine sufficienti le dichiarazioni rese dai testi , e , tra loro Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
contrastanti.
4. ha proposto appello. Con unico articolato motivo, afferma di aver fornito Parte_1
2 piena prova del fatto e del nesso eziologico tra questo e le lesioni riportate. In particolare, ribadisce l'efficacia probatoria della prova testimoniale espletata, evidenziando come i tre testi escussi (indifferenti), lungi dal rendere dichiarazioni contraddittorie come ritenuto dal
Tribunale, abbiano – al contrario – descritto chiaramente la dinamica del sinistro, confortan- do quanto narrato da essa danneggiata in citazione e confermando la pericolosità e l'inevita- bilità dell'insidia, non visibile. Ribadita la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c. per non aver eliminato il pericolo (buca piccola, profonda e insidiosa, non segnalata), pe- raltro in un'area di frequente transito, chiede il ristoro dei danni patiti, co- Parte_1
me descritti anche dalla esperita consulenza tecnica d'ufficio. Insiste perciò nelle conclusioni come rassegnate in primo grado
5. Si è costituito in giudizio il concludendo per il rigetto dell'appello, con Controparte_1
vittoria di spese.
6. È infondata l'eccezione di inammissibilità ex sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dal Co- mune di Infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con assoluta CP_1
chiarezza – come potrà constatarsi di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dall'appellante – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. ord. n. 40560/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di rife- rimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. ord. n. 7675/2019).
Al riguardo va anche detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione del- le questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative do- glianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ra- gioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'uso di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. SSUU
n. 27199/2017).
3 7. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., diretta alla de- claratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, la cui sede pro- pria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto il processo ed è ora destinata ad essere assorbita dalla deci- sione di merito.
8. L'appello è infondato. La sentenza di primo grado deve essere confermata, sebbene sulla base di una motivazione parzialmente diversa.
A norma dell'art. 2051 c.c., il custode della cosa che si assume abbia cagionato il danno è considerato responsabile dello stesso in via oggettiva, in ragione del particolare rapporto che questi ha con la cosa stessa, da cui derivano disponibilità e poteri di controllo.
Al fine, dunque, di vedere accolta la propria pretesa risarcitoria, il danneggiato ha soltanto l'onere di dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il rapporto eziologico tra questo e la cosa in custodia. Non è, invece, tenuto a provare l'eventuale presenza di un'insidia o di un trabocchetto ovvero della sussistenza di una condotta colposa imputabile al custode.
Ciò nonostante, ove si tratti di una cosa inerte, priva di un dinamismo intrinseco, affinché un processo causale sia attivato, è necessario che subentri un fattore esterno, naturale o da- to dalla condotta del danneggiato, a interagire con la cosa stessa. In simili ipotesi, allora, af- finché possa ritenersi dimostrato il nesso causale, è altresì necessaria la prova del carattere di obiettiva pericolosità della cosa, tale da rendere molto probabile o, addirittura, inevitabi- le il danno. Sebbene, infatti, l'art. 2051 c.c. individui un criterio di imputazione della respon- sabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'o- nere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendente- mente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res, nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo de- ve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino a interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e a escludere, dunque, la responsabilità del custode.
Grava sul custode della cosa l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che, alla luce dei principi di adeguatezza causale, esclude il nesso causale tra la cosa e il danno. Il caso fortuito, peraltro, ben può essere integrato dalla stessa condotta incauta
4 della vittima laddove essa interagisca con la cosa fino a farla recedere a mera occasione della vicenda lesiva, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione del danno ed escludendo la rilevanza di ogni situazione preesistente.
Tale ricostruzione dell'ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. trova conferma nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale in più occasio- ni ha evidenziato come la prevedibilità e l'evitabilità, per colui che interagisca con la co- sa, della situazione potenzialmente dannosa impongano di considerare in modo molto rigo- roso l'efficienza causale della condotta del soggetto, fino a poterla ritenere non riconducibile a un criterio probabilistico di regolarità causale e, come tale, idonea a recidere il nesso ezio- logico (cfr., ex multis, Cass. ord. 20.07.2023 n. 21675: “In tema di responsabilità ex art. 2051
c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (nella specie, la S.C. ha con- fermato la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società ge- strice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali)”; v. anche Cass.23.12.2020 n. 29465; Cass. ord. 23.05.2022 n. 16568).
E quindi, sebbene la responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni cagionati dalla condizione del manto stradale prescinda dalla prova della sussistenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, essa può comunque escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della ri- levanza causale, esclusiva o concorrente, nella produzione del danno delle condotte, anche colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo (Cass. 31.03.2025 n. 8450).
In conclusione, nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. – in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento – il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'e-
5 vento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res (Cass.
31.03.2025, n. 8449).
9. Facendo applicazione degli illustrati principi al caso in esame, questa Corte, condividen- do l'iter argomentativo seguito dal Tribunale, ritiene che l'evento lesivo lamentato dalla danneggiata debba in via esclusiva imputarsi alla sua stessa condotta.
10. In via preliminare, occorre chiarire che parte appellante non ha provveduto al deposito, nel presente grado di giudizio, del fascicolo di parte contenente, tra l'altro, le fotografie ri- traenti lo stato dei luoghi.
Il fascicolo di parte che attore e convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi inserito, tra l'altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi degli artt. 165
c.p.c., 1° comma, e 166 c.p.c., applicabili anche in appello a norma dell'art. 347 c.p.c., pur es- sendo custodito, a norma dell'art. 72 disp. att. c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 c.p.c.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione e una propria autonomia. Qualora l'appellante ometta di depositare il fascicolo di parte formato in primo grado entro il termine prescritto, il giudice d'appello deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove (Cass. n. 18287/2021) perché, nel giudizio di appello avverso sen- tenze definitive, la mancata produzione dei documenti è implicitamente riconducibile alla volontà della parte di non avvalersene, onde correttamente il giudice decide sul gravame in base ai soli atti a sua disposizione (Cass. n. 29716/2017; Cass. n. 2129/2022).
11. Nel merito, la Corte ritiene provata la dinamica del sinistro oggetto di causa. Diversa- mente da quanto ritenuto dal primo giudice, le dichiarazioni rese dai testimoni TE
, e sono coerenti e sufficientemente specifiche e
[...] Testimone_2 Testimone_3
risultano perciò idonee a provare che l'evento si sia verificato secondo le modalità descritte dall'appellante. I testi sono, infatti, concordi in merito alle circostanze di tempo e di luogo, alle modalità in cui la caduta avvenne, nonché alle caratteristiche della pavimentazione e della sconnessione che – in tesi – fu causa della caduta.
Tuttavia, dalle medesime dichiarazioni testimoniali e, invero, dalla stessa prospettazione attorea dei fatti, si evince che il nesso causale tra la buca e l'evento dannoso fu, in realtà, re- ciso dal caso fortuito rappresentato dalla condotta imprudente di Parte_1
La testimone ha affermato: “Preciso che la buca de qua era di piccole Testimone_1
dimensioni e mia cognata vi andò a finire con il tacco basso della scarpa. Preciso che la pavi-
6 mentazione è di tufo, non era liscia ma erano presenti degli avvallamenti ove su di uno di questi la signora cadeva (…)”. Pt_1
ha affermato: “(…) Preciso che la pavimentazione de qua è in quadretti Testimone_2
di tufo e a un angolo, la parte esterna ci mancava un pezzo dello stesso, ricordo che era pro- fonda abbastanza”.
ha affermato che: “Vi era una parte della pavimentazione fatta di mattonelle Testimone_3
di tufo, che mancava a un angolo di una di queste mattonella e la signora aveva mes- Pt_1
so il piede all'interno di tale buca, piccola, profonda e non visibile in quanto l'illuminazione era scarsa”.
Dalle dichiarazioni riportate e dai rilievi fotografici prodotti dal Comune di si evince CP_1
che tutta la zona antistante il teatro ove ebbe luogo l'evento era caratterizzata da una pavi- mentazione non liscia, composta da piastrelle rettangolari in tufo naturalmente irregolari ai bordi. In altre parole, proprio per le caratteristiche della pavimentazione, la presenza di pic- cole zone vuote tra le mattonelle e l'erosione dei bordi e degli angoli delle stesse non rap- presentava un'anomalia, bensì la normale conformazione della stessa.
Dato, quindi, il descritto stato dei luoghi (certamente percepibile anche in assenza di forte illuminazione), avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nel transitare Parte_1
in quella zona, soprattutto perché indossava delle scarpe con il tacco che, anche quando non molto alto, è suscettibile - com'è risaputo – di incastrarsi nelle cavità della pavimentazione.
Deve considerarsi, allora, assolutamente incauta e, come tale, idonea ad assurgere a causa esclusiva dell'evento, la condotta della danneggiata che, pur conscia della generale irregola- rità del rivestimento stradale e pur indossando calzature con il tacco, evidentemente non badò al percorso e inciampò in una piccola porzione angolare di mattonella mancante. Ben avrebbe potuto e dovuto la danneggiata neutralizzare la potenziale pericolosità della pavi- mentazione adottando un'andatura più attenta e prudente, evitando di poggiare il tacco sul margine della mattonella.
12. La sentenza di primo grado deve essere perciò integralmente confermata.
13. Le spese del grado sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche a ca- rico dell'appellante secondo soccombenza. In ragione del valore della causa, determinato in base alla somma oggetto di domanda (€ 52.000,00), deve applicarsi il corrispondente sca- glione.
14. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
7 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo uni- ficato da parte di Parte_1
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso la sentenza del Tri- Parte_1 Controparte_1
bunale di Torre Annunziata del 16.03.2021 n. 2570, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore del delle spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di Parte_1
Così deciso in Napoli il 17 giugno 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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