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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/11/2025, n. 4217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4217 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa AU EN, a seguito dell'udienza dell'11 novembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11308/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ferraù, giusta procura in atti;
Parte_1
- Ricorrente - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Salvatore Agnello, giusta procura in atti;
- Resistente - contro
- in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Luigi Tomaselli, giusta procura generale alle liti in atti;
- Resistente -
Avente ad oggetto: indennità di malattia – carenza - risarcimento danni.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione dell'11 novembre 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2024, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di avere svolto attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la mansione di “addetta a call center”, alle dipendenze della con la quale, a seguito del passaggio di commessa ad Controparte_3 altra società di call center (n.d.r. vincitrice di gara di appalto, in data 16 gennaio CP_1 CP_1
1 2023 aveva concluso consensualmente il proprio rapporto di lavoro, sottoscrivendo apposita conciliazione.
Specificava che sempre in data 16 gennaio 2023 aveva stipulato un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società cessionaria della commessa
[...]
la cui decorrenza era stata stabilita a partire dal 23 gennaio 2023. CP_1
Deduceva che il giorno immediatamente successivo alla stipula del nuovo contratto di lavoro con la suddetta società cessionaria (segnatamente il 17 gennaio 2023) aveva subìto un infortunio domestico che le aveva determinato la temporanea inabilità lavorativa fino alla data del 7 marzo 2023, comunicato alla datrice di lavoro mediante l'invio di regolare certificazione medica e che l'aveva costretta di fatto a procrastinare la presa di servizio, inizialmente stabilita per il giorno 23.01.2023, sino alla data dell'8 marzo 2023, allorquando, una volta guarita, si era presentata presso i locali della società convenuta per potere iniziare ad espletare la propria attività lavorativa.
Aggiungeva che il giorno successivo a quello in cui aveva manifestato la disponibilità a prendere servizio, inspiegabilmente, la società datrice di lavoro le aveva comunicato la necessità di sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro con decorrenza dal 9 marzo 2023, adducendo come motivazione una non meglio precisata mancata “presa di servizio” alla data stabilita con il precedente contratto del 16.01.2023, che ne avrebbe impedito l'efficacia.
Ribadendo di essersi trovata in precedenza nell'impossibilità oggettiva di garantire la propria attività lavorativa, in forza di uno stato di malattia successivo alla stipulazione del precedente contratto e tempestivamente comunicato alla con il supporto di apposita documentazione medica, CP_1 lamentava che la mancata registrazione da parte della resistente del ridetto primo contratto (stipulato in data 16 gennaio 2023) e la conseguente mancata comunicazione dello stesso all'
[...]
avevano integrato grave inadempimento della datrice di lavoro agli obblighi CP_4 contrattualmente assunti nei confronti della lavoratrice, alla quale, a causa dell'illegittima condotta datoriale appena evidenziata, violativa di quanto disposto dagli artt. 2114, 2115 e 2116 c.c., oltre che dell'art. 38 Cost., non era stata riconosciuta l'indennità da infortunio prevista per legge e la c.d. continuità contributiva, con gravi conseguenze economiche e previdenziali.
Dolendosi di avere dovuto inutilmente diffidare la società convenuta a volere dare seguito al primo contratto stipulato dalle parti, mediante la regolarizzazione della propria posizione retributiva/contributiva e di non avere sortito esito migliore neppure dopo la promozione di apposito procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo a ciò deputato, andato deserto dalla resistente, concludeva chiedendo volersi: “- Accertare e dichiarare, la lesione, operata dalla datrice, del diritto soggettivo, vantato dalla SI.ra , all'integrità della propria posizione Pt_1 contributiva/previdenziale; - per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere, alla ricorrente,
2 l'importo di Euro 1.394,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- per l'effetto, condannare la resistente alla regolarizzazione della stessa o, in subordine, al risarcimento del danno patito ex art. 2116 c.c. per il periodo indicato in premessa;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese di mediazione ammontanti a complessivi Euro 190,80, di cui Euro 48,80 per spese vive, oltre accessori come per legge”.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 24 gennaio 2025, si costituiva in giudizio la società cessionaria del servizio di call center la quale chiedeva volersi: “- … rigettare le Controparte_1 domande di controparte perché del tutto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o rigettare il ricorso avversario. - Con condanna alla rifusione di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Deduceva la resistente a sostegno delle proprie conclusioni l'insussistenza nella fattispecie di un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. che potesse in qualche modo giustificare le pretese della controparte espresse nei suoi confronti, controvertendosi invece sulla stipula di un nuovo e diverso contratto di lavoro, dopo la risoluzione del rapporto intercorso con la società cedente Controparte_3 che in precedenza aveva gestito il medesimo servizio di call center, intervenuto con essa cessionaria del suddetto servizio, in applicazione della clausola sociale prevista dall'art. 53 bis del CCNL
Telecomunicazioni, il 16.01.2023, ma che avrebbe dovuto avere decorrenza dal 23.01.2023.
Evidenziava che il rapporto di lavoro intrattenuto con la cedente del servizio anzidetto si era risolto consensualmente solo in data 22.01.2023, come da comunicazione Unilav che produceva, per cui, attesa la persistenza del rapporto in parola al momento della causazione dell'evento morboso occorsole (17.01.2023) e della emissione della relativa certificazione da parte del medico curante, era alla precedente datrice di lavoro (e peraltro per l'intera durata della malattia, posto che questa avrebbe dovuto sospendere gli effetti della stipulanda risoluzione sino alla fine della stessa, che sarebbe poi avvenuta il 7.03.2023) che la ricorrente si sarebbe dovuta rivolgere per conguagliare con l' le CP_2 somme eventualmente spettanti, stante la mancata riconducibilità dell'evento morboso in considerazione alla matricola della cessionaria, la quale, a quel punto, non aveva potuto far CP_2 altro che considerare i certificati di malattia inoltrati dalla ricorrente alla stregua di giustificazioni atte a consentirle di procrastinare la presa di servizio presso di essa fino al giorno in cui l'impedimento manifestato non fosse cessato.
Specificava che era stato proprio detto impedimento, intervenuto antecedentemente e determinante l'impossibilità della prestazione lavorativa addebitabile esclusivamente alla ricorrente, a non consentire l'instaurazione del rapporto di lavoro tra le parti alla data originariamente concordata
3 (23.01.2023) ed a farla slittare al giorno in cui la ricorrente si sarebbe effettivamente presentata sul posto di lavoro per prendere servizio.
Negava, pertanto, di essersi resa responsabile dell'omissione contributiva contestatale, siccome dei danni fatti derivare dalla ritardata assunzione denunciata dalla ricorrente, atteso che, di fatto, il rapporto lavorativo tra le parti si era potuto costituire solamente il 9.03.2023, data in cui aveva fatto coerentemente sottoscrivere alla lavoratrice un nuovo contratto con decorrenza corrispondente, e che solo da quel momento in poi era sorto l'obbligo contributivo verso la ricorrente, nei confronti della quale stava procedendo a versare regolarmente la contribuzione dovuta.
Contestava, infine, la debenza di alcunché per la mancata sua partecipazione all'incontro di mediazione deliberatamente sollecitato dalla ricorrente, non costituendo il ricorso a tale espediente condizione di procedibilità dell'azione poi incoata.
1.3. Con memoria difensiva, depositata in data 22 gennaio 2025, si era peraltro costituito in giudizio anche l' , il quale, aveva concluso chiedendo “… laddove sia accertata la Controparte_5 fondatezza delle domande della ricorrente” volersi “ritenere e dichiarare tenuta al Controparte_1 versamento all' dei contributi previdenziali dovuti sul rapporto di lavoro con il ricorrente, per CP_2
i periodi esposti nell'atto introduttivo del giudizio, nella misura prevista dall'art.1 d.l. n.338/1989 conv. in legge n.389/1989. Per l'effetto, emettere sentenza di condanna di in Controparte_1 persona del legale rappr.te pro tempore, al pagamento dei contributi complessivamente dovuti all' che si fa riserva di quantificare successivamente, oltre sanzioni civili sui detti, a norma CP_2 dell'art.116, co.8, lett. b), legge n.388/2000 ed altri conseguenti accessori a norma del successivo comma 9. Rigettare per il resto ogni altra domanda proposta nei confronti dell' Con il favore CP_2 di spese ed onorari di causa.”.
1.4. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione dell'11 novembre 2025 dalle note di cui all'articolo 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
2. Oggetto del contendere nel presente giudizio è l'accertamento della correttezza o meno del comportamento tenuto dalla resistente verso la ricorrente, nei confronti della quale non ha CP_6 sollecitamente provveduto, nei modi e nei termini previsti dalla legge, alla regolarizzazione del contratto di lavoro stipulato tra le parti in data 16.01.2023.
2.2. Per risolvere la presente controversia occorre dapprima qualificare esattamente il negozio concluso tra le parti il 16.01.2023 e prodotto da entrambe quale documento n. 1 allegato al rispettivo fascicolo telematico, onde verificarne la natura e i relativi effetti.
4 In tale data le parti risultano avere sottoscritto un documento, testualmente denominato “Lettera di assunzione a Tempo Indeterminato Part Time”, con il quale “In conformità alle disposizioni vigenti
e all'accordo sindacale del 30 novembre 2022 avente oggetto l'espletamento delle procedure di cambio appalto, in ossequio all'articolo 1 comma 10 della Legge 11/2016 e all'accordo tra le parti firmatarie del C.C.N.L. Telecomunicazioni si stipula il seguente contratto di lavoro subordinato a alle condizioni di seguito riportate, tutte da ritenersi essenziali ed inscindibili.”. Controparte_1
La prima tra le “condizioni … essenziali ed inscindibili” immediatamente dopo riportate nel documento in esame è la seguente: “Tipo Contratto: Tempo Indeterminato Data inizio: 23/01/2023”.
Tale documento, oltre ad avere espressamente specificato che con la sottoscrizione dello stesso si stipulava un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la società resistente - che lo aveva predisposto e sottoposto all'accettazione della ricorrente - e, per quel che maggiormente rileva in questa sede, ad averne specificato anche la data di decorrenza (23.01.2023), contiene tutti quanti gli elementi essenziali del contratto di lavoro subordinato, ossia:
l'indicazione delle parti;
l'accordo delle parti, tenuto conto che la società proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione della dipendente proprio lo stesso giorno 16.01.2023, sì come emergente dalla sottoscrizione apposta dalla ricorrente in calce al documento in esame;
la causa tipica del contratto di lavoro, consistente nello scambio tra lavoro subordinato e retribuzione
(determinata, quest'ultima, mediante rinvio al CCNL Telecomunicazioni e all'inquadramento nel livello 3 di detto CCNL e, comunque, in seguito espressamente quantificata nell'importo di € 805,97);
l'indicazione dell'oggetto, con specifico riferimento alle mansioni di addetto “Customer Care”,
“Posizione lavorativa: telefonista addetto alle informazioni”.
Ora, alla luce di tutti tali elementi e tenuto conto che il contratto si perfeziona per effetto del solo accordo delle parti, che ai sensi dell'art. 1326 c.c. si realizza nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, non sussistono e non possono sussistere dubbi in ordine al perfezionamento del contratto di lavoro tra le parti in causa già in data 16.01.2023.
Tale soluzione trova peraltro conferma nell'adempimento da parte della società Controparte_1 sempre in data 16.01.2023 e, quindi, all'atto della sottoscrizione del contratto in esame, all'obbligo di informativa che gli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 104/2022 pongono in capo al datore di lavoro e che quest'ultimo è tenuto ad assolvere all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa (v. art. 4, comma 2, d.lgs. n. 104/2022), oppure al più tardi entro i sette giorni successivi l'inizio della prestazione lavorativa (v. art. 4, comma 3, d.lgs. n. 104/2022).
L'art. 4 del d.lgs. n. 104/2022 ha, infatti, modificato l'art. 1 del d.lgs. n. 152/1997, prevedendo che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore, tra le altre informazioni: l'identità delle parti;
il
5 luogo di lavoro (nella fattispecie, individuato in “Via Roberto Rimini n°22 Aci Castello (СT)”); la sede o il domicilio del datore di lavoro (“NETITH CARE S.R.L. Zona industriale - Contrada Tre
Fontane SP 77 S.NC - 95047 Paternò (CT)”); l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore (“CCNL: TELECOMUNICAZIONI Livello: 3”, “Categoria: IMPIEGATI”, “Mansione:
Addetto Customer Care”, “Posizione lavorativa: telefonista addetto alle informazioni”) o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
la data di inizio del rapporto di lavoro (“Data inizio: 23/01/2023”); la tipologia di rapporto di lavoro (“Tempo Indeterminato Part
Time”); l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento (“N° mensilità: 13”, “Condizioni economiche: Euro 887,31 lordi mese pari a 11.534,97 lordi annui. La retribuzione, ragguagliata alla percentuale part-time è così composta: IMPORTO in € 805,97 Minimo tabellare Come da ccnl applicato;
81,34 Superminimo non ass. Corrispettivo scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro”); la programmazione dell'orario normale di lavoro (“Orario di lavoro: 20 ore settimanali, distribuite in via ordinaria su 5 giorni o 6 giorni settimanali dal lunedì alla domenica con riposi compensativi, come riportato all'Allegato A.”) e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione (“Lavoro Straordinario Viene fatto divieto di effettuare ore di lavoro straordinario se non previa formale autorizzazione del proprio responsabile.”), nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile (“Gli orari comprendenti i turni di lavoro, saranno comunicati a valle della effettiva conoscenza da parte aziendale delle necessità e dinamiche organizzative entro 90 gg della presente. Qualora, su richiesta del Committente, venisse attivato il servizio cd. "notturno" la presente turnistica verrà integrata con uno specifico addendum contrattuale.”) (v. art. 4, comma 1, d.lgs. n. 104/2022).
Si tratta di informazioni, queste ultime ed inclusa quella, che qui interessa maggiormente, relativa alla data di inizio del rapporto di lavoro (23.01.2023), tutte pacificamente contenute nel documento sottoscritto il 16.01.2023 dalle parti e avente ad oggetto “Lettera di assunzione a Tempo
Indeterminato Part Time” (cfr. doc. n. 1 allegato da entrambe le parti).
Se così è, allora è chiaro che il negozio concluso il 16.01.2023 non può che essere qualificato come contratto di lavoro, e non come promessa a contrarre, l'accordo ivi contenuto essendo atto a perfezionare appunto un contratto di lavoro subordinato.
In questa prospettiva, e tenuto conto che sul datore di lavoro grava l'obbligo - ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 104/2022 - di comunicare al lavoratore la data di inizio del rapporto di lavoro all'evidente fine di consentire al lavoratore di adempiere alla sua obbligazione rendendo la prestazione lavorativa a partire dalla data stabilita, oltre che nel luogo identificato come sede di
6 lavoro, appare chiaro che la dicitura contenuta nel contratto del 16.01.2023, “Tipo Contratto: Tempo
Indeterminato Data inizio: 23/01/2023”, null'altro è che l'apposizione di un termine inziale del rapporto di lavoro, ossia il differimento dell'esecuzione di una delle diverse obbligazioni discendenti dal contratto di lavoro e, in particolare, certamente quella avente ad oggetto la prestazione lavorativa.
In altri termini, le parti contraenti si sono nel caso a mano accordate per differire nel tempo non tutti quanti gli effetti contrattuali, ma (certamente) una delle diverse obbligazioni previste dal contratto di lavoro ed hanno di tal guisa indicato la data di inizio della prestazione lavorativa della ricorrente in un momento diverso e successivo rispetto a quello della stipula del contratto di lavoro.
Non vi è dubbio pertanto che fosse in essere alla data del 16 gennaio 2023 il sinallagma genetico, risultando differito - e peraltro solo parzialmente con riguardo all'inizio della esecuzione della prestazione lavorativa - il sinallagma funzionale, dovendosi distinguere tra contratto (di lavoro) e rapporto (di lavoro), ravvisandosi nel caso a mano nel contratto di lavoro stipulato tra le parti il
16.01.2023 la fonte del rapporto di lavoro, con inizio fissato per il successivo giorno 23.01.2023.
Tale distinzione, che caratterizza anche tipologie di contratto diverse da quello di lavoro e, in particolare, i contratti di durata, consente peraltro di inquadrare sistematicamente quelle particolari ipotesi in cui, sebbene il contratto di lavoro sia validamente concluso e produca effetti, non venga resa una delle due prestazioni proprie di tale contratto, come ad esempio - e non esaustivamente - nei casi di malattia, maternità o ferie.
Calando tali considerazioni di ordine generale nel caso che ci occupa, appare chiaro che ci si trovi dinanzi ad un contratto di lavoro concluso tra le parti e perfettamente produttivo di effetti, ma in cui
è stato concordato esclusivamente il differimento della data di esecuzione della prestazione lavorativa.
In senso contrario a tale soluzione, non depone certamente quanto innovativamente dedotto dalla resistente con note d'udienza depositate il 10.11.2025 (nel senso che “le parti hanno sottoscritto una lettera di impegno (per l'assunzione)” ), giacché, alla luce dei suesposti principi e a fronte della conclusione tra le parti di un contratto di lavoro perfetto, la clausola in esame non può che essere qualificata come volta a determinare il momento di inizio della prestazione lavorativa (o della presa di servizio) del dipendente e non anche quale clausola atta a determinare il venir meno del contratto di lavoro e la mancata produzione di tutti gli effetti contrattuali dal legislatore ricondotti a siffatto tipo legale e diversi da quelli sottoposti al termine iniziale;
e ciò in assenza di una concorde volontà delle parti.
La clausola che ci occupa va, pertanto, qualificata alla luce delle categorie generali della teoria del contratto e di quelle proprie del contratto di lavoro e non anche facendo leva sul mero elemento formale del lemma convenientemente scelto dalla parte datoriale.
7 Sulla scorta delle superiori considerazioni, in buona sostanza, il negozio concluso tra le parti il
16.01.2023 deve essere qualificato come contratto di lavoro subordinato, munito di termine iniziale per l'esecuzione della prestazione lavorativa (a partire dal 23.01.2023).
Pertanto, per effetto della stipula di tale contratto, il 16.01.2023 vi è stato passaggio diretto e immediato della ricorrente alle dipendenze dell'impresa subentrante, in forza della costituzione ex novo del rapporto di lavoro alle dipendenze della alla predetta data e risultando Controparte_1 differito al 23.01.2023 solo l'inizio della prestazione lavorativa della dipendente.
2.3. In tale contesto così come appena delineato, l'evento morboso occorso alla ricorrente il
17.01.2023, successivamente quindi alla conclusione del contratto firmato dalle parti il 16.01.2023, poteva riverberarsi esclusivamente sull'inizio della esecuzione della prestazione e del rapporto di lavoro, nel senso che per la durata dell'evento solo la prestazione lavorativa (e la correlata obbligazione retributiva incombente sulla resistente) non avrebbe potuto avere esecuzione, nel resto non restando inficiata la validità e l'efficacia del contratto stipulato dalle parti, tenute all'osservanza delle ulteriori obbligazioni dallo stesso discendenti.
Contravvenendo alle suddette obbligazioni, in primis all'obbligo di copertura contributiva,
[...]
- che peraltro non avrebbe potuto né dovuto sottoporre alla lavoratrice la stipula di un CP_1 ulteriore contratto (quello recante data 9.03.2023), essendo in essere, ancora perfettamente valido ed efficace quello precedentemente stipulato il 16.01.2023 - ha effettivamente determinato un danno economico alla ricorrente, costituito dalla mancata erogazione da parte dell'Ente previdenziale dell'indennità di malattia spettantele per i giorni non retribuiti.
Infatti, ove la società resistente avesse rispettato il contratto sottoscritto il 16 gennaio 2023, l' CP_2 avrebbe potuto collegare l'evento morboso ed i relativi certificati medici frattanto inviati dalla ricorrente alla resistente (cfr. doc. n. 4 allegato alla memoria della società convenuta) alla matricola aziendale della (“Posiz. INPS: 2112307134 Posiz. 96566662-01”), Controparte_1 CP_7 autorizzandola così a procedere alla compensazione degli importi a tale titolo da erogarsi mediante comunicazione Uniemens.
In mancanza di specifica contestazione al riguardo da parte della società resistente, il risarcimento del danno richiesto potrà essere accordato nella misura quantificata dalla ricorrente in € 1.394,94, ricavata dividendo il compenso tabellare minimo di € 805,97 individuato nel contratto di assunzione stipulato dalle parti il 16.01.2023 (cfr. doc. n. 1 allegato fascicoli entrambe parti) per n. 26 giorni lavorativi mensili e moltiplicando poi il risultato ottenuto per 45, corrispondente al numero dei giorni di malattia non retribuiti alla dipendente per colpa della resistente.
2.4. Sussiste inoltre anche l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, correlato al sinallagma genetico – salvo espresse deroghe legali o contrattuali nel caso a mano non rilevanti – non incidendo
8 sul predetto obbligo la circostanza afferente l'anticipazione da parte datoriale come spesso avviene della indennità di malattia, e nella fattispecie in oggetto posta invece a carico della resistente a titolo risarcitorio;
non essendo peregrino rammentare che anche laddove l'obbligo di corresponsione del trattamento di malattia gravi direttamente e segnatamente sul datore di lavoro non quale adiectus solutionis causa (cfr. Cassazione Civile - Sez. unite - sentenza n. 10232/2003; Corte Cost. n. 47/2008)
i contributi sono sempre dovuti.
“L'art.6, secondo comma, della legge n. 138/1943, che esonera l' “dal pagamento dell'indennità CP_2 di malattia quando il relativo trattamento economico venga corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro” – circostanza nel caso in oggetto non ricorrente - “non vale ad esonerare questo ultimo obbligo di versare la contribuzione previdenziale a favore dell atteso CP_2 che, da una parte non esiste fra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale, sicché ben può persistere l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l'ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni, e che, d'altronde, la predetta obbligazione contributiva partecipa della natura delle obbligazioni pubblicistiche, equiparabili alle obbligazioni tributarie”.
2.5. Deve piuttosto respingersi la richiesta di condanna della società resistente al pagamento delle spese concernenti la procedura di mediazione andata deserta dalla datrice di lavoro, non costituendo il rimedio deliberatamente esperito dalla ricorrente condizione di procedibilità dell'azione incoata dinanzi a questo Tribunale, il quale non potrà neppure trarre elementi di valutazione ex art. 116 c.p.c. dal contegno tenuto dalle parti in una sede non dovuta necessariamente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, poste a carico della società resistente nella misura di 2/3, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, vanno liquidate in favore di parte ricorrente, come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n.
147/2022; compensate invece con l' , data la terzietà della posizione dell' CP_2 Controparte_4 rispetto al merito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in parziale accoglimento del ricorso, condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 1.394,94, Parte_1
a titolo di risarcimento del danno risentito dalla lavoratrice per la mancata erogazione da parte dell' dell'indennità di malattia spettante per il periodo di durata della stessa, oltre rivalutazione CP_2 ed interessi dalla maturazione al soddisfo;
9 condanna alla regolarizzazione della posizione previdenziale della ricorrente ed al Controparte_1 versamento della contribuzione dovuta in suo favore a decorrere dagli effetti giuridici del contratto stipulato il 16 gennaio 2023 con decorrenza dal 23 gennaio 2023 oltre somme accessorie come per legge;
rigetta nel resto;
compensa per 2/3 le spese di lite, che nel resto pone a carico della e liquida in favore Controparte_1 della parte ricorrente in complessivi € 686,33 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA, CPA
e rimborso C.U., come per legge;
compensa le spese quanto all' . CP_2
Catania, 22 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa AU EN
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