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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 21/11/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 481/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Flora Domicoli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 481/2021 promossa da:
, nato il [...], a [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. DI DIO LA LEGGE CATENO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
OPPONENTE
contro
, nato il [...], a [...], , Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. BIZZINI FEDERICO ed elettivamente domiciliato in Viale Europa, 22 null 95041 Caltagirone
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione Decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 54 del 19.02.2021, NRG 1322/2020, emesso dal Tribunale di Caltagirone e notificato l'08.03.2021, con il quale ad istanza del sig. veniva ingiunto il pagamento Controparte_1
della somma di €. 26.600,00, oltre gli interessi come da domanda, con le spese e gli onorari del procedimento monitorio. Chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto di cessione d'azienda (ai rogiti del notaio del 4.12.2019 rep.n.18228 e racc.ta n.13238) per grave inadempimento Persona_1
pagina 1 di 7 aliud pro alio del venditore signor la condanna del sig. alla Controparte_1 Controparte_1
restituzione della somma di €.38.324,00 e la revoca del decreto ingiuntivo. In subordine, chiedeva di accertare, dichiarare e annullare ex art. 1427 c.c. e ss. il contratto di cessione d'azienda suddetto con conseguente condanna del sig. alla restituzione di euro 38.324,00; in via ulteriormente CP_1
subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare che la cosa venduta (cessione d'azienda), aveva un valore inferiore ad euro 10.000,00 o quell'altra minore che risulterà accertata in corso di causa, stante i vizi, i costi per regolarizzazione (ove possibile) e le motivazioni suddette, con conseguente condanna alla restituzione di euro 28.324,00.Chiedeva, infine, di condannare il signor alla riconsegna CP_1
dei due assegni/titoli post-datati di euro 2.500,00 ciascuno, nn. 87.501.969 e 87.501.970, tratti presso la
Banca Agricola Popolare di Ragusa, da riscuotere rispettivamente in data 03.04.2021 e 03.05.2021, per i motivi di cui in premessa. Con condanna al pagamento delle spese e compensi di causa. In via istruttoria chiedeva l'ammissione di CTU, al fine di verificare tutti i vizi dell'immobile, delle licenze ed autorizzazioni ( comprensive di quelle mancanti) e la quantificazione dei costi per l'eventuale eliminazione /regolarizzazione degli stessi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il quale contestava i motivi di Controparte_1
opposizione ed in particolare eccepiva l'inammissibilità della domanda in quanto il contratto di cessione di azienda contempla la clausola risolutiva espressa per la quale “il mancato pagamento di due rate anche non consecutive alle previste scadenze comporterà la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.”. Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto l'opponente fondava le sue contestazioni e rivendicazioni ancorandole solo al contenuto della missiva del del 20.01.2020 con la quale l' Controparte_2 Controparte_3
avrebbe sancito la illegittimità dell'attività commerciale oggetto della cessione. Chiedeva infine la condanna degli opponenti al pagamento delle spese e compensi del giudizio di opposizione.
pagina 2 di 7 Con provvedimento del 31.12.2021, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio e veniva ordinato a parte opponente di instaurare il procedimento di mediazione.
Espletata negativamente la procedura di mediazione obbligatoria ratione materiae, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma VI°, cpc.
I procuratori delle parti non depositavano memorie nei modi e termini di legge.
All'udienza del 24.07.2023, stante la natura documentale della controversia e la mancanza di richieste istruttorie, si rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.04.2025, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore che ha proposto l'opposizione,
sebbene formalmente sia l'attore, agisce come convenuto e quindi deve dimostrare fatti impeditivi,
modificativi o estintivi del credito. Il creditore, invece, che ha ottenuto il decreto ingiuntivo è il sostanziale attore e deve provare il fondamento della pretesa fatta valere nel ricorso.
Dall'esame dei documenti allegati al fascicolo del monitorio e prodotti in seno al presente giudizio di opposizione si rileva che con contratto di cessione d'azienda del 04.12.2019, ha Controparte_1
venduto a “l'azienda organizzata per l'attività di somministrazione al pubblico di Parte_1
alimenti e bevande, bar, sita in Caltagirone alla Piazza Umberto I n.23, esercitata giusta SCIA
prot.n.38660 del 26.11.2003 e DIA sanitaria del 25.02.2014”. L'azienda è stata acquistata con la seguente condizione: “la parte cessionaria dichiara di aver visionato e trovate di suo gradimento secondo la formula visti e piaciuto con rinuncia a far valere ogni e qualsivoglia eccezione”, cui fa seguito l'elencazione di tutti i beni mobili alienati” ed il prezzo della vendita è stato convenuto in
€ 64.990,00, da pagarsi quanto ad € 10.000,00 con assegno alla data del 29.1.2019, € 15.000,00 con pagina 3 di 7 assegno circolare, la rimanente somma di € 39.990,00 da pagarsi in n. 15 rate mensili anticipate di
€ 2.566,00. Dalle parti veniva pattuito che “in conseguenza della dilazione di pagamento” il cessionario avrebbe acquisito la proprietà dell'azienda soltanto con il pagamento dell'ultima rata di prezzo ai sensi e per gli effetti dell'art.1523 c.c. pur acquistandone sin dalla data del 04.12.2019 il possesso e il godimento ed assumendosene i relativi rischi”. Inoltre la cessione prevedeva anche che “il mancato pagamento di due rate anche non consecutive alle previste scadenze comporta la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto del contratto di cessione ai sensi dell'art. 1456 c.c.; in tal caso la parte cedente potrà trattenere le somme a quel momento riscosse a titolo di equo compenso per l'utilizzazione dell'azienda, la quale rientrerà nella sua materiale disponibilità, salvo comunque il risarcimento del maggior danno subito”.
Emerge ancora dagli atti che , a partire dal mese di maggio 2020, interrompeva il Parte_1
pagamento delle rate del prezzo di acquisto del bar ancora dovute e pari ad €. 26.666,00, giustificando il suo inadempimento per avere ricevuto dal Comune di Caltagirone, lettera con la quale l'Ente
diffidava i proprietari ad aggiornare i dati catastali dell'immobile nel quale veniva esercitata l'attività
adibita a bar. Detta lettera, indirizzata solo ai proprietari dell'immobile concesso in locazione, veniva comunicata dal Comune di Caltagirone anche al , per conoscenza, in quanto locatario e titolare Pt_1
della licenza commerciale.
A sostegno della domanda monitoria, parte opposta, ha provveduto ad allegare tutta la documentazione relativa al rapporto da cui sorge il credito e la missiva del 04.11.2020 con la quale il CP_1
comunicava al la risoluzione del contratto di cessione di azienda ai sensi dell'art. 1456 c.c. per Pt_1
l'inadempimento dell'acquirente, il quale, come detto, aveva omesso il pagamento di diverse rate del residuo prezzo.
Sul punto parte opponente nei termini processuali consentiti non ha rilevato nulla ma ha soltanto cercato di giustificare il proprio inadempimento asserendo i presunti vizi dell'immobile locato che,
pagina 4 di 7 tuttavia, non attengono al contratto di cessione d'azienda ma riguarderebbero i locali in cui veniva esercitata l'attività commerciale adibita a bar.
A tale condotta processuale può attribuirsi il prodursi degli effetti giuridici previsti dall'art. 115 c.p.c.,
secondo il quale i fatti non contestati si danno per provati.
Era onere del contestare la lettera di diffida del 04.11.2020 ricevuta dal ed Pt_1 CP_1
intraprendere un apposito giudizio al fine di chiedere l'annullamento del contratto di cessione per vizio del consenso, contestare il suo inadempimento e la diffida di risoluzione di diritto del contratto di cessione, dedurre l'asserito “ vizio del consenso” e dimostrare le condotte fraudolente specifiche poste in essere dal che avevano stravolto la realtà negoziale. CP_1
Dal contenuto del contratto di compravendita stipulato tra le parti, in data 04.12.2019, la realtà
negoziale appare ben diversa, difatti, parte acquirente in seno al presente contratto dichiara espressamente “ di avere visionato l'attività e di averla trovata di suo gradimento”; senza dire poi che i rilievi evidenziati dal , relativi all'unità immobiliare locata, dovevano essere fatti valere nei Pt_1
confronti del proprietario.
Alla luce di quanto sopra, l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione avanzata dal creditore opposto merita l'accoglimento.
Sul punto si rileva che l'art. 4 del contratto di cessione di azienda stipulato in data 04.12.2019, prevede espressamente che il cessionario acquisterà la proprietà dell'azienda in oggetto soltanto con il pagamento dell'ultima rata di prezzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1543 c.c. ; ed ancora che il mancato pagamento di due rate anche non consecutive alle scadenze previste comporterà la decadenza del beneficio del termine e la risoluzione di diritto del presente atto ai sensi dell'art. 1456 c.c. , in tal caso la parte cedente potrà trattenere le somme a quel momento riscosse a titolo di equo compenso per l'utilizzazione dell'azienda.
pagina 5 di 7 Alla luce della previsione contrattuale sopra citata, il , con atto di diffida e messa in mora CP_1
notificato il 04.11.2020, contestava l'inadempimento del , la decadenza del beneficio del Pt_1
termine e la risoluzione di diritto del contratto di cessione di azienda.
Pertanto il contratto di cessione di azienda del 04.12.2019, era da intendersi risolto di diritto alla data di comunicazione della lettera di diffida del 04.11.2020, pertanto, prima della proposizione del monitorio oggetto di opposizione.
Conseguentemente nessuna contestazione può essere oggi mossa dal LO, che invece avrebbe dovuto contestare tempestivamente la domanda di risoluzione avanzata dal ed in quella sede CP_1
formulare tutte le relative doglienze.
Tali carenze, incidendo in ordine alla mancata dimostrazione, da parte dell'opponente, dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito vantato in via monitoria dal sig. , si Controparte_1
rilevano dirimenti ed impongono il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n.54
del 19.02.2021 ( NRG 1322/2020) emesso dal Tribunale di Caltagirone e notificato l'08.03.2021.
Stante l'accoglimento dell'eccezione preliminare, tutte le altre doglianze rimangono assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente.
Tenuto conto del valore della causa dichiarato in domanda ( €. 26.666,00) ed avuto riguardo allo scaglione previsto dal D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, nonché dell'attività
espletata, vanno liquidati nella di €. 1.800,00, oltre spese generali, CPA ed IVA se dovuta., in riferimento ai valori minimi, stante anche la natura documentale della controversia e la mancanza di attività istruttoria espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 481/2021 R.G., disattesa e respinta ogni contraria istanza, così decide:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 54 del 19.02.2021 emesso dal Tribunale di Caltagirone, nel procedimento nrg 1322/2020, e notificato in data 08.03.2021; pagina 6 di 7 - Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposta, che liquida in € 1.800,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%,, CPA 4%
ed IVA come per legge.
Caltagirone, 21.11.2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Flora Domicoli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 481/2021 promossa da:
, nato il [...], a [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. DI DIO LA LEGGE CATENO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
OPPONENTE
contro
, nato il [...], a [...], , Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. BIZZINI FEDERICO ed elettivamente domiciliato in Viale Europa, 22 null 95041 Caltagirone
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione Decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 54 del 19.02.2021, NRG 1322/2020, emesso dal Tribunale di Caltagirone e notificato l'08.03.2021, con il quale ad istanza del sig. veniva ingiunto il pagamento Controparte_1
della somma di €. 26.600,00, oltre gli interessi come da domanda, con le spese e gli onorari del procedimento monitorio. Chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto di cessione d'azienda (ai rogiti del notaio del 4.12.2019 rep.n.18228 e racc.ta n.13238) per grave inadempimento Persona_1
pagina 1 di 7 aliud pro alio del venditore signor la condanna del sig. alla Controparte_1 Controparte_1
restituzione della somma di €.38.324,00 e la revoca del decreto ingiuntivo. In subordine, chiedeva di accertare, dichiarare e annullare ex art. 1427 c.c. e ss. il contratto di cessione d'azienda suddetto con conseguente condanna del sig. alla restituzione di euro 38.324,00; in via ulteriormente CP_1
subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare che la cosa venduta (cessione d'azienda), aveva un valore inferiore ad euro 10.000,00 o quell'altra minore che risulterà accertata in corso di causa, stante i vizi, i costi per regolarizzazione (ove possibile) e le motivazioni suddette, con conseguente condanna alla restituzione di euro 28.324,00.Chiedeva, infine, di condannare il signor alla riconsegna CP_1
dei due assegni/titoli post-datati di euro 2.500,00 ciascuno, nn. 87.501.969 e 87.501.970, tratti presso la
Banca Agricola Popolare di Ragusa, da riscuotere rispettivamente in data 03.04.2021 e 03.05.2021, per i motivi di cui in premessa. Con condanna al pagamento delle spese e compensi di causa. In via istruttoria chiedeva l'ammissione di CTU, al fine di verificare tutti i vizi dell'immobile, delle licenze ed autorizzazioni ( comprensive di quelle mancanti) e la quantificazione dei costi per l'eventuale eliminazione /regolarizzazione degli stessi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il quale contestava i motivi di Controparte_1
opposizione ed in particolare eccepiva l'inammissibilità della domanda in quanto il contratto di cessione di azienda contempla la clausola risolutiva espressa per la quale “il mancato pagamento di due rate anche non consecutive alle previste scadenze comporterà la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.”. Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto l'opponente fondava le sue contestazioni e rivendicazioni ancorandole solo al contenuto della missiva del del 20.01.2020 con la quale l' Controparte_2 Controparte_3
avrebbe sancito la illegittimità dell'attività commerciale oggetto della cessione. Chiedeva infine la condanna degli opponenti al pagamento delle spese e compensi del giudizio di opposizione.
pagina 2 di 7 Con provvedimento del 31.12.2021, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio e veniva ordinato a parte opponente di instaurare il procedimento di mediazione.
Espletata negativamente la procedura di mediazione obbligatoria ratione materiae, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma VI°, cpc.
I procuratori delle parti non depositavano memorie nei modi e termini di legge.
All'udienza del 24.07.2023, stante la natura documentale della controversia e la mancanza di richieste istruttorie, si rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.04.2025, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore che ha proposto l'opposizione,
sebbene formalmente sia l'attore, agisce come convenuto e quindi deve dimostrare fatti impeditivi,
modificativi o estintivi del credito. Il creditore, invece, che ha ottenuto il decreto ingiuntivo è il sostanziale attore e deve provare il fondamento della pretesa fatta valere nel ricorso.
Dall'esame dei documenti allegati al fascicolo del monitorio e prodotti in seno al presente giudizio di opposizione si rileva che con contratto di cessione d'azienda del 04.12.2019, ha Controparte_1
venduto a “l'azienda organizzata per l'attività di somministrazione al pubblico di Parte_1
alimenti e bevande, bar, sita in Caltagirone alla Piazza Umberto I n.23, esercitata giusta SCIA
prot.n.38660 del 26.11.2003 e DIA sanitaria del 25.02.2014”. L'azienda è stata acquistata con la seguente condizione: “la parte cessionaria dichiara di aver visionato e trovate di suo gradimento secondo la formula visti e piaciuto con rinuncia a far valere ogni e qualsivoglia eccezione”, cui fa seguito l'elencazione di tutti i beni mobili alienati” ed il prezzo della vendita è stato convenuto in
€ 64.990,00, da pagarsi quanto ad € 10.000,00 con assegno alla data del 29.1.2019, € 15.000,00 con pagina 3 di 7 assegno circolare, la rimanente somma di € 39.990,00 da pagarsi in n. 15 rate mensili anticipate di
€ 2.566,00. Dalle parti veniva pattuito che “in conseguenza della dilazione di pagamento” il cessionario avrebbe acquisito la proprietà dell'azienda soltanto con il pagamento dell'ultima rata di prezzo ai sensi e per gli effetti dell'art.1523 c.c. pur acquistandone sin dalla data del 04.12.2019 il possesso e il godimento ed assumendosene i relativi rischi”. Inoltre la cessione prevedeva anche che “il mancato pagamento di due rate anche non consecutive alle previste scadenze comporta la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto del contratto di cessione ai sensi dell'art. 1456 c.c.; in tal caso la parte cedente potrà trattenere le somme a quel momento riscosse a titolo di equo compenso per l'utilizzazione dell'azienda, la quale rientrerà nella sua materiale disponibilità, salvo comunque il risarcimento del maggior danno subito”.
Emerge ancora dagli atti che , a partire dal mese di maggio 2020, interrompeva il Parte_1
pagamento delle rate del prezzo di acquisto del bar ancora dovute e pari ad €. 26.666,00, giustificando il suo inadempimento per avere ricevuto dal Comune di Caltagirone, lettera con la quale l'Ente
diffidava i proprietari ad aggiornare i dati catastali dell'immobile nel quale veniva esercitata l'attività
adibita a bar. Detta lettera, indirizzata solo ai proprietari dell'immobile concesso in locazione, veniva comunicata dal Comune di Caltagirone anche al , per conoscenza, in quanto locatario e titolare Pt_1
della licenza commerciale.
A sostegno della domanda monitoria, parte opposta, ha provveduto ad allegare tutta la documentazione relativa al rapporto da cui sorge il credito e la missiva del 04.11.2020 con la quale il CP_1
comunicava al la risoluzione del contratto di cessione di azienda ai sensi dell'art. 1456 c.c. per Pt_1
l'inadempimento dell'acquirente, il quale, come detto, aveva omesso il pagamento di diverse rate del residuo prezzo.
Sul punto parte opponente nei termini processuali consentiti non ha rilevato nulla ma ha soltanto cercato di giustificare il proprio inadempimento asserendo i presunti vizi dell'immobile locato che,
pagina 4 di 7 tuttavia, non attengono al contratto di cessione d'azienda ma riguarderebbero i locali in cui veniva esercitata l'attività commerciale adibita a bar.
A tale condotta processuale può attribuirsi il prodursi degli effetti giuridici previsti dall'art. 115 c.p.c.,
secondo il quale i fatti non contestati si danno per provati.
Era onere del contestare la lettera di diffida del 04.11.2020 ricevuta dal ed Pt_1 CP_1
intraprendere un apposito giudizio al fine di chiedere l'annullamento del contratto di cessione per vizio del consenso, contestare il suo inadempimento e la diffida di risoluzione di diritto del contratto di cessione, dedurre l'asserito “ vizio del consenso” e dimostrare le condotte fraudolente specifiche poste in essere dal che avevano stravolto la realtà negoziale. CP_1
Dal contenuto del contratto di compravendita stipulato tra le parti, in data 04.12.2019, la realtà
negoziale appare ben diversa, difatti, parte acquirente in seno al presente contratto dichiara espressamente “ di avere visionato l'attività e di averla trovata di suo gradimento”; senza dire poi che i rilievi evidenziati dal , relativi all'unità immobiliare locata, dovevano essere fatti valere nei Pt_1
confronti del proprietario.
Alla luce di quanto sopra, l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione avanzata dal creditore opposto merita l'accoglimento.
Sul punto si rileva che l'art. 4 del contratto di cessione di azienda stipulato in data 04.12.2019, prevede espressamente che il cessionario acquisterà la proprietà dell'azienda in oggetto soltanto con il pagamento dell'ultima rata di prezzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1543 c.c. ; ed ancora che il mancato pagamento di due rate anche non consecutive alle scadenze previste comporterà la decadenza del beneficio del termine e la risoluzione di diritto del presente atto ai sensi dell'art. 1456 c.c. , in tal caso la parte cedente potrà trattenere le somme a quel momento riscosse a titolo di equo compenso per l'utilizzazione dell'azienda.
pagina 5 di 7 Alla luce della previsione contrattuale sopra citata, il , con atto di diffida e messa in mora CP_1
notificato il 04.11.2020, contestava l'inadempimento del , la decadenza del beneficio del Pt_1
termine e la risoluzione di diritto del contratto di cessione di azienda.
Pertanto il contratto di cessione di azienda del 04.12.2019, era da intendersi risolto di diritto alla data di comunicazione della lettera di diffida del 04.11.2020, pertanto, prima della proposizione del monitorio oggetto di opposizione.
Conseguentemente nessuna contestazione può essere oggi mossa dal LO, che invece avrebbe dovuto contestare tempestivamente la domanda di risoluzione avanzata dal ed in quella sede CP_1
formulare tutte le relative doglienze.
Tali carenze, incidendo in ordine alla mancata dimostrazione, da parte dell'opponente, dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito vantato in via monitoria dal sig. , si Controparte_1
rilevano dirimenti ed impongono il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n.54
del 19.02.2021 ( NRG 1322/2020) emesso dal Tribunale di Caltagirone e notificato l'08.03.2021.
Stante l'accoglimento dell'eccezione preliminare, tutte le altre doglianze rimangono assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente.
Tenuto conto del valore della causa dichiarato in domanda ( €. 26.666,00) ed avuto riguardo allo scaglione previsto dal D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, nonché dell'attività
espletata, vanno liquidati nella di €. 1.800,00, oltre spese generali, CPA ed IVA se dovuta., in riferimento ai valori minimi, stante anche la natura documentale della controversia e la mancanza di attività istruttoria espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 481/2021 R.G., disattesa e respinta ogni contraria istanza, così decide:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 54 del 19.02.2021 emesso dal Tribunale di Caltagirone, nel procedimento nrg 1322/2020, e notificato in data 08.03.2021; pagina 6 di 7 - Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposta, che liquida in € 1.800,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%,, CPA 4%
ed IVA come per legge.
Caltagirone, 21.11.2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
pagina 7 di 7