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20 febbraio 2020
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17 agosto 2023
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Art. 1325-bis. (Attribuzione della qualifica di carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri) 1. La qualifica di carica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai luogotenenti che:
a) hanno maturato 4 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "eccellente" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero";
2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma.
3. Per il personale:
a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b), la qualifica e' conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta;
b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica e' conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.
a) hanno maturato 4 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "eccellente" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero";
2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma.
3. Per il personale:
a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b), la qualifica e' conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta;
b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica e' conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.
Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Lecce, sez. II, sentenza 21/01/2021, n. 103Provvedimento: […] 2.3. Il suddetto periodo, come è evidente, include anche un arco temporale antecedente alla data del 31 dicembre 2017, ossia al dies a quo dal quale deve essere computato a ritroso il triennio utile ai fini del riconoscimento della qualifica di eccellenza, secondo quanto disposto dal sopra citato art. 1325 bis del Codice dell'Ordinamento Militare.Leggi di più...
- art. 1325 bis D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66·
- giudizio caratteristico·
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